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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/06/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
sezione 10 bis
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Elisabetta Artino
Innaria, nell'ambito dell'UPP pevisto sul ruolo 10 bis, con delega della dott.ssa Serena Andaloro alla definizione del giudizio e l'assistenza del funzionario addetto, dott. , Persona_1
nella causa civile iscritta al n. 1378/2019 R.G.A.C.,
promossa da
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Sant'Agata di Militello, via Campidoglio n. 26, presso lo studio dell'avv. Benedetto Manasseri, che la rappresenta e difende,
attore,
contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Caltanisetta n. 14, presso lo studio dell'avv.Sebastiano Calcò, che li rappresenta e difende,
convenuti,
avente ad oggetto: responsabilità extraconotrattuale da reato;
sono presenti l'avv. Benedetto Manassero per l'attore e l'avv.
Sebastiano Calcò, per i convenuti i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa e in particolare nelle note conclusive depositate in atti. L'avv. Manasseri eccepisce l'irritualità e l'irrilevanza del documento prodotto unitamnete alle note conclusive dall'avvocato Calcò.
L'avv. Calcò contesta quanto dedotto da controparte e chied ela liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato per il sig.
. Controparte_1 CP_2
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 29 agosto 2019,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e per ottenerne la condanna al
[...] Controparte_2 risarcimento del danno riconosciuto in via generica con la sentenza n.
14/2010 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello e confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Patti con sentenza n.
1/2011 e dalla Corte di Cassazione in data 28 settembre 2012 che rigettava il ricorso dei convenuti, con la quali quest'ultimi erano stati condannati per il reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p. ed asssolti per il reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p., commessi in San Fratello il
22 luglio 2006.
Il ricorente, allegando il passaggio in giudicato – in data 28 settembre
2012 – della sentenza di condanna per il fatto descritto, ha, pertanto, chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito nella misura di euro 25.000,00 o in quella risultata equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese e compensi.
Con memoria di costituzione, depositata in data 8 gennaio 2020, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
, i quali, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attore,
[...] hanno chiesto di ritenere e dichiarare le domande inammissibili o improponibili e, in subordine, di disporre il mutamento del rito a cognizione piena;
nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso per assenza di danno morale o materiale;
in ulteriore subordine, la riduzione del risarcimento del danno al giusto e provato, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 23 gennaio 2020, il giudice ha disposto il mutamento del rito ad istruzione sommaria in rito ordinario.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., espletate le prove orali, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile, oltre che amministrativo, per le restituzioni e il risarcimento del danno. Dunque, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato (ed anche eventualmente la sua estinzione per intervenuta prescrizione), “abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass., n. 5660/2018).
Dunque, nel caso di specie, gli accertamenti svolti in sede penale, per quanto concerne il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni patiti fanno stato nel presente giudizio risarcitorio attesa la produzione della sentenza del Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello, passata in giudicato, che ha riconosciuto il solo reato di ingiuria, ma assolto gli imputati dal reato di minaccia.
Dunque, dall'efficacia di giudicato della sentenza resa nel processo penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p. e dagli accertamenti effettuati in sede penale deriva la responsabilità dei convenuti per il reato indicato per il quale è intervenuta la condanna definitiva. Va, dunque, negata in questa sede la possibilità di porre in discussione, sul piano probatorio, l'accertamento del fatto storico e della colpevolezza del convenuto per i reati ascritti.
Tuttavia, in tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sull'an debeatur copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato o che non vi sia prova di esso (Cass., n. 15595/14).
Qualora il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del danno conseguenza risarcibile, ove non dimostrato (Cass., n. 7695/08).
Pertanto, anche in presenza della pronuncia che accerti l'esistenza del fatto, dell'elemento soggettivo e del danno evento, occorre che il danneggiato alleghi e provi l'esistenza del danno conseguenza e del nesso causale rispetto all'evento.
Ne deriva che il giudicato penale non si estende, quindi, alla concreta esistenza di un danno risarcibile e alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.
La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla
“declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass., n. 18352/14).
Sicché, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non può, tuttavia, essere ritenuta “in re ipsa”, ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato (Cass., n. 3289/18).
Nella specie, l'attore ha allegato di avere subito danni patrimoniali a causa delle spese incorse per la difesa penale, nonché di avere subito un grave danno non patrimoniale, per la rabbia, la sofferenza ed il turbamento, tale da doversi sottoporre a cure mediche perché affetto da
“sindrome depressiva con rilevante componente ansiosa” (cfr. p. 8 ricorso).
Il danno non patrimoniale sotto l'aspetto del danno biologico per la sindrome depressiva non può essere liquidato.
Occorre, infatti, rilevare che il certificato medico prodotto in atti, sebbene diagnostichi una “sindrome depressiva con rilevante componente ansiosa in soggetto con disturbo di personalità”, è stato redatto il 12 dicembre 2008, a fronte di un fatto di reato realizzato in 22 luglio 2006. Ne deriva che siffatta sindrome depressiva non può essere connessa eziologicamente al reato di ingiuria (e, si sottolinea, non di minaccia) realizzato circa un anno e sei mesi prima, stante che non risulta probabile, alla stregua di un criterio del più probabile che non, che il disturbo psichico sia correlato al reato sulla scorta del lungo lasso di tempo trascorso che, nel caso di specie, in uno con l'assoluzione per il reato di minaccia, interrompe il nesso di causalità tra evento e danno- evento.
Si soggiunga che il medesimo certificato fa cenno ad un disturbo di personalità del paziente, il che determina una sorta di stato d'ansia che non risulta, nel concreto, essere legato al reato di ingiuria e che potrebbe, al più, dare la stura ad un eventuale stato soggettivo che comporti una diversa percezione della realtà fattuale.
Né diversamente può sostenersi dall'esito delle dichiarazioni testimoniali sul punto e più specificamente sulle cure psichiatriche seguite dall'attore, essendo stati i testi imprecisi e vaghi sia sulla patologia che sulle terapia farmacologica seguita.
Indimostrata è risultata anche l'ansia di uscire da solo e la necessità di essere sempre accompaganto, poiché le dichiarazioni testimoniali dei familiari dell'attore risultano essere smentite dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta che in quanto vicini, parrenti o conoscenti dell'attore hanno comunque dichiarato di averlo visto dopo l'evento in campagna da solo, al bar con gli amici ed uscire da solo da casa. Quanto sopra ha determinato il rigetto della richiesta di ctu medico- legale sulla persona dell'attore per la quantificazione del danno biologico.
Passando al danno morale ampiamente inteso quale lesione dell'onore, dell'immagine e della reputazione della persona offesa dal reato.
Occorre ribadire quanto sopra in ordine al fatto che il danno all'immagine ed alla reputazione, va inteso come "danno conseguenza",
e non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento ( V. Cassazione civile sez. III,
18/02/2020,4005). Infatti, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. In particolare, è necessaria una valutazione del danno che sia concretamente riferibile alle conseguenze della lesione alla sfera interiore e dinamico- relazionale del danneggiato, come ricordato estesamente dalla Suprema
Corte: "in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili." (V. Cass.
23469/2018; Cass. 7513/2018).
Accertata nel caso di specie, per le ingiurie che hanno determinato la condanna in sede penale, la lesione dei beni costituzionalmente tutelati quali l'onore, la reputazione e l'immagine con le parole proferite dal convenuto alla presenza di altri familiari, appare dunque necessario verificare le conseguenze che dalla lesione derivano secondo un criterio di regolarità causale, prediligendo - sul piano della prova del danno - una prospettiva della presunzione non assoluta ma “basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”. A ciò consegue che se da un lato il danno risarcibile debba essere certamente allegato con indicazione di specifici pregiudizi, dall'altro questo ben potrà essere provato mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici e quindi liquidato sulla base del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima in ragione di quanto emerso nel caso concreto. Con riferimento ai diritti della personalità, poi, il danno alla reputazione è ravvisabile – e come tale deve essere risarcito – nella complessiva diminuzione della considerazione della persona e della sua dignità da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad interagire (cfr. Cass. n. 8397/2016). E dunque, fatti salvi gli oneri assertivi e di descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione che gravano sul deducente, “considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, è consentito al giudice di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione: ciò attraverso le massime di esperienza le quali non operano sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti. Tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati di animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio subito”. (Cass. n. 25164/2020). Ne consegue che l'indagine sul danno all'onore e alla reputazione dovrà essere orientata all'accertamento del significato delle parole utilizzate, valutandone l'uso effettivo e il contesto comunicativo in cui si inseriscono, con la conseguenza che l'evento lesivo ben potrà realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche per il contesto in cui la stessa
è pronunciata. Di talché, al giudice spetterà una valutazione delle parole
“in senso dinamico” e cioè legandole al luogo e al tempo in cui sono riferite, al fine di valutarne il significato finale lesivo e la carica ingiuriosa.
Tornando al caso di specie giova rilevare che i convenuti sono stati dichiarati assolti dal reato di minaccia, tale per cui questo giudice deve porre a fondamento della propria decisione il mero reato di ingiuria oggi anche depenalizzato, che, si precisa, non costituisce, di per sé, un ostacolo al risarcimento del danno, stante anche la sua realizzazione in epoca in cui costituiva reato, oltre al fatto che resta comunque un illecito di tipo civile.
Tuttavia, ferma restando la depenalizzazione del reato di ingiuria, già indice sintomatico della scarsa offensività della condotta rispetto all'onore ed alla reputazione della persona offesa, occorre rilevare che, in concreto le espressioni utilizzate dai convenuti nei confronti dell'attore con riferimento alla sua condizione fisica, all'essere un fallito ad avere rubato per farsi casa, hanno avuto una certa portata offensiva.
E' emerso che a fronte di tali frasi l'attore è rientrato in casa, dovendosi presumere secondo le nozioni di fatto e di comune esperienza che tale comportamento è stato tenuto per evitare l'acuirsi della discussione, l'ampliarsi del conflitto tra le parti alla presenza di altri e che ciò ha provocato dispiacere, mortificazione e amarezza nel destinatario delle offese.
Le frasi pronunciate nel contesto familiare sono state volte a colpire la persona dell'attore nell'handicap fisico e nella sua condotta di vita e per come dichiarato dai familiari conviventi dell'attore hanno comunque provocato nello stesso un turbamento emotivo e nello stato d'animo dell'attore.
Può certamente dirsi raggiunta la prova sul concreto pregiudizio subito in occasione ed a seguito del fatto illecito per cui è causa.
Detto turbamento è risarcibile secondo i canoni dell'art. 2059 c.c.. e non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, la sua liquidazione può essere equitativamente determinata ex art. 1226 c.c..
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene questo giudicante che la gravità dell'offesa arrecata dai assuma Parte_2 particolare rilievo perché inserita nel contesto di relazioni familiari, con una portata quindi delle offese personali amplificata dal contesto. Ne discende che l'entità del risarcimento, non esistendo parametri oggettivi di riferimento, deve tenere conto tanto della gravità oggettiva delle offese quanto della loro enfatizzazione nell'ambito del contesto familiare e conseguente mortificazione del destinatario di tali offese
(corte Appello Messina Sentenza n. 179/2021).
Sulla scorta di tali elementi di valutazione si ritiene che il danno possa equamente essere liquidato in €. 3.000,00 già rivalutati.
Sull'originaria somma devalutata al momento del fatto e poi rivalutata di anno in anno sono poi dovuti gli interessi nella misura di legge sino alla presente liquidazione.
Sulla somma così determinata divenuta debito di valuta saranno inoltre dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale, parte attrice come era suo onere non ha prodotto documentazione, ne articolato prova volta a dimostrare leffettiva perdita patrimoniale e/o il mancato guadagno ovvero l'eventuale importo esborsato o perduto in conseguenza al fatto per come accertato.
