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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 100/2024 promossa da (Avv. Enrico RAIMONDI) contro l' (avv. Parte_1 CP_1
Raffaele ESPOSITO) avente ad oggetto: malattia professionale, osserva quanto segue:
-1-
La ricorrente, premesso di aver lavorato dal 13 novembre 2006 al 29 febbraio 2020 per la società Europa Ovini - che si occupa, tra l'altro, della macellazione della carne per la sua successiva commercializzazione -, occupandosi della preparazione delle carni e della pulizia dei locali, sia con utilizzo della idropulitrice che con modalità manuali, dell'inserimento della carne in cassette di plastica, della preparazione dei sottovuoti con annesso trasporto e sollevamento delle materie prime, della preparazione degli arrosticini, e dal 2002 anche della preparazione dei salumi e della collocazione degli stessi in cartoni da trasportare nelle celle frigorifere, con turni di lavoro di 10 ore giornaliere dal lunedì al sabato nel periodo estivo, e di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì negli altri periodi, lamentava che detti lavori, svolti in ambienti freddi e comportanti movimentazione manuale di carichi pesanti con posture incongrue e utilizzo frequente di strumenti meccanici, avevano determinato una “rachipatia lombare”, una “risartrosi bilaterale mano/polso” e una “epicondilite bilaterale” la cui natura professionale era stata negata dall . La ricorrente concludeva chiedendo CP_1
“nel merito e in via principale: • dichiarare l'origine professionale delle malattie denunciate;
• dichiarare che la lesione all'integrità psico-fisica è pari al 22% o, comunque, di grado superiore al 16%; • condannare l' all'erogazione della CP_1
rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico" di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) d.lgs. 38/2000, oltre all'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 38/2000, dalla data della domanda, con interessi e rivalutazione. c) nel merito e in via subordinata: • dichiarare
l'origine professionale delle malattie denunciate;
• dichiarare che la lesione all'integrità psico-fisica è compresa tra il 6% e il 15%; • di conseguenza, condannare
l' al pagamento dell'indennizzo in capitale delle menomazioni, ai sensi dell'art. 13, CP_1
comma 2, lett. a) d.lgs. 38/2000, con interessi e rivalutazione dalla data della domanda.
Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, eccependo altresì “la prescrizione triennale ex art. 112 T.U. 1124/65, con riguardo alla M.P. osteoartropatie polso (M.P. n. 514249726)”.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dalla ricorrente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
Occorre, anzitutto, ricostruire brevemente la vicenda, anche al fine di statuire sulla eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente. CP_2
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente in data 7 maggio 2018 ha presentato domanda per il riconoscimento, quale malattia professionale, della rachipatia lombare (domanda n. 514249724) e della risartrosi bilaterale mano/polso (domanda n.
514249725), mentre in data 20 dicembre 2022 ha presentato domanda per il riconoscimento della natura professionale della epicondilite bilaterale (domanda n.
519391501).
Le prime due domande sono state rigettate il 25 marzo 2020 per l'avvenuto riscontro, nelle lavorazioni svolte, della “assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata” e, con successivi provvedimenti del 6 dicembre 2022 emessi a seguito di opposizione, “perché trascorsi i termini previsti dalla legge (art. 112, DPR
1124/1965) per richiedere la prestazione”; la domanda del 20 dicembre 2022 è stata
Pag. 2 di 7 rigettata il 23.06.2023 per inesistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stata esposta la ricorrente e la malattia professionale denunciata.
Dalla documentazione prodotta da entrambe le parti (docc.ti nn. 6, 7 e 8 prodotti dall' e documentazione depositata sempre dall' in data 17 aprile 2024, CP_1 CP_1
successivamente alla instaurazione del giudizio) risulta, tuttavia che in data 8 marzo
2024, l' resistente è tornato a pronunciarsi sulle richiamate domande con CP_2 provvedimenti emessi “a seguito di collegiale medica”, escludendo l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata.
L'avvenuta adozione dei summenzionati provvedimenti dell'8 marzo 2024 sulle tre domande proposte dalla ricorrente, evidenzia come i relativi procedimenti amministrativi non potessero dirsi ancora definiti, con conseguente esclusione dell'intervenuta prescrizione del diritto all'azione.
Ad ogni modo, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' non può trovare CP_1
accoglimento, riguardando altra domanda presentata dalla ricorrente, non oggetto del ricorso proposto: invero, l' ha eccepito la prescrizione triennale ex art. 112 T.U. CP_1
1124/65, con riguardo alla M.P. osteoartropatie polso (M.P. n. 514249726 - rilevando come la presunta malattia professionale sarebbe stata definitivamente respinta con provvedimento dell'11.03.2020, con conseguente decorso dei termini CP_1
prescrizionali), mentre la ricorrente agisce in questa sede per il riconoscimento della natura professionale delle malattie denunciate con domande n. 514249724, n.
514249725 e n. 519391501.
L'eccezione di prescrizione non si attaglia, quindi, alla fattispecie in esame, riferendosi ad altra domanda proposta dalla SI.ra , non oggetto del ricorso Pt_1
introduttivo del presente giudizio.
Tanto chiarito, va osservato che l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente la ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il TE , collega della ricorrente per circa Testimone_1 venti anni, ha confermato che: “la lavoratrice è stata adibita alla pulizia dei locali e alla preparazione delle carni. Nello svolgimento delle attività di pulizia, la dipendente utilizzava la idropulitrice per pulire le attrezzature della macelleria ed era tenuta a lucidare le piastrelle delle pareti e le finestre con modalità manuali. La SI.ra Pt_1
Pag. 3 di 7 era l'unica dipendente ad essere adibita alla pulizia di tutti gli ambienti aziendali, sia interni sia esterni. La lavoratrice è stata adibita a inserire la carne all'interno di cassette di plastica rafforzata, il cui peso, una volta riempite, era di circa 12 kg. In alcuni periodi, ogni giorno, la lavoratrice preparava oltre cento cassette di carne. Ella, quindi, provvedeva a inserire le cassette di plastica così riempite all'interno della macchina tagliatrice per la preparazione dei tagli destinati al confezionamento. La dipendente, inoltre, era adibita ad affettare la carne già disossata che poi provvedeva a riporre in una rastrelliera. La lavoratrice era adibita anche a preparare i sottovuoti con i formaggi, le ventricine e gli altri prodotti venduti dalla società al pubblico. Le materie prime destinate al sottovuoto, di cui la società si rifornisce, venivano collocate dalla SI.ra all'interno di celle frigorifere, trasportandole dal piazzale esterno Pt_1 dell'azienda alla macelleria con pedane di legno. A seconda dell'articolo da confezionare sottovuoto, la ricorrente prelevava le materie prime dalle celle frigorifere
e provvedeva alle operazioni di taglio e di confezionamento, a seconda degli ordinativi
o per rifornire l'area commerciale aperta al pubblico. La SI.ra ha provveduto Pt_1
a confezionare, quotidianamente, oltre cinquanta prodotti, in quanto responsabile di sala. La ricorrente è stata anche adibita a preparare gli arrosticini;
a tal fine, ella provvedeva al taglio manuale della carne, che poi veniva inserita in una specifica macchina, dalla quale, poi, si prelevava il prodotto finito. Nel periodo estivo, la società produceva circa cinquantamila arrosticini al giorno. Dalla metà del 2002, il datore di lavoro l'ha anche adibita, nel periodo invernale, alla preparazione dei salumi, della ventricina e dei formaggi destinati alla vendita al pubblico. A tal fine, ella procedeva al lavaggio dei prodotti appena richiamati e, una volta terminata questa attività, procedeva ad appenderli, per farli asciugare, a ganci collocati sulle pareti o sul soffitto della macelleria. Una volta asciugati, la ricorrente era tenuta a tagliare i singoli prodotti per procedere al loro confezionamento sottovuoto. A quel punto, ella doveva procedere ad inserire i prodotti, suddivisi per tipologia, all'interno di cartoni. Ella, quindi, posizionava i singoli cartoni su un carrello per trasportali all'interno delle celle frigorifere per la loro conservazione. Nell'ambiente di lavoro in cui la dipendente era stata adibita a svolgere le mansioni descritte ai punti precedenti la temperatura variava tra zero e sedici gradi centigradi;
nelle celle frigorifere era ovviamente più bassa. In
Pag. 4 di 7 aggiunta alle attività fino ad ora descritte, la società ha adibito la ricorrente alla pulizia dei diversi macchinari utilizzati per il taglio delle carni.”
