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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DEMOZZI ANDREA, Giudice
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03PO01273 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03PO01273 2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A0EPO01533 2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.05.2025, Ricorrente_1 s.p.a., in qualità di incorporante (e consolidante ai fini IRES) della società Società_1 s.r.l. impugnava avanti questa Corte Tributaria, gli avvisi di accertamento n.
° T2A0EPO01533/2024 (I.RE.S.) e n. T2A03PO01273/2024 (I.R.A.P. – I.V.A.) relativi all'anno d'imposta 2018.
Attraverso l'Avviso n.° T2A0EPO01533/2024 (I.RE.S.), l'Ufficio Fiscalità e compliance della Direzione
Provinciale di Trento contestava l'indebita deduzione di costi per € 937.174,09, di cui: 1) € 450.000,00 derivanti dal contratto di appalto di servizi stipulato in data 15.09.2016 tra Società_1 s.r.l. e Ricorrente_1 s.p.a. (Call center € 31.000,00; Amministrazione e controllo € 145.000,00; Acquisti € 30.000,00; Logistica
€ 32.000,00; Risorse umane € 47.000,00; Sicurezza, qualità e ambiente € 65.000,00; Service Fee informatica
€ 100.000,00); 2) € 223.170,51, riconducibili alla quota parte di costi riaddebitata per il servizio asseritamente prestato da Società_2 spa sulla scorta del contratto per la prestazione di servizi logistici stipulato in data 01.10.2016 con Ricorrente_1 s.p.a.; 3) € 264.003,58, derivanti dai rapporti con la capogruppo inglese Società_3 e relativi a prestazioni che sarebbero state rese nell'ambito del contratto di Intra Group Services Agreement.
A mezzo dell'Avviso n.° T2A03PO01273/2024 (IRAP – IVA) l'Ufficio contestava l'indeducibilità ai fini I.R.A.
P. dei costi sopra indicati e al contestuale recupero di un'IVA indetraibile per € 148.097,51 relativa alle prime due voci di costo (€ 450.000,00 ed € 223.170,51).
In entrambi gli avvisi venivano irrogate le correlate sanzioni, pari rispettivamente ad € 02.429,80 ed
€ 101.638,13
La società ha chiesto l'annullamento sulla scorta dei seguenti motivi.
Quanto al primo rilievo, la società predetta ha eccepito l'illegittimità del recupero per infondatezza ed erroneità della contestazione, sostenendo l'inerenza, la documentazione e la non duplicazione dei costi addebitati per i servizi di cui al contratto dd. 15.09.2016, sollevando, in via subordinata, la violazione del divieto di doppia imposizione.
In relazione al secondo rilievo, la ricorrente ha contestato l'indeducibilità/indetraibilità I.V.A. dei costi ribaltati nell'ambito del contratto per la prestazione di servizi logistici stipulato tra Ricorrente_1 spa e Società_2 s. p.a., affermando inoltre l'erroneo utilizzo dell'art. 109 T.U.I.R. da parte dell'Ufficio.
Rispetto al terzo rilievo, la società ha affermato l'esistenza dei presupposti di deducibilità dei costi per i servizi asseritamente resi nell'ambito del contratto Intra Group Service Agreement concluso con la capogruppo inglese Società_3.
In sede di ricorso la società ha sollevato ulteriori motivi, concernenti il difetto di prova e la presenza di vizi aventi natura procedimentale in punto di nullità della notificazione e di difetto di sottoscrizione.
A mezzo della relativa memoria si costituiva l'AGENZIA delle ENTRATE Direzione Provinciale di Trento contestando, in modo analitico, le censure sollevate.
Successivamente, all'udienza del 26.2.2026 dopo reiterati rinvii le parti davano atto del verbale di avvenuta conciliazione art. 48 del D.L.vo n.° 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In forza della conciliazione sopra richiamata, il Collegio deve pronunciare sentenza di estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ex art. 48 d.lgs.n.° 546/92, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ex art. 48 d.lgs. 546/92 a spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DEMOZZI ANDREA, Giudice
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03PO01273 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A03PO01273 2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A0EPO01533 2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.05.2025, Ricorrente_1 s.p.a., in qualità di incorporante (e consolidante ai fini IRES) della società Società_1 s.r.l. impugnava avanti questa Corte Tributaria, gli avvisi di accertamento n.
° T2A0EPO01533/2024 (I.RE.S.) e n. T2A03PO01273/2024 (I.R.A.P. – I.V.A.) relativi all'anno d'imposta 2018.
Attraverso l'Avviso n.° T2A0EPO01533/2024 (I.RE.S.), l'Ufficio Fiscalità e compliance della Direzione
Provinciale di Trento contestava l'indebita deduzione di costi per € 937.174,09, di cui: 1) € 450.000,00 derivanti dal contratto di appalto di servizi stipulato in data 15.09.2016 tra Società_1 s.r.l. e Ricorrente_1 s.p.a. (Call center € 31.000,00; Amministrazione e controllo € 145.000,00; Acquisti € 30.000,00; Logistica
€ 32.000,00; Risorse umane € 47.000,00; Sicurezza, qualità e ambiente € 65.000,00; Service Fee informatica
€ 100.000,00); 2) € 223.170,51, riconducibili alla quota parte di costi riaddebitata per il servizio asseritamente prestato da Società_2 spa sulla scorta del contratto per la prestazione di servizi logistici stipulato in data 01.10.2016 con Ricorrente_1 s.p.a.; 3) € 264.003,58, derivanti dai rapporti con la capogruppo inglese Società_3 e relativi a prestazioni che sarebbero state rese nell'ambito del contratto di Intra Group Services Agreement.
A mezzo dell'Avviso n.° T2A03PO01273/2024 (IRAP – IVA) l'Ufficio contestava l'indeducibilità ai fini I.R.A.
P. dei costi sopra indicati e al contestuale recupero di un'IVA indetraibile per € 148.097,51 relativa alle prime due voci di costo (€ 450.000,00 ed € 223.170,51).
In entrambi gli avvisi venivano irrogate le correlate sanzioni, pari rispettivamente ad € 02.429,80 ed
€ 101.638,13
La società ha chiesto l'annullamento sulla scorta dei seguenti motivi.
Quanto al primo rilievo, la società predetta ha eccepito l'illegittimità del recupero per infondatezza ed erroneità della contestazione, sostenendo l'inerenza, la documentazione e la non duplicazione dei costi addebitati per i servizi di cui al contratto dd. 15.09.2016, sollevando, in via subordinata, la violazione del divieto di doppia imposizione.
In relazione al secondo rilievo, la ricorrente ha contestato l'indeducibilità/indetraibilità I.V.A. dei costi ribaltati nell'ambito del contratto per la prestazione di servizi logistici stipulato tra Ricorrente_1 spa e Società_2 s. p.a., affermando inoltre l'erroneo utilizzo dell'art. 109 T.U.I.R. da parte dell'Ufficio.
Rispetto al terzo rilievo, la società ha affermato l'esistenza dei presupposti di deducibilità dei costi per i servizi asseritamente resi nell'ambito del contratto Intra Group Service Agreement concluso con la capogruppo inglese Società_3.
In sede di ricorso la società ha sollevato ulteriori motivi, concernenti il difetto di prova e la presenza di vizi aventi natura procedimentale in punto di nullità della notificazione e di difetto di sottoscrizione.
A mezzo della relativa memoria si costituiva l'AGENZIA delle ENTRATE Direzione Provinciale di Trento contestando, in modo analitico, le censure sollevate.
Successivamente, all'udienza del 26.2.2026 dopo reiterati rinvii le parti davano atto del verbale di avvenuta conciliazione art. 48 del D.L.vo n.° 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In forza della conciliazione sopra richiamata, il Collegio deve pronunciare sentenza di estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ex art. 48 d.lgs.n.° 546/92, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ex art. 48 d.lgs. 546/92 a spese compensate.