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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9101 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 20214/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20214/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione a provvedimento di indennità per occupazione immobile acquisito al patrimonio gratuito del Comune di San Giorgio a Cremano e vertente
TRA
, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , elett.te dom.ti in Napoli alla Via dei
[...] CodiceFiscale_2 Greci n. 36 presso lo studio degli Avv.ti Mario Saltalamacchia e Luca Saltalamacchia, dai quali sono rapp.ti e difesi giusta procura in atti OPPONENTI E COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (C.F. ), in P.IVA_1 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino giusta procura in atti, e con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10 OPPOSTO CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO Con lo spiegato ricorso, gli opponenti in epigrafe proponevano formale impugnazione avverso l'ordinanza dirigenziale della Controparte_1 n° 47/2023, notificata in data 7/9/2023, con la quale veniva loro
[...] ingiunto il pagamento della somma di € 19.291,55 a titolo di indennità di occupazione senza titolo. In estrema sintesi, gli elementi fattuali della controversia erano i seguenti: ricorrenti, comproprietari di un immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Borrelli “Cortile Borrelli” n° 14, eseguivano alcune lavorazioni in assenza del relativo titolo abilitativo;
con ordinanza dirigenziale 10/2009, il Comune di San Giorgio a Cremano ordinava loro di provvedere alla demolizione di tali opere;
con apposito verbale si accertava, poi, l'inottemperanza alla suddetta ordinanza, e si provvedeva ad acquisire, a titolo gratuito, al patrimonio comunale le opere abusive realizzate, formalizzando, altresì, presso la pubblica conservatoria la trascrizione dell' avvenuto acquisto;
infine, in conseguenza di ciò, il Comune adottava l'opposta ingiunzione di pagamento recante la somma richiesta a titolo di occupazione sine titulo. In diritto, i motivi di ricorso erano i seguenti: 1) parziale prescrizione del credito azionato, con particolare riguardo alle somme anteriori al mese di aprile 2018; 2) contestazione nel merito dei criteri di calcolo del credito richiesto. Ritenuta la controversia soggetta alle norme del rito ordinario di cognizione, veniva disposta la conversione del rito con decreto del 23/10/2023. Si costituiva, dunque, il Comune di San Giorgio a Cremano che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'impugnato provvedimento. Ritenuta la controversia di natura documentale, il Giudice a rinviava per la decisione all'udienza del 02/10/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. In tale udienza la causa veniva riservata in decisione. Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è fondata e va accolta. Ebbene, in premessa, va rammentato che, poiché si discute della sussistenza di un diritto di credito, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ed infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che: “Ove il Comune, disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia, promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico- edilizia, ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 16 della legge 28 gennaio” (cfr. Cass. civ. SSUU sent. n. 6629 del 29/04/2003). Tanto chiarito, è opportuno, altresì, evidenziare che la domanda degli opponenti va qualificata come azione di accertamento negativo del credito vantato dal Comune di San Giorgio a Cremano, nell'ambito della quale, l'onere della prova del credito spetta al suo titolare, ovvero, nel caso di specie, al predetto Comune (sull'onere della prova in caso di domanda di accertamento negativo, cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 12108 del 18/05/2010; Cass., sez.
