TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Giusti ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 581/24
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Marina Gargiulo con il quale è Parte_1 elettivamente domiciliato OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano con il quale è elett.te CP_1 dom.to presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto in Napoli OPPOSTO Oggetto: opposizione ad avviso di addebito Conclusioni: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/1/24 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di CP addebito n. 3712023001070593100, notificato in data 03.01.2024, con cui gli chiedeva il pagamento della somma di € 1.536,95 per contributi dovuti a titolo di gestione artigiani IVS fissi/percentuale entro il minimale rata n. 2 e 3 per il periodo dal 04/2021 al 09/2021 oltre sanzioni per il mancato pagamento. Allegava di essere stato ammesso all'agevolazione prevista dall'art. 1, co. sa 20 a 22 bis, L 178 del 30.12.2020 e dal Decreto del Min. Lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2021 per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2021, per l'importo di € 1.872,06, e di aver pagato il dovuto. Allegava la regolarità contributiva al momento della domanda e dei pagamenti, ed evidenziava l'illegittimità del recupero delle agevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui era stato emesso il DURC negativo. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata, ovvero dell'illegittimità dell'avviso di addebito, ed il suo conseguente annullamento, con ogni pronuncia ad esso conseguenziale;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto dell'opposizione allegando l'avvenuto annullamento dell'esonero contributivo parziale per Durc negativo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari. All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Nella fattispecie in esame, la contestazione inerente all'illegittimità dell'avviso di addebito per effetto dell'avvenuto parziale pagamento è, certamente, da interpretarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ex art. 24, per motivi inerenti al merito della pretesa o vizi di formazione del ruolo da proporsi nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella. Ciò posto, il ricorso è tempestivo. Nel merito, l'opposizione è fondata. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Il co. 1175 della l. 296/2006 così recita: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. CP_ Preliminarmente va rilevato che con la memoria di costituzione aveva depositato documentazione inerente ad una persona diversa, omonima ma con diverso codice fiscale. Alla successiva udienza, con le note di trattazione, ha depositato la documentazione corretta, che il Tribunale ha acquisito ex art. 421 cpc. Dalla documentazione depositata emerge che il ricorrente ha depositato la domanda per agevolazione contributiva il 03/09/2021, e che l'invito a regolarizzare riguarda una irregolarità contributiva relativa al mese di novembre 2021 per € 21,77. Il Durc di riferimento, che risulta negativo a causa della suddetta irregolarità, è del 21/2/22, quindi successivo al periodo contributivo agevolato, e da esso non emerge il periodo di irregolarità contributiva. Ne consegue che l'unica irregolarità contributiva che emerge dagli atti è quella del mese di novembre 2021, per € 21,77, per la quale è stato inviato invito a regolarizzare al ricorrente. Tuttavia detto invito è stato spedito via pec ad un consulente del lavoro, e non vi è prova che esso fosse il consulente del ricorrente;
in relazione al provvedimento di annullamento dell'agevolazione non vi è prova che esso sia stato inviato e sia CP giunto al destinatario, non avendo allegato valida documentazione, perché non vi è prova della riferibilità dell'avviso di ricevimento depositato all'atto di annullamento;
pertanto, anche se esso l'avviso di ricevimento riporta l'indirizzo del ricorrente (Via Legittimo 25 Piano di Sorrento), indirizzo corretto, in quanto, come si evince dall'F24 di pagamento del febbraio 2023 risulta essere il domicilio fiscale, non si comprende a quale atto si riferisca. Pertanto, non vi sono valide prove che l'invito a regolarizzare la contribuzione sia giunto all'indirizzo del ricorrente. La circostanza che il ricorrente non abbia avuto contezza dell'invito a regolarizzare è suffragata anche dalla irrisorietà dell'importo della contribuzione da versare per sanare l'irregolarità, che porta a presumere che ricorrente non si sarebbe certo esposto alla revoca di una contribuzione agevolata a fronte di tale minimo importo da versare. Tuttavia, ciò non rileva ai fini della questione oggetto di causa. Secondo la sentenza della Cass. 27107/2018: “Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal medesimo art. 1, comma 1176, da un decreto ministeriale, CP_1 che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. (…) CP_ Non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro”.
