Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
Non soddisfa il requisito della specialità prescritto a pena di inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione quando contenga espressioni tali da escludere che sia stata conferita per proporre ricorso per cassazione (nella specie la procura era formulata nei seguenti termini: "Vi nomino mio avvocato e procuratore nel presente giudizio ed eventuale d'appello con ogni facoltà". La S.C. ha affermato che l'inciso "ed eventuale d'appello" esprimeva la volontà di conferire la procura per il giudizio di primo grado, escludendo, perciò, che fosse stata rilasciata per il giudizio di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MIAZZINI 157, presso lo studio dell'avvocato C. CIAMPA, difesa dagli avvocati ANGELANTONIO DILENGITE, CIRO DILENGITE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR LA, AR LE, AR RM, AR IG, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S. VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato R. ALOISIO, difesi dall'avvocato ALBERTO SCARPATI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
AR AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1237/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 09/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/98 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 9 maggio 1995 n. 1237, ha rigettato l'appello proposto da ZI IO contro quella pronunziata dal Tribunale di Napoli il 4 luglio 1992 che, accogliendo la domanda proposta da NI, LE, RM e UI TA, aveva annullato il testamento olografo redatto da NS TA il 3 febbraio 1980, pubblicato dal Notaio Ugo De Cesare e registrato il 27 ottobre 1988.
La Corte ha cosi deciso osservando che il testamento in questione, sottoscritto da NS TA con firma autenticata, è stato disconosciuto da NI, LE, RM e UI TA, e che ZI IO non ha chiesto la verificazione della sua autenticità; ed ha ritenuto irrilevante la prova testimoniale chiesta da ZI IO, che ha chiesto l'escussione del pubblico ufficiale che ha autenticato la firma del testatore, perché il teste avrebbe potuto confermare l'autenticità della firma, non anche del testamento.
ZI IO chiede la cassazione di tale sentenza per tre motivi.
NI, LE, RM e UI TA resistono con controricorso.
Il Pubblico Ministero chiede il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I controricorrenti hanno eccepito la invalidità della procura rilasciata al difensore della ricorrente a margine del ricorso per cassazione, osservando che essa è formulata in modo da escludere che sia stata conferita per il giudizio di legittimità.
L'eccezione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte, dopo qualche incertezza nel recente passato, e dopo alcune pronunzie delle Sezioni Unite (in particolare quelle n. 2642 e 2646 del 10 marzo 1998 ) è decisamente orientata nel senso di ritenere che la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione con riferimento esplicito al "presente procedimento" deve ritenersi validamente conferita per il giudizio di legittimità e deve ritenersi speciale, nel senso richiesto dall'art.365 cod. proc. civ., pur in assenza di un espresso richiamo a detto giudizio, salva la presenza nella procura di espressioni tali da escludere che sia stata conferita per proporre ricorso per cassazione.
Nel caso di specie la procura è così formulata: "... Avv. A. Dilengite, Vi nomino mio avvocato e procuratore nel presente giudizio ed eventuale di appello, con ogni facoltà . . . .".
La Corte ritiene che l'inciso " ... ed eventuale di appello . . . ." è espressione che impone di affermare che la procura in questione è stata conferita per il giudizio di primo grado, e di escludere che sia stata rilasciata per il giudizio di legittimità. Al giudizio di cassazione, infatti, può seguire, eventualmente, il giudizio di rinvio, non quello di appello: e se la procura è stata rilasciata per un giudizio al quale può seguire quello di appello, tale giudizio non può che essere quello di primo grado. Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza di secondo grado non costituisce infatti la prosecuzione della pregressa fase del giudizio di merito che ha preceduto il giudizio di cassazione, ma una nuova ed autonoma fase del processo, che, pur essendo soggetta per ragioni di rito alle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado disposto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, essendo finalizzato alla pronunzia di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (vedi la sentenza della sez. II di questa Corte n. 5901 del 18 giugno 1994), saldandosi con i capi rimasti indenni della precedente decisione. Il giudizio di rinvio, infatti, a differenza di quello d'appello, che si caratterizza per il suo effetto devolutivo, è un giudizio "chiuso", che ha come riferimento immediato la sentenza rescissoria della Suprema Corte, non quella di primo grado. In particolare, diversamente da quanto accade nel giudizio di appello, nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunziare in base ai presupposti di fatto accertati dalla sentenza di cassazione, ed alle parti è inibito rimetterli in discussione (vedi la sentenza n. 3520 del 20 marzo 1992 di questa Corte); le parti non possono produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, salvo che la necessità non discenda dalla stessa sentenza di cassazione (vedi la sentenza n. 13629 del 28 dicembre 1992 di questa Corte); e possono invece proporre nuove domande, sostitutive di quella originaria, ovviamente quelle che sono conseguenti alla mutata ragione del decidere che risulta dalla sentenza che ha disposto il rinvio (vedi sentenza n. 133 del 7 gennaio 1983 di questa Corte). Il ricorso introduttivo del giudizio di cassazione è dunque inammissibile.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999