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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10926 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69092/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI Presidente dr. ALFREDO LANDI Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 69092/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17/4/2025 e promosso da:
, C.F. , nato a [...] il 1°/9/1951 e residente in Parte_1 C.F._1
RD (RM), Lungomare degli RDtini n. 291
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
, C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._3
Sale n. 4
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_3 C.F._4
Pomezia (RM), Via delle Dalie n. 14/B rappresentati e difesi per delega in calce al presente atto dall'Avv. Franco Di Lorenzo - C.F.
, con studio in Roma Via Germanico n. 12, presso il quale sono tutti C.F._5 elettivamente domiciliati
OPPONENTI contro società di diritto italiano, con sede in Verona, al Viale dell'Agricoltura n.7, CP_2 capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione
1 presso il Registro delle Imprese di Verona P.I.V.A. società che P.IVA_1 P.IVA_2 agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di
[...] società costituita e vigente secondo il diritto italiano, con unico socio e sede a Controparte_3
Roma, via Piemonte n. 38, capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale e presso la P.IVA_3
C.C.I.A.A. di Roma con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1527832, iscritta nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito presso la CA d'Italia al n.35412.6, ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di CA d'Italia del 7 giugno 2017, in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor nato a [...] il 20 CP_4 gennaio 1949, giusta procura speciale del 13.4.2021, rilasciata dal Sig. nella sua CP_4 qualità di amministratore unico ed autenticata nelle firme per atto del Dott. Persona_1
Notaio in Roma, rep. n. 10404/6320, e registrata a Roma 3 il 14/04/2021 al n. 8714 Serie 1T, in persona dell'Avv. Simone Amoruso, nato a [...] il giorno 8 settembre 1977, a tanto abilitato in forza di procura speciale del 19 ottobre 2022 rilasciata dal dott. , legale Persona_2 rappresentante della società autenticata nelle firme dal Dott. CP_2 Persona_3
notaio in Roma (Rep. n. 77770/Racc. n. 29100), rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
ET De CA, (C.F. ), elettivamente domiciliata oltre che alla pec C.F._6 del predetto difensore anche presso lo studio dell'Avv. Giulia Radice sito in Roma, Via Giovanni
Paisiello n. 14
OPPOSTA
OGGETTO: antitrust – azione di nullità ex art. 2 L. 287/1990 - opposizione al decreto ingiuntivo n. 14722/2022
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia il Tribunale adito dichiarare l'inefficacia per omessa notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del Dr. e comunque il suo difetto di Parte_1 legittimazione passiva e per l'effetto revoc ntivo n. 14722/2022 emesso nei suoi confronti nonostante l'insussistenza dei presupposti di legge, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Sempre nel merito: Voglia il Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo n. 14722/2022 non essendo la documentazione ex adverso prodotta sufficiente a determinare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito e voglia, altresì, dichiarare la nullità parziale delle clausole di cui agli artt. 2,6,8 della fideiussione prestata in data 16.5.2003 e per l'effetto dichiarare la società opposta, ai sensi dell'art. 1957 C.C., decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori. Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda nuova proposta da parte opposta con la memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. perché inammissibile e comunque infondata. Con vittoria delle spese di lite”
2 per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis:
1.- confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare in ogni caso tutte le domande dei garanti opponenti anche quelle istruttorie, perché non provate e esplorative oltre che infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa (ad es validità della clausola di deroga del termine di cui all'art 1957 cc).
2.- In subordine, anche in ossequio al principio iura novit curia, qualificare la garanzia degli opponenti in esame come un contratto autonomo di garanzia e dunque valido nella sua totalità e in particolare al di fuori dell'art 1957 cc e delle altre limitazioni (applicabili solo per la fideiussione) con conseguentemente legittimità della pretesa avanzata dal creditore opposto, confermando in ogni caso, anche per questo motivo, il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge dovuti”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 16/8/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla in Parte_4 nome e per conto della società costituita ai sensi e Controparte_3 Controparte_5 per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130, in persona legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 14722/2022, N.R.G. 53047/2022, con cui ingiungeva a CP_1
e , in solido tra loro, in qualità di
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 garanti della Allestimento Grafico Biotto s.r.l., società dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Velletri con sentenza del 20/7/2011, il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €
59.595,67, oltre agli interessi ed alle spese processuali, quale saldo passivo per scoperti di conto corrente ed anticipi su fatture.
