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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/02/2024, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N° 209/22 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 13 febbraio 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 209/22 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, con Parte_1 sede in Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Floro Flori (c.f. CodiceFiscale_1 E
- pec ) e Michela Foti (c.f. Email_1 CodiceFiscale_2 E
- pec ) ed elettivamente domiciliato con i Email_3 suddetti procuratori in Messina presso l'Avvocatura distrettuale Inps, Via Vittorio
Emanuele 100 – 98122 Messina– appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente c/da Rupila 66 c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Brolo via Quasimodo 1 presso lo CodiceFiscale_3 studio dell'avv. Carmelina Giuffrè, c.f. che lo rappresenta e CodiceFiscale_4 difende, pec Appellato Email_4
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 467 pronunciata in data 7 aprile 2022
CONCLUSIONI
in riforma della sentenza impugnata, in via pregiudiziale: -dichiarare la ne- Pt_1 cessità di integrare il contraddittorio nei confronti de e Controparte_2 rimettere quindi la causa al Tribunale di Patti ex art. 354 comma 1 c.p.c.; -dichiarare la decadenza di cui all'art. 22 d.l. 7/1970. Nel rito: dichiarare l'incapacità a testi- moniare dei testi escussi in primo grado. Nel merito: dichiarare l'inesistenza del diritto dell'appellato alla (re)iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013-14-15 e all'indennità di disoccupazione agricola per tali anni, respin- gendo le domande proposte contro l' con il ricorso introduttivo del primo grado. Pt_1
Vittoria di spese e competenze di lite per ambo i gradi del giudizio. In via istruttoria N° 209/22 r.g.l.
disporre si opus la libera audizione di funzionario Testimone_1
Messina. Pt_1
1) In via principale, preliminare e processuale inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione degli artt. 346 cpc e 348bis c.p.c.: 2) In via gradata e nel merito rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
3) Rigettare la richiesta d'integrazione del contraddittorio nei confronti di e rimessione al CP_2 primo grado;
4) rigettare l'eccezione di decadenza ex art 22 DL 7/1970; 5) rigettare l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi escussi in primo grado;
6) rigettare la richiesta di dichiarare l'inesistenza del diritto alla reiscrizione;
7) rigettare la richiesta di rinnovo dell'istruttoria; 8) vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato il 17 marzo 2020, CP_1
lamentava che l' con lettera del 3 maggio 2009 gli aveva negato l'in-
[...] Pt_1 dennità di malattia richiesta con domande del 30 agosto 2013, 5 settembre 2014 e
21 agosto 2015, motivando con il disconoscimento delle giornate di lavoro alle dipendenze della cooperativa per le quali era stato iscritto negli elenchi CP_2 del comune di residenza per gli anni 2013 e 2014, e con la mancata iscrizione per almeno 51 giornate per l'anno 2015.
Lamentava ancora che l' con lettera 7 novembre 2009 gli aveva chiesto la Pt_1 restituzione di somme erogate negli anni 2014 e 2015 sempre a titolo di indennità di malattia quale lavoratore agricolo (420,00 euro anno 2013, 1.028,85 anno 2014
e 1.399,01 anno 2015).
Evidenziato che i ricorsi amministrativi non avevano avuto riscontro, chiedeva l'accertamento della genuinità del rapporto e la condanna dell' al pagamento Pt_1 delle indennità negate con declaratoria di irripetibilità di quelle già erogate.
Nella resistenza dell' costituitosi tardivamente, il tribunale, esaminati testi- Pt_1 moni, con sentenza n° 467 pronunciata il 7 aprile 2022 ha dichiarato che il CP_1 ha lavorato nel 2013 per 151 giornate e nel 2014 per 110 giornate alle dipendenze di e nel 2015 per 151 alle dipendenze del consorzio , condannando CP_2 Org_1
l' a reiscrivere il negli elenchi. Ha altresì dichiarato non dovute le Pt_1 CP_1 somme oggetto di ripetizione, rigettando ogni altra domanda e condannando l' Pt_1
a rimborsare all'attore le spese di lite, con distrazione.
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 5 maggio 2022. Nella Pt_1 resistenza di , con ordinanza del 4 aprile 2023 sono state disposte Controparte_1 acquisizioni documentali con fissazione di nuova udienza al 16 gennaio 2024, rin- viata d'ufficio al 13 febbraio 2024 e sostituita da termine ex art. 127ter c.p.c.
