CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea LA Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 646/2025 promossa da:
IN PERSONA DE L.R.P.T. Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CO e dell'avv. , Pt_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO, 82/84 61121 PESAROpresso il difensore avv.
NI CO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DE RT AR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V. IRELLI 6 TERAMOpresso il difensore avv. DE RT AR
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELA Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_1 difensore avv.
PROCURA DELA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLATO
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Parma, n. 17/2025, pubbl. il 12/03/2025,
Rep. n. 29/2025 del 12/03/2025, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
. Controparte_2
SVOGLIMENTO DE PROCESSO E MOTIVI DELA DECISIONE
pagina 1 di 7 1. Su istanza di (d'ora in poi, anche solo , verificata la Controparte_3 CP_4 regolarità del contraddittorio (instaurato, sia mediante notifica ex art. 40 comma 7 CCII, con l'inserimento del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal all'interno dell'area riservata, collegata al codice fiscale del destinatario, Controparte_5 perfezionatasi in data 7 febbraio 2025, sia mediante deposito degli atti nella casa comunale, con perfezionamento della notifica ex art. 40 comma 8 CCII in data 19 febbraio 2025), il Tribunale di
Parma dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della non costituita
[...]
. Controparte_2
2. A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non era emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
2.1. Rilevava, altresì, un indebitamento dell'impresa superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII.
2.2. Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, riteneva che gli inadempimenti denunciati in atti con riguardo a debiti erariali per € 572.725,88, l'omesso deposito dei bilanci (l'ultimo depositato risaliva al 31 dicembre 2019) e l'irreperibilità dell'impresa resistente presso la sede risultante da visura
CCIAA, costituissero elementi sintomatici dell'incapacità della resistente di provvedere, anche nella prospettiva liquidatoria, ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, considerata l'impossibilità di individuare componenti attive del suo patrimonio.
3. Avverso tale decisione proponeva reclamo già Liquidatore e legale rappresentante Parte_2 protempore della . Controparte_2
4. Con il proprio reclamo, dopo aver rappresentato che del procedimento avrebbe avuto conoscenza solo dopo essere stato contattato dal Curatore designato, svolta una premessa sul c.d. “FALLIMENTO
FISCALE”, parte reclamante deduceva:
4.1. “1) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL'ART. 87 D.P.R. n. 602/1973 – DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE”;
4.2. “2) – ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL'ART. 87 D.P.R. n. 602/ 1973 – CARENZA DI
UNO DEI PRESUPPOSTI NECESSARI PER LA PROPOSIZIONE DEL'ISTANZA DI APERTURA DELA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE”.
5. si costituiva, contestando il reclamo avversario e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
6. Il Curatore, non costituito, richiesto di riferire su contabilità, bilanci, attivo (mobili, immobili e crediti), passivo (compresa copia dello o degli stati passivi esecutivi), nonché sulle circostanze indicate nel reclamo, depositava apposita relazione.
7. Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.2026, il Collegio decide come di seguito.
8. Il reclamo è infondato.
pagina 2 di 7 9. Si impongono, preliminarmente, alcune osservazioni in merito al rilievo di parte reclamante circa la mancata conoscenza dell'avvio del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziaria nei suoi confronti.
9.1. Sul punto, deve evidenziarsi che l'atteggiarsi delle difese articolate in reclamo, e il tenore di quelle contenute nelle note scritte, non consentono di qualificare tale circostanza come vero e proprio oggetto di gravame. Conducono a questa conclusione diversi elementi.
9.2. Tra questi, non assume particolare rilevanza il fatto che l'assunto in questione non sia stato rubricato come motivo di impugnazione (come avvenuto, invece, relativamente agli altri due motivi di doglianza), sebbene tale conclusione la corrobori. Del pari, non è di per sé sufficiente ad escludere l'effettiva proposizione del gravame in parte qua la mancanza di una richiesta di declaratoria di nullità della sentenza in ragione dell'accoglimento di una siffatta eccezione.