L'ingiungente dava atto che il 20/12/2017, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 della
L. 30 aprile 1999 n. 130, la aveva acquistato pro soluto dalla Controparte_3 [...] un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, con Controparte_6 accessori e garanzia connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte seconda n. 151 del
23/12/2017, tra cui quello azionato.
2. Con atto di citazione notificato il 9/11/2022 e CP_1 Parte_3 Parte_1
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Parte_2 Parte_4
in nome e per conto della in persona legale rappresentante pro
[...] Controparte_3 tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 14722/2022, N.R.G. 53047/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 16/8/2022, chiedendone la declaratoria di inefficacia per omessa notificazione nei confronti di , che eccepiva il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, nonché la revoca nei confronti di tutti gli opponenti, previa declaratoria della nullità parziale della fideiussione prestata, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, con
3 conseguente decadenza della controparte dall'escussione della garanzia ex art. 1957 c.c., vinte le spese di lite.
La parte opponente eccepiva:
- la carenza di legittimazione passiva di , che non aveva sottoscritto la Parte_1 fideiussione escussa dalla controparte;
- la mancata produzione in giudizio delle clausole della fideiussione asseritamente prestata dagli ingiunti il 16/3/2007;
- la nullità parziale, relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione prestata il
16/5/2003 da e per violazione dell'art. 2 della CP_1 Parte_3 Parte_2 legge n. 287/1990, in quanto stipulata utilizzando un modulo conforme al modello predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla CA d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
- la decadenza della controparte dall'escussione della suddetta garanzia, non avendo l'ingiungente agito contro la debitrice principale né i garanti entro il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. decorrente dalla dichiarazione di fallimento, in data 20/7/2011, della
Allestimento Grafico Biotto s.r.l.;
- la mancanza di prova del credito ingiunto.
3. Con comparsa dell'1/2/2023 si costituiva in giudizio la in nome e per conto CP_2 della in persona legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione. L'opposta depositava la copia della fideiussione del 16/5/2003 sottoscritta da
, nonché del decreto ingiuntivo notificato a quest'ultimo ex art. 140 c.p.c. e Parte_1 contestava le avverse deduzioni, ritenendo non applicabile alla fattispecie la nullità parziale dello schema di fideiussione omnibus predisposta dall'ABI il 4/7/2003 e sottoposto al vaglio della
CA d'Italia, venendo in rilievo una fideiussione sottoscritta il 16/5/2003.
L'ingiungente riteneva, dunque, valida ed efficace la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., specificamente approvata dai garanti ai sensi dell'art. 1341 c.c..
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17/4/2025 la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con la comparsa conclusionale , preso atto dell'avversa Parte_1 produzione documentale, rinunziava all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in limine litis ed eccepiva la prescrizione della garanzia azionata dalla controparte, se qualificata
4 come contratto autonomo di garanzia, mentre l'opposta deduceva l'inammissibilità di quest'ultima eccezione in quanto tardiva.
***
5. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
6. E' infondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 53047/2022 per omessa notificazione sollevata da . Parte_1
L'opposta ha depositato, infatti, copia del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso notificati a il 24/10/2022, non rilevando in contrario che detti documenti non siano stati Parte_1 allegati al ricorso monitorio, dovendo in questa sede il giudice valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell'ingiungente, non la ritualità dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Deve darsi atto, invece, della rinunzia del all'eccezione di difetto di legittimazione Pt_1 passiva, su cui non deve, quindi, pronunciarsi. E' infatti ammissibile la rinuncia a domande o eccezioni anche con la comparsa conclusionale, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti (Cass. civ. sez. un. n. 3453 del 07/02/2024; Cass. civ.
n. 8737 del 15/04/2014).
7. Nel merito, l'opposizione è fondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
5 Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, i crediti azionati in sede monitoria sono fondati su rapporti di conto corrente e di conto anticipo su fatture stipulati tra le società Allestimento Grafico Biotto s.r.l. e
[...]
nonché sulla fideiussione prestata il 16/5/2003 da Controparte_6 CP_1
e fino alla concorrenza di € 180.000,00 a garanzia
[...] Parte_3 Parte_2 delle obbligazioni presenti e future della Allestimento Grafico Biotto s.r.l. e
[...]
il cui massimale è stato aumentato il 16/3/2007 ad € 516.000,00 e sulla Controparte_6 fideiussione prestata il 16/5/2003 da fino alla concorrenza di € 180.000,00, a Parte_1 garanzia delle obbligazioni presenti e future della Allestimento Grafico Biotto s.r.l. e
[...]
il cui massimale è stato esteso il 16/3/2007 ad € 516.000,00. Controparte_6
Risulta, inoltre, che, con atto del 20/12/2017 stipulato ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1
e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130, la ha acquistato pro soluto dalla Controparte_3 [...] un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, con Controparte_6 gli accessori e la garanzia connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte seconda n. 151 del
23/12/2017.
Ebbene, a fronte della produzione documentale sopra descritta, sono fondate la dedotta nullità parziale della fideiussione sollevata dall'opponente relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto e la conseguente eccezione di decadenza della banca opposta dall'escussione della garanzia prestata dagli opponenti, ai sensi dell'art. 1957 c.c..
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla CA
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
6 Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la CA d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la CA d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la CA d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
7 In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza. L'Autorità di Vigilanza precisa, quindi, che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La CA d'Italia conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla CA d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima
8 richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la CA d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]», dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. E' previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n.
287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad
9 attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
10 La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma
3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
11 La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia del
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia del 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia del 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte di giustizia Per_4 del 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Corte di giustizia del 6/6/2013, 28 C- Persona_5
536111Donau Chemie).
La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è, quindi, il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli
12 interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
E, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della CA d'Italia n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
13 «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la CA d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte, che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia
14 desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
Nella specie, la fideiussione omnibus prestata dagli opponenti il 16/5/2003 fino alla concorrenza di € 180.000,00, integrata con elevazione del massimale il 25/1/2007 fino ad € 396.000,00 ed il
16/3/2007 fino ad € 516.000,00, a garanzia delle obbligazioni, presenti e future, della
Allestimento Grafico Biotto s.r.l. nei confronti della Controparte_6 ricalca lo schema di fideiussione omnibus sottoposto al vaglio della CA d'Italia e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, sicché deve dichiararsi la nullità parziale della fideiussione escussa dall'ingiungente.
Non vale ad escludere la nullità parziale della fideiussione la sua stipulazione in data anteriore all'emissione del provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005, venendo in rilievo una garanzia sottoscritta successivamente all'intesa ritenuta parzialmente illecita dall'autorità di vigilanza.
Ed invero, relativamente ai contratti a valle dell'intesa, l'accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, con stipulazione di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative), comprende anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità indipendente, preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 4175 del 19/02/2020; Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n.
287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ. n. 29810 del
12/12/2017).
Da tale principio di diritto si evince che, se da un lato il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per
15 violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della CA d'Italia, tuttavia, laddove la prestazione della fideiussione sia avvenuta anteriormente non soltanto all'emissione del provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della CA d'Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
, Controparte_10 Controparte_11 onfconsumatori), Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Contr Nei mesi di aprile e di maggio 2003, la CA d'Italia ha invitato l' eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale e con lettera pervenuta l'11/7/2003 l'ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di fideiussione omnibus, rimasto, tuttavia, invariato rispetto a quello concordato ad ottobre 2002 relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la CA d'Italia – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E' documentale, quindi, che l'istruttoria aperta l'8/11/2003 dalla CA d'Italia ex artt. 2 e 14 della legge n. 287/90 ha avuto ad oggetto lo schema di fideiussione omnibus corrispondente, quanto alle clausole nn. 2, 6 e 8, a quello sottoscritto dall'odierna parte opponente.
E' fondata, altresì, l'eccezione di decadenza della banca dalla garanzia sollevata dagli opponenti ex art. 1957 c.c.. E' documentale che i rapporti bancari intercorsi tra la Controparte_6
e la Allestimento Grafico Biotto s.r.l. sono cessati con la dichiarazione di
[...] fallimento di quest'ultima con sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri n. 441 del 2011 o, al
16 più tardi, il 10/10/2013 per recesso della banca, mentre la prima iniziativa giudiziaria intrapresa dalla creditrice per far valere i diritti derivanti dai suddetti rapporti è costituita dalla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c..
Si rileva al riguardo che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ.
n. 1724 del 29/01/2016).
Non è fondata la deduzione dell'opposta, secondo cui non sarebbe applicabile alla garanzia in oggetto l'art. 1957 c.c. in quanto di natura autonoma, venendo in rilievo una fideiussione, in quanto tale soggetta alla disciplina prevista dagli artt. 1936 e ss. c.c..
Ed invero, la fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti il 16/5/2003 prevedeva, all'art. 7,
l'obbligo dei garanti di pagamento a “semplice richiesta scritta” del creditore, anche in caso di opposizione del debitore, con rinunzia alle sole eccezioni inerenti al recesso della banca dai rapporti con la debitrice principale, non anche la rinunzia a tutte le eccezioni di cui all'art. 1945
c.c., quindi trattasi di una garanzia accessoria alle obbligazioni principali.
Si rileva al riguardo che, nel contratto autonomo di garanzia, ai fini della cui distinzione dalla fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
La Suprema Corte ha affermato che la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto
17 della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ. sez. u. n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia, secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta …” e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili. Si rileva, inoltre, che qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti.
Non è decisiva, infatti, ai fini della qualificazione del contratto di garanzia come autonomo o accessorio all'obbligazione cui accede, la clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, che è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito
(e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr. Cass. civ.
n. 16825 del 09/08/2016).
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 14722/2022,
N.R.G. 53047/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 16/8/2022.
Deve dichiararsi, altresì, la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione omnibus prestata dagli opponenti il 16/5/2003 fino alla concorrenza di € 180.000,00, integrata con elevazione del massimale il 25/1/2007 fino ad € 396.000,00 ed il 16/3/2007 fino ad
18 € 516.000,00, nonché della fideiussione prestata il 16/5/2003 da fino alla Parte_1 concorrenza di € 180.000,00, il cui massimale è stato esteso il 16/3/2007 ad € 516.000,00, entrambe a garanzia delle obbligazioni - presenti e future - della Allestimento Grafico Biotto
s.r.l. nei confronti della cui è succeduta la Controparte_6 [...] il 20/12/2017. CP_3
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 9/11/2022 da CP_1
e avverso la
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 in nome e per conto della costituitasi tramite la in persona Controparte_3 CP_2 legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis;
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 14722/2022,
N.R.G. 53047/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 16/8/2022;
DICHIARA la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione omnibus prestata da e il 16/5/2003 fino alla CP_1 Parte_3 Parte_2 concorrenza di € 180.000,00, integrata con elevazione del massimale il 25/1/2007 fino ad €
396.000,00 ed il 16/3/2007 fino ad € 516.000,00, nonché della fideiussione prestata il 16/5/2003 da fino alla concorrenza di € 180.000,00, con elevazione del massimale il Parte_1
25/1/2007 fino ad € 396.000,00 ed il 16/3/2007 fino ad € 516.000,00, entrambe a garanzia delle obbligazioni, presenti e future, della Allestimento Grafico Biotto s.r.l. verso la
[...]
cui è succeduta la il 20/12/2017; Controparte_6 Controparte_3
ON l'opposta a rifondere alla parte opponente le spese di lite, che liquida in €
10.000,00 per compenso professionale ed € 786,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
19
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI Presidente dr. ALFREDO LANDI Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 69092/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17/4/2025 e promosso da:
, C.F. , nato a [...] il 1°/9/1951 e residente in Parte_1 C.F._1
RD (RM), Lungomare degli RDtini n. 291
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
, C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._3
Sale n. 4
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_3 C.F._4
Pomezia (RM), Via delle Dalie n. 14/B rappresentati e difesi per delega in calce al presente atto dall'Avv. Franco Di Lorenzo - C.F.
, con studio in Roma Via Germanico n. 12, presso il quale sono tutti C.F._5 elettivamente domiciliati
OPPONENTI contro società di diritto italiano, con sede in Verona, al Viale dell'Agricoltura n.7, CP_2 capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione
1 presso il Registro delle Imprese di Verona P.I.V.A. società che P.IVA_1 P.IVA_2 agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di
[...] società costituita e vigente secondo il diritto italiano, con unico socio e sede a Controparte_3
Roma, via Piemonte n. 38, capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale e presso la P.IVA_3
C.C.I.A.A. di Roma con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1527832, iscritta nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito presso la CA d'Italia al n.35412.6, ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di CA d'Italia del 7 giugno 2017, in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor nato a [...] il 20 CP_4 gennaio 1949, giusta procura speciale del 13.4.2021, rilasciata dal Sig. nella sua CP_4 qualità di amministratore unico ed autenticata nelle firme per atto del Dott. Persona_1
Notaio in Roma, rep. n. 10404/6320, e registrata a Roma 3 il 14/04/2021 al n. 8714 Serie 1T, in persona dell'Avv. Simone Amoruso, nato a [...] il giorno 8 settembre 1977, a tanto abilitato in forza di procura speciale del 19 ottobre 2022 rilasciata dal dott. , legale Persona_2 rappresentante della società autenticata nelle firme dal Dott. CP_2 Persona_3
notaio in Roma (Rep. n. 77770/Racc. n. 29100), rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
ET De CA, (C.F. ), elettivamente domiciliata oltre che alla pec C.F._6 del predetto difensore anche presso lo studio dell'Avv. Giulia Radice sito in Roma, Via Giovanni
Paisiello n. 14
OPPOSTA
OGGETTO: antitrust – azione di nullità ex art. 2 L. 287/1990 - opposizione al decreto ingiuntivo n. 14722/2022
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “Voglia il Tribunale adito dichiarare l'inefficacia per omessa notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del Dr. e comunque il suo difetto di Parte_1 legittimazione passiva e per l'effetto revoc ntivo n. 14722/2022 emesso nei suoi confronti nonostante l'insussistenza dei presupposti di legge, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Sempre nel merito: Voglia il Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo n. 14722/2022 non essendo la documentazione ex adverso prodotta sufficiente a determinare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito e voglia, altresì, dichiarare la nullità parziale delle clausole di cui agli artt. 2,6,8 della fideiussione prestata in data 16.5.2003 e per l'effetto dichiarare la società opposta, ai sensi dell'art. 1957 C.C., decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori. Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda nuova proposta da parte opposta con la memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c. perché inammissibile e comunque infondata. Con vittoria delle spese di lite”
2 per la parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis:
1.- confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare in ogni caso tutte le domande dei garanti opponenti anche quelle istruttorie, perché non provate e esplorative oltre che infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa (ad es validità della clausola di deroga del termine di cui all'art 1957 cc).
2.- In subordine, anche in ossequio al principio iura novit curia, qualificare la garanzia degli opponenti in esame come un contratto autonomo di garanzia e dunque valido nella sua totalità e in particolare al di fuori dell'art 1957 cc e delle altre limitazioni (applicabili solo per la fideiussione) con conseguentemente legittimità della pretesa avanzata dal creditore opposto, confermando in ogni caso, anche per questo motivo, il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge dovuti”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 16/8/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla in Parte_4 nome e per conto della società costituita ai sensi e Controparte_3 Controparte_5 per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130, in persona legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 14722/2022, N.R.G. 53047/2022, con cui ingiungeva a CP_1
e , in solido tra loro, in qualità di
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 garanti della Allestimento Grafico Biotto s.r.l., società dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Velletri con sentenza del 20/7/2011, il pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €
59.595,67, oltre agli interessi ed alle spese processuali, quale saldo passivo per scoperti di conto corrente ed anticipi su fatture.
L'ingiungente dava atto che il 20/12/2017, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 della
L. 30 aprile 1999 n. 130, la aveva acquistato pro soluto dalla Controparte_3 [...] un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, con Controparte_6 accessori e garanzia connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte seconda n. 151 del
23/12/2017, tra cui quello azionato.