Depositate le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. N° 209/22 r.g.l.
n° 83 del 2012, ma si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chia- ramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (pratica- mente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circo- stanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giuri- sprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestual- mente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gra- vame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dis- senso. Si deve pertanto entrare nel merito.
1- Il tribunale, rigettata l'eccezione preliminare di decadenza, ha rilevato che l' Pt_1 ha disconosciuto le giornate lavorative assuntamente prestate in agricoltura dal Ca-
fra il 2013 e il 2015 sulla base di un verbale di accertamento ispettivo relativo Pt_2 alla , del cui deposito in giudizio ha dichiarato la tardività e Organizzazione_2 pertanto l'irrilevanza processuale. Ha comunque osservato che nel verbale non si parla della prestazione offerta dai singoli dipendenti negli anni 2013 e 2014, ma si analizza l'attività economica dell'impresa negandone la natura di imprenditore agri- colo, trattandosi di cooperativa che non svolgeva attività agricola propria in via principale, ma piuttosto si occupava della raccolta e selezione dei prodotti dei propri associati.
Ha tuttavia rilevato, anche sulla base di circolari dello stesso istituto, che ciò non fa escludere automaticamente la configurabilità di rapporti di lavoro agricolo, dato che l'art. 6 legge 92/1979 e ss.mm. prevede la possibilità di qualificare come lavo- ratori agricoli anche dipendenti di imprese non agricole se addetti ad attività di rac- colta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta, e ancora i dipendenti di imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività. Ha dunque concluso che il ben poteva ten- CP_1 tare di provare la natura della prestazione.
Il tribunale ha poi esaminato l'esito della prova orale, concludendo che i testimoni e fossero attendibili Testimone_2 Testimone_3 nell'affermare che nel 2013 e 2014 e per le giornate indicate in ricorso, CP_1 venne impiegato nella raccolta degli agrumi, specie considerando che i testimoni hanno dato precise indicazioni su orario e luoghi della prestazione e sulle direttive datoriali.
Sempre in ragione della tardività della costituzione dell' il tribunale ha Pt_1 N° 209/22 r.g.l.
escluso potersi ammettere la prova per testimoni chiesta da quest'ultimo e consi- stente nell'audizione degli ispettori verbalizzanti.
2- Con il primo motivo di appello l' evidenzia che i testi avevano intentato Pt_1 analoghi giudizi, anch'essi quali dipendenti e che addirittura uno di loro CP_2 aveva indicato il come teste a proprio favore, chiedendo pertanto dichia- CP_1 rarsene l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
Il secondo motivo riguarda sempre la prova per testi. L' sostiene che dalla Pt_1 deposizione non emerge comunque la dimostrazione né dell'iscrizione negli elenchi per un anno oltre quello per cui era richiesta l'indennità né del numero minimo di giornate lavorate.
Il terzo motivo concerne il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio al fine di esaminare i documenti e assumere le prove come richieste nella memoria di co- stituzione in primo grado.
Il quarto motivo riguarda la mancata valutazione della circostanza, secondo l'ap- pellante decisiva, che l'attività di cernita, pulitura e imballaggio riguardava preva- lentemente prodotti acquistati e non prodotti raccolti, emergendo dal verbale ispet- tivo che l'attività di era essenzialmente la commercializzazione dei soli CP_2 prodotti acquistati dai soci.
Con un quinto articolato motivo l' precisato che il diritto a ripetere le somme Pt_1 non era prescritto e che non rileva l'impignorabilità delle stesse in quanto riferite a indennità di malattia, invoca la rimessione della causa al primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di ritenuta litisconsorte ne- CP_2 cessario, e ripropone l'eccezione di decadenza art. 22 D.L. 7/1970, evidenziando trattarsi di questione rilevabile anche d'ufficio e pertanto impermeabile all'eventuale tardività della costituzione in giudizio.
L'appellato basa le proprie difese essenzialmente sulla rivendicazione della cor- rettezza della sentenza impugnata, della quale vengono riprodotti testualmente ampi stralci. Per il resto, nessuna specifica controdeduzione viene mossa riguardo i sin- goli motivi di appello.
3- Va innanzitutto trattato il quinto motivo perchè contenente questioni prelimi- nari. L'assunta necessità di estensione del contraddittorio nei confronti di CP_2 quale litisconsorte necessario non è motivata dall' né in primo né in secondo Pt_1 grado. Non sussiste del resto alcun rischio che la sentenza conclusiva del presente giudizio sia inutiliter data perché i diritti azionati dal non sono comuni ad CP_1
e il rapporto fra l'uno e l'altra costituisce il semplice presupposto fattuale CP_2 sul quale eseguire l'accertamento giudiziale.
Non vi sono pertanto i presupposti per una rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
L'eccezione di decadenza è invece effettivamente rilevabile d'ufficio e pertanto N° 209/22 r.g.l.
la tardività della costituzione dell' non ostava alla delibazione. Ne discende che Pt_1 il tribunale avrebbe teoricamente dovuto affrontarla nel merito, salvo quanto infra.
La questione di impignorabilità è poi a sua volta risolvibile nel merito.
4- Nel ricorso introduttivo del primo grado il aveva segnalato di avere CP_1 introdotto altro ricorso iscritto al n° 4027/18 r.g. per l'accertamento del rapporto anni 2013 e 2014, precisando che a quel momento nulla era stato richiesto ancora per l'anno 2015, "per la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elen- chi… né circa l'eventuale disconoscimento o cancellazione delle relative giornate anche parziale".
Questa Corte ha dunque ritenuto indispensabile acquisire notizie relative al giu- dizio 4027/18. In esito alle produzioni sollecitate, è emerso che il giudizio, cui era riunito quello n° 9/2019, è stato deciso dal tribunale di Patti con sentenza 1212/22 del 12 luglio 2022, nella quale si dichiara che ha lavorato alle dipendenze CP_1 di nel 2013 per 151 giornate e nel 2014 per 110 giornate e l' viene CP_2 Pt_1 condannato alla reiscrizione nelle liste anagrafiche con annullamento di ulteriori ripetizioni di indebito nei confronti del lavoratore. In detto giudizio l'istituto aveva esplicitamente eccepito la decadenza ex art. 22 e in motivazione il tribunale fa cenno all'avvenuta impugnazione in sede amministrativa, conclusivamente rigettando sebbene in modo implicito detta eccezione.
La sentenza risulta passata in giudicato come da attestazione art. 124 att. c.p.c. del tribunale di Patti emessa il 18 luglio 2023. Ne discende che fra le parti è ormai incontestabile il diritto del alla reiscrizione per gli anni 2013 e 2014, e che CP_1 le indennità di malattia corrisposte per i medesimi anni (vedi bollettini MAV di
420,00 euro per il 2013 e 1.028,85 per il 2014) non potevano essere ripetute.
Tutte le censure contenute nei motivi dal primo al quarto, riguardanti in sostanza la prova della genuinità del rapporto, restano quindi travolte dal giudicato.
5- Quanto all'anno 2015, l' ha precisato nel costituirsi in primo grado di non Pt_1 avere operato alcun disconoscimento, e di avere rilevato l'indebito perché mancava il requisito contributivo dell'anno precedente. L'istituto ha chiarito di avere operato una ripetizione parziale e non integrale, riconoscendo l'indennizzo per sole 30 gior- nate e non per l'intero evento (importo residuo di soli 303,72 euro), osservando che nel 2015 il avrebbe maturato soltanto una parte del requisito contributivo CP_1
e che non poteva vantare alcunchè per l'anno precedente.
L'accoglimento della domanda di iscrizione per l'anno 2014 comporta dunque la conferma della sentenza impugnata anche per il 2015.
6- L'appello è pertanto integralmente infondato. Le spese seguono la soccom- benza, basate sul terzo scaglione, applicabile perché il valore indeterminabile va normalmente ragguagliato ad una forbice fra i 26.000,00 e i 260.000,00 euro e per- tanto, quando sia evidente la particolare esiguità, può dirsi non raggiunto il valore N° 209/22 r.g.l.
di 26.000,01 necessario per fare scattare il quarto scaglione. Va liquidata anche la fase istruttoria data l'acquisizione documentale effettuata. Vanno applicati i minimi data la serialità delle questioni.
Si applica l'art. 13 comma 1quater T.U 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 5 maggio 2022 dall'
[...] contro , avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 467 pronunciata in data 7 aprile 2022, rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata e condannando l' a rimborsare Pt_1 all'appellato le spese di questo grado, liquidate in 2.537,00 euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 20 febbraio 2024 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 13 febbraio 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 209/22 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, con Parte_1 sede in Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Floro Flori (c.f. CodiceFiscale_1 E
- pec ) e Michela Foti (c.f. Email_1 CodiceFiscale_2 E
- pec ) ed elettivamente domiciliato con i Email_3 suddetti procuratori in Messina presso l'Avvocatura distrettuale Inps, Via Vittorio
Emanuele 100 – 98122 Messina– appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente c/da Rupila 66 c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Brolo via Quasimodo 1 presso lo CodiceFiscale_3 studio dell'avv. Carmelina Giuffrè, c.f. che lo rappresenta e CodiceFiscale_4 difende, pec Appellato Email_4
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 467 pronunciata in data 7 aprile 2022
CONCLUSIONI
in riforma della sentenza impugnata, in via pregiudiziale: -dichiarare la ne- Pt_1 cessità di integrare il contraddittorio nei confronti de e Controparte_2 rimettere quindi la causa al Tribunale di Patti ex art. 354 comma 1 c.p.c.; -dichiarare la decadenza di cui all'art. 22 d.l. 7/1970. Nel rito: dichiarare l'incapacità a testi- moniare dei testi escussi in primo grado. Nel merito: dichiarare l'inesistenza del diritto dell'appellato alla (re)iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013-14-15 e all'indennità di disoccupazione agricola per tali anni, respin- gendo le domande proposte contro l' con il ricorso introduttivo del primo grado. Pt_1
Vittoria di spese e competenze di lite per ambo i gradi del giudizio. In via istruttoria N° 209/22 r.g.l.
disporre si opus la libera audizione di funzionario Testimone_1
Messina. Pt_1
1) In via principale, preliminare e processuale inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione degli artt. 346 cpc e 348bis c.p.c.: 2) In via gradata e nel merito rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
3) Rigettare la richiesta d'integrazione del contraddittorio nei confronti di e rimessione al CP_2 primo grado;
4) rigettare l'eccezione di decadenza ex art 22 DL 7/1970; 5) rigettare l'eccezione di incapacità a testimoniare dei testi escussi in primo grado;
6) rigettare la richiesta di dichiarare l'inesistenza del diritto alla reiscrizione;
7) rigettare la richiesta di rinnovo dell'istruttoria; 8) vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato il 17 marzo 2020, CP_1
lamentava che l' con lettera del 3 maggio 2009 gli aveva negato l'in-
[...] Pt_1 dennità di malattia richiesta con domande del 30 agosto 2013, 5 settembre 2014 e
21 agosto 2015, motivando con il disconoscimento delle giornate di lavoro alle dipendenze della cooperativa per le quali era stato iscritto negli elenchi CP_2 del comune di residenza per gli anni 2013 e 2014, e con la mancata iscrizione per almeno 51 giornate per l'anno 2015.
Lamentava ancora che l' con lettera 7 novembre 2009 gli aveva chiesto la Pt_1 restituzione di somme erogate negli anni 2014 e 2015 sempre a titolo di indennità di malattia quale lavoratore agricolo (420,00 euro anno 2013, 1.028,85 anno 2014
e 1.399,01 anno 2015).
Evidenziato che i ricorsi amministrativi non avevano avuto riscontro, chiedeva l'accertamento della genuinità del rapporto e la condanna dell' al pagamento Pt_1 delle indennità negate con declaratoria di irripetibilità di quelle già erogate.
Nella resistenza dell' costituitosi tardivamente, il tribunale, esaminati testi- Pt_1 moni, con sentenza n° 467 pronunciata il 7 aprile 2022 ha dichiarato che il CP_1 ha lavorato nel 2013 per 151 giornate e nel 2014 per 110 giornate alle dipendenze di e nel 2015 per 151 alle dipendenze del consorzio , condannando CP_2 Org_1
l' a reiscrivere il negli elenchi. Ha altresì dichiarato non dovute le Pt_1 CP_1 somme oggetto di ripetizione, rigettando ogni altra domanda e condannando l' Pt_1
a rimborsare all'attore le spese di lite, con distrazione.
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 5 maggio 2022. Nella Pt_1 resistenza di , con ordinanza del 4 aprile 2023 sono state disposte Controparte_1 acquisizioni documentali con fissazione di nuova udienza al 16 gennaio 2024, rin- viata d'ufficio al 13 febbraio 2024 e sostituita da termine ex art. 127ter c.p.c.
