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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE in persona dei magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente e rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4797/2022, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, vertente Tra
avv. Fabio Taglialatela, (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Edmondo Tomaselli ( ), Via Piemonte 39/a, Roma C.F._2
Appellante E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Carmine Pellegrino (c.f. ), Via Savonarola 39 – Roma, CodiceFiscale_4
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. in data 17.2.2022, il tribunale di Roma, sulla domanda dell'odierno appellante, che chiedeva la condanna del convenuto
[...] al pagamento del compenso di euro 1000,00 per l'attività prestata in sede CP_1 stragiudiziale per la tutela dei diritti di questi in relazione a due sinistri stradali occorsi in data 4.8.2013 e 24.7.2017, ha così statuito, in fatto e diritto:
Pagina 1 “Il ricorrente ha affermato di avere effettuato prestazioni d'opera intellettuale di avvocato in favore del in occasione di due incidenti stradali che avevano CP_1 coinvolto quest'ultimo. E che, di conseguenza, quest'ultimo, rimasto inadempiente, fosse condannato al pagamento del corrispettivo in suo favore pari alla complessiva somma di €1000,00.
… Occorre innanzitutto osservare che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., nonché dell'art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto. Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, normalmente, il diritto al compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare. Con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è stato osservato, in particolare, che il difensore ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio concluso con l'assistito nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta, vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo;
l'esistenza dello stesso può, dunque, essere desunta anche dal conferimento del mandato alle liti, il quale, pur diverso, per natura e funzioni, dal contratto di patrocinio, costituisce comunque un elemento idoneo, in mancanza di alcuna prova contraria, a far presumere la coincidenza soggettiva tra colui che lo abbia rilasciato al difensore ed il soggetto che a quest'ultimo abbia conferito l'incarico professionale, rispetto al quale la procura alle liti costituisce, del resto, un atto strumentale e conseguente (cfr. tra le tante, Cass. civ. n. 6808/2019; Cass. civ. n. 20865/2019). Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva che il ricorrente non ha fornito dimostrazione del proprio assunto. Nell'ambito di causa istruita solo mediante il deposito di documenti non ha versato invero documentazione alcuna a riscontro di attività di patrocinio in favore del (attività finanche CP_1 nemmeno descritta nel suo contenuto); il quale nega di avere mai CP_1 conferito mandato alla controparte. Attività di patrocinio che un legale avrebbe dovuto normalmente, in una situazione quale quella descritta, porre in essere per tutelare la posizione del patrocinato, asseritamente coinvolto in incidenti stradali: quali l'invio di lettere all'assicurazione, la richiesta di risarcimento dei danni all'autore del fatto illecito, il ricorso ad esperto per quantificare i danni, ecc.). Ebbene nessun documento di tal guisa è stato prodotto e nessun riscontro è ricavabile dalla documentazione versata in uno con il ricorso: in nessun caso proveniente dal Taglialatela ma riguardante meri accertamenti dei vigli urbani, certificati di assicurazione, ecc. peraltro non inerenti un veicolo di proprietà del convenuto ma di terzi (la Coop Coeuropa 93) ed in alcun modo collegata con quanto affermato nell'atto introduttivo (nel quale peraltro manca finanche spiegazione alcuna
Pagina 2 di come il ricorrente perviene alla quantificazione della somma richiesta). Irrilevante è inoltre la 'revoca del mandato' prodotta in quanto sottoscritta da soggetto terzo (la società sopra citata: a riscontro in ipotesi che il rapporto di mandato era intercorso fra ricorrente e della Cooperativa). A medesima conclusione si deve pervenire anche con riguardo alle prodotte procure (per inciso esaminabili nel merito in assenza di preclusioni di legge: Cass. 46/21). Si deve invero preliminarmente osservare che i documenti prodotti non sono in radice (anche a prescindere dalla provenienza: che risulta disconosciuta dal convenuto) idonei allo scopo in quanto privi di data e di riferimento alcuno ad un mandato riconducibile ai fatti di causa (risultano, quanto al contenuto, in bianco ed il primo finanche conferito da soggetto diverso dal convenuto). In conclusione, non avendo il Taglialatela dimostrato di avere ricevuto mandato dalla controparte per il compimento di atti stragiudiziali inerenti gli incidenti stradali descritti in ricorso, la domanda deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza …”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attore soccombente, deducendo la
“VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRATA VALUTAZIONE DEI MEZZI DI PROVA”, in quanto sarebbero state prodotte prove adeguate del conferimento e dello svolgimento dell'incarico, e in particolare rilevando: 1. “in atti vi è il conferimento del mandato con procura alle liti, sottoscritta dal Sig. e mai da questi disconosciuta”; CP_1
2. l'attività professionale era stata svolta per il e non per la cooperativa: il CP_1 rapporto del sinistro “ mostra con palmare evidenza che il veicolo danneggiato è un taxi che, seppur intestato alla cooperativa, è concesso in uso al che CP_1 ne era l'unico ed esclusivo utilizzatore”; inoltre la revoca del mandato era stata inviata all'Avv. Taglialatela sia dalla che dal Controparte_2 CP_1 inoltre, nel sinistro del 2017, si agiva anche per il ristoro delle lesioni fisiche, subite dal attestate dalla documentazione in atti che il tribunale ha del CP_1 tutto omesso di valutare;
3. la prova della attività svolta dal professionista, sarebbe “desumibile sia dal preventivo in atti che dalla entità delle lesioni”, sia dalla natura delle attività:
“trattasi di attività che si traducono nella apertura del sinistro presso la assicurazione – che può avvenire per pec od anche telefonicamente, come nel caso di sinistro per il quale l'assicurato ha già effettuato denuncia -; lo stesso dicasi per le trattative finalizzate alla definizione, anch'esse non richiedenti attività complesse ma che comunque si traducono in una prestazione professionale che deve essere retribuita”. Il possesso poi del preventivo di spesa, attestante i danni riportati dal veicolo Mercedes in uso al del CP_1 verbale dei VVUU, del certificato di pronto soccorso attesterebbero il conferimento dell'incarico.
Pagina 3 Ha insistito pertanto per l'accoglimento della domanda e la liquidazione del compenso nella misura di euro 1000,00, in relazione alla misura prevista dalla tariffa stragiudiziale, per controversie ricomprese nello scaglione tra i 1.000,00 ed i 5.000,00 euro, che prevede un compenso medio di 1.200,00 €.
La parte appellata si è costituita, deducendo la inammissibilità e infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, sulle precisate conclusioni delle parti e difese rappresentate nelle note scritte, la causa è stata assegnata in decisione. L'appello è infondato: rileva la Corte che le censure dedotte avverso la motivazione della sentenza impugnata, quanto alla valutazione delle prove addotte nel giudizio ai fini della prova delle attività per le quali si richiede il compenso, appaiono inidonee ad inficiare la statuizione impugnata, atteso che anche la (ri)valutazione degli elementi probatori richiamati in questa sede di appello induce alla conferma di quanto statuito dal primo giudice. Ed invero, l'appellante ha richiesto il compenso delle attività stragiudiziali asseritamente svolte in relazione a due sinistri che avrebbero coinvolto il taxi del in particolare un sinistro del 4.8.2013, per il quale esso avvocato avrebbe CP_1 svolto attività stragiudiziale per la tutela dei diritti del danneggiato, e un sinistro del 24 luglio 2017, per il quale egualmente il professionista avrebbe curato le pratiche stragiudiziali occorrenti per la tutela dei diritti del cliente, e richiesto con missiva in data 21 gennaio 2021 il pagamento del compenso. Si rileva poi che a sostegno della domanda ha prodotto: a) una procura a firma apparente del sostanzialmente CP_1
“in bianco”, priva di data e oggetto e quindi del tutto inadeguata a provare alcun incarico,
b) copia del verbale della Polizia municipale del sinistro del
4.8.2013,
c) copia della fattura della carrozzeria Mulattieri,
d) copia del verbale di Polizia municipale del sinistro del
24.7.2017,
e) copia referto medico,
f) copia revoca del mandato professionale,
g) copia rinuncia al mandato.
