Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2293 /2024
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 14/05/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. SALVO FRANCESCO il quale ha chiesto insistito in ricorso e nelle osservazioni alla relazione di consulenza chiedendo il richiamo del consulente;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA il quale preso atto di quanto accertato dal consulente ha dedotto “Si aderisce alla valutazione peritale e si chiede la compensazione delle spese stante la risibile differenza con la valutazione Inail”;
Visti gli atti del fascicolo,
Considerato che è stata depositata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2293 /2024 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_1 C.F._1
con l'avv. SALVO FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
I.N.A.I.L., CF , rappresentato e difeso dall'avv. DI VINCENZO GIOVANNI P.IVA_1
BATTISTA , giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, ha chiesto “- accertare e dichiarare che, il signor ha diritto al riconoscimento del danno biologico permanente e Parte_2
complessivo nella misura pari al 29% e/o nella misura che verrà accertata all'esito del presente giudizio e comunque pari o superiore al 16%, previa C.T.U. e per l'effetto, - condannare l'INAIL a corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di rendita mensile e/o di altre indennità spettanti, commisurate al grado di menomazione effettivamente riconosciuto, oltre il danno per malattia professionale, il danno biologico INAIL
e il danno patrimoniale per diminuita capacità di lavoro, nonché, il diritto all'integrale ristoro dei pregiudizi subiti, compresi i danni morali ed esistenziali e di ogni altra voce di danno che verrà accertata nel corso del giudizio e/o comunque spettante e ciò oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.” Premetteva a detta domanda di “svolge(re) l'attività di coltivatore diretto” e che “nel corso della propria attività lavorativa, …. ha subito diversi infortuni che hanno influito sulle sue condizioni di salute psico-fisica e sulla sua capacità lavorativa (agricoltore).”
Elencava poi gli infortuni subiti il primo dei quali occorso nel 2008 e l'ultimo nel luglio 2024.
Allegando anche sulla base di una consulenza medica di parte che “il danno biologico permanente complessivo subito … è pari al 29%” o comunque superiore al 16% incardinava il presente giudizio rassegnando le su indicate conclusioni.
Si costituiva l'istituto resistente il quale contestava quanto dedotto dallo , eccepiva la Pt_2
mancanza di nesso di causalità tra gli allegati aggravamenti e l'attività lavorativa svolta ed evidenziava che in ogni caso la valutazione delle patologie accertate era stata concordata con l'odierno ricorrente in sede di visita collegiale e che avverso detti accertamenti non era stata proposta alcuna opposizione o non erano stati oggetti di contestazione con la conseguenza che era maturata la “prescrizione ex art. 112 DPR 1124/65”.
Chiedeva pertanto “rigettare l'avversa domanda perché in parte prescritta e comunque inondata, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari”.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti.
Il Tribunale ha ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza resa nell'udienza del 19.02.2025
All'esito della svolta attività istruttoria, la domanda è rimasta provata seppure nei ristretti limiti di seguito specificati.
Il nominato consulente dopo aver esaminato la documentazione medica in atti ed eseguito l'esame obiettivo del ricorrente che ha restituito la seguente valutazione “buone condizioni di nutrizione e sanguificazione, con altezza pari a mt 1,79 e peso a 109 kg;
deambulazione autonoma;
passaggi posturali autonomi;
stazione eretta in autonomia, senza sbandamenti;
articolarità del pollice sinistro completa e libera su tutti i piani, con pugno completo e pinza valida e riferita dolenzia alla dgp;
articolarità della caviglia destra completa e libera su tutti i piani;
riferita dolenzia alla dgp del terzo distale del tendine d'Achille a destra;
articolarità del collo limitata antalgicamente di circa 1/3 nelle rotoinclinazioni a sinistra e completi nelle rotoinclinazioni a destra, con flesso-estensione nella norma;
I mantenuto;
Palm-up negativo Per_1 bilateralmente;
Jobe test negativo bilateralmente;
Romberg negativo;
articolarità del tronco completa e libera su tutti i piani;
accovacciamento completo e simmetrico;
Lasegue negativo bilateralmente;
Wasserman negativo bilateralmente. Discretamente collaborante, lucido, orientato s/t” , ha formulato la seguente diagnosi - “esiti di pregressa frattura 1° dito mano sinistra, a nessuna incidenza funzionale;
pregresso trauma contusivo del rachide cervicale - in soggetto con cervicouncoartrosi e ipolordosi cervicale e discopatie cervicali con sofferenza neurogena cronicizzata EMG accertata - a lieve incidenza funzionale;
ernia L4-L5 e protrusione L3-L4, con sofferenza neurogena cronicizzata nei territori muscolari dipendenti dalle radici L4 e L5-S1 bilaterali EMG accertati - con spondiloartrosi - a lieve incidenza funzionale;
pregressa lesione distrattiva del tendine di achille destro, a nessuna incidenza funzionale” tutte patologie riscontrate
“in esito ai vari infortuni occorsi per cui è causa”.
Facendo “ricorso alle voci di danno contenute nelle Tabelle allegate al DM 38/2000” e tenuto conto che “➢ Gli esiti di pregressa frattura 1° dito mano sinistra, a sfumata incidenza funzionale, sono valutabili al 2% (cod. 261) (pratica n. 516623626); ➢ Il pregresso trauma contusivo del rachide cervicale - in soggetto con cervicouncoartrosi e ipolordosi cervicale e discopatie cervicali con sofferenza neurogena cronicizzata EMG accertata - a lieve incidenza funzionale è valutabile al 3%
(cod. 199) (pratica n. 500068872); ➢ L'ernia L4-L5 e protrusione L3-L4, con sofferenza neurogena cronicizzata nei territori muscolari dipendenti dalle radici L4 e L5-S1 bilaterali EMG accertati – con spondiloartrosi - a lieve incidenza funzionale, è valutabile al 10% (cod. 213) (pratica n. 509317221);
➢ La pregressa lesione distrattiva del tendine di achille destro, a nessuna incidenza funzionale, è valutabile all' 1% (cod. 295) (pratica n. 509316384)” ha concluso il proprio elaborato affermando che “il danno biologico permanente, stimato complessivamente con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata dalle menomazioni considerate anche nella loro reciproca influenza1 (nel suo complesso e in concreto), può essere stimato nella misura complessiva del 15%”.
Parte ricorrente ha formulato osservazioni a dette conclusioni, tutte finalizzate a riconoscere per ciascuna patologia, una capacità invalidante superiore a quella indicata nella relazione del consulente, che però ad esito dei chiarimenti resi da quest'ultimo non possono essere accolte. L'ausiliario del giudice infatti, nel determinare la capacità invalidante ha tenuto espressamente conto della “sfumata” e/o “lieve incidenza funzionale” delle riscontrate patologie ed avendo “l'esame obiettivo peritale … restituito un soggetto con “…deambulazione autonoma;
passaggi posturali autonomi;
stazione eretta in autonomia, senza sbandamenti;
…articolarità della caviglia destra completa e libera su tutti i piani;
riferita dolenzia alla dgp del terzo distale del tendine d'Achille a destra;
…accovacciamento completo e simmetrico”, abile, peraltro, alla guida addirittura di in quanto titolare di patente superiore di guida tipo ABC nr. , CP_1 NumeroD_1
rinnovata in data 13.05.2022, con scadenza in data 12.05.2027”.
Dette conclusioni, in quanto frutto di argomentare rigoroso, del tutto privo di vizi logico- giuridici e di incongruenze medico-scientifiche, e adottate all'esito di uno scrupoloso esame obiettivo tanto della parte quanto di tutta la documentazione in atti, risultano pienamente condivisibili anche alla luce dei chiarimenti resi alle osservazioni di parte ricorrente.
Da quanto precede deriva l'accoglimento della domanda seppure nei limiti del danno biologico come accertato in corso di causa con la conseguenza che l'istituto va condannato alla corresponsione in favore del ricorrente, dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado di inabilità accertato nella misura del 15%.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia (da ritenere indeterminabile non complesso tenuto conto della mancanza nel ricorso introduttivo della dichiarazione di legge sul punto), visto il DM 55/2014 come integrato dal DM
147/2022, applicata in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della sinteticità dell'espletata fase istruttoria, la riduzione della metà del compenso dovuto per ciascuna fase processuale in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario e da compensare in misura di 1/3 tenuto conto dell'eccessiva sproporzione tra il danno biologico accertato e quello richiesto dal ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza e difesa rigettata,
- in accoglimento della domanda proposta da , accerta e dichiara che in seguito Parte_2
alle patologie indicate in parte motiva, è residuato in capo al ricorrente un danno biologico nella misura del 15% e per l'effetto,
- condanna l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della differenza tra l'indennizzo in capitale dovuto in forza del superiore accertamento e il minore indennizzo già riconosciuto, nella misura di legge oltre interessi al saggio legale sulla minor somma di anno in anno rivalutata;
- condanna l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali del presente giudizio che liquida in € 2.695,50 per compensi oltre accessori nella misura di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario e da compensare in misura di 1/3;
- pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese della consulenza tecnica come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 14 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo