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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/11/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4409/2024R. G. Aff. ON. Lavoro
TRA
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che li rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parti ricorrenti -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in alla VIA MASCELLARO, Parte_3 Parte_3
1 C/O , rappresentato e difeso dall'avv. TECCE TIZIANA Parte_3 dall'Avv. Angelo P. Cogliano e dall'Avv. Antonio Mennitto giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorsi depositati e riunti parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 esponendo:
- di essere Medico Dirigente di Area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina e Chirurgia d'Urgenza e d'Accettazione, in forza presso l' ; CP_1
1 - di prestare l'attività di medico addetto al Servizio di Emergenza Sanitaria
Territoriale “118” della da ritenersi, come riconosciuto dalla stessa CP_1
quale Servizio di Pronto Soccorso;
Pt_4
- che aveva diritto alla corresponsione dell'indennità di pronto soccorso prevista dall'art. 79 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato in data 23/01/2024; che ON l' non aveva erogato detta indennità.
Ha concluso chiedendo “Accertare il diritto della parte ricorrente a percepire, a decorrere dal 01/01/2022, l'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 79 del CCNL del
Comparto Sanità, stipulato in data 23/01/2024, nella misura di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio e in misura riproporzionata per turni inferiori alle dodici ore;
2) Condannare la ONroparte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento della
[...] indennità di pronto soccorso di cui all'art. 79 del CCNL del Comparto Sanità, per il periodo dal 01/01/2022 e fino all'attualità, da liquidarsi in separata sede, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria ex art.429 c.p.c.; 3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Regolarmente costituita parte resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
2.
Ai sensi dell'art. 79 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato in data 23/01/2024, “A decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso, compete una indennità di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio. L'importo è riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore.
2
2. L'importo di cui al comma 1 è incrementabile da ciascuna Azienda ed Ente in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. m) (ONrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art.
73, comma 4, lett. a).”.
L'odierna parte ricorrente risulta assegnata al Servizio di Emergenza Sanitaria
Territoriale “118” della che, come da nota n. 10205 del 28.01.2022, è da CP_1 considerarsi parificato al servizio di Pronto Soccorso.
Del resto, la Legge Regionale della Campania n. 2 dell'11 gennaio 1994, recante
"Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria" (SIRES) all'articolo 11 comma 4, stabilisce che "Al SAUT competono: a) le funzioni proprie della guardia medica;
b) le funzioni di pronto soccorso attivo medico - chirurgico di base territoriale (PSAT);".
Il successivo articolo 12, al comma 1, stabilisce inequivocabilmente che "I medici del
S.A.U.T. svolgono: a) attività territoriale;
b) attività ospedaliera".
Pertanto, il legislatore regionale ha attribuito ex lege al Servizio Assistenza Urgenza
Territoriale (SAUT), in cui la parte ricorrente pacificamente opera, le medesime funzioni di "pronto soccorso attivo", seppur declinate sulla base territoriale (PSAT).
Ciò posto, la norma contrattuale invocata prevede la corresponsione dell'indennità "ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso" senza specificare che tali servizi debbano essere "ospedalieri", né che debbano essere dotati di "OBI", né che debbano avere una specifica collocazione strutturale.
Venendo al caso di specie, dalle buste paga prodotte, emerge l'espletamento di turni di dodici ore di effettiva presenza, non vi è dubbio che spetta alla parte ricorrente il riconoscimento dell'indennità di pronto soccorso di cui alla norma contrattuale sopra riportata e tanto a decorrere dal gennaio 2022 e fino all'attualità maggiorata di interessi dalla maturazione al soddisfo. ON L' in qualità di datore di lavoro, è l'unico soggetto obbligato al pagamento delle retribuzioni contrattualmente previste, né può sottrarsi a tale obbligo adducendo un
3 presunto deficit di trasferimento fondi da parte di un ente terzo (la Regione), salva la sua facoltà di rivalersi nei confronti di quest'ultima nelle sedi appropriate.
3.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria.
Infatti l'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 (secondo cui L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito) agli "emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza" e la disposizione è stata dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi, con sentenza n.
459 del 2 novembre 2000, solo limitatamente alle parole "e privati", sul rilievo che le ragioni di contenimento della spesa pubblica, nelle quali è stata rinvenuta la giustificazione dell'intervento normativo, non sono evidentemente riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato.
Il divieto di cumulo, pertanto, è operante ogniqualvolta sia pubblico il datore di lavoro, anche a prescindere dalla natura del rapporto contrattuale instaurato (Cass. n.
4705/2011; Cass. n. 535/2013; Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 18897/2019; Cass. n.
28498/2019 che hanno ritenuto applicabile il divieto anche ai rapporti di diritto privato delle amministrazioni pubbliche sottratti all'applicazione del D.Lgs. n. 165/2001), ON sicché non c'è dubbio che il divieto operi per i debiti retributivi delle tanto più che queste ultime, seppure dotate di autonomia imprenditoriale e disciplinate da atto aziendale di diritto privato (art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), sono espressamente incluse fra le pubbliche amministrazioni alle quali si applica il D.Lgs. n. 165/2001 (art. 1, comma 2).
4.