9.3. Ciò che, in verità, si rivela determinante è la mancanza di argomentazioni, sia in fatto, sia in diritto, rispetto alle modalità di notifica che risultano dagli atti e dai registri di cancelleria.
9.4. Risulta, infatti, che il giorno 3 febbraio 2025, a seguito dell'impossibilità di consegnare gli atti del procedimento presso l'indirizzo PEC del debitore (indirizzo cui il debitore, in quanto imprenditore, è onerato di dotarsi e di mantenere), la cancelleria ha provveduto alla notifica mediante inserimento del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal . CP_5
Pertanto, ai sensi dell'art 40 comma 8, CCII, la notifica nei confronti del debitore si perfezionava il 7 febbraio 2025, ossia nel terzo giorno successivo a quello in cui la cancelleria ha compiuto l'inserimento degli atti nel PST.
9.5. Risulta, altresì, che anche parte ricorrente, odierna resistente, dopo la comunicazione di cancelleria, con cui si informava della mancata consegna all'indirizzo PEC della debitrice, sia del ricorso sia del decreto, ha provveduto a notificarli a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario alla Società, oltre che al suo legale rappresentante p.t., nonché liquidatore, Sig. In tal caso la notifica si perfezionava Parte_2 con il deposito del plico, avvenuto il 19 febbraio 2025, presso la casa comunale di Montechiarugolo, in cui ha sede (v. all. nota di deposito del 3 marzo 2025, Controparte_2
. CP_4
9.6. Ebbene, a fronte di una siffatta pluralità di elementi, tutti convergenti nel senso che la cancelleria, prima, e poi, abbiano provveduto ai sensi di legge per la regolare instaurazione del CP_4 contraddittorio, la debitrice si limita a dedurre la mera mancata conoscenza del procedimento odierno.
9.7. Pertanto, delle due l'una: o la debitrice non ha realmente inteso la mancata conoscenza dell'avvio della procedura concorsuale nei suoi confronti quale motivo di reclamo;
o, se lo ha fatto, il motivo è infondato, per tutto quanto sopra osservato.
9.8. In conclusione, deve ritenersi che il procedimento sia stato regolarmente instaurato, sia ai sensi dell'art. 40, comma 7 CCII, sia ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 40 cit.
pagina 3 di 7 10. Relativamente alle considerazioni svolte in premessa da parte reclamante nel proprio ricorso (e in particolare al c.d. “fallimento fiscale”), contenente l'auspicio che venga accolto un orientamento giurisprudenziale di “senso reiettivo rispetto alle iniziative di tal genere (dappiù in fattispecie, come la presente, ove l' figuri quale unico creditore istante)”, ritiene la Corte che l'auspicato CP_4 orientamento non possa trovare seguito per almeno due ordini di ragioni.
10.1. La prima ragione risiede nella pacifica legittimazione del Fisco alla proposizione di ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei contribuenti inadempienti, tanto più considerato che l'inadempimento dei debiti fiscali e tributari è, per comune esperienza, la prima e più immediata forma di “autofinanziamento” dell'impresa in crisi.
10.2. La seconda ragione è, invece, da cogliersi nei profili penalistici che possono venire in rilievo in tema di bancarotta, che ben potrebbe configurarsi in relazione all'omissione di tributi, se questa ha concorso a causare il dissesto.
11. Tanto premesso, può procedersi all'esame della restante parte del gravame.
12. Con esso, come già rappresentato in parte narrativa, parte reclamante deduce al p.to 1) la “VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DEL'ART. 87 D.P.R. n. 602/1973 – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE”.
12.1. Nello specifico, la reclamante eccepisce il difetto di legittimazione ad agire dell Controparte_3 ex art. 87 del D.P.R. n. 602/1973, poiché non vi sarebbe “in atti la prova che il
[...]
Concessionario fosse stato incaricato – come invece avrebbe dovuto – dal titolare del credito stesso, e cioè dall' , di porre in essere attività processuale di natura esecutiva, funzionale CP_3 CP_3 alla riscossione coattiva che avrebbe dovuto essergli delegata”.