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del TE , Testimone_2 collega della ricorrente all'incirca dal 2014 al 2019, il quale ha altresì confermato i turni di lavoro dedotti in ricorso.
Il C.T.U. ha reputato come “Il lavoro svolto dalla perizianda richiedeva
l'assunzione di posture incongrue e sollevamento di pesi. Inoltre i movimenti ripetitivi svolti continuativamente durante l'arco della giornata lavorativa hanno determinato usura sia a carico delle mani sia dei gomiti. L'esposizione ad ambiente freddo per tanti anni lavorativi ha determinato lo sviluppo di fenomeni degenerativo artrosici. Freddo e umidità possono causare dolori muscolari e articolari. Questo succede perché con
l'abbassarsi delle temperature le articolazioni possono irrigidirsi ed essere meno elastiche. Inoltre, quando un muscolo è irrigidito può gravare su tendini e articolazioni, provocando un'infiammazione. Con il freddo, poi, si tende a mantenere una postura contratta, responsabile dell'aumento di tensione a carico di muscoli, tendini e ossa.”
Il CTU ha, dunque, accertato che “La SI.ra è affetta da Parte_1
discopatia lombo-sacrale, epicondilite bilaterale e rizoartrosi mani. Tali patologie sono riconducibili al lavoro svolto. La percentuale di menomazione accertata deve considerarsi pari al 4% per discopatia lombo-sacrale, al 3% per epicondilite bilaterale
e 2% per rizoartrosi bilaterale. La valutazione complessiva è pari al 9%.”
Riscontrando la richiesta di chiarimenti formulata a mezzo PEC da parte del consulente , il CTU ha osservato: “Ai fini della valutazione si è tenuto conto del CP_1
DVR ma anche di quanto riferito dalla stessa la quale ha spiegato in Pt_1
maniera dettagliata le mansioni svolte. La rizoartrosi o rizartrosi, è una forma di artrosi che interessa il pollice della mano, più precisamente l'articolazione trapezio- metacarpale. Questa articolazione si trova alla base del pollice, tra l'osso trapezio del carpo e il primo metacarpo, e gli permette di effettuare i movimenti di flessione, estensione e opposizione alle altre dita. Tale patologia è un processo degenerativo che provoca l'usura e l'infiammazione della cartilagine che riveste le superfici articolari, causando dolore, rigidità e limitazione funzionale del pollice. Tra le cause di rizoartrosi troviamo il sovraccarico funzionale o professionale del pollice, che può
Pag. 5 di 7 derivare da attività che richiedono movimenti ripetitivi o intensi del dito e l'esposizione.
I microtraumi ripetitivi, come ad esempio succede nei pazienti che svolgono lavori manuali, rappresentano un fattore di rischio importante. Tali informazioni sono riportate su tutti i testi di medicina. L'esposizione al freddo ha ulteriormente contribuito alla degenerazione artrosica. Si confermano le conclusioni già espresse.”
