TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27304/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27304/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPADAFORA NICOLA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZUCCARELLO ATTILIO ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA GONZAGA, 5 20123 MILANOpresso il difensore avv. SPADAFORA NICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di Milano il sig. chiedendo di accertare e dichiarare il convenuto Controparte_2 responsabile per violazione degli obblighi di cui all'art. 3, lett. A, B, G, H e L;
all'art. 5, co. 2; all'art. 12; e all'art. 15 nonché tenuto a rispondere dell'applicazione dell'art. 18 ult. comma (ovvero di ogni altro articolo indicato in citazione) del contratto di collaborazione professionale dallo stesso sottoscritto Con con e in data 6 ottobre 2020; e per gli effetti, - quanto agli inadempimenti CP_3 CP_4 relativi all'art. 3, lett. A, B, G e H;
all'art. 5 co. 2, all'art. 12 co. 2 e all'art. 15 del Contratto, condannare il Dott. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 48.200,00, Controparte_2
pagina 1 di 6 come previsto all'art. 18 ult. comma del Contratto in caso di recesso per giusta causa, oltre interessi di mora e/o ex art. 1284 co. 4 c.c. e D.Lgs. 231/2002 o, subordinatamente, interessi legali ex art. 1284 co.
1 c.c. dal giorno di debenza sino al dì del soddisfo;
ovvero, in via alternativa, al pagamento della suddetta somma di € 48.200,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e D.Lgs. 231/2002 o, subordinatamente, interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal giorno di debenza sino al dì del soddisfo, a titolo di penale ex art. 13 bis co. 2 del Contratto in conseguenza del recesso anticipato esercitato dal
Dott. prima dello scadere del dodicesimo mese dopo la sottoscrizione del Contratto;
Controparte_2
- quanto alla violazione dell'art. 3, lett. L del Contratto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della penale di cui all'art. 4 del Contratto, ovverosia € 120.500,00 per ciascuna delle
Committenti ( e poi incorporate, per un totale di € 241.000,00 oltre interessi ex CP_3 CP_5
art. 1284 co. 4 c.c. e D.Lgs. 231/2002 o, subordinatamente, interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal giorno di debenza sino al dì del soddisfo;
e - quanto alla violazione dell'art. 12 co. 1 del Contratto, condannare il convenuto al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, della penale di cui all'art. 12 co. 3 del Contratto, ovverosia € 120.500,00 per ciascuna delle Committenti ( e poi incorporate, per un totale di € 241.000,00, oltre CP_3 CP_5
interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e D.Lgs. 231/2002 o, subordinatamente, interessi legali ex art. 1284 co.
1 c.c. dal giorno di debenza sino al dì del soddisfo;
nel merito in via di subordine, - accertare e dichiarare il Dott. responsabile per violazione degli obblighi di cui agli artt. 1337 e Controparte_2
1375 c.c.; per inadempimento all'art. 3, lett. A, B, G, H e L;
all'art. 5 co. 2; all'art. 12; e all'art. 15 nonché tenuto a rispondere dell'applicazione dell'art. 18 ult. comma (ovvero ogni altro articolo indicato nel presente atto di citazione) del contratto di collaborazione professionale dallo stesso sottoscritto con e in data 6 ottobre 2020 e per gli effetti, condannare il CP_3 CP_5 convenuto al pagamento in favore dell'attore a titolo risarcitorio e/o restitutorio del danno inferto all'Attrice, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa e, comunque, in una somma non inferiore ad € 530.200,00 pari alle penali contrattualmente previste o alla maggior somma determinata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e D.Lgs. 231/2002 o, subordinatamente, interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal giorno di debenza sino al dì del soddisfo;
in ogni caso, con condanna delle spese legali e di ogni onere di legge maturato, anche in considerazione della condotta tenuta dal
Dott. durante il procedimento di mediazione. Controparte_2
Nella contumacia di parte convenuta, istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, acquisita memoria ex art. 101 c.p.c. sulla validità delle clausole penali, all'udienza del 10 ottobre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, l'attore pagina 2 di 6 precisava le conclusioni e il giudice, assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, tratteneva la causa in decisione.