12.2. Più precisamente, afferma che ai sensi dell'art. 87 D.P.R. n. 602/1973, il concessionario avrebbe il potere di presentare istanza di fallimento e la domanda di ammissione del credito al passivo della procedura, ma solo per conto dell' , e non in nome proprio, con la conseguenza Controparte_3 che non avrebbe neppure potuto conferire la procura alle liti al proprio difensore per avviare il CP_4 presente procedimento.
12.3. Deduce, quindi, che “il Concessionario ha agito esclusivamente in nome proprio e non per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, pur senza integrare uno dei casi fatti salvi all'art. 81 c.p.c.”
13. L'eccezione è infondata.
14. è l'ente deputato ex lege allo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione nazionale dei CP_4 crediti la cui titolarità è attribuita all . Controparte_3
14.1. A tal riguardo, la S.C., ha chiarito che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale, n.d.r.), l'art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 3 del d.l.
n. 138 del 2002 (conv. nella legge n. 178 del 2002), nel prevedere che il concessionario possa, per conto dell'ente pubblico titolare del credito, presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 6 l.fall., individua il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del
pagina 4 di 7 titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 c.p.c., così realizzandosi, con la cura della riscossione coattiva per conto del titolare, il perseguimento anche di un interesse proprio del concessionario, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (Cass. Ord. n. 24789 del
09/10/2018).
14.1. Pertanto, è certamente legittimata alla proposizione del ricorso per l'apertura della presente CP_4 procedura, e, dovendosi ritenere perfettamente valide le procure in atti, la doglianza va respinta.
15. La reclamante al p.to sub 2) deduce poi un'“ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEL'ART. 87 D.P.R. n. 602/ 1973 – CARENZA DI UNO DEI PRESUPPOSTI NECESSARI PER LA
PROPOSIZIONE DEL'ISTANZA DI APERTURA DELA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE”.
16. Con tale mezzo, parte reclamante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare “la carenza di uno dei presupposti necessari per la proposizione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale rappresentato dall'onere, stabilito dall'art. 87 del DPR. N. 602/1973 a carico dell' CP_6
, di esperire previamente una (valida) esecuzione esattoriale prima di poter promuovere
[...]
l'azione esecutiva concorsuale”.
16.1. Nega, dunque, che l'esecuzione esattoriale individuale che risulterebbe dai verbali di pignoramento negativi prodotti dalla ricorrente costituiscano una valida e seria esecuzione nei termini di cui sopra, poiché, dal bilancio depositato dalla reclamata con la situazione patrimoniale della Società al
28.2.2025, risulterebbero in favore della crediti da riscuotere nei confronti delle Controparte_2 imprese controllate per € 304.600,00 e partecipazioni dal valore nominale di € 9.104,94, (ma di valore commerciale -secondo la reclamate- di gran lunga superiore), che avrebbero consentito all'Agenzia di soddisfare il proprio credito.
17. Anche tale eccezione è infondata.
18. Non si condivide l'esegesi di cui alle pagg. 11 e ss. del reclamo, secondo la quale la Concessionaria avrebbe l'onere di esperire azioni esecutive esattoriali prima della presentazione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale.
18.1. Infatti, l'interpretazione proposta da parte reclamante non trova affatto conforto nella lettera dell'art. 87
DPR. 602/1973, il quale dispone che “il concessionario può, per conto dell , Controparte_3 presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” (oggi art. 37 e ss.
CCII), senza che siano necessari preventivi oneri procedimentali per l'esercizio di tale facoltà. Né simili oneri sono ragionevolmente ricavabili dalle disposizioni richiamate in ricorso o da altre norme di legge.
19. In ogni caso, anche a voler aderire all'interpretazione della disposizione in commento proposta dal reclamante, ha dato prova di aver avviato procedure esecutive da considerarsi certamente CP_4 caratterizzate dalla “serietà” predicata.
pagina 5 di 7 19.1. Ci si riferisce all'atto di pignoramento dei crediti della società presso , al verbale di CP_7 pignoramento mobiliare negativo del 5 marzo 2024, oltre che agli estratti di ruolo (cfr. doc. 3, n. 1, sub.