Tale ultimo accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Da ultimo, va precisato come anche le conclusioni raggiunte dal perito in ordine all'epicondilite siano recepibili, non trovando riscontro il rilievo formulato dall' per CP_1
il quale tale malattia sarebbe insorta oltre il termine di anni quattro dalla cessazione dell'attività lavorativa, posto che la ricorrente è stata dipendente della società Europa
Ovini fino al 29 febbraio 2020 e ha presentato domanda per il riconoscimento della natura professionale della suddetta patologia in data 20 dicembre 2022.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 9%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
Pag. 6 di 7 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, dichiara che è affetta da discopatia lombo-sacrale, Parte_1
epicondilite bilaterale e rizoartrosi mani di natura professionale e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13 D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 9%, e, per l'effetto, condanna l' in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 100/2024 promossa da (Avv. Enrico RAIMONDI) contro l' (avv. Parte_1 CP_1
Raffaele ESPOSITO) avente ad oggetto: malattia professionale, osserva quanto segue:
-1-
La ricorrente, premesso di aver lavorato dal 13 novembre 2006 al 29 febbraio 2020 per la società Europa Ovini - che si occupa, tra l'altro, della macellazione della carne per la sua successiva commercializzazione -, occupandosi della preparazione delle carni e della pulizia dei locali, sia con utilizzo della idropulitrice che con modalità manuali, dell'inserimento della carne in cassette di plastica, della preparazione dei sottovuoti con annesso trasporto e sollevamento delle materie prime, della preparazione degli arrosticini, e dal 2002 anche della preparazione dei salumi e della collocazione degli stessi in cartoni da trasportare nelle celle frigorifere, con turni di lavoro di 10 ore giornaliere dal lunedì al sabato nel periodo estivo, e di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì negli altri periodi, lamentava che detti lavori, svolti in ambienti freddi e comportanti movimentazione manuale di carichi pesanti con posture incongrue e utilizzo frequente di strumenti meccanici, avevano determinato una “rachipatia lombare”, una “risartrosi bilaterale mano/polso” e una “epicondilite bilaterale” la cui natura professionale era stata negata dall . La ricorrente concludeva chiedendo CP_1
“nel merito e in via principale: • dichiarare l'origine professionale delle malattie denunciate;
• dichiarare che la lesione all'integrità psico-fisica è pari al 22% o, comunque, di grado superiore al 16%; • condannare l' all'erogazione della CP_1
rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico" di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) d.lgs. 38/2000, oltre all'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 38/2000, dalla data della domanda, con interessi e rivalutazione. c) nel merito e in via subordinata: • dichiarare
l'origine professionale delle malattie denunciate;
• dichiarare che la lesione all'integrità psico-fisica è compresa tra il 6% e il 15%; • di conseguenza, condannare
l' al pagamento dell'indennizzo in capitale delle menomazioni, ai sensi dell'art. 13, CP_1
comma 2, lett. a) d.lgs. 38/2000, con interessi e rivalutazione dalla data della domanda.
Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, eccependo altresì “la prescrizione triennale ex art. 112 T.U. 1124/65, con riguardo alla M.P. osteoartropatie polso (M.P. n. 514249726)”.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dalla ricorrente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
Occorre, anzitutto, ricostruire brevemente la vicenda, anche al fine di statuire sulla eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente. CP_2
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente in data 7 maggio 2018 ha presentato domanda per il riconoscimento, quale malattia professionale, della rachipatia lombare (domanda n. 514249724) e della risartrosi bilaterale mano/polso (domanda n.
514249725), mentre in data 20 dicembre 2022 ha presentato domanda per il riconoscimento della natura professionale della epicondilite bilaterale (domanda n.
519391501).
Le prime due domande sono state rigettate il 25 marzo 2020 per l'avvenuto riscontro, nelle lavorazioni svolte, della “assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata” e, con successivi provvedimenti del 6 dicembre 2022 emessi a seguito di opposizione, “perché trascorsi i termini previsti dalla legge (art. 112, DPR
1124/1965) per richiedere la prestazione”; la domanda del 20 dicembre 2022 è stata
Pag. 2 di 7 rigettata il 23.06.2023 per inesistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stata esposta la ricorrente e la malattia professionale denunciata.
Dalla documentazione prodotta da entrambe le parti (docc.ti nn. 6, 7 e 8 prodotti dall' e documentazione depositata sempre dall' in data 17 aprile 2024, CP_1 CP_1
successivamente alla instaurazione del giudizio) risulta, tuttavia che in data 8 marzo
2024, l' resistente è tornato a pronunciarsi sulle richiamate domande con CP_2 provvedimenti emessi “a seguito di collegiale medica”, escludendo l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata.
L'avvenuta adozione dei summenzionati provvedimenti dell'8 marzo 2024 sulle tre domande proposte dalla ricorrente, evidenzia come i relativi procedimenti amministrativi non potessero dirsi ancora definiti, con conseguente esclusione dell'intervenuta prescrizione del diritto all'azione.
Ad ogni modo, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' non può trovare CP_1
accoglimento, riguardando altra domanda presentata dalla ricorrente, non oggetto del ricorso proposto: invero, l' ha eccepito la prescrizione triennale ex art. 112 T.U. CP_1
1124/65, con riguardo alla M.P. osteoartropatie polso (M.P. n. 514249726 - rilevando come la presunta malattia professionale sarebbe stata definitivamente respinta con provvedimento dell'11.03.2020, con conseguente decorso dei termini CP_1
prescrizionali), mentre la ricorrente agisce in questa sede per il riconoscimento della natura professionale delle malattie denunciate con domande n. 514249724, n.
514249725 e n. 519391501.
L'eccezione di prescrizione non si attaglia, quindi, alla fattispecie in esame, riferendosi ad altra domanda proposta dalla SI.ra , non oggetto del ricorso Pt_1
introduttivo del presente giudizio.
Tanto chiarito, va osservato che l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente la ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il TE , collega della ricorrente per circa Testimone_1 venti anni, ha confermato che: “la lavoratrice è stata adibita alla pulizia dei locali e alla preparazione delle carni. Nello svolgimento delle attività di pulizia, la dipendente utilizzava la idropulitrice per pulire le attrezzature della macelleria ed era tenuta a lucidare le piastrelle delle pareti e le finestre con modalità manuali. La SI.ra Pt_1
Pag. 3 di 7 era l'unica dipendente ad essere adibita alla pulizia di tutti gli ambienti aziendali, sia interni sia esterni. La lavoratrice è stata adibita a inserire la carne all'interno di cassette di plastica rafforzata, il cui peso, una volta riempite, era di circa 12 kg. In alcuni periodi, ogni giorno, la lavoratrice preparava oltre cento cassette di carne. Ella, quindi, provvedeva a inserire le cassette di plastica così riempite all'interno della macchina tagliatrice per la preparazione dei tagli destinati al confezionamento. La dipendente, inoltre, era adibita ad affettare la carne già disossata che poi provvedeva a riporre in una rastrelliera. La lavoratrice era adibita anche a preparare i sottovuoti con i formaggi, le ventricine e gli altri prodotti venduti dalla società al pubblico. Le materie prime destinate al sottovuoto, di cui la società si rifornisce, venivano collocate dalla SI.ra all'interno di celle frigorifere, trasportandole dal piazzale esterno Pt_1 dell'azienda alla macelleria con pedane di legno. A seconda dell'articolo da confezionare sottovuoto, la ricorrente prelevava le materie prime dalle celle frigorifere
e provvedeva alle operazioni di taglio e di confezionamento, a seconda degli ordinativi
o per rifornire l'area commerciale aperta al pubblico. La SI.ra ha provveduto Pt_1
a confezionare, quotidianamente, oltre cinquanta prodotti, in quanto responsabile di sala. La ricorrente è stata anche adibita a preparare gli arrosticini;
a tal fine, ella provvedeva al taglio manuale della carne, che poi veniva inserita in una specifica macchina, dalla quale, poi, si prelevava il prodotto finito. Nel periodo estivo, la società produceva circa cinquantamila arrosticini al giorno. Dalla metà del 2002, il datore di lavoro l'ha anche adibita, nel periodo invernale, alla preparazione dei salumi, della ventricina e dei formaggi destinati alla vendita al pubblico. A tal fine, ella procedeva al lavaggio dei prodotti appena richiamati e, una volta terminata questa attività, procedeva ad appenderli, per farli asciugare, a ganci collocati sulle pareti o sul soffitto della macelleria. Una volta asciugati, la ricorrente era tenuta a tagliare i singoli prodotti per procedere al loro confezionamento sottovuoto. A quel punto, ella doveva procedere ad inserire i prodotti, suddivisi per tipologia, all'interno di cartoni. Ella, quindi, posizionava i singoli cartoni su un carrello per trasportali all'interno delle celle frigorifere per la loro conservazione. Nell'ambiente di lavoro in cui la dipendente era stata adibita a svolgere le mansioni descritte ai punti precedenti la temperatura variava tra zero e sedici gradi centigradi;
nelle celle frigorifere era ovviamente più bassa. In
Pag. 4 di 7 aggiunta alle attività fino ad ora descritte, la società ha adibito la ricorrente alla pulizia dei diversi macchinari utilizzati per il taglio delle carni.”
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del TE , Testimone_2 collega della ricorrente all'incirca dal 2014 al 2019, il quale ha altresì confermato i turni di lavoro dedotti in ricorso.
Il C.T.U. ha reputato come “Il lavoro svolto dalla perizianda richiedeva
l'assunzione di posture incongrue e sollevamento di pesi. Inoltre i movimenti ripetitivi svolti continuativamente durante l'arco della giornata lavorativa hanno determinato usura sia a carico delle mani sia dei gomiti. L'esposizione ad ambiente freddo per tanti anni lavorativi ha determinato lo sviluppo di fenomeni degenerativo artrosici. Freddo e umidità possono causare dolori muscolari e articolari. Questo succede perché con
l'abbassarsi delle temperature le articolazioni possono irrigidirsi ed essere meno elastiche. Inoltre, quando un muscolo è irrigidito può gravare su tendini e articolazioni, provocando un'infiammazione. Con il freddo, poi, si tende a mantenere una postura contratta, responsabile dell'aumento di tensione a carico di muscoli, tendini e ossa.”
Il CTU ha, dunque, accertato che “La SI.ra è affetta da Parte_1
discopatia lombo-sacrale, epicondilite bilaterale e rizoartrosi mani. Tali patologie sono riconducibili al lavoro svolto. La percentuale di menomazione accertata deve considerarsi pari al 4% per discopatia lombo-sacrale, al 3% per epicondilite bilaterale
e 2% per rizoartrosi bilaterale. La valutazione complessiva è pari al 9%.”
Riscontrando la richiesta di chiarimenti formulata a mezzo PEC da parte del consulente , il CTU ha osservato: “Ai fini della valutazione si è tenuto conto del CP_1
DVR ma anche di quanto riferito dalla stessa la quale ha spiegato in Pt_1
maniera dettagliata le mansioni svolte. La rizoartrosi o rizartrosi, è una forma di artrosi che interessa il pollice della mano, più precisamente l'articolazione trapezio- metacarpale. Questa articolazione si trova alla base del pollice, tra l'osso trapezio del carpo e il primo metacarpo, e gli permette di effettuare i movimenti di flessione, estensione e opposizione alle altre dita. Tale patologia è un processo degenerativo che provoca l'usura e l'infiammazione della cartilagine che riveste le superfici articolari, causando dolore, rigidità e limitazione funzionale del pollice. Tra le cause di rizoartrosi troviamo il sovraccarico funzionale o professionale del pollice, che può
Pag. 5 di 7 derivare da attività che richiedono movimenti ripetitivi o intensi del dito e l'esposizione.
I microtraumi ripetitivi, come ad esempio succede nei pazienti che svolgono lavori manuali, rappresentano un fattore di rischio importante. Tali informazioni sono riportate su tutti i testi di medicina. L'esposizione al freddo ha ulteriormente contribuito alla degenerazione artrosica. Si confermano le conclusioni già espresse.”
Tale ultimo accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Da ultimo, va precisato come anche le conclusioni raggiunte dal perito in ordine all'epicondilite siano recepibili, non trovando riscontro il rilievo formulato dall' per CP_1
il quale tale malattia sarebbe insorta oltre il termine di anni quattro dalla cessazione dell'attività lavorativa, posto che la ricorrente è stata dipendente della società Europa
Ovini fino al 29 febbraio 2020 e ha presentato domanda per il riconoscimento della natura professionale della suddetta patologia in data 20 dicembre 2022.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 9%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
Pag. 6 di 7 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, dichiara che è affetta da discopatia lombo-sacrale, Parte_1
epicondilite bilaterale e rizoartrosi mani di natura professionale e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13 D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 9%, e, per l'effetto, condanna l' in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
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