Anche la circostanza che l'irregolarità contributiva di € 21,77 è stata pagata, come emerge dal'F24 depositato dal ricorrente, in data 9/11/25, non rileva. Il pagamento è successivo al termine del DM, e, “consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia” (Cass. 27107/2018).
CP_ L'opponente ha depositato giurisprudenza di merito in base alla quale non sarebbe legittimato al recupero dei contributi antecedenti al Durc negativo atteso che il Durc negativo non avrebbe valore retroattivo. Secondo Cass 2024 n 12591, invece, “una volta accertato l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei premi per l'anno (…omissis) hanno reputato legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell'anno, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi. Ovvero, nel caso che occupa, l'irregolarità CP_ del Durc (emesso il 21/2/22), a differenza di quanto prospettato dall'opponente, legittima l' al recupero di contribuzioni antecedenti al Durc negativo in base alla disposizione di cui all'art. 1, c.1175, L.296/06 discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi (Cass 12591/24). una volta accertato l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei premi per l'anno oggetto del recupero, è stata reputata legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell'anno.” CP La giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che possa procedere al recupero degli sgravi contributivi in presenza di Durc negativo. (cfr. Cass. 02/12/2024, n. 30788 che afferma, citando ulteriori conformi precedenti "valga al proposito richiamare quanto di recente ribadito in Cass. n. 21378/2023 "questa Corte di legittimità,...in tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del CP_ documento di regolarità contributiva (DURC), che la circostanza che l non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro,...(così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022; Cass. 15-12-2022, n. 36846, Cass. n. 21378/2023). CP_ Da tutto ciò ne consegue che sulla base di un Durc negativo successivo che attesta l'irregolare contribuzione durante il periodo oggetto di contribuzione agevolata possa revocare l'agevolazione contributiva ed emettere avviso di addebito per il recupero. Ora, se quello sopra ricostruito è il fatto essenziale, ove si ritenesse di applicare al caso di specie i principii espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/20181 il ricorso dovrebbe essere rigettato, se non che la pronuncia di legittimità or ora citata – i cui principii in tema di retroattività ben possono essere ancora oggi ritenuta validi - è stata emessa alla luce di un referente normativo non più attuale, ovvero il DM 24/10/2007. La vicenda in esame risulta invero essersi dipanata integralmente sotto la vigenza del DM 30/11/2015, che ha esplicitamente abrogato il precedente DM 24/10/2007. Va evidenziato quindi quanto indicato nel DM 30/1/25, all'art. 3 co. 3, che riguarda i requisiti di regolarità ai fini del Durc. L'ultimo comma riguarda il caso di ““scostamento non grave” tra le somme dovute e quelle pagate ai fini della regolarità contributiva (art. 3, comma 3, D.M. 30.01.2015); tale comma non era presente nel precedente DM del 2007. Secondo tale norma “3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”. Prevedendo l'art. 1, comma 1175, L. n. 296-2006, che "i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali", è evidente che in presenza di una irregolarità per € 21,77 non può considerarsi sussistente un'irregolarità ostativa alla concessione e al mantenimento del Durc positivo e di conseguenza ammettere il recupero degli sgravi. Come a dire che in applicazione dell'art. 3, DM 30/11/2015, non può dirsi sussistente alcuna irregolarità che potesse e possa determinare l'emanazione di un DURC interno negativo e, quindi, la perdita del beneficio contributivo di cui il ricorrente ha goduto. Per tutte le esposte considerazioni, la proposta opposizione va accolta. Le spese di lite sono compensate attesa la particolarità e la complessità della controversia, implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorché fondati su differente dato normativo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso del Parte_1CP 27/01/24 nei confronti dell' ciascuno in persona del rispettivo legale rapp. te p.t., così provvede:
1. accoglie l'opposizione in relazione all' avviso di addebito opposto n. 3712023001070593100, notificato in data 03.01.2024 e ne dispone l'annullamento;
2. compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Giusti ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 581/24
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Marina Gargiulo con il quale è Parte_1 elettivamente domiciliato OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano con il quale è elett.te CP_1 dom.to presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto in Napoli OPPOSTO Oggetto: opposizione ad avviso di addebito Conclusioni: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/1/24 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di CP addebito n. 3712023001070593100, notificato in data 03.01.2024, con cui gli chiedeva il pagamento della somma di € 1.536,95 per contributi dovuti a titolo di gestione artigiani IVS fissi/percentuale entro il minimale rata n. 2 e 3 per il periodo dal 04/2021 al 09/2021 oltre sanzioni per il mancato pagamento. Allegava di essere stato ammesso all'agevolazione prevista dall'art. 1, co. sa 20 a 22 bis, L 178 del 30.12.2020 e dal Decreto del Min. Lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2021 per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2021, per l'importo di € 1.872,06, e di aver pagato il dovuto. Allegava la regolarità contributiva al momento della domanda e dei pagamenti, ed evidenziava l'illegittimità del recupero delle agevolazioni per un periodo anteriore a quello in cui era stato emesso il DURC negativo. Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata, ovvero dell'illegittimità dell'avviso di addebito, ed il suo conseguente annullamento, con ogni pronuncia ad esso conseguenziale;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto dell'opposizione allegando l'avvenuto annullamento dell'esonero contributivo parziale per Durc negativo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari. All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Nella fattispecie in esame, la contestazione inerente all'illegittimità dell'avviso di addebito per effetto dell'avvenuto parziale pagamento è, certamente, da interpretarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ex art. 24, per motivi inerenti al merito della pretesa o vizi di formazione del ruolo da proporsi nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella. Ciò posto, il ricorso è tempestivo. Nel merito, l'opposizione è fondata. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Il co. 1175 della l. 296/2006 così recita: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. CP_ Preliminarmente va rilevato che con la memoria di costituzione aveva depositato documentazione inerente ad una persona diversa, omonima ma con diverso codice fiscale. Alla successiva udienza, con le note di trattazione, ha depositato la documentazione corretta, che il Tribunale ha acquisito ex art. 421 cpc. Dalla documentazione depositata emerge che il ricorrente ha depositato la domanda per agevolazione contributiva il 03/09/2021, e che l'invito a regolarizzare riguarda una irregolarità contributiva relativa al mese di novembre 2021 per € 21,77. Il Durc di riferimento, che risulta negativo a causa della suddetta irregolarità, è del 21/2/22, quindi successivo al periodo contributivo agevolato, e da esso non emerge il periodo di irregolarità contributiva. Ne consegue che l'unica irregolarità contributiva che emerge dagli atti è quella del mese di novembre 2021, per € 21,77, per la quale è stato inviato invito a regolarizzare al ricorrente. Tuttavia detto invito è stato spedito via pec ad un consulente del lavoro, e non vi è prova che esso fosse il consulente del ricorrente;
in relazione al provvedimento di annullamento dell'agevolazione non vi è prova che esso sia stato inviato e sia CP giunto al destinatario, non avendo allegato valida documentazione, perché non vi è prova della riferibilità dell'avviso di ricevimento depositato all'atto di annullamento;
pertanto, anche se esso l'avviso di ricevimento riporta l'indirizzo del ricorrente (Via Legittimo 25 Piano di Sorrento), indirizzo corretto, in quanto, come si evince dall'F24 di pagamento del febbraio 2023 risulta essere il domicilio fiscale, non si comprende a quale atto si riferisca. Pertanto, non vi sono valide prove che l'invito a regolarizzare la contribuzione sia giunto all'indirizzo del ricorrente. La circostanza che il ricorrente non abbia avuto contezza dell'invito a regolarizzare è suffragata anche dalla irrisorietà dell'importo della contribuzione da versare per sanare l'irregolarità, che porta a presumere che ricorrente non si sarebbe certo esposto alla revoca di una contribuzione agevolata a fronte di tale minimo importo da versare. Tuttavia, ciò non rileva ai fini della questione oggetto di causa. Secondo la sentenza della Cass. 27107/2018: “Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal medesimo art. 1, comma 1176, da un decreto ministeriale, CP_1 che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. (…) CP_ Non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro”.
Anche la circostanza che l'irregolarità contributiva di € 21,77 è stata pagata, come emerge dal'F24 depositato dal ricorrente, in data 9/11/25, non rileva. Il pagamento è successivo al termine del DM, e, “consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia” (Cass. 27107/2018).
CP_ L'opponente ha depositato giurisprudenza di merito in base alla quale non sarebbe legittimato al recupero dei contributi antecedenti al Durc negativo atteso che il Durc negativo non avrebbe valore retroattivo. Secondo Cass 2024 n 12591, invece, “una volta accertato l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei premi per l'anno (…omissis) hanno reputato legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell'anno, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi. Ovvero, nel caso che occupa, l'irregolarità CP_ del Durc (emesso il 21/2/22), a differenza di quanto prospettato dall'opponente, legittima l' al recupero di contribuzioni antecedenti al Durc negativo in base alla disposizione di cui all'art. 1, c.1175, L.296/06 discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi (Cass 12591/24). una volta accertato l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei premi per l'anno oggetto del recupero, è stata reputata legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell'anno.” CP La giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che possa procedere al recupero degli sgravi contributivi in presenza di Durc negativo. (cfr. Cass. 02/12/2024, n. 30788 che afferma, citando ulteriori conformi precedenti "valga al proposito richiamare quanto di recente ribadito in Cass. n. 21378/2023 "questa Corte di legittimità,...in tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del CP_ documento di regolarità contributiva (DURC), che la circostanza che l non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro,...(così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022; Cass. 15-12-2022, n. 36846, Cass. n. 21378/2023). CP_ Da tutto ciò ne consegue che sulla base di un Durc negativo successivo che attesta l'irregolare contribuzione durante il periodo oggetto di contribuzione agevolata possa revocare l'agevolazione contributiva ed emettere avviso di addebito per il recupero. Ora, se quello sopra ricostruito è il fatto essenziale, ove si ritenesse di applicare al caso di specie i principii espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/20181 il ricorso dovrebbe essere rigettato, se non che la pronuncia di legittimità or ora citata – i cui principii in tema di retroattività ben possono essere ancora oggi ritenuta validi - è stata emessa alla luce di un referente normativo non più attuale, ovvero il DM 24/10/2007. La vicenda in esame risulta invero essersi dipanata integralmente sotto la vigenza del DM 30/11/2015, che ha esplicitamente abrogato il precedente DM 24/10/2007. Va evidenziato quindi quanto indicato nel DM 30/1/25, all'art. 3 co. 3, che riguarda i requisiti di regolarità ai fini del Durc. L'ultimo comma riguarda il caso di ““scostamento non grave” tra le somme dovute e quelle pagate ai fini della regolarità contributiva (art. 3, comma 3, D.M. 30.01.2015); tale comma non era presente nel precedente DM del 2007. Secondo tale norma “3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge”. Prevedendo l'art. 1, comma 1175, L. n. 296-2006, che "i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali", è evidente che in presenza di una irregolarità per € 21,77 non può considerarsi sussistente un'irregolarità ostativa alla concessione e al mantenimento del Durc positivo e di conseguenza ammettere il recupero degli sgravi. Come a dire che in applicazione dell'art. 3, DM 30/11/2015, non può dirsi sussistente alcuna irregolarità che potesse e possa determinare l'emanazione di un DURC interno negativo e, quindi, la perdita del beneficio contributivo di cui il ricorrente ha goduto. Per tutte le esposte considerazioni, la proposta opposizione va accolta. Le spese di lite sono compensate attesa la particolarità e la complessità della controversia, implicante la risoluzione di questione interpretativa ed in ragione di precedenti contrastanti ancorché fondati su differente dato normativo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso del Parte_1CP 27/01/24 nei confronti dell' ciascuno in persona del rispettivo legale rapp. te p.t., così provvede:
1. accoglie l'opposizione in relazione all' avviso di addebito opposto n. 3712023001070593100, notificato in data 03.01.2024 e ne dispone l'annullamento;
2. compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti