Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4681 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 12596/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
PETRILLO ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA CIMAROSA 93, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione TFS CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28-5-2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente dell'Agenzia delle Entrate e di essere stato posto in pensione in data 23- 9-2018, per limiti di età, esponeva che in data 14-12-2019, aveva ricevuto la liquidazione del tfs, calcolato erroneamente su 36 anni di servizio, anziché su 41 anni e 3 mesi, come da estratto contributivo e provvedimento di riscatto Inpdap. Tanto premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento delle differenze CP_2 maturate a titolo di tfs in conseguenza della maggiore anzianità di servizio, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' convenuto che CP_3 eccepiva l'inammissibilità della domanda, la improcedibilità e improponibilità dell'azione, la decadenza e la prescrizione dei crediti;
nel merito constava la fondatezza della domanda.
****** In via preliminare vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell' CP_2
L'atto introduttivo è immune dalle censure di inammissibilità ex art 414 cpc poiché contiene la sufficiente esposizione degli elementi di diritto e delle circostanze di fatto idonei al fine del corretto contraddittorio sulla domanda. E', altresì, infondata l'eccezione di improponibilità per mancanza di domanda amministrativa e di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento
130 del 2023 di cui infra). Ne consegue, in via ulteriore, l'infondatezza della eccezione di decadenza.
Nel merito la domanda risulta fondata nei limiti delle considerazioni che seguono. La questione concerne la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio, prestato “fuori ruolo” ex l.285 del 1-6-77, prima della immissione nei ruoli statali o delle Amministrazioni autonome ai sensi del D.L. 663/79, convertito in legge n. 33 del 30-12-79. Le determinazioni che hanno indotto l a liquidare il TFS sulla Controparte_4 base del servizio reso dalla sola data di immissione in ruolo non possono essere condivise.
Utile premettere che l'evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4 del Considerato in diritto, v., da ultimo Corte Cost. n. 130 del 2023), ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'ambito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (sentenze n. 258 del 2022, n. 159 del 2019 e n. 106 del 1996).
Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva (sentenza n. 159 del 2019). Le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore (sentenza n. 243 del 1993).
La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell'ambito applicativo dell'art. 36 Cost., essendo l'emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana» (sentenza n. 159 del 2019). La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 del 2019). Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione. In ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità in scrutinio, e che concorre con quella retributiva.
Gli è, quindi, che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una
2 attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale “ non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo” nè la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”. Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso che, nella specie, non è affatto controverso che sia di natura subordinata, sebbene nella forma “precaria”. Del resto, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (C.Cost., 24.7.1986 n. 208; 26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236). Non potendo, del resto, sottacersi, a conferma dell'inesattezza dell'operato dell'
, l'ulteriore rilievo relativo alla circostanza che è da ritenere esclusa la facoltà del CP_2 ricorrente di richiedere, per il servizio antecedente al 1982 (di immissione in ruolo), la corresponsione della indennità di fine rapporto, essendo la prestazione lavorativa proseguita senza soluzione di continuità fino al pensionamento. La stessa prospettazione della difesa dell riconosce, invero, che il superamento CP_2 dell'esame ex art. 26 ter del D.L. 663/79, dava diritto all'iscrizione in apposite graduatorie di merito dalle quali si transitava, in rapporto alle esigenze di organico delle Amministrazioni pubbliche, nei ruoli ordinari, senza che, comunque, il rapporto di lavoro venisse a cessare. E la continuità del rapporto di lavoro, per inciso, esclude in nuce, la possibilità che all'istante sia stata già liquidata l'indennità di fine servizio alla data di immissione in ruolo come pure sostenuto dalla difesa dell' e rimasto senza riscontro alcuno. CP_2
Significativo, infine, che la giurisprudenza della Corte Costituzionale abbia ripetutamente affermato (v. sent. n. 208 del 1986 con declaratoria di incostituzionalità dell'art. 9, comma 4 del DLCPS n.207 del 1947) che “La ragione per la quale deve ritenersi "contrastante con l'art. 36 Cost. qualsiasi disposizione che privi il lavoratore o suoi aventi causa, per qualsiasi ragione, di detto trattamento (di fine rapporto), conquistato attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa" (sent. 156/73), sta, appunto, nel fatto che le indennità di fine rapporto costituiscono "parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita allo scopo di agevolare il superamento delle difficoltà economiche, possibili ad insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione. Per assolvere a tale finalità, che sta a base del differimento del pagamento, la misura dell'indennità viene determinata in proporzione alla durata del lavoro prestato ed alla complessiva retribuzione di carattere continuativo" spettante al dipendente (sentt. 184/73 e 75/68)”; che, inoltre, “ non può ritenersi costituzionalmente legittima una normativa che, a tali fini, ne pretermetta una parte…... Né un tale risultato può essere giustificato dal beneficio della stabilizzazione del rapporto conseguita dal dipendente non di ruolo per effetto del passaggio in ruolo: da un lato, perché è intrinsecamente contraddittorio instaurare una sorta di rapporto sinallagmatico tra il conseguimento di uno status (posizione di ruolo) e la perdita di una
3 parte (differita) del compenso per il lavoro prestato, trattandosi evidentemente di entità eterogenee e non comparabili;
dall'altro, perché la distinzione tra servizio di ruolo e non di ruolo - se può giustificare differenziazioni agli effetti economici (cfr. sent. 264/83), ivi compresa la misura dell'indennità di fine rapporto - non può certo legittimare la totale perdita di questa relativamente al servizio non di ruolo, stante la particolare protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento costituzionale”. E', poi, appena il caso di aggiungere che la possibilità per il dipendente non di ruolo, in caso di passaggio di ruolo, di riscattare, ex art. 12 della legge n. 152 del 1968, ai fini del diritto alla indennità premio di servizio (acquisito col passaggio in ruolo) il periodo di servizio prestato prima del passaggio in ruolo, non può precludere il diritto al conseguimento della indennità per cessazione dal servizio. La preclusione potrebbe invero avvenire solo se la richiesta del riscatto fosse la conseguenza di una libera scelta
(necessaria ad evitare il cumulo delle indennità per lo stesso periodo di tempo) - sulla base di presupposti idonei alla sua effettuazione - tra il conseguimento per lo stesso periodo dei benefici previdenziali connessi al riscatto in ordine alla indennità premio di servizio e l'indennità per cessazione dal servizio di cui all'art. 9 del D.L.C. P.S. n. 207/47 (cfr., al riguardo, la citata sentenza 181/84, in fine;
in modo analogo, del resto, dispone la disciplina di cui alla legge n. 1077/1966). La domanda deve, quindi essere accolta, con condanna dell al pagamento delle CP_2 conseguenti differenze economiche, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge. E' appena il caso di rilevare che non risulta trascorso il quinquennio dalla data di liquidazione dell'indennità di buonuscita, dies a quo per l'esigibilità dell'ulteriore credito che si assume maturato a tale titolo (v. atti interruttivi, pec del 27-2-2024 e 30-1-2024). Le spese seguono la soccombenza dell e si liquidano come da dispositivo, CP_2 tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così decide: a) accoglie il ricorso e, per l' effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio pre ruolo e condanna l' al pagamento delle CP_2 conseguenti differenze economiche, da liquidarsi in separata sede, oltre accessori di legge;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si CP_2 liquidano in € 2041,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 11/06/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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