La domanda è fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
In data 6 ottobre 2020 parte convenuta sottoscriveva contratto di collaborazione professionale (doc. 2) con le società DP 39 e (successivamente incorporate nella società attrice – doc. 1 -), con il quale, CP_5
in estrema sintesi, il professionista si impegnava a prestare l'attività di odontoiatra presso le cliniche
Dental Pro di San Cataldo ed Agrigento (art. 5), cui affidava il pacchetto clienti del proprio studio con precisi obblighi di gestione del Database contenente i dati dei propri pazienti e oneri di informazione nei confronti di questi ultimi per favorirne il trasferimento (art. 15), si impegnava a chiudere lo studio professionale di Canicattì entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto (art. 3 L), assumendo altresì
l'obbligazione di non collaborare o svolgere qualunque attività in strutture organizzate o studi dentistici concorrenti nel raggio di almeno 30 km di distanza dalle cliniche (art. 3 I) e non sviare pazienti verso altri studi professionali durante la vigenza del contratto e per i due anni successivi (art. 12).
Premesso che, come da consolidato orientamento della Suprema Corte, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (Cass. Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019), nella fattispecie parte attrice ha allegato in modo puntuale e circostanziato l'inadempimento del dott. a ciascuno dei suddetti obblighi a CP_2
suo carico, invocando la responsabilità contrattuale del convenuto e il proprio diritto al risarcimento del danno nella misura convenzionalmente predeterminata dalle clausole penali sottoscritte.
Nella prima formale diffida ad adempiere del 13 novembre 2020 (doc. 5) le committenti, a mezzo del proprio legale di fiducia, contestavano espressamene al dott. “A quanto ci consta, Lei non CP_2
solo non ha cessato la propria attività presso il Suo studio professionale ma ha anche eseguito interventi e visite a pazienti sviandoli, quindi, dalle strutture DentalPro. Uno di questi, tra l'altro, ha contestato ad una delle mie assistiti non meglio specificate irregolarità nella gestione dei Suoi dati personali, dimostrando di non aver ricevuto alcuna informativa in merito alla collaborazione tra Lei e le mie clienti.”.
Tanto coerentemente a quanto rappresentato alla direzione della clinica a mezzo mail del 9 novembre
2020 (doc.3) da un dipendente amministrativo relativamente a tali e pazienti Parte_1 Parte_2 del dott. ; quest'ultimo in uno scambio di whatsapp con (doc.4), responsabile del team CP_2 Pt_3
pagina 3 di 6 human resource della , ammetteva di avere visitato in studio dei pazienti “impossibilitati a CP_6
recarsi in clinica”, circostanza di per sé comunque inidonea a dimostrare che si trattasse di cure urgenti e indifferibili, uniche consentite nel “periodo transitorio” di tre mesi dalla sottoscrizione del contratto durante il quale presso lo studio di Canicattì erano ammesse esclusivamente attività necessarie e funzionali alla chiusura dello studio medesimo, atteso che le visite odontoiatriche e gli interventi avrebbero dovuto svolgersi tutti presso le cliniche Dental Pro.
Con ulteriore diffida del 20 novembre 2020 (doc. 8) la Dental Pro ribadisce le contestazioni già formulate e comunica al convenuto di ritenere l'interruzione del rapporto conseguenza del volontario recesso anticipato reso manifesto in modo inequivoco dal contegno tenuto dallo stesso professionista.