Come appare evidente dalla natura dei documenti prodotti dall'appellante, essi non sono in alcun modo idonei a provare il fatto storico del furto dedotto, su cui la domanda è fondata, atteso che essi si riferiscono alla proprietà della autovettura e non al suo furto, a cui è riferibile unicamente la denuncia di furto che in quanto (unico) elemento indiziario, non può assurgere a prova del fatto dedotto a fondamento della domanda.
In tale contesto, del tutto irrilevante è la questione se, quando e da chi sia stato sottoscritto il mandato, così come la revoca dello stesso, e parimenti irrilevante è il
Pagina 4 possesso dei documenti indicati, in quanto è onere dell'attore dedurre e provare l'attività svolta, della quale si chiede il compenso: prova che appare del tutto mancante nel caso di specie (e stante la contestazione del convenuto quanto al conferimento del mandato e quindi delle attività svolte). Va peraltro aggiunto, come già rilevato dal tribunale, che nell'atto introduttivo del giudizio neppure è stata allegato quale sia stata l'attività svolta, in relazione all'incarico professione che si assume sia stato conferito. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in misura inferiore ai valori medi stante il semplice tenore delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa,
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito avv. Carmine Pellegrino. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Roma, 23 aprile 2025 La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE in persona dei magistrati:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente e rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 4797/2022, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, vertente Tra
avv. Fabio Taglialatela, (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Edmondo Tomaselli ( ), Via Piemonte 39/a, Roma C.F._2
Appellante E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Carmine Pellegrino (c.f. ), Via Savonarola 39 – Roma, CodiceFiscale_4
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. in data 17.2.2022, il tribunale di Roma, sulla domanda dell'odierno appellante, che chiedeva la condanna del convenuto
[...] al pagamento del compenso di euro 1000,00 per l'attività prestata in sede CP_1 stragiudiziale per la tutela dei diritti di questi in relazione a due sinistri stradali occorsi in data 4.8.2013 e 24.7.2017, ha così statuito, in fatto e diritto:
Pagina 1 “Il ricorrente ha affermato di avere effettuato prestazioni d'opera intellettuale di avvocato in favore del in occasione di due incidenti stradali che avevano CP_1 coinvolto quest'ultimo. E che, di conseguenza, quest'ultimo, rimasto inadempiente, fosse condannato al pagamento del corrispettivo in suo favore pari alla complessiva somma di €1000,00.
… Occorre innanzitutto osservare che, in materia di prestazioni espletate dall'esercente una professione intellettuale, vige nell'ordinamento, ai sensi dell'art. 2233 c.c., nonché dell'art. 13 L. n. 247/2012, concernente, nello specifico, l'attività prestata dall'avvocato, una generale presunzione legale di onerosità del contratto. Al professionista che dimostri di avere ricevuto un incarico da parte del cliente e di avere provveduto al relativo adempimento compete, dunque, normalmente, il diritto al compenso, senza che sia necessaria la prova, da parte del primo, di avere pattuito con il secondo il pagamento di un corrispettivo, sia pure senza determinarne il relativo ammontare. Con riferimento all'attività professionale svolta dall'avvocato, è stato osservato, in particolare, che il difensore ha diritto alla liquidazione del compenso ogniqualvolta fornisca la prova dell'esistenza di un contratto di patrocinio concluso con l'assistito nonché dell'effettiva esecuzione dell'opera promessa. A tal fine, non è necessaria la dimostrazione del conferimento di un incarico in forma scritta, vertendosi in materia di contratto a forma libera, come tale suscettibile di prova con qualunque mezzo;
l'esistenza dello stesso può, dunque, essere desunta anche dal conferimento del mandato alle liti, il quale, pur diverso, per natura e funzioni, dal contratto di patrocinio, costituisce comunque un elemento idoneo, in mancanza di alcuna prova contraria, a far presumere la coincidenza soggettiva tra colui che lo abbia rilasciato al difensore ed il soggetto che a quest'ultimo abbia conferito l'incarico professionale, rispetto al quale la procura alle liti costituisce, del resto, un atto strumentale e conseguente (cfr. tra le tante, Cass. civ. n. 6808/2019; Cass. civ. n. 20865/2019). Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva che il ricorrente non ha fornito dimostrazione del proprio assunto. Nell'ambito di causa istruita solo mediante il deposito di documenti non ha versato invero documentazione alcuna a riscontro di attività di patrocinio in favore del (attività finanche CP_1 nemmeno descritta nel suo contenuto); il quale nega di avere mai CP_1 conferito mandato alla controparte. Attività di patrocinio che un legale avrebbe dovuto normalmente, in una situazione quale quella descritta, porre in essere per tutelare la posizione del patrocinato, asseritamente coinvolto in incidenti stradali: quali l'invio di lettere all'assicurazione, la richiesta di risarcimento dei danni all'autore del fatto illecito, il ricorso ad esperto per quantificare i danni, ecc.). Ebbene nessun documento di tal guisa è stato prodotto e nessun riscontro è ricavabile dalla documentazione versata in uno con il ricorso: in nessun caso proveniente dal Taglialatela ma riguardante meri accertamenti dei vigli urbani, certificati di assicurazione, ecc. peraltro non inerenti un veicolo di proprietà del convenuto ma di terzi (la Coop Coeuropa 93) ed in alcun modo collegata con quanto affermato nell'atto introduttivo (nel quale peraltro manca finanche spiegazione alcuna
Pagina 2 di come il ricorrente perviene alla quantificazione della somma richiesta). Irrilevante è inoltre la 'revoca del mandato' prodotta in quanto sottoscritta da soggetto terzo (la società sopra citata: a riscontro in ipotesi che il rapporto di mandato era intercorso fra ricorrente e della Cooperativa). A medesima conclusione si deve pervenire anche con riguardo alle prodotte procure (per inciso esaminabili nel merito in assenza di preclusioni di legge: Cass. 46/21). Si deve invero preliminarmente osservare che i documenti prodotti non sono in radice (anche a prescindere dalla provenienza: che risulta disconosciuta dal convenuto) idonei allo scopo in quanto privi di data e di riferimento alcuno ad un mandato riconducibile ai fatti di causa (risultano, quanto al contenuto, in bianco ed il primo finanche conferito da soggetto diverso dal convenuto). In conclusione, non avendo il Taglialatela dimostrato di avere ricevuto mandato dalla controparte per il compimento di atti stragiudiziali inerenti gli incidenti stradali descritti in ricorso, la domanda deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza …”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attore soccombente, deducendo la
“VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRATA VALUTAZIONE DEI MEZZI DI PROVA”, in quanto sarebbero state prodotte prove adeguate del conferimento e dello svolgimento dell'incarico, e in particolare rilevando: 1. “in atti vi è il conferimento del mandato con procura alle liti, sottoscritta dal Sig. e mai da questi disconosciuta”; CP_1
2. l'attività professionale era stata svolta per il e non per la cooperativa: il CP_1 rapporto del sinistro “ mostra con palmare evidenza che il veicolo danneggiato è un taxi che, seppur intestato alla cooperativa, è concesso in uso al che CP_1 ne era l'unico ed esclusivo utilizzatore”; inoltre la revoca del mandato era stata inviata all'Avv. Taglialatela sia dalla che dal Controparte_2 CP_1 inoltre, nel sinistro del 2017, si agiva anche per il ristoro delle lesioni fisiche, subite dal attestate dalla documentazione in atti che il tribunale ha del CP_1 tutto omesso di valutare;
3. la prova della attività svolta dal professionista, sarebbe “desumibile sia dal preventivo in atti che dalla entità delle lesioni”, sia dalla natura delle attività:
“trattasi di attività che si traducono nella apertura del sinistro presso la assicurazione – che può avvenire per pec od anche telefonicamente, come nel caso di sinistro per il quale l'assicurato ha già effettuato denuncia -; lo stesso dicasi per le trattative finalizzate alla definizione, anch'esse non richiedenti attività complesse ma che comunque si traducono in una prestazione professionale che deve essere retribuita”. Il possesso poi del preventivo di spesa, attestante i danni riportati dal veicolo Mercedes in uso al del CP_1 verbale dei VVUU, del certificato di pronto soccorso attesterebbero il conferimento dell'incarico.
