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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/10/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 901/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 901/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente a [...], di cittadinanza italiana, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino LIZIO, del Foro di Catania, presso il cui studio elegge domicilio, in Catania, Corso Italia n° 172. E
nato a [...], il [...], codice fiscale: , Controparte_1 C.F._2
residente in [...], di cittadinanza italiana;
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelo LOMBARDO, del Foro di
Caltanissetta, presso il cui studio elegge domicilio, in Caltanissetta, via Filippo Turati n° 130.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
04/06/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 16/10/2025, resa all'esito dell'udienza del
16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli Parte_1 Controparte_1
effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 23.08.1994 a Piazza Armerina
(En), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al Numero 71. Anno 1994,
Parte II, Serie A.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale sono nati i figli (nata a [...]
Varese il 24.03.1997), in atto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_2
(nata a [...] il [...]), maggiorenne ma non ancora autosufficiente, e Per_3
(nato a [...] il [...]), in atto minorenne.
[...]
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato decreto di omologazione n. cronol. 1680/2020
del 28/02/2020 emesso nel giudizio RG n. 179/2020, con cui il Tribunale di Enna ha omologato la separazione dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti;
2) disporre, per il bene della prole, la comunicazione reciproca ogni cambiamento di domicilio nonché il cambio di utenze telefonica mobile e fissa delle parti ai sensi e nelle forme di cui all'art. 337 sexies c.c.; 3) la figlia , maggiorenne e ormai economicamente autosufficiente, rinuncia all'assegno di Per_1
mantenimento disposto in sede di separazione dei coniugi;
4) le figlie maggiorenni e Per_1 Per_2
continueranno ad abitare con la madre finché ne avranno l'interesse e manterranno col padre rapporti regolati tra loro;
5) il figlio minore rimane affidato a entrambi i genitori, con Per_3
collocamento presso la madre;
6) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale sul figlio minore, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente da ciascun genitore durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé; 7)
considerato che il figlio minore vive e studia a Catania, mentre il padre continua a vivere e a lavorare a Piazza Armerina, lo stesso figlio trascorrerà un fine settimana alternato con il padre e altri giorni da concordare in base agli impegni di entrambi, in modo da favorire un rapporto corretto ed equilibrato col padre;
8) salvo diverso accordo tra le parti e tenuto soprattutto conto del superiore bene complessivo del minore, dell'età ormai adolescenziale, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, bisogni ed interessi, e considerato anche il domicilio abituale del minore si trova a
Catania, presso la madre, i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore sono stabiliti nel seguente modo:- settimanalmente, un fine settimana alternato con i rispettivi genitori;
- nei giorni infrasettimanali e nei giorni di vacanza non festivi, il figlio starà con il padre secondo accordi assunti tra le parti e in base agli impegni lavorativi e di studio di padre e figlio (il padre è impegnato in turni periodici di lavoro). - la vigilia di Natale e il giorno di Natale in alternanza con ciascun genitore;
-
il periodo natalizio, inteso dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla ripresa delle lezioni, una settimana con ciascun genitore, alternando il giorno di Capodanno;
- per le vacanze pasquali, con ciascun genitore alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - 25 aprile e 2 giugno e
1 novembre, ad anni alterni con ciascun genitore;
- durante il mese di agosto, due settimane con la madre e due settimane con il padre, da identificare secondo gli impegni di ciascuno e da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
9) disporre a carico del padre un assegno di mantenimento ordinario a favore dei figli e in misura di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), Per_2 Per_3
da corrispondere entro il 5° giorno di ogni mese al genitore collocatario mediante bonifico bancario sul c/c n° 1041180660 tratto su Bancoposta, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge che potrà essere richiesta annualmente tramite comunicazione p.e.c.; 10) le spese straordinarie per i figli non ancora autonomamente sufficienti saranno suddivise tra i coniugi in misura del 50 %