Ne consegue che nulla può essere liquidato a titolo di danno patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed in ragione del limitato accoglimento della domanda vanno liquidate nei parametri minimi sul decisum per le fasi svolte ex DM
55/2014, come smi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1378/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- accoglie la domanda attorea limitatamente al risarcimento del danno morale da lesione dell'onore e dell'immagine; - condanna i convenuti e Controparte_3 [...]
in solido tra loro al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore , delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso in Patti, il 26 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino Innaria)
TRIBUNALE DI PATTI
sezione 10 bis
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Elisabetta Artino
Innaria, nell'ambito dell'UPP pevisto sul ruolo 10 bis, con delega della dott.ssa Serena Andaloro alla definizione del giudizio e l'assistenza del funzionario addetto, dott. , Persona_1
nella causa civile iscritta al n. 1378/2019 R.G.A.C.,
promossa da
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Sant'Agata di Militello, via Campidoglio n. 26, presso lo studio dell'avv. Benedetto Manasseri, che la rappresenta e difende,
attore,
contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Caltanisetta n. 14, presso lo studio dell'avv.Sebastiano Calcò, che li rappresenta e difende,
convenuti,
avente ad oggetto: responsabilità extraconotrattuale da reato;
sono presenti l'avv. Benedetto Manassero per l'attore e l'avv.
Sebastiano Calcò, per i convenuti i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa e in particolare nelle note conclusive depositate in atti. L'avv. Manasseri eccepisce l'irritualità e l'irrilevanza del documento prodotto unitamnete alle note conclusive dall'avvocato Calcò.
L'avv. Calcò contesta quanto dedotto da controparte e chied ela liquidazione delle spese di patrocinio a spese dello Stato per il sig.
. Controparte_1 CP_2
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 29 agosto 2019,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e per ottenerne la condanna al
[...] Controparte_2 risarcimento del danno riconosciuto in via generica con la sentenza n.
14/2010 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello e confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Patti con sentenza n.
1/2011 e dalla Corte di Cassazione in data 28 settembre 2012 che rigettava il ricorso dei convenuti, con la quali quest'ultimi erano stati condannati per il reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p. ed asssolti per il reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p., commessi in San Fratello il
22 luglio 2006.
Il ricorente, allegando il passaggio in giudicato – in data 28 settembre
2012 – della sentenza di condanna per il fatto descritto, ha, pertanto, chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito nella misura di euro 25.000,00 o in quella risultata equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese e compensi.
Con memoria di costituzione, depositata in data 8 gennaio 2020, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
, i quali, contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attore,
[...] hanno chiesto di ritenere e dichiarare le domande inammissibili o improponibili e, in subordine, di disporre il mutamento del rito a cognizione piena;
nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso per assenza di danno morale o materiale;
in ulteriore subordine, la riduzione del risarcimento del danno al giusto e provato, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con provvedimento del 23 gennaio 2020, il giudice ha disposto il mutamento del rito ad istruzione sommaria in rito ordinario.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., espletate le prove orali, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile, oltre che amministrativo, per le restituzioni e il risarcimento del danno. Dunque, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato (ed anche eventualmente la sua estinzione per intervenuta prescrizione), “abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass., n. 5660/2018).
Dunque, nel caso di specie, gli accertamenti svolti in sede penale, per quanto concerne il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni patiti fanno stato nel presente giudizio risarcitorio attesa la produzione della sentenza del Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello, passata in giudicato, che ha riconosciuto il solo reato di ingiuria, ma assolto gli imputati dal reato di minaccia.
Dunque, dall'efficacia di giudicato della sentenza resa nel processo penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p. e dagli accertamenti effettuati in sede penale deriva la responsabilità dei convenuti per il reato indicato per il quale è intervenuta la condanna definitiva. Va, dunque, negata in questa sede la possibilità di porre in discussione, sul piano probatorio, l'accertamento del fatto storico e della colpevolezza del convenuto per i reati ascritti.
Tuttavia, in tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sull'an debeatur copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato o che non vi sia prova di esso (Cass., n. 15595/14).
Qualora il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del danno conseguenza risarcibile, ove non dimostrato (Cass., n. 7695/08).
Pertanto, anche in presenza della pronuncia che accerti l'esistenza del fatto, dell'elemento soggettivo e del danno evento, occorre che il danneggiato alleghi e provi l'esistenza del danno conseguenza e del nesso causale rispetto all'evento.
Ne deriva che il giudicato penale non si estende, quindi, alla concreta esistenza di un danno risarcibile e alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.
La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla
“declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass., n. 18352/14).
Sicché, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non può, tuttavia, essere ritenuta “in re ipsa”, ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato (Cass., n. 3289/18).