Per il principio della soccombenza parte resistente dev'essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, con l'aumento in considerazione
4 del numero delle parti e ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di ciascuna parte ricorrente dell'indennità di pronto soccorso di cui alla norma contrattuale sopra riportata a decorrere dal gennaio 2022 e fino all'attualità maggiorata di interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi €1.955,80 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U., IVA
e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 14/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4409/2024R. G. Aff. ON. Lavoro
TRA
e , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che li rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parti ricorrenti -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in alla VIA MASCELLARO, Parte_3 Parte_3
1 C/O , rappresentato e difeso dall'avv. TECCE TIZIANA Parte_3 dall'Avv. Angelo P. Cogliano e dall'Avv. Antonio Mennitto giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorsi depositati e riunti parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 esponendo:
- di essere Medico Dirigente di Area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina e Chirurgia d'Urgenza e d'Accettazione, in forza presso l' ; CP_1
1 - di prestare l'attività di medico addetto al Servizio di Emergenza Sanitaria
Territoriale “118” della da ritenersi, come riconosciuto dalla stessa CP_1
quale Servizio di Pronto Soccorso;
Pt_4
- che aveva diritto alla corresponsione dell'indennità di pronto soccorso prevista dall'art. 79 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato in data 23/01/2024; che ON l' non aveva erogato detta indennità.
Ha concluso chiedendo “Accertare il diritto della parte ricorrente a percepire, a decorrere dal 01/01/2022, l'indennità di pronto soccorso di cui all'art. 79 del CCNL del
Comparto Sanità, stipulato in data 23/01/2024, nella misura di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio e in misura riproporzionata per turni inferiori alle dodici ore;
2) Condannare la ONroparte_2
, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento della
[...] indennità di pronto soccorso di cui all'art. 79 del CCNL del Comparto Sanità, per il periodo dal 01/01/2022 e fino all'attualità, da liquidarsi in separata sede, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria ex art.429 c.p.c.; 3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Regolarmente costituita parte resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
2.
Ai sensi dell'art. 79 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato in data 23/01/2024, “A decorrere dal 31.12.2021 ed a valere dal 2022, ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso, compete una indennità di euro 12,00 lorde per ogni turno di dodici ore di effettiva presenza in servizio. L'importo è riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore.
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2. L'importo di cui al comma 1 è incrementabile da ciascuna Azienda ed Ente in sede di contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. m) (ONrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti a valere sulle risorse di cui all'art.
73, comma 4, lett. a).”.
L'odierna parte ricorrente risulta assegnata al Servizio di Emergenza Sanitaria
Territoriale “118” della che, come da nota n. 10205 del 28.01.2022, è da CP_1 considerarsi parificato al servizio di Pronto Soccorso.
Del resto, la Legge Regionale della Campania n. 2 dell'11 gennaio 1994, recante
"Istituzione del sistema integrato regionale per la emergenza sanitaria" (SIRES) all'articolo 11 comma 4, stabilisce che "Al SAUT competono: a) le funzioni proprie della guardia medica;
b) le funzioni di pronto soccorso attivo medico - chirurgico di base territoriale (PSAT);".
Il successivo articolo 12, al comma 1, stabilisce inequivocabilmente che "I medici del
S.A.U.T. svolgono: a) attività territoriale;
b) attività ospedaliera".
Pertanto, il legislatore regionale ha attribuito ex lege al Servizio Assistenza Urgenza
Territoriale (SAUT), in cui la parte ricorrente pacificamente opera, le medesime funzioni di "pronto soccorso attivo", seppur declinate sulla base territoriale (PSAT).
Ciò posto, la norma contrattuale invocata prevede la corresponsione dell'indennità "ai dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso" senza specificare che tali servizi debbano essere "ospedalieri", né che debbano essere dotati di "OBI", né che debbano avere una specifica collocazione strutturale.
Venendo al caso di specie, dalle buste paga prodotte, emerge l'espletamento di turni di dodici ore di effettiva presenza, non vi è dubbio che spetta alla parte ricorrente il riconoscimento dell'indennità di pronto soccorso di cui alla norma contrattuale sopra riportata e tanto a decorrere dal gennaio 2022 e fino all'attualità maggiorata di interessi dalla maturazione al soddisfo. ON L' in qualità di datore di lavoro, è l'unico soggetto obbligato al pagamento delle retribuzioni contrattualmente previste, né può sottrarsi a tale obbligo adducendo un
3 presunto deficit di trasferimento fondi da parte di un ente terzo (la Regione), salva la sua facoltà di rivalersi nei confronti di quest'ultima nelle sedi appropriate.
3.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria.
Infatti l'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 (secondo cui L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito) agli "emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza" e la disposizione è stata dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi, con sentenza n.
459 del 2 novembre 2000, solo limitatamente alle parole "e privati", sul rilievo che le ragioni di contenimento della spesa pubblica, nelle quali è stata rinvenuta la giustificazione dell'intervento normativo, non sono evidentemente riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato.
Il divieto di cumulo, pertanto, è operante ogniqualvolta sia pubblico il datore di lavoro, anche a prescindere dalla natura del rapporto contrattuale instaurato (Cass. n.
4705/2011; Cass. n. 535/2013; Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 18897/2019; Cass. n.
28498/2019 che hanno ritenuto applicabile il divieto anche ai rapporti di diritto privato delle amministrazioni pubbliche sottratti all'applicazione del D.Lgs. n. 165/2001), ON sicché non c'è dubbio che il divieto operi per i debiti retributivi delle tanto più che queste ultime, seppure dotate di autonomia imprenditoriale e disciplinate da atto aziendale di diritto privato (art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), sono espressamente incluse fra le pubbliche amministrazioni alle quali si applica il D.Lgs. n. 165/2001 (art. 1, comma 2).
4.
Per il principio della soccombenza parte resistente dev'essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, con l'aumento in considerazione
4 del numero delle parti e ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di ciascuna parte ricorrente dell'indennità di pronto soccorso di cui alla norma contrattuale sopra riportata a decorrere dal gennaio 2022 e fino all'attualità maggiorata di interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi €1.955,80 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U., IVA
e CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 14/11/2025
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Dott.ssa Marina Campidoglio
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