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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 681/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
GN VA, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Palermo
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180050705606000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180050705606000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180050705606000 IRAP 2005 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239004377553000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239004377553000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239004377553000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239004377553000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in atti
Resistente/Appellato: in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 06.10.2023, contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione regionale Sicilia -,Ricorrente_1 impugnava:
- l'avviso di intimazione n. 296 2023 90043775 53/00, depositato presso la Casa Comunale e ritirato in data 10/07/2023;
-· la cartella di pagamento n. 29620180050705606000,"mai notificata, conosciuta dalla contribuente unicamente mediante l'intimazione di pagamento", avente ad oggetto IVA per € 5.692,50, IRAP per € 578,70,
IRPEF per € 3.926,00, Add. Comunale per € 31,50 e Add. Regionale per € 142,50, oltre sanzioni ed interessi, tutto relativo all'anno di imposta 2005.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1.la mancata notifica della cartella di pagamento;
2.la prescrizione dei crediti erariali, delle sanzioni e degli interessi ex art. 2946 e 2948 cod. civ.;
3.la decadenza della pretesa ex art. 25 DPR 602/1973.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione
- si costituiva in giudizio, e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. preliminarmente: la violazione dell'art. 21 D. Lgs. n.546/1992 - tardività del ricorso;
2. la regolare notifica della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di parte resistente di tardività del ricorso è infondata in quanto dalla documentazione depositata dal resistente (doc.03) risulta cha la ricevuta di ritorno del servizio postale con la quale si informava il contribuente dell'avvenuto deposito presso la casa comunale è stata consegnata al compagno della contribuente in data 7 luglio 2023 per cui il ricorso è tempestivo essendo stato notificato in data 6 ottobre 2023.
Il primo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento - atto prodromico alla emissione dell'atto impugnato -, è fondato.
Parte resistente deduce di avere correttamente notificato la cartella di pagamento ai sensi dell'art.140 del c.p.c. e deposita documentazione probante con esclusione della CAD. In conseguenza la stessa non si è perfezionata.
Il secondo motivo riguardante la prescrizione di quanto richiesto per i debiti erariali per l'anno 2005 è pure fondato.
Per le pretese per IVA, IRAP, IRPEF e IRPEF addizionale comunale la prescrizione è decennale e quindi la stessa scade nel 2015, termine ampiamente trascorso anche ove si considerasse avvenuta la notifica della cartella nel 2019 non interrotta da altri precedenti atti prodromici.
Analogo ragionamento va fatto anche per le sanzioni e gli interessi in quanto in questo caso la prescrizione è quinquennale.
In considerazione del fatto che il ricorrente non ha provato, ne tantomeno dedotto, il doveroso assolvimento dell'obbligo tributario de quo e che la prescrizione è una causa di estinzione del credito rinunciabile e che opera soltanto su specifica eccezione del debitore, per cui l'ente impositore e l'agente della riscossione devono sempre e comunque rispettivamente iscrivere a ruolo la partita creditoria (il primo) e notificare la cartella di pagamento (il secondo) pur se consapevoli dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale, si ravvisano le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
GN VA, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Palermo
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180050705606000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180050705606000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180050705606000 IRAP 2005 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239004377553000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239004377553000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239004377553000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239004377553000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in atti
Resistente/Appellato: in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 06.10.2023, contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione regionale Sicilia -,Ricorrente_1 impugnava:
- l'avviso di intimazione n. 296 2023 90043775 53/00, depositato presso la Casa Comunale e ritirato in data 10/07/2023;
-· la cartella di pagamento n. 29620180050705606000,"mai notificata, conosciuta dalla contribuente unicamente mediante l'intimazione di pagamento", avente ad oggetto IVA per € 5.692,50, IRAP per € 578,70,
IRPEF per € 3.926,00, Add. Comunale per € 31,50 e Add. Regionale per € 142,50, oltre sanzioni ed interessi, tutto relativo all'anno di imposta 2005.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1.la mancata notifica della cartella di pagamento;
2.la prescrizione dei crediti erariali, delle sanzioni e degli interessi ex art. 2946 e 2948 cod. civ.;
3.la decadenza della pretesa ex art. 25 DPR 602/1973.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione
- si costituiva in giudizio, e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. preliminarmente: la violazione dell'art. 21 D. Lgs. n.546/1992 - tardività del ricorso;
2. la regolare notifica della cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di parte resistente di tardività del ricorso è infondata in quanto dalla documentazione depositata dal resistente (doc.03) risulta cha la ricevuta di ritorno del servizio postale con la quale si informava il contribuente dell'avvenuto deposito presso la casa comunale è stata consegnata al compagno della contribuente in data 7 luglio 2023 per cui il ricorso è tempestivo essendo stato notificato in data 6 ottobre 2023.
Il primo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento - atto prodromico alla emissione dell'atto impugnato -, è fondato.
Parte resistente deduce di avere correttamente notificato la cartella di pagamento ai sensi dell'art.140 del c.p.c. e deposita documentazione probante con esclusione della CAD. In conseguenza la stessa non si è perfezionata.
Il secondo motivo riguardante la prescrizione di quanto richiesto per i debiti erariali per l'anno 2005 è pure fondato.
Per le pretese per IVA, IRAP, IRPEF e IRPEF addizionale comunale la prescrizione è decennale e quindi la stessa scade nel 2015, termine ampiamente trascorso anche ove si considerasse avvenuta la notifica della cartella nel 2019 non interrotta da altri precedenti atti prodromici.
Analogo ragionamento va fatto anche per le sanzioni e gli interessi in quanto in questo caso la prescrizione è quinquennale.
In considerazione del fatto che il ricorrente non ha provato, ne tantomeno dedotto, il doveroso assolvimento dell'obbligo tributario de quo e che la prescrizione è una causa di estinzione del credito rinunciabile e che opera soltanto su specifica eccezione del debitore, per cui l'ente impositore e l'agente della riscossione devono sempre e comunque rispettivamente iscrivere a ruolo la partita creditoria (il primo) e notificare la cartella di pagamento (il secondo) pur se consapevoli dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale, si ravvisano le condizioni di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese processuale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.