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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1173/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4122/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monasterace - Piazza Celestino Placanica 89040 Monasterace RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54912 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del COMUNE di MONASTERACE, avverso l'avviso di accertamento esecutivo per IMU 2021 notificatole il 30.4.2025 quale erede di
Nominativo_1 (deceduto il 17.5.2010), chiedendone l'annullamento, tra l'altro, per difetto di motivazione e mancata ripartizione del debito pro quota.
L'ente locale è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va accolto.
Invero, la motivazione dell'atto impugnato fa riferimento alla qualità della ricorrente di Nominativo_1, deceduto il 17.5.2010, senza tuttavia procedere alla ripartizione del debito pro quota ai sensi degli artt. 752 e 574 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 300,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4122/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monasterace - Piazza Celestino Placanica 89040 Monasterace RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54912 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del COMUNE di MONASTERACE, avverso l'avviso di accertamento esecutivo per IMU 2021 notificatole il 30.4.2025 quale erede di
Nominativo_1 (deceduto il 17.5.2010), chiedendone l'annullamento, tra l'altro, per difetto di motivazione e mancata ripartizione del debito pro quota.
L'ente locale è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va accolto.
Invero, la motivazione dell'atto impugnato fa riferimento alla qualità della ricorrente di Nominativo_1, deceduto il 17.5.2010, senza tuttavia procedere alla ripartizione del debito pro quota ai sensi degli artt. 752 e 574 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 300,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.