secondo il Protocollo del Tribunale di Catania, luogo di collocamento della prole, da determinarsi in base alle esigenze del piano genitoriale in allegato al presente ricorso;
11) l'assegno unico sarà
percepito interamente dalla madre collocataria;
12) su entrambe le parti, in misura del 50 %, graverà
il pagamento dei ratei del mutuo ipotecario contratto con la per la Controparte_2
ristrutturazione dell'immobile sito in Piazza Armerina, via Sette Cantoni n° 8, in comproprietà tra le parti stesse, fino all'estinzione dello stesso;
di talché l'importo complessivo mensile di € 450,00
graverà su ciascuna parte per la quota di € 225,00, oltre oneri;
13) su entrambe le parti, in misura del 50 %, graverà il pagamento dei ratei del contratto di finanziamento per € 28.800,00, acceso presso AVVERRA S.p.A., stipulato in costanza di matrimonio, la cui rata mensile complessiva pari ad € 295,00 sarà adempiuta a mezzo di cessione del quinto dello stipendio della moglie fino ad estinzione dello stesso;
di talché l'importo mensile graverà su ciascuno per la quota di € 147,50,
oltre oneri;
14) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio; 15) le parti si impegnano a cooperare per l'educazione e la crescita psico-fisica del figlio in maniera armonica e condivisa in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo anche in modo duraturo e significativo i rapporti con entrambe le famiglie di origine dei genitori;
16) per quanto riguarda le omesse contribuzioni al mantenimento della prole relative al periodo che intercorre tra novembre
2024 e marzo 2025, il Sig. PIAZZA darà alla Sig.ra a saldo e stralcio, la somma Pt_1
complessiva di € 1000,00, da corrispondere in misura di € 100,00 insieme all'assegno di mantenimento a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
17) oltra a quanto convenuto tra le parti nelle superiori condizioni, con riferimento alla educazione della prole minore,
le stesse parti si obbligano ad adempiere quanto concordato nel piano genitoriale allegato, e che forma parte dell'accordo; 18) le parti concordano nel compensare le spese del presente giudizio. 19)
le parti dichiarano che oltre agli accordi superiormente concordati non sussistono tra di esse altre obbligazioni di alcuna natura, anche patrimoniale, sorte durante il rapporto di coniugio o relativo ad esso;
20) le parti concordano che le obbligazioni assunte nel presente accordo sorgono a fa data dal deposito del ricorso.”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cronol. 1680/2020 del 28/02/2020 emesso nel giudizio
RG n. 179/2020, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni del divorzio non sono contrarie alla legge né all'interesse del figlio minorenne, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 14.10.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...], il [...] (codice fiscale: ), Controparte_1 C.F._2
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data
23.08.1994 a Piazza Armerina (En), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al Numero 71. Anno 1994, Parte II, Serie A, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 21/05/2025 e riportate nella superiore parte motiva. Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 16/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 901/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente a [...], di cittadinanza italiana, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino LIZIO, del Foro di Catania, presso il cui studio elegge domicilio, in Catania, Corso Italia n° 172. E
nato a [...], il [...], codice fiscale: , Controparte_1 C.F._2
residente in [...], di cittadinanza italiana;
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelo LOMBARDO, del Foro di
Caltanissetta, presso il cui studio elegge domicilio, in Caltanissetta, via Filippo Turati n° 130.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
04/06/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 16/10/2025, resa all'esito dell'udienza del
16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli Parte_1 Controparte_1
effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 23.08.1994 a Piazza Armerina
(En), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al Numero 71. Anno 1994,
Parte II, Serie A.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale sono nati i figli (nata a [...]
Varese il 24.03.1997), in atto maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_2
(nata a [...] il [...]), maggiorenne ma non ancora autosufficiente, e Per_3
(nato a [...] il [...]), in atto minorenne.
[...]
