CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA FR, Presidente BUCCELLI MORRIS, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1037/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0207146 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 610/2025 depositato il 27/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso Il diniego di rimborso prot. n. registro ufficiale 0207146 del 16 settembre
2024, notificato il 20 settembre 2024, in tema di regime speciale
“rimpatriati” per l'anno 2022 per € 5.141,00
Parte ricorrente , residente dal 31 marzo 2015 a Doha in Qatar , nell'anno 2020 ha trasferito la propria residenza in Itali prima dal 10 marzo 2020 presso i genitori e poi dal 14 settembre 2020
a Casalecchio di Reno ivi iniziando la propria attività lavorativa in data il 26 ottobre 2020 presso la società di consulenza Società_1 S.p.a.
Stessa parte ricorrente segnala che i contatti con la Società datrice di lavoro, pur formalizzati nell'ottobre 2020, erano iniziati sin dal 2018, nel momento in cui la sig.ra Ricorrente_1 aveva concretamente valutato il rientro in Italia con la propria famiglia e d ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015 nella Dichiarazione Mod. 730/2023 per l'anno di imposta 2022 optava per detto regime di favore, chiedendo il rimborso di € 5.414,00.
Con l'atto di diniego impugnato l'Ufficio disconosce la spettanza del rimborso, motivandolo in ragione della supposta mancanza del “diretto collegamento funzionale tra il trasferimento in Italia e
l'inizio dell'attività lavorativa” non essendo iniziata quest'ultima contestualmente alla data del rientro, ma solo alcuni mesi dopo .
Nel ricorso viene eccepito che :
• La disciplina di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015 prevedeva come unici requisiti che non si fosse abitato in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento della residenza e che l'attività lavorativa fosse svolta prevalentemente nel territorio italiano
• Il periodo in cui è avvenuto il trasferimento ricade nel pieno dell'evento pandemico del
COVID 19 e questa particolare circostanza ha generato non poche difficoltà
• In ogni caso esiste anche il requisito funzionale fra il trasferimento in Italia e l'attività lavorativa intrapresa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio esaminata la documentazione agli atti e tenuto conto delle controdeduzioni dell'Ufficio rileva quanto segue .
Il comma 1 dell'art. 16 D. Lgs. n. 147/2015 prevede testualmente che per fruire della disposizione fiscale riservata ai rimpatriati debbano coesistere le seguenti due condizioni :
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e siimpegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l' attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano
.E' di tutta evidenza che parte ricorrente nell'anno d'imposta di fruizione dell'agevolazione fiscale era in possesso di entrambi i requisiti richiesti dalla predetta norma .
Il lasso di tempo di alcuni mesi intercorso fra la data di trasferimento della residenza in Italia e la formalizzazione del rapporto di lavoro è ragionevolmente plausibile che sia stato dovuto al particolare periodo connesso con l'epocale evento pandemico del COVID 19 .
Anche la dimostrazione che il rimpatrio era stato preceduto da preliminari contatti avuti da parte ricorrente funzionali alla ricerca e definizione di quella che poi sarebbe stata l'attività lavorativa intrapresa in Italia nell'ottobre 2020 depongono per l'accoglimento del ricorso
Il ricorso va accolto . Stante la particolarità della materia del contendere esistono giusti motivi per la compensazione delle spese .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA FR, Presidente BUCCELLI MORRIS, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1037/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0207146 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 610/2025 depositato il 27/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso Il diniego di rimborso prot. n. registro ufficiale 0207146 del 16 settembre
2024, notificato il 20 settembre 2024, in tema di regime speciale
“rimpatriati” per l'anno 2022 per € 5.141,00
Parte ricorrente , residente dal 31 marzo 2015 a Doha in Qatar , nell'anno 2020 ha trasferito la propria residenza in Itali prima dal 10 marzo 2020 presso i genitori e poi dal 14 settembre 2020
a Casalecchio di Reno ivi iniziando la propria attività lavorativa in data il 26 ottobre 2020 presso la società di consulenza Società_1 S.p.a.
Stessa parte ricorrente segnala che i contatti con la Società datrice di lavoro, pur formalizzati nell'ottobre 2020, erano iniziati sin dal 2018, nel momento in cui la sig.ra Ricorrente_1 aveva concretamente valutato il rientro in Italia con la propria famiglia e d ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015 nella Dichiarazione Mod. 730/2023 per l'anno di imposta 2022 optava per detto regime di favore, chiedendo il rimborso di € 5.414,00.
Con l'atto di diniego impugnato l'Ufficio disconosce la spettanza del rimborso, motivandolo in ragione della supposta mancanza del “diretto collegamento funzionale tra il trasferimento in Italia e
l'inizio dell'attività lavorativa” non essendo iniziata quest'ultima contestualmente alla data del rientro, ma solo alcuni mesi dopo .
Nel ricorso viene eccepito che :
• La disciplina di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015 prevedeva come unici requisiti che non si fosse abitato in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento della residenza e che l'attività lavorativa fosse svolta prevalentemente nel territorio italiano
• Il periodo in cui è avvenuto il trasferimento ricade nel pieno dell'evento pandemico del
COVID 19 e questa particolare circostanza ha generato non poche difficoltà
• In ogni caso esiste anche il requisito funzionale fra il trasferimento in Italia e l'attività lavorativa intrapresa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio esaminata la documentazione agli atti e tenuto conto delle controdeduzioni dell'Ufficio rileva quanto segue .
Il comma 1 dell'art. 16 D. Lgs. n. 147/2015 prevede testualmente che per fruire della disposizione fiscale riservata ai rimpatriati debbano coesistere le seguenti due condizioni :
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e siimpegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l' attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano
.E' di tutta evidenza che parte ricorrente nell'anno d'imposta di fruizione dell'agevolazione fiscale era in possesso di entrambi i requisiti richiesti dalla predetta norma .
Il lasso di tempo di alcuni mesi intercorso fra la data di trasferimento della residenza in Italia e la formalizzazione del rapporto di lavoro è ragionevolmente plausibile che sia stato dovuto al particolare periodo connesso con l'epocale evento pandemico del COVID 19 .
Anche la dimostrazione che il rimpatrio era stato preceduto da preliminari contatti avuti da parte ricorrente funzionali alla ricerca e definizione di quella che poi sarebbe stata l'attività lavorativa intrapresa in Italia nell'ottobre 2020 depongono per l'accoglimento del ricorso
Il ricorso va accolto . Stante la particolarità della materia del contendere esistono giusti motivi per la compensazione delle spese .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.