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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/09/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6412/21 del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2021, avente per oggetto “Contratti
bancari-opposizione a decreto ingiuntivo”, discussa oralmente e decisa ex art. 281-sexies c.pc. all'udienza del 16.09.25
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Umberto Parte_1
Renna, mandato in atti
ATTORE/OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pal Farkas e Roberta Caruso, mandato in atti
CONVENUTA/OPPOSTA Conclusioni: all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa riportandosi alle conclusioni messe a verbale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
*** L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito esposti. Con atto di citazione notificato il 16.6.2021, il Sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1
D.I. n. 1261/2019 convenendo in giudizio la società per ottenere la dichiarazione di nullità CP_1 della clausola contrattuale inerente gli interessi e la conseguente revoca del D.I. opposto, ovvero, in subordine, la riduzione della somma richiesta. La convenuta opposta si costituiva in giudizio respingendo le avverse accuse e chiedendo il rigetto delle pretese dell'opponente.
Nel merito. In data 23 novembre 2007 il Sig. sottoscriveva con la società un contratto di Pt_1 Parte_2 finanziamento, contraddistinto dal n. 1255986, con il quale quest'ultima concedeva al primo un finanziamento per l'importo di Euro 10.000,00 finalizzato all'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione. In base al contratto, il Sig. si obbligava a rimborsare a l'intero importo Pt_1 Parte_2 convenuto, di € 13.680,00, comprensivo di capitale, spese di istruttoria e costo di finanziamento oltre interessi convenzionali al tasso pattuito, alle scadenze convenute, con le modalità previste e specificate nel Contratto. In esecuzione al contratto, versava la somma richiesta a favore del Sig. . Parte_2 Pt_1
Dopo il versamento delle rate iniziali, il Sig. interrompeva, i residui pagamenti rateali dovuti e Pt_1 concordati tra le parti. Pertanto con comunicazione inviata tramite raccomandata a.r. del 31.07.2013,
dichiarava il Sig. decaduto dal beneficio del termine. Parte_2 Pt_1
Nell'ambito di una operazione di cessione di crediti in blocco, avvenuta ex art. 58 d.lgs. 358/1993 ed ex artt. 1 e 4 L. 130/1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio delle inserzioni n. 143 anno 159 dell' 11 dicembre 2018, pagine 36 e ss., diventava titolare di un CP_1 portafoglio di crediti, tra cui quello nei confronti dell'odierno Opponente. Sulla presunta nullità degli articoli 15, 16 e 18 del contratto L'eccezione è infondata. Nell'atto introduttivo del presente contenzioso, l'Opponente eccepisce la nullità degli articoli 15 ("Il ritardo nei pagamenti e le spese"), 16 ("La decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto") e 18 ("La cessione del contratto") del Contratto a suo dire aventi carattere vessatorio. Tuttavia le stesse risultano dotate della doppia sottoscrizione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.,
Con riferimento al cd. ammortamento alla francese
L'attrice lamenta il fatto che nel prevedere l'ammortamento degli interessi con Controparte_2 il “metodo alla francese” abbia di fatto violato gli artt. 1283 e 1284 c.c. prevedendo ed applicando interessi di natura anatocistica. Sul punto rileva evidenziare come la giurisprudenza di merito che questo magistrato condivide si sia assestata nel rigettare la tesi secondo cui l'ammortamento c.d. « alla francese » abbia violato il disposto di cui agli ex artt. 1283,1284 c.c., negando l'assunto secondo il quale l'algoritmo capitalizzi l'interesse o incrementi lo stesso durante il piano di rimborso del capitale dato a mutuo. È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito, in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. Va quindi rigettata l'eccezione relativa al metodo di ammortamento alla francese che non genera, all'evidenza, alcun effetto anatocistico illegittimo. L'unica doglianza fondata sarebbe quella afferente alla maggiore onerosità del piano di ammortamento con il metodo alla francese piuttosto che di quello con il metodo all'italiana, ma l'onerosità di un piano di rimborso non è stata dedotta e sarebbe in ogni caso irrilevante non avendo conseguenze in punto di nullità, ma afferendo alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra.
Si cita a sostegno di ciò giurisprudenza di merito secondo la quale “debba essere assolutamente condivisa la valutazione espressa … che nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporti l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i) onde non è dato ravvisare una capitalizzazione composta degli interessi. Ciò, del resto, è conforme a quanto reiteratamente espresso da Corte Appello Milano sentenze nn. 849/22, 3807/21, 2205/21, 1918/21, 4 maggio 2022)
Sulla prova del credito ingiunto. Il presente giudizio veniva istruito mediante CTU tecnico contabile, espletata dal Dott. Persona_1
al quale venivano posti i seguenti quesiti:
[...]
