Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2025, proposto da:
Sorgenia Renewables S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colicchia, Fabio Todarello, Claudia Sarrocco e Maria Chiara Berra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Commissione tecnica PNRR-PNIEC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità:
- del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica formatosi, ai sensi dell'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“T.U.A.”), con riferimento all'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) presentata dalla Società odierna ricorrente in data 03/01/2023 (doc. 1), codice procedura MASE 9293, concernente un progetto di impianto eolico costituito da 9 aerogeneratori di potenza di 6,2 MW, per una potenza totale di 55,8 MW, con sistema di accumulo di potenza di 15 MW, ubicato nei Comuni di BA (OR) e IN (OR), e relative opere di connessione alla RTN e infrastrutture indispensabili ricadenti anche nei Comuni di ZA (OR) e LA (OR);
e per la condanna:
- della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ad adempiere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA ex art. 25, comma 2-bis, T.U.A., nonché del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE") a provvedere comunque sulla summenzionata istanza con provvedimento espresso di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 25, comma 2-bis, T.U.A., superando così l'illegittima inerzia serbata nei confronti della Società proponente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Antonio LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 3 gennaio 2023 Sorgenia Renewables S.r.l., odierna ricorrente, ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’avvio del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) in relazione a un progetto per la realizzazione di un impianto composto da n. 9 aerogeneratori eolici, per una potenza complessiva di 55,8 MW, su un’area compresa nei territori dei Comuni di BA (OR) e IN (OR), nonché delle relative opere di connessione alla rete nazionale ricadenti (anche) nei Comuni di ZA (OR) e LA (OR).
In data 13 marzo 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicando di ritenere procedibile l’istanza, ha disposto la pubblicazione della relativa documentazione sul Portale “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; VAS-VIA-AIA” , aprendo la prima fase di consultazione prevista dall’art. 24 del d.lgs. 2006, n. 152.
In data 12 aprile 2023 sono pervenute al Ministero osservazioni da parte delle diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento.
In data 10 maggio 2024 la Società interessata, nel produrre documentazione integrativa inerente ad alcune modifiche progettuali, ha dato riscontro alle osservazioni pervenute.
In data 12 giugno 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicando tale nuova documentazione, ha aperto la seconda fase di consultazione, poi conclusasi in data 27 giugno 2024.
Nel periodo compreso tra il 17 giugno 2024 e il 26 giugno sono pervenute al Ministero ulteriori osservazioni da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.
In data 7 maggio 2025 la Società interessata, nel produrre ulteriore documentazione integrativa, ha dato riscontro alle nuove osservazioni pervenute.
A seguito della pubblicazione di quest’ultima documentazione integrativa, in data 3 giugno 2025, sono pervenute ulteriori osservazioni, cui la Società interessata ha dato riscontro in data 19 giugno 2025 e in data 22 ottobre 2025.
Con diffida del 28 ottobre 2025 Sorgenia Renewables S.r.l. ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento con provvedimento espresso, evidenziando che i termini perentori previsti per la sua conclusione erano da tempo scaduti, essendo trascorsi infruttuosamente più di due anni dalla conclusione della prima fase di consultazione (in data 12 aprile 2023) e oltre 120 giorni dalla conclusione dell’ultima fase di consultazione (in data 3 giugno 2025).
Con nota del 6 novembre 2025, il Ministero le ha, però, comunicato di avere “provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, anche in relazione all’esito della procedura di competenza del MiC, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale” , senza ulteriori precisazioni.
Con il ricorso in esame, notificato in data 14 e 21 novembre 2025, Sorgenia Renewables S.r.l. ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato sulla propria istanza di V.I.A. dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la conseguente condanna della predetta Commissione a predisporre lo schema di provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, nonché del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a decidere sull’istanza con provvedimento espresso.
Si sono costituite in giudizio le parti intimate, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Prima di tutto si osserva che i termini procedimentali per la conclusione del procedimento di V.I.A., regolati dall’art. 25 del T.U.A., sono infruttuosamente decorsi, come emerge pacificamene dalle risultanze di causa.
Non vi sono, dunque, ragioni per discostarsi dai numerosi precedenti, anche di questo Tribunale, con cui è stata costantemente dichiarata l’illegittimità del silenzio in tal modo serbato dall’Amministrazione competente alla definizione di procedimenti analoghi a quello ora in esame (si vedano, da ultimo, le sentenze di questa Sezione 28 gennaio 2026, n. 180, 18 dicembre 2025, nn. 1174 e 1175, 15 luglio 2024, n. 547, nonché le sentenze della Sez. II di questo Tribunale 3 giugno 2024, n. 436 e 22 luglio 2024, n. 578; si vedano, altresì, T.A.R. Puglia, Bari, Sex. II, n. 500/2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670/2024).
Risultano, infatti, violati tutti i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, espressamente definiti perentori dal comma 7 dello stesso, non avendo la Commissione competente predisposto lo schema di provvedimento e non avendo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto con il Ministero della Cultura, adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.
Ciò posto, al fine di precisare i termini in cui concretamente si declina l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, anche considerato che nel caso in esame viene in rilievo il progetto di un impianto “non prioritario” rispetto alle soglie stabilite dal legislatore, si richiama testualmente quanto recentemente affermato dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 22 luglio 2025, n. 6503, ove si legge che:
- “non vi sono elementi che inducano a ritenere che la speciale disciplina della trattazione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti PNIEC abbia determinato una dequotazione della vincolatività dei termini di conclusione di alcuni di tali procedimenti, come già affermato dalla Sezione anteriormente all'ultima modifica dell'art. 8 cod. amb. (Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; Id., 6 dicembre 2024, n. 9777; Id., 6 dicembre 2024, n. 9791) e come occorre anche oggi ribadire, alla luce del nuovo impianto normativo” ;
- “le novità apportate dal d.l. 153/2024, dettando una doppia velocità di calendarizzazione dei procedimenti da trattare, conformano le modalità con cui le amministrazioni devono provvedere e, dunque, incidono sulla tecnica di tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo pretensivo, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione” ;
- “l'art. 8 cod. proc. amb. non contiene alcuna deroga all'art. 25, co. 7, cod. amb.: «l'introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non è supportato da nessuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina. […] Il criterio di priorità, infatti, assume mera rilevanza interna ai fini di una ordinata ed efficace gestione degli iter autorizzatori da parte degli organi a ciò deputati, ma non è tale da assumere, al contempo, una portata derogatoria della disciplina legale del termine di conclusione del procedimento» (Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; Id., 6 dicembre 2024, n. 9777; Id., 6 dicembre 2024, n. 9791). (…) se con il d.l. 153/2024 si fosse voluto eliminare o dequotare l'obbligo giuridico di provvedere, rendendo elastici i termini di conclusione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti PNIEC non prioritari, si sarebbe dovuto intervenire – più che sull'art. 8 cod. amb., che detta disposizioni sull'organizzazione interna degli uffici – sull'art. 25 cod. amb., che è l'articolo deputato alla disciplina dei termini procedurali. Viceversa, la riforma normativa ha lasciato intatte le previsioni dell'art. 25, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, cod. amb., che, rispettivamente, fissano i termini di conclusione dei procedimenti di VIA per tutti i progetti PNIEC (prioritari o meno) e prevedono particolari conseguenze (diritto di rimborso dei diritti di istruttoria e peculiare meccanismo sostitutivo) per il caso di ritardo nella loro definizione, ritardo che, quindi, mantiene indubbia rilevanza giuridica”;
- tuttavia, ciò chiarito e confermato, sempre secondo la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, “In presenza dei due (contrapposti) interessi sopra descritti, l'uno rivolto alla tutela contro l'inerzia amministrativa e l'altro indirizzato all'efficace transizione energetica del Paese, e in assenza di ulteriori indicazioni fornite dal legislatore, occorre ora individuare un loro ragionevole bilanciamento ai fini della soluzione della controversia in esame, considerando anche l'esigenza di fornire un indirizzo alla stregua dell'ampio contenzioso in corso sulla materia”, poiché “non è possibile, in particolare, che, mediante l'azione avverso il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm., gli operatori che hanno presentato istanze autorizzative di progetti PNIEC non prioritari ottengano una sentenza che, condannando l'amministrazione a provvedere sic et simpliciter entro un termine fisso, di fatto permetta loro di sorpassare i progetti già calendarizzati secondo il sistema delle quote definito dall'art. 8, co. 1-ter, cod. amb.” ;
- con la conseguenza che “l'ottemperanza alla presente sentenza [debba essere] strutturata in modo da assicurare che il progetto per cui è causa rimanga inserito nel sistema delle quote di trattazione predeterminato ex lege: l'amministrazione deve, quindi, essere condannata a valutare il progetto entro un termine, ma pur sempre nell'ambito della quota di appartenenza, con la conseguenza che il vittorioso esperimento dell'azione avverso il silenzio permette all'operatore privato di ottenere la definizione del procedimento di suo interesse "in priorità" rispetto ai (soli) procedimenti di analoga natura, ossia – nella fattispecie – nei limiti della quota (di almeno due quinti) dedicata alla trattazione dei progetti PNIEC non prioritari” .
Pertanto, anche sulla scorta di quest’autorevole indicazione giurisprudenziale:
- si deve dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto oggetto della presente controversia;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero della Cultura devono essere condannati a provvedere sull'istanza dell’odierna ricorrente entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa valutazione del progetto, in priorità rispetto alla sola quota (non inferiore a due quinti) di procedimenti amministrativi dedicata ai progetti PNIEC non prioritari, nell'ambito delle sedute già calendarizzate dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC oppure, a scelta dell'organo, in una seduta straordinaria all'uopo fissata;
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ove è incardinata la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è tenuto a dare evidenza dei criteri organizzativi dalla stessa prestabiliti tanto in via generale, ai fini del rispetto dell'art. 8, co. 1-ter, cod. amb., quanto nello specifico, ai fini dell'ottemperanza al presente giudicato e, quindi, per garantire l'effettiva calendarizzazione della valutazione del progetto per cui è causa con precedenza rispetto ai progetti PNIEC non prioritari e in tempo utile per assicurare il rispetto del termine ultimo assegnato ai Ministeri per provvedere;
- in caso di perdurante mancata ottemperanza, su istanza di parte ricorrente notificata alle amministrazioni procedenti e con separato provvedimento, sarà nominato un commissario ad acta, che provvederà in via sostitutiva dei Ministeri intimati.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrazione compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio, alla luce della (parziale) novità della res controversa e del peculiare contesto in cui l’Amministrazione resistente è stata chiamata ad operare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara -ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione- l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione e l’esercizio di un impianto composto da n. 9 aerogeneratori eolici, per una potenza complessiva di 55,8 MW, su un’area compresa nei territori dei Comuni di BA (OR) e IN (OR), nonché delle relative opere di connessione alla rete nazionale ricadenti (anche) nei Comuni di ZA (OR) e LA (OR).
Compensa le spese processuali tra le parti del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco BU, Presidente
Antonio LA, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio LA | Marco BU |
IL SEGRETARIO