Depositate le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. N° 209/22 r.g.l.
n° 83 del 2012, ma si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chia- ramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (pratica- mente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circo- stanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giuri- sprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestual- mente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gra- vame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dis- senso. Si deve pertanto entrare nel merito.
1- Il tribunale, rigettata l'eccezione preliminare di decadenza, ha rilevato che l' Pt_1 ha disconosciuto le giornate lavorative assuntamente prestate in agricoltura dal Ca-
fra il 2013 e il 2015 sulla base di un verbale di accertamento ispettivo relativo Pt_2 alla , del cui deposito in giudizio ha dichiarato la tardività e Organizzazione_2 pertanto l'irrilevanza processuale. Ha comunque osservato che nel verbale non si parla della prestazione offerta dai singoli dipendenti negli anni 2013 e 2014, ma si analizza l'attività economica dell'impresa negandone la natura di imprenditore agri- colo, trattandosi di cooperativa che non svolgeva attività agricola propria in via principale, ma piuttosto si occupava della raccolta e selezione dei prodotti dei propri associati.
Ha tuttavia rilevato, anche sulla base di circolari dello stesso istituto, che ciò non fa escludere automaticamente la configurabilità di rapporti di lavoro agricolo, dato che l'art. 6 legge 92/1979 e ss.mm. prevede la possibilità di qualificare come lavo- ratori agricoli anche dipendenti di imprese non agricole se addetti ad attività di rac- colta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta, e ancora i dipendenti di imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività. Ha dunque concluso che il ben poteva ten- CP_1 tare di provare la natura della prestazione.
Il tribunale ha poi esaminato l'esito della prova orale, concludendo che i testimoni e fossero attendibili Testimone_2 Testimone_3 nell'affermare che nel 2013 e 2014 e per le giornate indicate in ricorso, CP_1 venne impiegato nella raccolta degli agrumi, specie considerando che i testimoni hanno dato precise indicazioni su orario e luoghi della prestazione e sulle direttive datoriali.
Sempre in ragione della tardività della costituzione dell' il tribunale ha Pt_1 N° 209/22 r.g.l.
escluso potersi ammettere la prova per testimoni chiesta da quest'ultimo e consi- stente nell'audizione degli ispettori verbalizzanti.
2- Con il primo motivo di appello l' evidenzia che i testi avevano intentato Pt_1 analoghi giudizi, anch'essi quali dipendenti e che addirittura uno di loro CP_2 aveva indicato il come teste a proprio favore, chiedendo pertanto dichia- CP_1 rarsene l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
Il secondo motivo riguarda sempre la prova per testi. L' sostiene che dalla Pt_1 deposizione non emerge comunque la dimostrazione né dell'iscrizione negli elenchi per un anno oltre quello per cui era richiesta l'indennità né del numero minimo di giornate lavorate.
Il terzo motivo concerne il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio al fine di esaminare i documenti e assumere le prove come richieste nella memoria di co- stituzione in primo grado.
Il quarto motivo riguarda la mancata valutazione della circostanza, secondo l'ap- pellante decisiva, che l'attività di cernita, pulitura e imballaggio riguardava preva- lentemente prodotti acquistati e non prodotti raccolti, emergendo dal verbale ispet- tivo che l'attività di era essenzialmente la commercializzazione dei soli CP_2 prodotti acquistati dai soci.
Con un quinto articolato motivo l' precisato che il diritto a ripetere le somme Pt_1 non era prescritto e che non rileva l'impignorabilità delle stesse in quanto riferite a indennità di malattia, invoca la rimessione della causa al primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di ritenuta litisconsorte ne- CP_2 cessario, e ripropone l'eccezione di decadenza art. 22 D.L. 7/1970, evidenziando trattarsi di questione rilevabile anche d'ufficio e pertanto impermeabile all'eventuale tardività della costituzione in giudizio.
L'appellato basa le proprie difese essenzialmente sulla rivendicazione della cor- rettezza della sentenza impugnata, della quale vengono riprodotti testualmente ampi stralci. Per il resto, nessuna specifica controdeduzione viene mossa riguardo i sin- goli motivi di appello.