2. Con atto di citazione notificato il 9/11/2022 e CP_1 Parte_3 Parte_1
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Parte_2 Parte_4
in nome e per conto della in persona legale rappresentante pro
[...] Controparte_3 tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 14722/2022, N.R.G. 53047/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 16/8/2022, chiedendone la declaratoria di inefficacia per omessa notificazione nei confronti di , che eccepiva il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, nonché la revoca nei confronti di tutti gli opponenti, previa declaratoria della nullità parziale della fideiussione prestata, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, con
3 conseguente decadenza della controparte dall'escussione della garanzia ex art. 1957 c.c., vinte le spese di lite.
La parte opponente eccepiva:
- la carenza di legittimazione passiva di , che non aveva sottoscritto la Parte_1 fideiussione escussa dalla controparte;
- la mancata produzione in giudizio delle clausole della fideiussione asseritamente prestata dagli ingiunti il 16/3/2007;
- la nullità parziale, relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione prestata il
16/5/2003 da e per violazione dell'art. 2 della CP_1 Parte_3 Parte_2 legge n. 287/1990, in quanto stipulata utilizzando un modulo conforme al modello predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla CA d'Italia con provvedimento n. 55/2005;
- la decadenza della controparte dall'escussione della suddetta garanzia, non avendo l'ingiungente agito contro la debitrice principale né i garanti entro il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. decorrente dalla dichiarazione di fallimento, in data 20/7/2011, della
Allestimento Grafico Biotto s.r.l.;
- la mancanza di prova del credito ingiunto.
3. Con comparsa dell'1/2/2023 si costituiva in giudizio la in nome e per conto CP_2 della in persona legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione. L'opposta depositava la copia della fideiussione del 16/5/2003 sottoscritta da
, nonché del decreto ingiuntivo notificato a quest'ultimo ex art. 140 c.p.c. e Parte_1 contestava le avverse deduzioni, ritenendo non applicabile alla fattispecie la nullità parziale dello schema di fideiussione omnibus predisposta dall'ABI il 4/7/2003 e sottoposto al vaglio della
CA d'Italia, venendo in rilievo una fideiussione sottoscritta il 16/5/2003.
L'ingiungente riteneva, dunque, valida ed efficace la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., specificamente approvata dai garanti ai sensi dell'art. 1341 c.c..
4. Esperiti gli incombenti preliminari, denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 17/4/2025 la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con la comparsa conclusionale , preso atto dell'avversa Parte_1 produzione documentale, rinunziava all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in limine litis ed eccepiva la prescrizione della garanzia azionata dalla controparte, se qualificata
4 come contratto autonomo di garanzia, mentre l'opposta deduceva l'inammissibilità di quest'ultima eccezione in quanto tardiva.
***
5. Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del 10/03/2021).
6. E' infondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 53047/2022 per omessa notificazione sollevata da . Parte_1
L'opposta ha depositato, infatti, copia del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso notificati a il 24/10/2022, non rilevando in contrario che detti documenti non siano stati Parte_1 allegati al ricorso monitorio, dovendo in questa sede il giudice valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell'ingiungente, non la ritualità dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Deve darsi atto, invece, della rinunzia del all'eccezione di difetto di legittimazione Pt_1 passiva, su cui non deve, quindi, pronunciarsi. E' infatti ammissibile la rinuncia a domande o eccezioni anche con la comparsa conclusionale, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti (Cass. civ. sez. un. n. 3453 del 07/02/2024; Cass. civ.
n. 8737 del 15/04/2014).
7. Nel merito, l'opposizione è fondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
5 Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, i crediti azionati in sede monitoria sono fondati su rapporti di conto corrente e di conto anticipo su fatture stipulati tra le società Allestimento Grafico Biotto s.r.l. e
[...]
nonché sulla fideiussione prestata il 16/5/2003 da Controparte_6 CP_1
e fino alla concorrenza di € 180.000,00 a garanzia
[...] Parte_3 Parte_2 delle obbligazioni presenti e future della Allestimento Grafico Biotto s.r.l. e
[...]
il cui massimale è stato aumentato il 16/3/2007 ad € 516.000,00 e sulla Controparte_6 fideiussione prestata il 16/5/2003 da fino alla concorrenza di € 180.000,00, a Parte_1 garanzia delle obbligazioni presenti e future della Allestimento Grafico Biotto s.r.l. e
[...]
il cui massimale è stato esteso il 16/3/2007 ad € 516.000,00. Controparte_6
Risulta, inoltre, che, con atto del 20/12/2017 stipulato ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1
e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130, la ha acquistato pro soluto dalla Controparte_3 [...] un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, con Controparte_6 gli accessori e la garanzia connessi, come da relativo avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte seconda n. 151 del
23/12/2017.
Ebbene, a fronte della produzione documentale sopra descritta, sono fondate la dedotta nullità parziale della fideiussione sollevata dall'opponente relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto e la conseguente eccezione di decadenza della banca opposta dall'escussione della garanzia prestata dagli opponenti, ai sensi dell'art. 1957 c.c..
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla CA
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
6 Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la CA d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la CA d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito del procedimento, la CA d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
7 In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che
“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza. L'Autorità di Vigilanza precisa, quindi, che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La CA d'Italia conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla CA d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima
8 richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la CA d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]», dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. E' previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del 10/10/1990, n.
287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad
9 attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della Corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
“unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
10 La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma
3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art.101 (ex 81 Trattato CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C-
319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96, Chrístophe Palma)
11 La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte di giustizia del
10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte di giustizia del 20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v.
Crehan; Corte di giustizia del 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, Corte di giustizia Per_4 del 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Corte di giustizia del 6/6/2013, 28 C- Persona_5
536111Donau Chemie).
La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4).
La tutela risarcitoria è, quindi, il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale.
Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli
12 interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
E, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della CA d'Italia n.
55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n.
2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle
13 «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la CA d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte, che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia
14 desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
Nella specie, la fideiussione omnibus prestata dagli opponenti il 16/5/2003 fino alla concorrenza di € 180.000,00, integrata con elevazione del massimale il 25/1/2007 fino ad € 396.000,00 ed il
16/3/2007 fino ad € 516.000,00, a garanzia delle obbligazioni, presenti e future, della
Allestimento Grafico Biotto s.r.l. nei confronti della Controparte_6 ricalca lo schema di fideiussione omnibus sottoposto al vaglio della CA d'Italia e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005, con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, sicché deve dichiararsi la nullità parziale della fideiussione escussa dall'ingiungente.
Non vale ad escludere la nullità parziale della fideiussione la sua stipulazione in data anteriore all'emissione del provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005, venendo in rilievo una garanzia sottoscritta successivamente all'intesa ritenuta parzialmente illecita dall'autorità di vigilanza.
Ed invero, relativamente ai contratti a valle dell'intesa, l'accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, con stipulazione di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative), comprende anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità indipendente, preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 4175 del 19/02/2020; Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017).
In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n.
287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ. n. 29810 del
12/12/2017).
Da tale principio di diritto si evince che, se da un lato il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per
15 violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della CA d'Italia, tuttavia, laddove la prestazione della fideiussione sia avvenuta anteriormente non soltanto all'emissione del provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della CA d'Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
Invero, dal provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori:
CU), Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9
, Controparte_10 Controparte_11 onfconsumatori), Controparte_12 Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16
quindi il 7/3/2003 ha comunicato all'organo di controllo lo schema
[...] contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Contr Nei mesi di aprile e di maggio 2003, la CA d'Italia ha invitato l' eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale e con lettera pervenuta l'11/7/2003 l'ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di fideiussione omnibus, rimasto, tuttavia, invariato rispetto a quello concordato ad ottobre 2002 relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la CA d'Italia – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90.
E' documentale, quindi, che l'istruttoria aperta l'8/11/2003 dalla CA d'Italia ex artt. 2 e 14 della legge n. 287/90 ha avuto ad oggetto lo schema di fideiussione omnibus corrispondente, quanto alle clausole nn. 2, 6 e 8, a quello sottoscritto dall'odierna parte opponente.
E' fondata, altresì, l'eccezione di decadenza della banca dalla garanzia sollevata dagli opponenti ex art. 1957 c.c.. E' documentale che i rapporti bancari intercorsi tra la Controparte_6
e la Allestimento Grafico Biotto s.r.l. sono cessati con la dichiarazione di
[...] fallimento di quest'ultima con sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri n. 441 del 2011 o, al
16 più tardi, il 10/10/2013 per recesso della banca, mentre la prima iniziativa giudiziaria intrapresa dalla creditrice per far valere i diritti derivanti dai suddetti rapporti è costituita dalla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c..
Si rileva al riguardo che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. civ.
n. 1724 del 29/01/2016).
Non è fondata la deduzione dell'opposta, secondo cui non sarebbe applicabile alla garanzia in oggetto l'art. 1957 c.c. in quanto di natura autonoma, venendo in rilievo una fideiussione, in quanto tale soggetta alla disciplina prevista dagli artt. 1936 e ss. c.c..
Ed invero, la fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti il 16/5/2003 prevedeva, all'art. 7,
l'obbligo dei garanti di pagamento a “semplice richiesta scritta” del creditore, anche in caso di opposizione del debitore, con rinunzia alle sole eccezioni inerenti al recesso della banca dai rapporti con la debitrice principale, non anche la rinunzia a tutte le eccezioni di cui all'art. 1945
c.c., quindi trattasi di una garanzia accessoria alle obbligazioni principali.
Si rileva al riguardo che, nel contratto autonomo di garanzia, ai fini della cui distinzione dalla fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
La Suprema Corte ha affermato che la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto
17 della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ. sez. u. n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
Ma nel caso in esame il carattere autonomo della garanzia non si desume dal dato testuale, che si riferisce alla figura della fideiussione, né dalla disciplina dell'escussione della garanzia, secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta …” e che è evidentemente riferita alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, ma non limita in alcun modo le eccezioni da questo opponibili. Si rileva, inoltre, che qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione, per le seguenti ulteriori ragioni: perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti.
Non è decisiva, infatti, ai fini della qualificazione del contratto di garanzia come autonomo o accessorio all'obbligazione cui accede, la clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, che è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito
(e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (cfr. Cass. civ.
n. 16825 del 09/08/2016).
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo n. 14722/2022,
N.R.G. 53047/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 16/8/2022.
Deve dichiararsi, altresì, la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione omnibus prestata dagli opponenti il 16/5/2003 fino alla concorrenza di € 180.000,00, integrata con elevazione del massimale il 25/1/2007 fino ad € 396.000,00 ed il 16/3/2007 fino ad
18 € 516.000,00, nonché della fideiussione prestata il 16/5/2003 da fino alla Parte_1 concorrenza di € 180.000,00, il cui massimale è stato esteso il 16/3/2007 ad € 516.000,00, entrambe a garanzia delle obbligazioni - presenti e future - della Allestimento Grafico Biotto
s.r.l. nei confronti della cui è succeduta la Controparte_6 [...] il 20/12/2017. CP_3
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 9/11/2022 da CP_1
e avverso la
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 in nome e per conto della costituitasi tramite la in persona Controparte_3 CP_2 legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis;
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 14722/2022,
N.R.G. 53047/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 16/8/2022;
DICHIARA la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, della fideiussione omnibus prestata da e il 16/5/2003 fino alla CP_1 Parte_3 Parte_2 concorrenza di € 180.000,00, integrata con elevazione del massimale il 25/1/2007 fino ad €
396.000,00 ed il 16/3/2007 fino ad € 516.000,00, nonché della fideiussione prestata il 16/5/2003 da fino alla concorrenza di € 180.000,00, con elevazione del massimale il Parte_1
25/1/2007 fino ad € 396.000,00 ed il 16/3/2007 fino ad € 516.000,00, entrambe a garanzia delle obbligazioni, presenti e future, della Allestimento Grafico Biotto s.r.l. verso la
[...]
cui è succeduta la il 20/12/2017; Controparte_6 Controparte_3
ON l'opposta a rifondere alla parte opponente le spese di lite, che liquida in €
10.000,00 per compenso professionale ed € 786,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Martucci dr. Claudia Pedrelli
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