7, 8 e 9, . CP_4
20. A tacer d'altro, si osserva, poi, che i crediti da riscuotere nei confronti delle imprese controllate (che ammontano -secondo la stima fattane in bilancio dalla stessa reclamante- a € 304.600,00) non sarebbero sufficienti a coprire il debito erariale (paria a € 576.704,19), neppure se sommati al valore delle partecipazioni (valore nominale di € 9.104,94), per le quali, peraltro, l'asserito maggior valore commerciale non è stato nemmeno allegato.
21. Da quanto appena osservato emerge, non solo il superamento dei requisiti dimensionali ex art. 2 lett. d)
e della soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ma anche lo stato di insolvenza in cui versa la
( la cui valutazione “ai fini dell'accertamento dello stato Controparte_2
d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali,
e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”; v. Cass. Ord. n. 24660 del 05/11/2020).
21.1. Nella fattispecie, infatti, i debiti erariali ammontano a più di € 500.000, così superando la soglia di cui all'art. 2 lett. d), n. 3) CCII, a fronte di attività patrimoniali inesistenti o comunque prive di consistenza, ad eccezione delle partecipazioni societarie, il cui valore asseritamente dedotto è di poco superiore alla soglia di cui all'art. 2 lett. d), n. 1) CCII (cfr. relazione del curatore, p. 4 e ss.).
22. In conclusione, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
, e il reclamo va, pertanto, rigettato. Controparte_2
23. L'esito dell'impugnazione implica la condanna di alla refusione delle spese del Parte_2 giudizio in favore del difensore antistatario di , come liquidate in Controparte_3 dispositivo.
24. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater
T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. condanna alla refusione delle spese del reclamo in favore del difensore antistatario Parte_2 di , delle spese che si liquidano in euro 5.000 per compensi, oltre a Controparte_3 rimborso forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A., come per legge;
pagina 6 di 7 III.. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 16/10/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea LA
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea LA Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 646/2025 promossa da:
IN PERSONA DE L.R.P.T. Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI CO e dell'avv. , Pt_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CASTELFIDARDO, 82/84 61121 PESAROpresso il difensore avv.
NI CO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DE RT AR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA V. IRELLI 6 TERAMOpresso il difensore avv. DE RT AR
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELA Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il P.IVA_1 difensore avv.
PROCURA DELA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
APPELLATO
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Parma, n. 17/2025, pubbl. il 12/03/2025,
Rep. n. 29/2025 del 12/03/2025, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
. Controparte_2
SVOGLIMENTO DE PROCESSO E MOTIVI DELA DECISIONE
pagina 1 di 7 1. Su istanza di (d'ora in poi, anche solo , verificata la Controparte_3 CP_4 regolarità del contraddittorio (instaurato, sia mediante notifica ex art. 40 comma 7 CCII, con l'inserimento del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal all'interno dell'area riservata, collegata al codice fiscale del destinatario, Controparte_5 perfezionatasi in data 7 febbraio 2025, sia mediante deposito degli atti nella casa comunale, con perfezionamento della notifica ex art. 40 comma 8 CCII in data 19 febbraio 2025), il Tribunale di
Parma dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della non costituita
[...]
. Controparte_2
2. A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non era emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.
2.1. Rilevava, altresì, un indebitamento dell'impresa superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII.
2.2. Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, riteneva che gli inadempimenti denunciati in atti con riguardo a debiti erariali per € 572.725,88, l'omesso deposito dei bilanci (l'ultimo depositato risaliva al 31 dicembre 2019) e l'irreperibilità dell'impresa resistente presso la sede risultante da visura
CCIAA, costituissero elementi sintomatici dell'incapacità della resistente di provvedere, anche nella prospettiva liquidatoria, ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, considerata l'impossibilità di individuare componenti attive del suo patrimonio.