3- Va innanzitutto trattato il quinto motivo perchè contenente questioni prelimi- nari. L'assunta necessità di estensione del contraddittorio nei confronti di CP_2 quale litisconsorte necessario non è motivata dall' né in primo né in secondo Pt_1 grado. Non sussiste del resto alcun rischio che la sentenza conclusiva del presente giudizio sia inutiliter data perché i diritti azionati dal non sono comuni ad CP_1
e il rapporto fra l'uno e l'altra costituisce il semplice presupposto fattuale CP_2 sul quale eseguire l'accertamento giudiziale.
Non vi sono pertanto i presupposti per una rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
L'eccezione di decadenza è invece effettivamente rilevabile d'ufficio e pertanto N° 209/22 r.g.l.
la tardività della costituzione dell' non ostava alla delibazione. Ne discende che Pt_1 il tribunale avrebbe teoricamente dovuto affrontarla nel merito, salvo quanto infra.
La questione di impignorabilità è poi a sua volta risolvibile nel merito.
4- Nel ricorso introduttivo del primo grado il aveva segnalato di avere CP_1 introdotto altro ricorso iscritto al n° 4027/18 r.g. per l'accertamento del rapporto anni 2013 e 2014, precisando che a quel momento nulla era stato richiesto ancora per l'anno 2015, "per la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elen- chi… né circa l'eventuale disconoscimento o cancellazione delle relative giornate anche parziale".
Questa Corte ha dunque ritenuto indispensabile acquisire notizie relative al giu- dizio 4027/18. In esito alle produzioni sollecitate, è emerso che il giudizio, cui era riunito quello n° 9/2019, è stato deciso dal tribunale di Patti con sentenza 1212/22 del 12 luglio 2022, nella quale si dichiara che ha lavorato alle dipendenze CP_1 di nel 2013 per 151 giornate e nel 2014 per 110 giornate e l' viene CP_2 Pt_1 condannato alla reiscrizione nelle liste anagrafiche con annullamento di ulteriori ripetizioni di indebito nei confronti del lavoratore. In detto giudizio l'istituto aveva esplicitamente eccepito la decadenza ex art. 22 e in motivazione il tribunale fa cenno all'avvenuta impugnazione in sede amministrativa, conclusivamente rigettando sebbene in modo implicito detta eccezione.
La sentenza risulta passata in giudicato come da attestazione art. 124 att. c.p.c. del tribunale di Patti emessa il 18 luglio 2023. Ne discende che fra le parti è ormai incontestabile il diritto del alla reiscrizione per gli anni 2013 e 2014, e che CP_1 le indennità di malattia corrisposte per i medesimi anni (vedi bollettini MAV di
420,00 euro per il 2013 e 1.028,85 per il 2014) non potevano essere ripetute.
Tutte le censure contenute nei motivi dal primo al quarto, riguardanti in sostanza la prova della genuinità del rapporto, restano quindi travolte dal giudicato.
5- Quanto all'anno 2015, l' ha precisato nel costituirsi in primo grado di non Pt_1 avere operato alcun disconoscimento, e di avere rilevato l'indebito perché mancava il requisito contributivo dell'anno precedente. L'istituto ha chiarito di avere operato una ripetizione parziale e non integrale, riconoscendo l'indennizzo per sole 30 gior- nate e non per l'intero evento (importo residuo di soli 303,72 euro), osservando che nel 2015 il avrebbe maturato soltanto una parte del requisito contributivo CP_1
e che non poteva vantare alcunchè per l'anno precedente.
L'accoglimento della domanda di iscrizione per l'anno 2014 comporta dunque la conferma della sentenza impugnata anche per il 2015.
6- L'appello è pertanto integralmente infondato. Le spese seguono la soccom- benza, basate sul terzo scaglione, applicabile perché il valore indeterminabile va normalmente ragguagliato ad una forbice fra i 26.000,00 e i 260.000,00 euro e per- tanto, quando sia evidente la particolare esiguità, può dirsi non raggiunto il valore N° 209/22 r.g.l.
di 26.000,01 necessario per fare scattare il quarto scaglione. Va liquidata anche la fase istruttoria data l'acquisizione documentale effettuata. Vanno applicati i minimi data la serialità delle questioni.
Si applica l'art. 13 comma 1quater T.U 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 5 maggio 2022 dall'
[...] contro , avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 467 pronunciata in data 7 aprile 2022, rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata e condannando l' a rimborsare Pt_1 all'appellato le spese di questo grado, liquidate in 2.537,00 euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 20 febbraio 2024 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)