Nella specie, l'attore ha allegato di avere subito danni patrimoniali a causa delle spese incorse per la difesa penale, nonché di avere subito un grave danno non patrimoniale, per la rabbia, la sofferenza ed il turbamento, tale da doversi sottoporre a cure mediche perché affetto da
“sindrome depressiva con rilevante componente ansiosa” (cfr. p. 8 ricorso).
Il danno non patrimoniale sotto l'aspetto del danno biologico per la sindrome depressiva non può essere liquidato.
Occorre, infatti, rilevare che il certificato medico prodotto in atti, sebbene diagnostichi una “sindrome depressiva con rilevante componente ansiosa in soggetto con disturbo di personalità”, è stato redatto il 12 dicembre 2008, a fronte di un fatto di reato realizzato in 22 luglio 2006. Ne deriva che siffatta sindrome depressiva non può essere connessa eziologicamente al reato di ingiuria (e, si sottolinea, non di minaccia) realizzato circa un anno e sei mesi prima, stante che non risulta probabile, alla stregua di un criterio del più probabile che non, che il disturbo psichico sia correlato al reato sulla scorta del lungo lasso di tempo trascorso che, nel caso di specie, in uno con l'assoluzione per il reato di minaccia, interrompe il nesso di causalità tra evento e danno- evento.
Si soggiunga che il medesimo certificato fa cenno ad un disturbo di personalità del paziente, il che determina una sorta di stato d'ansia che non risulta, nel concreto, essere legato al reato di ingiuria e che potrebbe, al più, dare la stura ad un eventuale stato soggettivo che comporti una diversa percezione della realtà fattuale.
Né diversamente può sostenersi dall'esito delle dichiarazioni testimoniali sul punto e più specificamente sulle cure psichiatriche seguite dall'attore, essendo stati i testi imprecisi e vaghi sia sulla patologia che sulle terapia farmacologica seguita.
Indimostrata è risultata anche l'ansia di uscire da solo e la necessità di essere sempre accompaganto, poiché le dichiarazioni testimoniali dei familiari dell'attore risultano essere smentite dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta che in quanto vicini, parrenti o conoscenti dell'attore hanno comunque dichiarato di averlo visto dopo l'evento in campagna da solo, al bar con gli amici ed uscire da solo da casa. Quanto sopra ha determinato il rigetto della richiesta di ctu medico- legale sulla persona dell'attore per la quantificazione del danno biologico.
Passando al danno morale ampiamente inteso quale lesione dell'onore, dell'immagine e della reputazione della persona offesa dal reato.
Occorre ribadire quanto sopra in ordine al fatto che il danno all'immagine ed alla reputazione, va inteso come "danno conseguenza",
e non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento ( V. Cassazione civile sez. III,
18/02/2020,4005). Infatti, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. In particolare, è necessaria una valutazione del danno che sia concretamente riferibile alle conseguenze della lesione alla sfera interiore e dinamico- relazionale del danneggiato, come ricordato estesamente dalla Suprema
Corte: "in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili." (V. Cass.
23469/2018; Cass. 7513/2018).
Accertata nel caso di specie, per le ingiurie che hanno determinato la condanna in sede penale, la lesione dei beni costituzionalmente tutelati quali l'onore, la reputazione e l'immagine con le parole proferite dal convenuto alla presenza di altri familiari, appare dunque necessario verificare le conseguenze che dalla lesione derivano secondo un criterio di regolarità causale, prediligendo - sul piano della prova del danno - una prospettiva della presunzione non assoluta ma “basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”. A ciò consegue che se da un lato il danno risarcibile debba essere certamente allegato con indicazione di specifici pregiudizi, dall'altro questo ben potrà essere provato mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici e quindi liquidato sulla base del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima in ragione di quanto emerso nel caso concreto. Con riferimento ai diritti della personalità, poi, il danno alla reputazione è ravvisabile – e come tale deve essere risarcito – nella complessiva diminuzione della considerazione della persona e della sua dignità da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad interagire (cfr. Cass. n. 8397/2016). E dunque, fatti salvi gli oneri assertivi e di descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione che gravano sul deducente, “considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, è consentito al giudice di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione: ciò attraverso le massime di esperienza le quali non operano sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti. Tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati di animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio subito”. (Cass. n. 25164/2020). Ne consegue che l'indagine sul danno all'onore e alla reputazione dovrà essere orientata all'accertamento del significato delle parole utilizzate, valutandone l'uso effettivo e il contesto comunicativo in cui si inseriscono, con la conseguenza che l'evento lesivo ben potrà realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche per il contesto in cui la stessa
è pronunciata. Di talché, al giudice spetterà una valutazione delle parole
“in senso dinamico” e cioè legandole al luogo e al tempo in cui sono riferite, al fine di valutarne il significato finale lesivo e la carica ingiuriosa.
Tornando al caso di specie giova rilevare che i convenuti sono stati dichiarati assolti dal reato di minaccia, tale per cui questo giudice deve porre a fondamento della propria decisione il mero reato di ingiuria oggi anche depenalizzato, che, si precisa, non costituisce, di per sé, un ostacolo al risarcimento del danno, stante anche la sua realizzazione in epoca in cui costituiva reato, oltre al fatto che resta comunque un illecito di tipo civile.
Tuttavia, ferma restando la depenalizzazione del reato di ingiuria, già indice sintomatico della scarsa offensività della condotta rispetto all'onore ed alla reputazione della persona offesa, occorre rilevare che, in concreto le espressioni utilizzate dai convenuti nei confronti dell'attore con riferimento alla sua condizione fisica, all'essere un fallito ad avere rubato per farsi casa, hanno avuto una certa portata offensiva.
E' emerso che a fronte di tali frasi l'attore è rientrato in casa, dovendosi presumere secondo le nozioni di fatto e di comune esperienza che tale comportamento è stato tenuto per evitare l'acuirsi della discussione, l'ampliarsi del conflitto tra le parti alla presenza di altri e che ciò ha provocato dispiacere, mortificazione e amarezza nel destinatario delle offese.
Le frasi pronunciate nel contesto familiare sono state volte a colpire la persona dell'attore nell'handicap fisico e nella sua condotta di vita e per come dichiarato dai familiari conviventi dell'attore hanno comunque provocato nello stesso un turbamento emotivo e nello stato d'animo dell'attore.
Può certamente dirsi raggiunta la prova sul concreto pregiudizio subito in occasione ed a seguito del fatto illecito per cui è causa.
Detto turbamento è risarcibile secondo i canoni dell'art. 2059 c.c.. e non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, la sua liquidazione può essere equitativamente determinata ex art. 1226 c.c..
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene questo giudicante che la gravità dell'offesa arrecata dai assuma Parte_2 particolare rilievo perché inserita nel contesto di relazioni familiari, con una portata quindi delle offese personali amplificata dal contesto. Ne discende che l'entità del risarcimento, non esistendo parametri oggettivi di riferimento, deve tenere conto tanto della gravità oggettiva delle offese quanto della loro enfatizzazione nell'ambito del contesto familiare e conseguente mortificazione del destinatario di tali offese
(corte Appello Messina Sentenza n. 179/2021).
Sulla scorta di tali elementi di valutazione si ritiene che il danno possa equamente essere liquidato in €. 3.000,00 già rivalutati.
Sull'originaria somma devalutata al momento del fatto e poi rivalutata di anno in anno sono poi dovuti gli interessi nella misura di legge sino alla presente liquidazione.
Sulla somma così determinata divenuta debito di valuta saranno inoltre dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Quanto al danno patrimoniale, parte attrice come era suo onere non ha prodotto documentazione, ne articolato prova volta a dimostrare leffettiva perdita patrimoniale e/o il mancato guadagno ovvero l'eventuale importo esborsato o perduto in conseguenza al fatto per come accertato.
Ne consegue che nulla può essere liquidato a titolo di danno patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed in ragione del limitato accoglimento della domanda vanno liquidate nei parametri minimi sul decisum per le fasi svolte ex DM
55/2014, come smi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1378/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- accoglie la domanda attorea limitatamente al risarcimento del danno morale da lesione dell'onore e dell'immagine; - condanna i convenuti e Controparte_3 [...]
in solido tra loro al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore , delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso in Patti, il 26 giugno 2025
Il Giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino Innaria)