<effettui il calcolo del tasso effettivamente applicato (corrispettivo e moratorio, separatamente considerati) tenendo conto anche di tutte le spese e commissioni connesse con l'erogazione del credito (che risultino dovute alla , tenuto conto dei Decreti ministeriali e delle Direttive Controparte_3 impartite dalla Banca d'Italia; accerti e verifichi, in base alla documentazione in atti e sulla scorta delle istruzioni della Banca d'Italia nonché dei Decreti Ministeriali, il rispetto della normativa di cui alla L.. 108/96, con riferimento sia al tasso corrispettivo sia al tasso di mora pattuiti, separatamente considerati, tenendo conto di tutte le spese e commissioni connesse con l'erogazione del credito, avuto riguardo al tempo della loro convenzione;
accerti e verifichi se i tassi cosi determinati superino o meno il tasso soglia con la precisazione che, nel raffronto del tasso moratorio, non ci si limiti ad un'applicazione del tasso soglia determinato dai Decreti Ministeriali ma si applichi una maggiorazione di 2.1 punti percentuali, che è quella media contrattualmente stabilita per i casi di ritardato pagamento;
determini l'esatto dare avere tra le parti>>.
All'esito dei ricalcoli eseguiti il CT Dott. (il cui contenuto si abbia qui, per Persona_1 comodità, integralmente richiamato e trascritto), ha accertato che “Il saldo a favore della società finanziaria alla data del 20 marzo 2014 è pari ad € 3.296,62”. Inviata la bozza della CTU ad entrambe le parti nessuna di loro inoltrava osservazioni.
Alla luce di tali conclusioni, ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto va revocato ed il credito rideterminato in euro 3.296,62.
Sulle spese di lite Tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo e del debito residuo nei confronti della opposta, si ritiene equo compensare le spese lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1) revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 1261/2021 RG del Tribunale di Lecce dott.ssa Pasca per tutti i profili dedotti ed accertati nel corso del giudizio;
2) dichiara che il debito dell'opponente nei confronti dell'opposta è di euro 3.296,62 e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della suddetta somma, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) Spese di lite compensate. Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti al 50%.
Sentenza letta in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
Lecce, 16.09.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6412/21 del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2021, avente per oggetto “Contratti
bancari-opposizione a decreto ingiuntivo”, discussa oralmente e decisa ex art. 281-sexies c.pc. all'udienza del 16.09.25
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Umberto Parte_1
Renna, mandato in atti
ATTORE/OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pal Farkas e Roberta Caruso, mandato in atti
CONVENUTA/OPPOSTA Conclusioni: all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa riportandosi alle conclusioni messe a verbale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
*** L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito esposti. Con atto di citazione notificato il 16.6.2021, il Sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1
D.I. n. 1261/2019 convenendo in giudizio la società per ottenere la dichiarazione di nullità CP_1 della clausola contrattuale inerente gli interessi e la conseguente revoca del D.I. opposto, ovvero, in subordine, la riduzione della somma richiesta. La convenuta opposta si costituiva in giudizio respingendo le avverse accuse e chiedendo il rigetto delle pretese dell'opponente.
Nel merito. In data 23 novembre 2007 il Sig. sottoscriveva con la società un contratto di Pt_1 Parte_2 finanziamento, contraddistinto dal n. 1255986, con il quale quest'ultima concedeva al primo un finanziamento per l'importo di Euro 10.000,00 finalizzato all'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione. In base al contratto, il Sig. si obbligava a rimborsare a l'intero importo Pt_1 Parte_2 convenuto, di € 13.680,00, comprensivo di capitale, spese di istruttoria e costo di finanziamento oltre interessi convenzionali al tasso pattuito, alle scadenze convenute, con le modalità previste e specificate nel Contratto. In esecuzione al contratto, versava la somma richiesta a favore del Sig. . Parte_2 Pt_1
Dopo il versamento delle rate iniziali, il Sig. interrompeva, i residui pagamenti rateali dovuti e Pt_1 concordati tra le parti. Pertanto con comunicazione inviata tramite raccomandata a.r. del 31.07.2013,
dichiarava il Sig. decaduto dal beneficio del termine. Parte_2 Pt_1