3. Avverso tale decisione proponeva reclamo già Liquidatore e legale rappresentante Parte_2 protempore della . Controparte_2
4. Con il proprio reclamo, dopo aver rappresentato che del procedimento avrebbe avuto conoscenza solo dopo essere stato contattato dal Curatore designato, svolta una premessa sul c.d. “FALLIMENTO
FISCALE”, parte reclamante deduceva:
4.1. “1) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL'ART. 87 D.P.R. n. 602/1973 – DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE”;
4.2. “2) – ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL'ART. 87 D.P.R. n. 602/ 1973 – CARENZA DI
UNO DEI PRESUPPOSTI NECESSARI PER LA PROPOSIZIONE DEL'ISTANZA DI APERTURA DELA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE”.
5. si costituiva, contestando il reclamo avversario e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
6. Il Curatore, non costituito, richiesto di riferire su contabilità, bilanci, attivo (mobili, immobili e crediti), passivo (compresa copia dello o degli stati passivi esecutivi), nonché sulle circostanze indicate nel reclamo, depositava apposita relazione.
7. Lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.2026, il Collegio decide come di seguito.
8. Il reclamo è infondato.
pagina 2 di 7 9. Si impongono, preliminarmente, alcune osservazioni in merito al rilievo di parte reclamante circa la mancata conoscenza dell'avvio del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziaria nei suoi confronti.
9.1. Sul punto, deve evidenziarsi che l'atteggiarsi delle difese articolate in reclamo, e il tenore di quelle contenute nelle note scritte, non consentono di qualificare tale circostanza come vero e proprio oggetto di gravame. Conducono a questa conclusione diversi elementi.
9.2. Tra questi, non assume particolare rilevanza il fatto che l'assunto in questione non sia stato rubricato come motivo di impugnazione (come avvenuto, invece, relativamente agli altri due motivi di doglianza), sebbene tale conclusione la corrobori. Del pari, non è di per sé sufficiente ad escludere l'effettiva proposizione del gravame in parte qua la mancanza di una richiesta di declaratoria di nullità della sentenza in ragione dell'accoglimento di una siffatta eccezione.
9.3. Ciò che, in verità, si rivela determinante è la mancanza di argomentazioni, sia in fatto, sia in diritto, rispetto alle modalità di notifica che risultano dagli atti e dai registri di cancelleria.
9.4. Risulta, infatti, che il giorno 3 febbraio 2025, a seguito dell'impossibilità di consegnare gli atti del procedimento presso l'indirizzo PEC del debitore (indirizzo cui il debitore, in quanto imprenditore, è onerato di dotarsi e di mantenere), la cancelleria ha provveduto alla notifica mediante inserimento del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal . CP_5
Pertanto, ai sensi dell'art 40 comma 8, CCII, la notifica nei confronti del debitore si perfezionava il 7 febbraio 2025, ossia nel terzo giorno successivo a quello in cui la cancelleria ha compiuto l'inserimento degli atti nel PST.
9.5. Risulta, altresì, che anche parte ricorrente, odierna resistente, dopo la comunicazione di cancelleria, con cui si informava della mancata consegna all'indirizzo PEC della debitrice, sia del ricorso sia del decreto, ha provveduto a notificarli a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario alla Società, oltre che al suo legale rappresentante p.t., nonché liquidatore, Sig. In tal caso la notifica si perfezionava Parte_2 con il deposito del plico, avvenuto il 19 febbraio 2025, presso la casa comunale di Montechiarugolo, in cui ha sede (v. all. nota di deposito del 3 marzo 2025, Controparte_2
. CP_4
9.6. Ebbene, a fronte di una siffatta pluralità di elementi, tutti convergenti nel senso che la cancelleria, prima, e poi, abbiano provveduto ai sensi di legge per la regolare instaurazione del CP_4 contraddittorio, la debitrice si limita a dedurre la mera mancata conoscenza del procedimento odierno.
9.7. Pertanto, delle due l'una: o la debitrice non ha realmente inteso la mancata conoscenza dell'avvio della procedura concorsuale nei suoi confronti quale motivo di reclamo;
o, se lo ha fatto, il motivo è infondato, per tutto quanto sopra osservato.