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato decreto di omologazione n. cronol. 1680/2020
del 28/02/2020 emesso nel giudizio RG n. 179/2020, con cui il Tribunale di Enna ha omologato la separazione dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti;
2) disporre, per il bene della prole, la comunicazione reciproca ogni cambiamento di domicilio nonché il cambio di utenze telefonica mobile e fissa delle parti ai sensi e nelle forme di cui all'art. 337 sexies c.c.; 3) la figlia , maggiorenne e ormai economicamente autosufficiente, rinuncia all'assegno di Per_1
mantenimento disposto in sede di separazione dei coniugi;
4) le figlie maggiorenni e Per_1 Per_2
continueranno ad abitare con la madre finché ne avranno l'interesse e manterranno col padre rapporti regolati tra loro;
5) il figlio minore rimane affidato a entrambi i genitori, con Per_3
collocamento presso la madre;
6) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale sul figlio minore, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente da ciascun genitore durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé; 7)
considerato che il figlio minore vive e studia a Catania, mentre il padre continua a vivere e a lavorare a Piazza Armerina, lo stesso figlio trascorrerà un fine settimana alternato con il padre e altri giorni da concordare in base agli impegni di entrambi, in modo da favorire un rapporto corretto ed equilibrato col padre;
8) salvo diverso accordo tra le parti e tenuto soprattutto conto del superiore bene complessivo del minore, dell'età ormai adolescenziale, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, bisogni ed interessi, e considerato anche il domicilio abituale del minore si trova a
Catania, presso la madre, i tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore sono stabiliti nel seguente modo:- settimanalmente, un fine settimana alternato con i rispettivi genitori;
- nei giorni infrasettimanali e nei giorni di vacanza non festivi, il figlio starà con il padre secondo accordi assunti tra le parti e in base agli impegni lavorativi e di studio di padre e figlio (il padre è impegnato in turni periodici di lavoro). - la vigilia di Natale e il giorno di Natale in alternanza con ciascun genitore;
-
il periodo natalizio, inteso dall'inizio delle vacanze scolastiche sino alla ripresa delle lezioni, una settimana con ciascun genitore, alternando il giorno di Capodanno;
- per le vacanze pasquali, con ciascun genitore alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - 25 aprile e 2 giugno e
1 novembre, ad anni alterni con ciascun genitore;
- durante il mese di agosto, due settimane con la madre e due settimane con il padre, da identificare secondo gli impegni di ciascuno e da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
9) disporre a carico del padre un assegno di mantenimento ordinario a favore dei figli e in misura di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), Per_2 Per_3
da corrispondere entro il 5° giorno di ogni mese al genitore collocatario mediante bonifico bancario sul c/c n° 1041180660 tratto su Bancoposta, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge che potrà essere richiesta annualmente tramite comunicazione p.e.c.; 10) le spese straordinarie per i figli non ancora autonomamente sufficienti saranno suddivise tra i coniugi in misura del 50 %
secondo il Protocollo del Tribunale di Catania, luogo di collocamento della prole, da determinarsi in base alle esigenze del piano genitoriale in allegato al presente ricorso;
11) l'assegno unico sarà
percepito interamente dalla madre collocataria;
12) su entrambe le parti, in misura del 50 %, graverà
il pagamento dei ratei del mutuo ipotecario contratto con la per la Controparte_2
ristrutturazione dell'immobile sito in Piazza Armerina, via Sette Cantoni n° 8, in comproprietà tra le parti stesse, fino all'estinzione dello stesso;
di talché l'importo complessivo mensile di € 450,00
graverà su ciascuna parte per la quota di € 225,00, oltre oneri;
13) su entrambe le parti, in misura del 50 %, graverà il pagamento dei ratei del contratto di finanziamento per € 28.800,00, acceso presso AVVERRA S.p.A., stipulato in costanza di matrimonio, la cui rata mensile complessiva pari ad € 295,00 sarà adempiuta a mezzo di cessione del quinto dello stipendio della moglie fino ad estinzione dello stesso;
di talché l'importo mensile graverà su ciascuno per la quota di € 147,50,
oltre oneri;
14) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio; 15) le parti si impegnano a cooperare per l'educazione e la crescita psico-fisica del figlio in maniera armonica e condivisa in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo anche in modo duraturo e significativo i rapporti con entrambe le famiglie di origine dei genitori;
16) per quanto riguarda le omesse contribuzioni al mantenimento della prole relative al periodo che intercorre tra novembre
2024 e marzo 2025, il Sig. PIAZZA darà alla Sig.ra a saldo e stralcio, la somma Pt_1
complessiva di € 1000,00, da corrispondere in misura di € 100,00 insieme all'assegno di mantenimento a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
17) oltra a quanto convenuto tra le parti nelle superiori condizioni, con riferimento alla educazione della prole minore,
le stesse parti si obbligano ad adempiere quanto concordato nel piano genitoriale allegato, e che forma parte dell'accordo; 18) le parti concordano nel compensare le spese del presente giudizio. 19)
le parti dichiarano che oltre agli accordi superiormente concordati non sussistono tra di esse altre obbligazioni di alcuna natura, anche patrimoniale, sorte durante il rapporto di coniugio o relativo ad esso;
20) le parti concordano che le obbligazioni assunte nel presente accordo sorgono a fa data dal deposito del ricorso.”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cronol. 1680/2020 del 28/02/2020 emesso nel giudizio
RG n. 179/2020, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni del divorzio non sono contrarie alla legge né all'interesse del figlio minorenne, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 14.10.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...], il [...] (codice fiscale: ), Controparte_1 C.F._2
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data
23.08.1994 a Piazza Armerina (En), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al Numero 71. Anno 1994, Parte II, Serie A, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 21/05/2025 e riportate nella superiore parte motiva. Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 16/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.