Decreto cautelare 13 maggio 2021
Sentenza breve 14 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 14/06/2021, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 00802/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Venezia n.-OMISSIS-– 1° Sezione emesso in data 22.04.2021 e notificato all’odierna ricorrente in data 28.04.2021 con cui veniva rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni;
di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27.07.2020 la ricorrente ha chiesto il rinnovo del proprio titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
In data 07.04.2021 la Questura di Venezia ha inviato alla ricorrente comunicazione ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990 di preavviso di rigetto del permesso di soggiorno richiesto, essendo nelle more intervenuta condanna della stessa per il delitto di cui agli artt. 56, 575 e 577 c.p. alla pena finale di anni 4 mesi 8 di reclusione, con sentenza emessa in data 20.01.2021 dal G.I.P. di Rovigo. Con decreto emesso in data 22.04.2021 la Questura di Venezia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe la ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 11 maggio 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento sarebbe illogico tenuto conto del fatto la ricorrente era incensurata, prima della vicenda penale valorizzata dalla Questura, a fronte di una presenza ultradecennale in Italia, durante la quale avrebbe sempre serbato una condotta irreprensibile, svolgendo attività lavorativa e mantenendosi con il frutto del suo lavoro regolare, sì che non potrebbe ritenersi far parte delle categorie di soggetti di cui all’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011; si tratterebbe, nel caso di specie, di fatti che si caratterizzano per l’estemporaneità e l’eccezionalità, non essendo sintomatici di un’abitualità alle attività delittuose della ricorrente;
2. la Questura di Venezia avrebbe omesso di valutare che l’odierna ricorrente è presente in Italia in posizione di regolarità quantomeno dal 2014 (avendo presentato istanza di emersione in forza del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012), in tal senso potendosi qualificare – nonostante il mancato conseguimento formale del relativo titolo - soggiornante di lungo periodo, siccome consolidata da anni di regolare rinnovo del proprio titolo di soggiorno per lavoro subordinato (2014- 2020); sicché applicando l’art. 5 co. 5, ultimo periodo, d.lgs. 286/1998, il Questore avrebbe dovuto valorizzare sia la lunga durata del soggiorno dell’istante sul territorio nazionale (quasi 11 anni), sia il radicamento sociale e lavorativo conseguito dalla medesima.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 9 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione, e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
La Questura ha motivato come segue il provvedimento impugnato: <<CONSIDERATO che la straniera risulta: con sentenza del 20.01.2021, condannata alla pena di anni 4 (quattro) e mesi 8 (otto)
di reclusione per i reati di cui agli artt. 56 C.p., 575 C.p., 577 c.1 C.p.; RITENUTO per i fatti sopra esposti, che la straniera rientri nella previsione normative di cui all'art. 13 comma 2, lettera c) del D. lgs. n. 286 del 1998 che richiama l'art. 1 del D.L. 159/211, nella fattispecie della lettera a) che contempla "[...] coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi [....1" e dalla lettera c) che prevede "[...] coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità' fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità' pubblica [..1"; ATTESA la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modifiche, di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di "Lavoro Subordinato" emessa il 07.04.2021 da quest'Ufficio e notificata alla straniera in data 08.04.2021 da personale in servizio presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS-(VE); LETTE le memorie difensive prodotte il 19.04.2021 tramite il legale di fiducia, dalle quali non si rilevano elementi tali per una valutazione diversa da quella sopra descritta; APPURATO inoltre, che agli atti di questo Ufficio Immigrazione nulla risulta circa gli eventuali legami familiari in Italia; CONSIDERATO che per i motivi sopraesposti, la posizione giuridica della straniera sopra indicata non appare suscettibile di valutazioni positive in relazione alla normativa vigente in materia di Immigrazione; VERIFICATO che non sussistono motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, che precludano l'adozione del presente provvedimento>>.
Al riguardo, va rilevato che, pur a fronte del non corretto riferimento normativo effettuato dalla Questura agli artt. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 e 1, d.l. n. 159/211, l’Amministrazione ha evidentemente posto a fondamento della decisione l’intervenuta condanna della ricorrente, quale condizione ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998.
Ai sensi di tale ultima norma, infatti, <<…... non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. …. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone>>.
La ricorrente, come detto, è stata condannata alla pena della reclusione di anni 4 e mesi 8 di reclusione, per -OMISSIS-, fattispecie, quest’ultima certamente rientrante tra le ipotesi ostative che precedono.
Vale, in tal senso, il principio per cui deve essere esclusa in presenza di reati cd. ostativi, <<alcuna esigenza per l’Amministrazione di porre in essere, ai fini del rigetto dell’istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, una valutazione in concreto della sua pericolosità (cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4412 del 26 giugno 2019: “giova premettere che l'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), l. 30 luglio 2002, n. 189, stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero: "...che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti (...)"; l'art. 5, comma 5, dello stesso decreto prevede che "il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili". In merito alla legittimità del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi la giurisprudenza è consolidata (Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2015, n. 3210) e la norma del T.U. sull'immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita "a monte" dallo stesso legislatore>> (C. Stato, sez. III, 6 novembre 2019.
Parte ricorrente non ha dedotto particolari rapporti familiari qualificati che giustifichino il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, sicché correttamente la Questura non ha considerato il periodo di tempo di soggiorno della ricorrente in Italia.
La gravità del reato c.d. ostativo e il grave disvalore, che il legislatore attribuisce allo stesso "a monte", ai fini della tutela della sicurezza pubblica, implica che la relativa condanna dell'extracomunitario, ancorché non definitiva, sia ostativa all'accoglimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, senza che rilevino gli ulteriori elementi dedotti da parte ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.