Pagina 3 Ha insistito pertanto per l'accoglimento della domanda e la liquidazione del compenso nella misura di euro 1000,00, in relazione alla misura prevista dalla tariffa stragiudiziale, per controversie ricomprese nello scaglione tra i 1.000,00 ed i 5.000,00 euro, che prevede un compenso medio di 1.200,00 €.
La parte appellata si è costituita, deducendo la inammissibilità e infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza cartolare del 17 aprile 2025, sulle precisate conclusioni delle parti e difese rappresentate nelle note scritte, la causa è stata assegnata in decisione. L'appello è infondato: rileva la Corte che le censure dedotte avverso la motivazione della sentenza impugnata, quanto alla valutazione delle prove addotte nel giudizio ai fini della prova delle attività per le quali si richiede il compenso, appaiono inidonee ad inficiare la statuizione impugnata, atteso che anche la (ri)valutazione degli elementi probatori richiamati in questa sede di appello induce alla conferma di quanto statuito dal primo giudice. Ed invero, l'appellante ha richiesto il compenso delle attività stragiudiziali asseritamente svolte in relazione a due sinistri che avrebbero coinvolto il taxi del in particolare un sinistro del 4.8.2013, per il quale esso avvocato avrebbe CP_1 svolto attività stragiudiziale per la tutela dei diritti del danneggiato, e un sinistro del 24 luglio 2017, per il quale egualmente il professionista avrebbe curato le pratiche stragiudiziali occorrenti per la tutela dei diritti del cliente, e richiesto con missiva in data 21 gennaio 2021 il pagamento del compenso. Si rileva poi che a sostegno della domanda ha prodotto: a) una procura a firma apparente del sostanzialmente CP_1
“in bianco”, priva di data e oggetto e quindi del tutto inadeguata a provare alcun incarico,
b) copia del verbale della Polizia municipale del sinistro del
4.8.2013,
c) copia della fattura della carrozzeria Mulattieri,
d) copia del verbale di Polizia municipale del sinistro del
24.7.2017,
e) copia referto medico,
f) copia revoca del mandato professionale,
g) copia rinuncia al mandato.
Come appare evidente dalla natura dei documenti prodotti dall'appellante, essi non sono in alcun modo idonei a provare il fatto storico del furto dedotto, su cui la domanda è fondata, atteso che essi si riferiscono alla proprietà della autovettura e non al suo furto, a cui è riferibile unicamente la denuncia di furto che in quanto (unico) elemento indiziario, non può assurgere a prova del fatto dedotto a fondamento della domanda.
In tale contesto, del tutto irrilevante è la questione se, quando e da chi sia stato sottoscritto il mandato, così come la revoca dello stesso, e parimenti irrilevante è il
Pagina 4 possesso dei documenti indicati, in quanto è onere dell'attore dedurre e provare l'attività svolta, della quale si chiede il compenso: prova che appare del tutto mancante nel caso di specie (e stante la contestazione del convenuto quanto al conferimento del mandato e quindi delle attività svolte). Va peraltro aggiunto, come già rilevato dal tribunale, che nell'atto introduttivo del giudizio neppure è stata allegato quale sia stata l'attività svolta, in relazione all'incarico professione che si assume sia stato conferito. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, in misura inferiore ai valori medi stante il semplice tenore delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa,
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito avv. Carmine Pellegrino. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Roma, 23 aprile 2025 La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
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