9.8. In conclusione, deve ritenersi che il procedimento sia stato regolarmente instaurato, sia ai sensi dell'art. 40, comma 7 CCII, sia ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 40 cit.
pagina 3 di 7 10. Relativamente alle considerazioni svolte in premessa da parte reclamante nel proprio ricorso (e in particolare al c.d. “fallimento fiscale”), contenente l'auspicio che venga accolto un orientamento giurisprudenziale di “senso reiettivo rispetto alle iniziative di tal genere (dappiù in fattispecie, come la presente, ove l' figuri quale unico creditore istante)”, ritiene la Corte che l'auspicato CP_4 orientamento non possa trovare seguito per almeno due ordini di ragioni.
10.1. La prima ragione risiede nella pacifica legittimazione del Fisco alla proposizione di ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei contribuenti inadempienti, tanto più considerato che l'inadempimento dei debiti fiscali e tributari è, per comune esperienza, la prima e più immediata forma di “autofinanziamento” dell'impresa in crisi.
10.2. La seconda ragione è, invece, da cogliersi nei profili penalistici che possono venire in rilievo in tema di bancarotta, che ben potrebbe configurarsi in relazione all'omissione di tributi, se questa ha concorso a causare il dissesto.
11. Tanto premesso, può procedersi all'esame della restante parte del gravame.
12. Con esso, come già rappresentato in parte narrativa, parte reclamante deduce al p.to 1) la “VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE DEL'ART. 87 D.P.R. n. 602/1973 – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE”.
12.1. Nello specifico, la reclamante eccepisce il difetto di legittimazione ad agire dell Controparte_3 ex art. 87 del D.P.R. n. 602/1973, poiché non vi sarebbe “in atti la prova che il
[...]
Concessionario fosse stato incaricato – come invece avrebbe dovuto – dal titolare del credito stesso, e cioè dall' , di porre in essere attività processuale di natura esecutiva, funzionale CP_3 CP_3 alla riscossione coattiva che avrebbe dovuto essergli delegata”.
12.2. Più precisamente, afferma che ai sensi dell'art. 87 D.P.R. n. 602/1973, il concessionario avrebbe il potere di presentare istanza di fallimento e la domanda di ammissione del credito al passivo della procedura, ma solo per conto dell' , e non in nome proprio, con la conseguenza Controparte_3 che non avrebbe neppure potuto conferire la procura alle liti al proprio difensore per avviare il CP_4 presente procedimento.
12.3. Deduce, quindi, che “il Concessionario ha agito esclusivamente in nome proprio e non per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, pur senza integrare uno dei casi fatti salvi all'art. 81 c.p.c.”
13. L'eccezione è infondata.
14. è l'ente deputato ex lege allo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione nazionale dei CP_4 crediti la cui titolarità è attribuita all . Controparte_3
14.1. A tal riguardo, la S.C., ha chiarito che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale, n.d.r.), l'art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 3 del d.l.
n. 138 del 2002 (conv. nella legge n. 178 del 2002), nel prevedere che il concessionario possa, per conto dell'ente pubblico titolare del credito, presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 6 l.fall., individua il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del
pagina 4 di 7 titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall'art. 81 c.p.c., così realizzandosi, con la cura della riscossione coattiva per conto del titolare, il perseguimento anche di un interesse proprio del concessionario, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (Cass. Ord. n. 24789 del
09/10/2018).
14.1. Pertanto, è certamente legittimata alla proposizione del ricorso per l'apertura della presente CP_4 procedura, e, dovendosi ritenere perfettamente valide le procure in atti, la doglianza va respinta.
15. La reclamante al p.to sub 2) deduce poi un'“ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEL'ART. 87 D.P.R. n. 602/ 1973 – CARENZA DI UNO DEI PRESUPPOSTI NECESSARI PER LA
PROPOSIZIONE DEL'ISTANZA DI APERTURA DELA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE”.
16. Con tale mezzo, parte reclamante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare “la carenza di uno dei presupposti necessari per la proposizione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale rappresentato dall'onere, stabilito dall'art. 87 del DPR. N. 602/1973 a carico dell' CP_6
, di esperire previamente una (valida) esecuzione esattoriale prima di poter promuovere
[...]
l'azione esecutiva concorsuale”.
16.1. Nega, dunque, che l'esecuzione esattoriale individuale che risulterebbe dai verbali di pignoramento negativi prodotti dalla ricorrente costituiscano una valida e seria esecuzione nei termini di cui sopra, poiché, dal bilancio depositato dalla reclamata con la situazione patrimoniale della Società al
28.2.2025, risulterebbero in favore della crediti da riscuotere nei confronti delle Controparte_2 imprese controllate per € 304.600,00 e partecipazioni dal valore nominale di € 9.104,94, (ma di valore commerciale -secondo la reclamate- di gran lunga superiore), che avrebbero consentito all'Agenzia di soddisfare il proprio credito.
17. Anche tale eccezione è infondata.
18. Non si condivide l'esegesi di cui alle pagg. 11 e ss. del reclamo, secondo la quale la Concessionaria avrebbe l'onere di esperire azioni esecutive esattoriali prima della presentazione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale.
18.1. Infatti, l'interpretazione proposta da parte reclamante non trova affatto conforto nella lettera dell'art. 87
DPR. 602/1973, il quale dispone che “il concessionario può, per conto dell , Controparte_3 presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” (oggi art. 37 e ss.
CCII), senza che siano necessari preventivi oneri procedimentali per l'esercizio di tale facoltà. Né simili oneri sono ragionevolmente ricavabili dalle disposizioni richiamate in ricorso o da altre norme di legge.
19. In ogni caso, anche a voler aderire all'interpretazione della disposizione in commento proposta dal reclamante, ha dato prova di aver avviato procedure esecutive da considerarsi certamente CP_4 caratterizzate dalla “serietà” predicata.
pagina 5 di 7 19.1. Ci si riferisce all'atto di pignoramento dei crediti della società presso , al verbale di CP_7 pignoramento mobiliare negativo del 5 marzo 2024, oltre che agli estratti di ruolo (cfr. doc. 3, n. 1, sub.
7, 8 e 9, . CP_4
20. A tacer d'altro, si osserva, poi, che i crediti da riscuotere nei confronti delle imprese controllate (che ammontano -secondo la stima fattane in bilancio dalla stessa reclamante- a € 304.600,00) non sarebbero sufficienti a coprire il debito erariale (paria a € 576.704,19), neppure se sommati al valore delle partecipazioni (valore nominale di € 9.104,94), per le quali, peraltro, l'asserito maggior valore commerciale non è stato nemmeno allegato.
21. Da quanto appena osservato emerge, non solo il superamento dei requisiti dimensionali ex art. 2 lett. d)
e della soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII, ma anche lo stato di insolvenza in cui versa la
( la cui valutazione “ai fini dell'accertamento dello stato Controparte_2
d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali,
e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”; v. Cass. Ord. n. 24660 del 05/11/2020).
21.1. Nella fattispecie, infatti, i debiti erariali ammontano a più di € 500.000, così superando la soglia di cui all'art. 2 lett. d), n. 3) CCII, a fronte di attività patrimoniali inesistenti o comunque prive di consistenza, ad eccezione delle partecipazioni societarie, il cui valore asseritamente dedotto è di poco superiore alla soglia di cui all'art. 2 lett. d), n. 1) CCII (cfr. relazione del curatore, p. 4 e ss.).
22. In conclusione, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
, e il reclamo va, pertanto, rigettato. Controparte_2
23. L'esito dell'impugnazione implica la condanna di alla refusione delle spese del Parte_2 giudizio in favore del difensore antistatario di , come liquidate in Controparte_3 dispositivo.
24. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater
T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. condanna alla refusione delle spese del reclamo in favore del difensore antistatario Parte_2 di , delle spese che si liquidano in euro 5.000 per compensi, oltre a Controparte_3 rimborso forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A., come per legge;
pagina 6 di 7 III.. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 16/10/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea LA
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
pagina 7 di 7