L'ultima diffida a mezzo pec è del 12 febbraio 2021 (doc. 12) e contiene la contestazione di ulteriori inadempimenti relativi al data base clienti. Mentre la contestazione relativa alla violazione del patto di esclusiva e di non concorrenza di cui all'art. 12 viene formulata nell'atto di citazione con ulteriore riferimento al fatto che il convenuto avrebbe mantenuto anche dopo la sottoscrizione del contratto la carica di direttore sanitario presso la clinica Dentista TV sita in Caltanissetta (a meno di 30 km da San
Cataldo), come da pagina web del 19.11.2020 (doc. 19). A ben vedere, con riferimento alla violazione dell'art. 12 questa è l'unica contestazione rilevante. La diversa circostanza, pure allegata dalla difesa attorea, che il convenuto non abbia mai smesso di svolgere attività presso il proprio studio di Canicattì non costituisce infatti una violazione dell'art. 12. Il divieto di proseguire l'attività dentistica presso lo studio personale è infatti esclusivamente disciplinato dagli artt. 3 e 4 (che ne sanziona la violazione) del contratto mentre la clausola di cui all'art. 12 che estende il divieto di svolgere attività concorrenziali anche dopo l'interruzione del rapporto contrattuale si riferisce alla diversa ipotesi di attività concorrenziale svolte presso strutture di soggetti terzi e non presso il proprio studio e tale interpretazione è supportata non solo dall'articolazione di due distinte clausole per la disciplina delle due diverse fattispecie ma altresì dall'ammontare di soli 10.000 euro del corrispettivo contrattualmente previsto dall'art. 13 per le prestazioni accessorie di cui all'art. 3 – anche lett. i) ed L) - del contratto, che sarebbe stato con verosimiglianza prossima alla realtà, assai più cospicuo se avesse dovuto remunerare la rinuncia del dott. per un tempo così lungo a svolgere l'attività di odontoiatra CP_2
anche presso il proprio studio privato.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta non soltanto che a ciascuna delle diffide il dott. CP_2
rispondeva con la medesima laconica frase “contesto integralmente quanto mi si chiede perché destituito di fondamento in fatto e in diritto” (docc. 6, 11 e 13) ma, nelle more, sembra rifiutare ogni forma di collaborazione con la clinica, disertando finanche gli appuntamenti già calendarizzati (mail del 16 novembre doc. 7).
pagina 4 di 6 Mentre, dunque, parte attrice ha compiutamente assolto al mero onere di allegazione a proprio carico, parte convenuta rimanendo contumace ha implicitamente rinunciato a dare prova di fatti estintivi delle proprie obbligazioni e deve pertanto ritenersi responsabile degli inadempimenti allegati e rispondere dei relativi danni.
Di conseguenza, deve essere in primo luogo senz'altro accolta la domanda alla restituzione dell'importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contratto (doc. 23) nella misura richiesta di 48.200,00, pattiziamente commisurato in percentuale alla previsione di fatturato generato dai pazienti presenti nel database conferito dal professionista. La restituzione della somma è prevista sia dall'art. 13 bis del contratto in caso di recesso anticipato del professionista, che pure in mancanza di uno specifico atto unilaterale di manifestazione di volontà di interrompere il rapporto contrattuale prima della sua naturale scadenza, è stato esplicitato dal dott. in modo univoco con il CP_2
comportamento tenuto di immediata e netta presa di distanza dalla propria controparte contrattuale dopo avere ricevuto la prima diffida ad adempiere di novembre. Tale restituzione è prevista anche dall'art. 18 in caso di recesso per giusta causa della committente, giusta causa di cui non vi è solo mera allegazione ma anche piena prova – ove l'onere, trattandosi di recesso, dovesse ritenersi a carico dell'attore - quanto meno con riferimento all'avere il dottore svolto attività odontoiatrica CP_2
presso il proprio studio, come da lui stesso ammesso, dopo la sottoscrizione del contratto. In ogni caso, anche diversamente opinando, il venire meno della collaborazione professionale a poche settimane dal suo avvio rende infatti tale attribuzione patrimoniale completamente priva della sua giustificazione e l'esborso costituisce un danno emergente conseguente all'inadempimento del professionista di cui parte attrice ha comunque chiesto, in via subordinata, il risarcimento del danno.
Quanto al diritto di parte attrice di conseguire le penali contrattualmente stabilite per le denunciate violazioni si osserva quanto segue.
Entrambi gli artt. 4 e 12 del contratto prevedono il pagamento di una penale a ciascuna delle committenti di euro 120.500,00 per la violazione del divieto di svolgere, nella vigenza del contratto, rispettivamente attività di dentista presso il proprio studio e attività comunque in concorrenza presso studi terzi/cliniche nel raggio 30 km dalle sedi di Dental Pro. L'importo della penale è chiaramente commisurato alla durata del contratto che, secondo l'art. 17, avrebbe dovuto essere di 24 mesi. È evidente, infatti, che il danno è direttamente proporzionale al protrarsi della collaborazione, in quanto più lunga fosse stata la permanenza del dott. presso la Dental Pro, maggiore sarebbe stato per CP_2
esempio il suo apporto di fatturato e dunque il lucro cessante della così come più sicura CP_7
diventando con il tempo la sua identificazione da parte della clientela come parte del team della clinica e più significativo sarebbe stato il danno all'immagine ecc. Nella fattispecie la penale, nell'importo pagina 5 di 6 richiesto, è manifestamente eccessiva tenuto conto del brevissimo tempo di esecuzione del contratto
(circa un mese dal 6 ottobre a prima del 13 novembre 2020) e deve essere ridotta d'ufficio ex art. 1384
c.c. facendo applicazione del medesimo criterio contrattuale di proporzionalità (120.500,00:24x2). Ne consegue che la penale dovuta sia ex art. 4 sia ex art. 12 del contratto è pari ad euro 10.041,6 (5.020,83
x 2) per un totale di euro 20.083,3.
Pertanto, il convenuto, responsabile delle violazioni contrattuali sopraenunciate, deve essere condannato al pagamento in favore di parte attrice del complessivo importo di euro 68.283,3 oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'importo riconosciuto come dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: accerta la responsabilità contrattuale del dott. e, per le ragioni di cui in parte motiva, Controparte_2
lo condanna al pagamento in favore di del complessivo importo di euro 68.283,3 oltre CP_1
interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 1.241,00 per esborsi, euro 14.103,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27304/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPADAFORA NICOLA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZUCCARELLO ATTILIO ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA GONZAGA, 5 20123 MILANOpresso il difensore avv. SPADAFORA NICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di Milano il sig. chiedendo di accertare e dichiarare il convenuto Controparte_2 responsabile per violazione degli obblighi di cui all'art. 3, lett. A, B, G, H e L;
all'art. 5, co. 2; all'art. 12; e all'art. 15 nonché tenuto a rispondere dell'applicazione dell'art. 18 ult. comma (ovvero di ogni altro articolo indicato in citazione) del contratto di collaborazione professionale dallo stesso sottoscritto Con con e in data 6 ottobre 2020; e per gli effetti, - quanto agli inadempimenti CP_3 CP_4 relativi all'art. 3, lett. A, B, G e H;
all'art. 5 co. 2, all'art. 12 co. 2 e all'art. 15 del Contratto, condannare il Dott. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 48.200,00, Controparte_2
pagina 1 di 6 come previsto all'art. 18 ult. comma del Contratto in caso di recesso per giusta causa, oltre interessi di mora e/o ex art. 1284 co. 4 c.c. e D.Lgs. 231/2002 o, subordinatamente, interessi legali ex art. 1284 co.
1 c.c. dal giorno di debenza sino al dì del soddisfo;
ovvero, in via alternativa, al pagamento della suddetta somma di € 48.200,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e D.Lgs. 231/2002 o, subordinatamente, interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal giorno di debenza sino al dì del soddisfo, a titolo di penale ex art. 13 bis co. 2 del Contratto in conseguenza del recesso anticipato esercitato dal
Dott. prima dello scadere del dodicesimo mese dopo la sottoscrizione del Contratto;
Controparte_2
- quanto alla violazione dell'art. 3, lett. L del Contratto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della penale di cui all'art. 4 del Contratto, ovverosia € 120.500,00 per ciascuna delle
Committenti ( e poi incorporate, per un totale di € 241.000,00 oltre interessi ex CP_3 CP_5
art. 1284 co. 4 c.c. e D.Lgs. 231/2002 o, subordinatamente, interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal giorno di debenza sino al dì del soddisfo;
e - quanto alla violazione dell'art. 12 co. 1 del Contratto, condannare il convenuto al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, della penale di cui all'art. 12 co. 3 del Contratto, ovverosia € 120.500,00 per ciascuna delle Committenti ( e poi incorporate, per un totale di € 241.000,00, oltre CP_3 CP_5
interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e D.Lgs. 231/2002 o, subordinatamente, interessi legali ex art. 1284 co.
1 c.c. dal giorno di debenza sino al dì del soddisfo;
nel merito in via di subordine, - accertare e dichiarare il Dott. responsabile per violazione degli obblighi di cui agli artt. 1337 e Controparte_2
1375 c.c.; per inadempimento all'art. 3, lett. A, B, G, H e L;
all'art. 5 co. 2; all'art. 12; e all'art. 15 nonché tenuto a rispondere dell'applicazione dell'art. 18 ult. comma (ovvero ogni altro articolo indicato nel presente atto di citazione) del contratto di collaborazione professionale dallo stesso sottoscritto con e in data 6 ottobre 2020 e per gli effetti, condannare il CP_3 CP_5 convenuto al pagamento in favore dell'attore a titolo risarcitorio e/o restitutorio del danno inferto all'Attrice, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa e, comunque, in una somma non inferiore ad € 530.200,00 pari alle penali contrattualmente previste o alla maggior somma determinata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e D.Lgs. 231/2002 o, subordinatamente, interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dal giorno di debenza sino al dì del soddisfo;
in ogni caso, con condanna delle spese legali e di ogni onere di legge maturato, anche in considerazione della condotta tenuta dal
Dott. durante il procedimento di mediazione. Controparte_2
Nella contumacia di parte convenuta, istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, acquisita memoria ex art. 101 c.p.c. sulla validità delle clausole penali, all'udienza del 10 ottobre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, l'attore pagina 2 di 6 precisava le conclusioni e il giudice, assegnati i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, tratteneva la causa in decisione.
La domanda è fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
In data 6 ottobre 2020 parte convenuta sottoscriveva contratto di collaborazione professionale (doc. 2) con le società DP 39 e (successivamente incorporate nella società attrice – doc. 1 -), con il quale, CP_5
in estrema sintesi, il professionista si impegnava a prestare l'attività di odontoiatra presso le cliniche
Dental Pro di San Cataldo ed Agrigento (art. 5), cui affidava il pacchetto clienti del proprio studio con precisi obblighi di gestione del Database contenente i dati dei propri pazienti e oneri di informazione nei confronti di questi ultimi per favorirne il trasferimento (art. 15), si impegnava a chiudere lo studio professionale di Canicattì entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto (art. 3 L), assumendo altresì
l'obbligazione di non collaborare o svolgere qualunque attività in strutture organizzate o studi dentistici concorrenti nel raggio di almeno 30 km di distanza dalle cliniche (art. 3 I) e non sviare pazienti verso altri studi professionali durante la vigenza del contratto e per i due anni successivi (art. 12).
Premesso che, come da consolidato orientamento della Suprema Corte, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (Cass. Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019), nella fattispecie parte attrice ha allegato in modo puntuale e circostanziato l'inadempimento del dott. a ciascuno dei suddetti obblighi a CP_2
suo carico, invocando la responsabilità contrattuale del convenuto e il proprio diritto al risarcimento del danno nella misura convenzionalmente predeterminata dalle clausole penali sottoscritte.
Nella prima formale diffida ad adempiere del 13 novembre 2020 (doc. 5) le committenti, a mezzo del proprio legale di fiducia, contestavano espressamene al dott. “A quanto ci consta, Lei non CP_2
solo non ha cessato la propria attività presso il Suo studio professionale ma ha anche eseguito interventi e visite a pazienti sviandoli, quindi, dalle strutture DentalPro. Uno di questi, tra l'altro, ha contestato ad una delle mie assistiti non meglio specificate irregolarità nella gestione dei Suoi dati personali, dimostrando di non aver ricevuto alcuna informativa in merito alla collaborazione tra Lei e le mie clienti.”.
Tanto coerentemente a quanto rappresentato alla direzione della clinica a mezzo mail del 9 novembre
2020 (doc.3) da un dipendente amministrativo relativamente a tali e pazienti Parte_1 Parte_2 del dott. ; quest'ultimo in uno scambio di whatsapp con (doc.4), responsabile del team CP_2 Pt_3
pagina 3 di 6 human resource della , ammetteva di avere visitato in studio dei pazienti “impossibilitati a CP_6
recarsi in clinica”, circostanza di per sé comunque inidonea a dimostrare che si trattasse di cure urgenti e indifferibili, uniche consentite nel “periodo transitorio” di tre mesi dalla sottoscrizione del contratto durante il quale presso lo studio di Canicattì erano ammesse esclusivamente attività necessarie e funzionali alla chiusura dello studio medesimo, atteso che le visite odontoiatriche e gli interventi avrebbero dovuto svolgersi tutti presso le cliniche Dental Pro.
Con ulteriore diffida del 20 novembre 2020 (doc. 8) la Dental Pro ribadisce le contestazioni già formulate e comunica al convenuto di ritenere l'interruzione del rapporto conseguenza del volontario recesso anticipato reso manifesto in modo inequivoco dal contegno tenuto dallo stesso professionista.
L'ultima diffida a mezzo pec è del 12 febbraio 2021 (doc. 12) e contiene la contestazione di ulteriori inadempimenti relativi al data base clienti. Mentre la contestazione relativa alla violazione del patto di esclusiva e di non concorrenza di cui all'art. 12 viene formulata nell'atto di citazione con ulteriore riferimento al fatto che il convenuto avrebbe mantenuto anche dopo la sottoscrizione del contratto la carica di direttore sanitario presso la clinica Dentista TV sita in Caltanissetta (a meno di 30 km da San
Cataldo), come da pagina web del 19.11.2020 (doc. 19). A ben vedere, con riferimento alla violazione dell'art. 12 questa è l'unica contestazione rilevante. La diversa circostanza, pure allegata dalla difesa attorea, che il convenuto non abbia mai smesso di svolgere attività presso il proprio studio di Canicattì non costituisce infatti una violazione dell'art. 12. Il divieto di proseguire l'attività dentistica presso lo studio personale è infatti esclusivamente disciplinato dagli artt. 3 e 4 (che ne sanziona la violazione) del contratto mentre la clausola di cui all'art. 12 che estende il divieto di svolgere attività concorrenziali anche dopo l'interruzione del rapporto contrattuale si riferisce alla diversa ipotesi di attività concorrenziale svolte presso strutture di soggetti terzi e non presso il proprio studio e tale interpretazione è supportata non solo dall'articolazione di due distinte clausole per la disciplina delle due diverse fattispecie ma altresì dall'ammontare di soli 10.000 euro del corrispettivo contrattualmente previsto dall'art. 13 per le prestazioni accessorie di cui all'art. 3 – anche lett. i) ed L) - del contratto, che sarebbe stato con verosimiglianza prossima alla realtà, assai più cospicuo se avesse dovuto remunerare la rinuncia del dott. per un tempo così lungo a svolgere l'attività di odontoiatra CP_2
anche presso il proprio studio privato.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta non soltanto che a ciascuna delle diffide il dott. CP_2
rispondeva con la medesima laconica frase “contesto integralmente quanto mi si chiede perché destituito di fondamento in fatto e in diritto” (docc. 6, 11 e 13) ma, nelle more, sembra rifiutare ogni forma di collaborazione con la clinica, disertando finanche gli appuntamenti già calendarizzati (mail del 16 novembre doc. 7).
pagina 4 di 6 Mentre, dunque, parte attrice ha compiutamente assolto al mero onere di allegazione a proprio carico, parte convenuta rimanendo contumace ha implicitamente rinunciato a dare prova di fatti estintivi delle proprie obbligazioni e deve pertanto ritenersi responsabile degli inadempimenti allegati e rispondere dei relativi danni.
Di conseguenza, deve essere in primo luogo senz'altro accolta la domanda alla restituzione dell'importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contratto (doc. 23) nella misura richiesta di 48.200,00, pattiziamente commisurato in percentuale alla previsione di fatturato generato dai pazienti presenti nel database conferito dal professionista. La restituzione della somma è prevista sia dall'art. 13 bis del contratto in caso di recesso anticipato del professionista, che pure in mancanza di uno specifico atto unilaterale di manifestazione di volontà di interrompere il rapporto contrattuale prima della sua naturale scadenza, è stato esplicitato dal dott. in modo univoco con il CP_2
comportamento tenuto di immediata e netta presa di distanza dalla propria controparte contrattuale dopo avere ricevuto la prima diffida ad adempiere di novembre. Tale restituzione è prevista anche dall'art. 18 in caso di recesso per giusta causa della committente, giusta causa di cui non vi è solo mera allegazione ma anche piena prova – ove l'onere, trattandosi di recesso, dovesse ritenersi a carico dell'attore - quanto meno con riferimento all'avere il dottore svolto attività odontoiatrica CP_2
presso il proprio studio, come da lui stesso ammesso, dopo la sottoscrizione del contratto. In ogni caso, anche diversamente opinando, il venire meno della collaborazione professionale a poche settimane dal suo avvio rende infatti tale attribuzione patrimoniale completamente priva della sua giustificazione e l'esborso costituisce un danno emergente conseguente all'inadempimento del professionista di cui parte attrice ha comunque chiesto, in via subordinata, il risarcimento del danno.
Quanto al diritto di parte attrice di conseguire le penali contrattualmente stabilite per le denunciate violazioni si osserva quanto segue.
Entrambi gli artt. 4 e 12 del contratto prevedono il pagamento di una penale a ciascuna delle committenti di euro 120.500,00 per la violazione del divieto di svolgere, nella vigenza del contratto, rispettivamente attività di dentista presso il proprio studio e attività comunque in concorrenza presso studi terzi/cliniche nel raggio 30 km dalle sedi di Dental Pro. L'importo della penale è chiaramente commisurato alla durata del contratto che, secondo l'art. 17, avrebbe dovuto essere di 24 mesi. È evidente, infatti, che il danno è direttamente proporzionale al protrarsi della collaborazione, in quanto più lunga fosse stata la permanenza del dott. presso la Dental Pro, maggiore sarebbe stato per CP_2
esempio il suo apporto di fatturato e dunque il lucro cessante della così come più sicura CP_7
diventando con il tempo la sua identificazione da parte della clientela come parte del team della clinica e più significativo sarebbe stato il danno all'immagine ecc. Nella fattispecie la penale, nell'importo pagina 5 di 6 richiesto, è manifestamente eccessiva tenuto conto del brevissimo tempo di esecuzione del contratto
(circa un mese dal 6 ottobre a prima del 13 novembre 2020) e deve essere ridotta d'ufficio ex art. 1384
c.c. facendo applicazione del medesimo criterio contrattuale di proporzionalità (120.500,00:24x2). Ne consegue che la penale dovuta sia ex art. 4 sia ex art. 12 del contratto è pari ad euro 10.041,6 (5.020,83
x 2) per un totale di euro 20.083,3.
Pertanto, il convenuto, responsabile delle violazioni contrattuali sopraenunciate, deve essere condannato al pagamento in favore di parte attrice del complessivo importo di euro 68.283,3 oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'importo riconosciuto come dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: accerta la responsabilità contrattuale del dott. e, per le ragioni di cui in parte motiva, Controparte_2
lo condanna al pagamento in favore di del complessivo importo di euro 68.283,3 oltre CP_1
interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 1.241,00 per esborsi, euro 14.103,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 6 di 6