6 - L, ordinanza n. 16917 del04/10/2012; Cass., sez. 3, sentenza n. 26158 del 12/12/2014). Orbene, tenuto conto del principio della ragione più liquida, si osserva che non contestata dagli opponenti (quindi pacifica) è l'occupazione sine titulo dell'immobile nonché la debenza delle somme richieste a titolo risarcitorio (e quindi il danno subito dall'ente). Gli stessi infatti si sono, nel presente
- 2 - giudizio, limitati ad eccepire la prescrizione del credito azionato relativamente alle somme anteriori al mese di aprile 2018, nonché a contestare, genericamente i criteri di calcolo adottati dall'amministrazione nella determinazione del dovuto. Ebbene, l'eccezione di prescrizione sollevata appare fondata. Infatti, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima, di cui all'art. 2947 c.c., decorre giorno per giorno dall'inizio dell'occupazione, poiché nel caso di illecito permanente, derivante da detenzione abusiva di un bene di proprietà altrui, il danno si verifica momento per momento, cosicché in ogni istante sorge il diritto al risarcimento del danno, che può essere esercitato giorno per giorno, dalla data di inizio dell'occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa: di conseguenza tale diritto inizia a prescriversi, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno stesso dell'inizio dell'occupazione (Cass. civ. n. 4677/2023; Cass. civ. n. 12701/2015; Cass. civ. n. 12647/2006; Cass. civ. n. 16564/2002). Tale principio è stato recentemente ribadito, in relazione ad una questione analoga a quella in esame, dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1790/2023 del 04.07.2023, che in punto di prescrizione quinquennale delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, ha dichiarato: “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", amano a mano che essi si verificano (Cass. civ. Sez. III, Sentenza, 15/02/2023, n. 4677; Conformi: Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/09/2007, n. 19359)”. Del resto, in termini generali, la Suprema Corte ha più volte affermato che “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica” (Cass. S.U. n. 23763/2011; nello stesso senso, Cass. civ. n. 3314/2020; Cass. civ. n. 9318/2018). Nel caso di specie, a fronte di una pretesa risarcitoria relativa ad asserita occupazione sine titulo dell'immobile de quo da parte degli opponenti a partire dal 30.7.2013 l'amministrazione ha notificato a parte opponente, quale unico atto interruttivo, la comunicazione dell'aprile 2023, per cui sono certamente prescritti ai ratei anteriori all'aprile 2018. Generica appare, poi, la contestazione afferente il quantum (ritenuto poi congruo nella comparsa conclusionale) laddove il comune ai fini della
- 3 - determinazione del computo richiesto ha proceduto a norma della Legge n. 344 del 30.12.2004. In definitiva, alla stregua delle predette argomentazioni l'opposizione va parzialmente accolta e dichiarata la prescrizione del credito relativo ai ratei anteriori all'aprile 2018 per cui la somma dovuta è pari ad euro 9645,77 (somma incontestata) La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe così provvede: a) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiarata la prescrizione del credito relativo ai ratei anteriori all'aprile 2018 per cui la somma dovuta è pari ad euro 9645,77; b) Compensa le spese di lite tra le parti Così deciso in Napoli, il 13.10.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20214/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di opposizione a provvedimento di indennità per occupazione immobile acquisito al patrimonio gratuito del Comune di San Giorgio a Cremano e vertente
TRA
, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , elett.te dom.ti in Napoli alla Via dei
[...] CodiceFiscale_2 Greci n. 36 presso lo studio degli Avv.ti Mario Saltalamacchia e Luca Saltalamacchia, dai quali sono rapp.ti e difesi giusta procura in atti OPPONENTI E COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (C.F. ), in P.IVA_1 persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino giusta procura in atti, e con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10 OPPOSTO CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO Con lo spiegato ricorso, gli opponenti in epigrafe proponevano formale impugnazione avverso l'ordinanza dirigenziale della Controparte_1 n° 47/2023, notificata in data 7/9/2023, con la quale veniva loro
[...] ingiunto il pagamento della somma di € 19.291,55 a titolo di indennità di occupazione senza titolo. In estrema sintesi, gli elementi fattuali della controversia erano i seguenti: ricorrenti, comproprietari di un immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Borrelli “Cortile Borrelli” n° 14, eseguivano alcune lavorazioni in assenza del relativo titolo abilitativo;
con ordinanza dirigenziale 10/2009, il Comune di San Giorgio a Cremano ordinava loro di provvedere alla demolizione di tali opere;
con apposito verbale si accertava, poi, l'inottemperanza alla suddetta ordinanza, e si provvedeva ad acquisire, a titolo gratuito, al patrimonio comunale le opere abusive realizzate, formalizzando, altresì, presso la pubblica conservatoria la trascrizione dell' avvenuto acquisto;
infine, in conseguenza di ciò, il Comune adottava l'opposta ingiunzione di pagamento recante la somma richiesta a titolo di occupazione sine titulo. In diritto, i motivi di ricorso erano i seguenti: 1) parziale prescrizione del credito azionato, con particolare riguardo alle somme anteriori al mese di aprile 2018; 2) contestazione nel merito dei criteri di calcolo del credito richiesto. Ritenuta la controversia soggetta alle norme del rito ordinario di cognizione, veniva disposta la conversione del rito con decreto del 23/10/2023. Si costituiva, dunque, il Comune di San Giorgio a Cremano che, contestando l'avverso dedotto in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'impugnato provvedimento. Ritenuta la controversia di natura documentale, il Giudice a rinviava per la decisione all'udienza del 02/10/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. In tale udienza la causa veniva riservata in decisione. Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è fondata e va accolta. Ebbene, in premessa, va rammentato che, poiché si discute della sussistenza di un diritto di credito, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ed infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che: “Ove il Comune, disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia, promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico- edilizia, ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 16 della legge 28 gennaio” (cfr. Cass. civ. SSUU sent. n. 6629 del 29/04/2003). Tanto chiarito, è opportuno, altresì, evidenziare che la domanda degli opponenti va qualificata come azione di accertamento negativo del credito vantato dal Comune di San Giorgio a Cremano, nell'ambito della quale, l'onere della prova del credito spetta al suo titolare, ovvero, nel caso di specie, al predetto Comune (sull'onere della prova in caso di domanda di accertamento negativo, cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 12108 del 18/05/2010; Cass., sez.
