Corte Cost., sentenza 22/12/2025, n. 193
CCOST
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Applicabilità della norma agli spazi comuni condominiali

    L'interpretazione censurata, con la quale viene estesa alle parti comuni dell'edificio condominiale la tutela prevista per i luoghi di privata dimora, non appare né irragionevole, né irrispettosa del principio di offensività. Le parti comuni presentano i connotati fondamentali del 'luogo di privata dimora', costituiti dalla non apertura al pubblico e dalla non accessibilità da parte di terzi senza il consenso dei titolari.

  • Rigettato
    Mancanza di una fattispecie attenuata per fatti di lieve entità

    La scelta legislativa di adottare un trattamento sanzionatorio di maggior rigore per il furto in abitazione è giustificata dalla particolare gravità del fatto e dalla speciale pericolosità soggettiva del suo autore. La fattispecie non comprende al suo interno fatti così diversificati da meritare l'introduzione di una circostanza attenuante di lieve entità, a differenza di reati come la rapina o l'estorsione.

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Massime2

L’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella definizione della politica criminale e, in particolare, nella determinazione delle pene applicabili è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore e i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/ 2021 - mass. 43897).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 624-biscod. pen., nella parte in cui – secondo il diritto vivente – si applica anche agli spazi comuni degli edifici condominiali, e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. L’estensione alle parti comuni dell’edificio condominiale della tutela prevista per i luoghi di privata dimora e le relative pertinenze non è irragionevole, né irrispettosa del principio di offensività, poiché le parti comuni sono a servizio e protezione delle private dimore ubicate nel condominio e vengono a questo scopo utilizzate dai comproprietari; inoltre, anch’esse sono connotate dalla non apertura al pubblico e dalla non accessibilità da parte di terzi senza il consenso dei titolari. L’omessa previsione di una diminuzione di pena quando il fatto risulta di lieve entità non viola poi i principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, posto che il trattamento sanzionatorio di maggior rigore (rispetto al furto semplice) è giustificato dalla particolare gravità del fatto e dalla speciale pericolosità soggettiva del suo autore e che, diversamente da quanto accade per la rapina e l’estorsione, la violazione del bene giuridico tutelato (il domicilio) è insuscettibile di una graduazione quantitativa e la fattispecie astratta non presenta quella latitudine che giustifica l’introduzione di una “valvola di sicurezza”; il che esclude anche la violazione del principio di eguaglianza. (Precedenti: S. 86/2024 - mass. 46164, 46165; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 216/2019 - mass. 41621; S. 88/2019; O. 67/2020 - mass. 42632).

Commentari12

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    La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 12 gennaio 2026

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    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    C. Cost. 22 dicembre 2025, n. 193 Massima: In tema di furto in abitazione, è costituzionalmente legittima l'interpretazione dell'art. 624-bis c.p. che ricomprende nella nozione di "privata dimora" anche le parti comuni di un edificio condominiale, quali l'androne, quando esse siano funzionalmente collegate alle singole unità abitative e poste al servizio e protezione delle stesse. La maggiore offensività della fattispecie rispetto al furto semplice risiede nella tutela rafforzata del domicilio quale spazio di esplicazione della vita privata e presidio di inviolabilità e riservatezza della persona, sicché la sottrazione di beni nelle pertinenze o negli spazi comuni dell'edificio integra …

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 22/12/2025, n. 193
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 193
Data del deposito : 22 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo