Art. 41.
L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.
Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma e' limitata al 50 per cento degli interessi maturati.
L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.
Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma e' limitata al 50 per cento degli interessi maturati.