6 - L, ordinanza n. 16917 del04/10/2012; Cass., sez. 3, sentenza n. 26158 del 12/12/2014). Orbene, tenuto conto del principio della ragione più liquida, si osserva che non contestata dagli opponenti (quindi pacifica) è l'occupazione sine titulo dell'immobile nonché la debenza delle somme richieste a titolo risarcitorio (e quindi il danno subito dall'ente). Gli stessi infatti si sono, nel presente
- 2 - giudizio, limitati ad eccepire la prescrizione del credito azionato relativamente alle somme anteriori al mese di aprile 2018, nonché a contestare, genericamente i criteri di calcolo adottati dall'amministrazione nella determinazione del dovuto. Ebbene, l'eccezione di prescrizione sollevata appare fondata. Infatti, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima, di cui all'art. 2947 c.c., decorre giorno per giorno dall'inizio dell'occupazione, poiché nel caso di illecito permanente, derivante da detenzione abusiva di un bene di proprietà altrui, il danno si verifica momento per momento, cosicché in ogni istante sorge il diritto al risarcimento del danno, che può essere esercitato giorno per giorno, dalla data di inizio dell'occupazione, e non da quella in cui l'occupazione cessa: di conseguenza tale diritto inizia a prescriversi, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno stesso dell'inizio dell'occupazione (Cass. civ. n. 4677/2023; Cass. civ. n. 12701/2015; Cass. civ. n. 12647/2006; Cass. civ. n. 16564/2002). Tale principio è stato recentemente ribadito, in relazione ad una questione analoga a quella in esame, dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1790/2023 del 04.07.2023, che in punto di prescrizione quinquennale delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, ha dichiarato: “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", amano a mano che essi si verificano (Cass. civ. Sez. III, Sentenza, 15/02/2023, n. 4677; Conformi: Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/09/2007, n. 19359)”. Del resto, in termini generali, la Suprema Corte ha più volte affermato che “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica” (Cass. S.U. n. 23763/2011; nello stesso senso, Cass. civ. n. 3314/2020; Cass. civ. n. 9318/2018). Nel caso di specie, a fronte di una pretesa risarcitoria relativa ad asserita occupazione sine titulo dell'immobile de quo da parte degli opponenti a partire dal 30.7.2013 l'amministrazione ha notificato a parte opponente, quale unico atto interruttivo, la comunicazione dell'aprile 2023, per cui sono certamente prescritti ai ratei anteriori all'aprile 2018. Generica appare, poi, la contestazione afferente il quantum (ritenuto poi congruo nella comparsa conclusionale) laddove il comune ai fini della
- 3 - determinazione del computo richiesto ha proceduto a norma della Legge n. 344 del 30.12.2004. In definitiva, alla stregua delle predette argomentazioni l'opposizione va parzialmente accolta e dichiarata la prescrizione del credito relativo ai ratei anteriori all'aprile 2018 per cui la somma dovuta è pari ad euro 9645,77 (somma incontestata) La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe così provvede: a) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiarata la prescrizione del credito relativo ai ratei anteriori all'aprile 2018 per cui la somma dovuta è pari ad euro 9645,77; b) Compensa le spese di lite tra le parti Così deciso in Napoli, il 13.10.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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