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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. IC De IA Presidente
2) dott. NA GR Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 787 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato LI Parte_1
ZI GL
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLISI VIVIANA e CERNIGLIARO CP_1
DELIA
- Appellato - All'udienza del 18/09/2025, i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Agrigento il 15 Gennaio 2019 Lo Giudice proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
591 2018 00015989 43 000, notificatogli il 20 Dicembre 2018, con cui l' gli CP_1 aveva intimato, in quanto iscritto alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, il pagamento di contributi Modello DM/10 rettificativo e di somme aggiuntive per i periodi 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 01/2017 e 06/2017, oltre le spese di notifica, per la complessiva somma di € 11.008,52, addebitati dall' per la revoca delle agevolazioni CP_2 contributive fruite dal Lo Giudice per mancanza di DURC regolare, ex art. 1 comma 1175 L. m. 296/2007; lamentava il difetto di motivazione del provvedimento impugnato deducendo altresì che le note di rettifica erano state emesse in dispregio del disposto dell'art. 7, 3° co. del D.M. 24.10.2007, senza consentirgli di prendere cognizione della verifica compiuta nei propri confronti,
1 così da poter apprestare le proprie difese ovvero giustificare e/o di regolarizzare eventuali incongruenze;
soggiungeva, infine, di vantare una situazione di regolarità contributiva dalla data di concessione dei predetti benefici e per tutta la durata della loro fruizione, come peraltro attestato dal rilascio di DURC regolare in data 12 luglio 2018, prima dell'emissione delle note di rettifica sui cui si fondava l'avviso di addebito impugnato. Con la sentenza n. 216/2023 del 10.03.2023 il Tribunale adìto ha respinto l'opposizione rilevando che: con la notifica delle note di rettifica, l'opponente era stato compiutamente reso edotto dall' delle ragioni del debito contributivo;
al CP_1 procedimento che aveva condotto all'emissione di un DURC negativo ed al conseguente avviso di addebito impugnato non si applicava il D.M. del 24.10.2007 bensì l'art. 4 del D.M. del 30.01.2015, in virtù del quale, dietro apposita istanza del contribuente, l' aveva rifiutato il rilascio di DURC positivo, spiegandone le CP_1 ragioni, consistenti nella riscontrata irregolarità contributiva con la Parte_2 accertata mediante un controllo incrociato dei dati degli archivi INAIL e CP_1
non avendo il Lo Giudice provveduto a sanare le irregolarità Parte_2 evidenziate nel termine di 15 giorni, lo stesso era decaduto dai benefici contributivi già fruiti;
infine, la regolarità contributiva attestata dal DURC indicato in ricorso si riferiva a periodi diversi da quelli per i quali i suddetti benefici erano stati revocati. Avverso tale sentenza ha proposto appello Lo Giudice , Parte_1 chiedendone la riforma. L' ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 18/09/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Con l'interposto gravame, l'appellante ribadisce di essersi trovato in una situazione di regolarità contributiva per tutto il periodo cui si riferiva l'avviso di addebito, come attestato dal DURC del 12.07.2018, mentre a nulla rilevava quanto attestato dal DURC del maggio del 2018, a suo dire mai richiesto e/o da lui conosciuto, da cui comunque risultava un debito verso la pari a zero;
Parte_2 ribadisce ancora che le note di rettifica erano state emesse senza attivare previamente un contraddittorio in ordine al DURC negativo del maggio 2018 mediante il c.d. invito a regolarizzare. L'appello è infondato. Si ricorda che l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/06 l' prevede che CP_1
"A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro,
2 del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. In termini generali, dunque, tale normativa ha condizionato la possibilità di fruire di sgravi contributivi ad un ulteriore requisito, oltre quelli già previsti, costituito dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C), che rappresenta una dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente, il quale, ai fini del rilascio del certificato, valuta la regolarità dei versamenti effettuata dall'impresa iscritta presso l' CP_1
Essa è regolata dall'art. 5 del D.M. 24/10/2007 che stabilisce: “La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”. Secondo quanto già stabilito con orientamento ormai consolidato da questa Corte, cui si intende qui dare continuità (v. sentenze nn.58/2015, 1156/2017, 311/2018), l'invito dell' a regolarizzare la posizione contributiva entro un CP_1 termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro del 30.01.2015, refluisce (eventualmente) soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva. Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che non ha mancato di osservare come neppure la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell' determini l'inesigibilità delle CP_1 differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendosi rovesciare sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro (v. Cass. n 27107/2018, in motivazione). Nel caso che occupa non rileva, dunque, la mancanza di prova della rituale comunicazione al contribuente dell'invito a regolarizzare le incongruenze rilevate con il DURC negativo dell'11.05.2018; ciò che rileva è, invece, che l'appellante non ha dimostrato la situazione di regolarità contributiva con riferimento ai periodi (da marzo a dicembre 2016 e per i mesi di gennaio e giugno 2017) di cui all'avviso di addebito, per i quali è stato rilasciato un DURC negativo, non avendo evidenziato
3 alcun elemento in grado di confutare la situazione di irregolarità (di importo indeterminato) verso le Casse edili, attestata dal DURC dell'11.05.2018 e non risultando i suddetti periodi compresi in quelli di validità degli altri DURC positivi, da lui prodotti. Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza è del tutto concorde nell'attribuire al contribuente l'onere della prova concernente il diritto a godere di sgravi contributivi, dovendo costui dimostrare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. Cass. n. 1157/2018; Cass. n. 21898/2010); onere che, nella specie non è stato assolto. Pertanto l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 216/2023 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento in data 10.03.2023. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese processuali che liquida per CP_1 compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante principale, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA GR IC De IA
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