Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2285 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BELLOTTI ELISABETTA Controparte_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. GALASSO VINCENZO CP_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti:
- Pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e succ. modifiche la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comacchio (Fe) in data 07.10.2007 tra il sig.
e la sig.ra (C.F.: ), trascritto negli CP_2 Controparte_1 C.F._1 atti del suddetto Comune al n. 28, P. 2, S.A., anno 2007 ed ordinare all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
1) Assegnare la casa familiare di cui i coniugi sono comproprietari sita in Porto Garibaldi frazione di Comacchio ( Fe) , Via Carini n. 108, con ogni arredo e pertinenza alla Signora
che ivi continuerà a risiedervi con il figlio , sino a quando lo Controparte_1 Per_1 stesso, una volta maggiorenne raggiungerà l'indipendenza economica;
2) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori i quali ne cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento nel suo prioritario interesse onde garantirgli un costante e continuativo rapporto con i genitori stessi ed essi assumeranno di comune accordo ogni decisione da adottarsi nei confronti del figlio;
per le questioni di ordinaria importanza, potranno provvedervi separatamente, mentre le scelte di straordinaria importanza e le decisioni riguardanti le cure mediche, l'istruzione, la scuola, i percorsi formativi ed educativi, le attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
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4) Escludere che bisognoso di particolari cure possa pernottare presso l'abitazione Per_1 paterna;
5) Disporre in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla moglie l'importo di € 350,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , come previste Per_1 nel Protocollo del Tribunale di Ferrara da rifondere entro 15 giorni dall'esibizione delle ricevute fiscali/ fatture laddove anticipate dalla madre e, precisamente;
a)-spese mediche -da documentare- che non richiedono il preventivo accordo: 1)visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
4) tickets sanitari;
b)-spese mediche –da documentare- che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
4) farmaci particolari;
c)-spese scolastiche – da documentare- che non richiedono il preventivo accordo: 1) gite scolastiche senza pernottamento;
2) trasporto pubblico o scuolabus;
3) mensa;
d)-spese scolastiche –da documentare- che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corso di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio o istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e)-spese extrascolastiche –da documentare- che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo e gruppo estivo;
f)-spese scolastiche –da documentare- che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione;
2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze;
6)Disporre che le spese da sostenersi nell'interesse di , nello specifico per servizio Per_1 di baby sitting, per l'utilizzo del telefono, nonché per trasporto per essere condotto alla scuola d'arte che frequenta a Bologna ovvero per essere sottoposto a visite Per_1 mediche, potranno essere prelevate dal libretto postale ove viene accreditata la pensione in essere presso Poste Italiane, Ufficio di Porto Garibaldi;
7) Disporre che alcun contributo verrà posto a carico dei coniugi essendo economicamente autosufficienti. Spese di lite compensate. Conclusioni del PM: il Pubblico Ministero conclude perché venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra sponeva: Controparte_1
pagina 2 di 3 in data 07.10.2007 aveva contratto matrimonio con il sig. dall'unione CP_2 era nato il figlio minorenne , percettore di pensione di Per_1 invalidità/accompagnamento.
I rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che con decreto n. 3973/2022 del 31.05.2022 il Tribunale di
Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Considerato che non appariva possibile ricostituire l'affectio coniugalis, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Si costituiva il resistente e nulla opponeva alla domanda di divorzio.
Nel prosieguo del giudizio le parti rendevano noto di aver raggiunto un accordo su tutti i punti oggetto di controversia e formulavano domande congiunte.
Considerato che
gli accordi rispondono agli interessi del figlio minore, possono accogliersi le domande sopra riportate.
Come da accordi tra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PQM
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in Comacchio il 07.10.2007 (atto trascritto al n. 2 p. II,
[...] CP_2
s. A) e provvede in conformità a quanto concordato tra le parti.
Spese compensate.
Dispone che il competente Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 27.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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