Nell'ambito di una operazione di cessione di crediti in blocco, avvenuta ex art. 58 d.lgs. 358/1993 ed ex artt. 1 e 4 L. 130/1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio delle inserzioni n. 143 anno 159 dell' 11 dicembre 2018, pagine 36 e ss., diventava titolare di un CP_1 portafoglio di crediti, tra cui quello nei confronti dell'odierno Opponente. Sulla presunta nullità degli articoli 15, 16 e 18 del contratto L'eccezione è infondata. Nell'atto introduttivo del presente contenzioso, l'Opponente eccepisce la nullità degli articoli 15 ("Il ritardo nei pagamenti e le spese"), 16 ("La decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto") e 18 ("La cessione del contratto") del Contratto a suo dire aventi carattere vessatorio. Tuttavia le stesse risultano dotate della doppia sottoscrizione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.,
Con riferimento al cd. ammortamento alla francese
L'attrice lamenta il fatto che nel prevedere l'ammortamento degli interessi con Controparte_2 il “metodo alla francese” abbia di fatto violato gli artt. 1283 e 1284 c.c. prevedendo ed applicando interessi di natura anatocistica. Sul punto rileva evidenziare come la giurisprudenza di merito che questo magistrato condivide si sia assestata nel rigettare la tesi secondo cui l'ammortamento c.d. « alla francese » abbia violato il disposto di cui agli ex artt. 1283,1284 c.c., negando l'assunto secondo il quale l'algoritmo capitalizzi l'interesse o incrementi lo stesso durante il piano di rimborso del capitale dato a mutuo. È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito, in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. Va quindi rigettata l'eccezione relativa al metodo di ammortamento alla francese che non genera, all'evidenza, alcun effetto anatocistico illegittimo. L'unica doglianza fondata sarebbe quella afferente alla maggiore onerosità del piano di ammortamento con il metodo alla francese piuttosto che di quello con il metodo all'italiana, ma l'onerosità di un piano di rimborso non è stata dedotta e sarebbe in ogni caso irrilevante non avendo conseguenze in punto di nullità, ma afferendo alla convenienza di una certa proposta contrattuale rispetto ad altra.
Si cita a sostegno di ciò giurisprudenza di merito secondo la quale “debba essere assolutamente condivisa la valutazione espressa … che nel contratto di mutuo, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporti l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i) onde non è dato ravvisare una capitalizzazione composta degli interessi. Ciò, del resto, è conforme a quanto reiteratamente espresso da Corte Appello Milano sentenze nn. 849/22, 3807/21, 2205/21, 1918/21, 4 maggio 2022)
Sulla prova del credito ingiunto. Il presente giudizio veniva istruito mediante CTU tecnico contabile, espletata dal Dott. Persona_1
al quale venivano posti i seguenti quesiti:
[...]
<effettui il calcolo del tasso effettivamente applicato (corrispettivo e moratorio, separatamente considerati) tenendo conto anche di tutte le spese e commissioni connesse con l'erogazione del credito (che risultino dovute alla , tenuto conto dei Decreti ministeriali e delle Direttive Controparte_3 impartite dalla Banca d'Italia; accerti e verifichi, in base alla documentazione in atti e sulla scorta delle istruzioni della Banca d'Italia nonché dei Decreti Ministeriali, il rispetto della normativa di cui alla L.. 108/96, con riferimento sia al tasso corrispettivo sia al tasso di mora pattuiti, separatamente considerati, tenendo conto di tutte le spese e commissioni connesse con l'erogazione del credito, avuto riguardo al tempo della loro convenzione;
accerti e verifichi se i tassi cosi determinati superino o meno il tasso soglia con la precisazione che, nel raffronto del tasso moratorio, non ci si limiti ad un'applicazione del tasso soglia determinato dai Decreti Ministeriali ma si applichi una maggiorazione di 2.1 punti percentuali, che è quella media contrattualmente stabilita per i casi di ritardato pagamento;
determini l'esatto dare avere tra le parti>>.
All'esito dei ricalcoli eseguiti il CT Dott. (il cui contenuto si abbia qui, per Persona_1 comodità, integralmente richiamato e trascritto), ha accertato che “Il saldo a favore della società finanziaria alla data del 20 marzo 2014 è pari ad € 3.296,62”. Inviata la bozza della CTU ad entrambe le parti nessuna di loro inoltrava osservazioni.
Alla luce di tali conclusioni, ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto va revocato ed il credito rideterminato in euro 3.296,62.
Sulle spese di lite Tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo e del debito residuo nei confronti della opposta, si ritiene equo compensare le spese lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1) revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 1261/2021 RG del Tribunale di Lecce dott.ssa Pasca per tutti i profili dedotti ed accertati nel corso del giudizio;
2) dichiara che il debito dell'opponente nei confronti dell'opposta è di euro 3.296,62 e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della suddetta somma, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) Spese di lite compensate. Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti al 50%.
Sentenza letta in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
Lecce, 16.09.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri