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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2024, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei ORi Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Gabriele Conti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 4277/2023 promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1976, residente in [...]05876 ARZIGNANO ITALIA, rappresentata e difesa dall'avvocato COPPOLA MARZIA del Foro di Milano
contro
, C.F. , nat a MONTECCHIO MAGGIORE (VI) il CP_1 C.F._2
29/10/1973, residente in [...]4 05876 ARZIGNANO ITALIA, rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTI ANDREA e dall'avv. GUERRATO TRISSINO
1 ALESSANDRA del Foro di Vicenza
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni della parte ricorrente:
NEL MERITO
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1. disporre l'immediata consulenza tecnica psicodiagnostica sul padre, sulla madre e sui figli.
La CTU dovrà essere affidata a uno psichiatra forense coadiuvato, se necessario, da un neuropsichiatra infantile e da uno psicologo relazionale esperto in dinamiche familiari.
Questo con l'obiettivo di verificare, con la massima urgenza e senza alcun ulteriore ritardo,
lo stato della salute psico-fisica dei minori, fornendo i dati necessari a fare chiarezza sui loro reali bisogni e sulle migliori modalità di frequentazione con ciascun genitore;
2. salvo diversa valutazione del perito incaricato all'esito della indispensabile CTU
psicologica e psicodiagnostica, confermare l'affidamento dei tre figli minori a entrambi i genitori;
3. confermare le altre condizioni dell'accordo di separazione in punto mantenimento dei figli;
4. in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali al 15%.
2 IN VIA ISTRUTTORIA
1. disporre con urgenza approfondita CTU PSICODIAGNOSTICA E PSICHIATRICA sul padre, sulla madre, sui figli minori e sulle figure di maggior riferimento della famiglia, da affidare a uno psichiatra forense coadiuvato, se necessario, da un neuropsichiatra infantile e da uno psicologo relazionale esperto in dinamiche familiari;
2. ammettere prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati e indicati con la numerazione da n. 1 a n. 13 con i seguenti testimoni, come indicati a margine di ciascun capitolo:
1) Vero che la OR le ha riferito che lei telefona ai figli ogni giorno, la mattina Pt_1
e la sera? Vero che lo ha fatto anche in sua presenza? (a teste: , Testimone_1 Tes_2
, ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7
, Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Tes_12
2) Vero che, fino alla separazione di fatto dei coniugi del giugno 2022, la OR si Pt_1
è occupata dei figli anche accompagnandoli a tutte le attività sportive pomeridiane? (a teste:
, , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_8 Tes_6 Testimone_3 [...]
) Tes_8 Testimone_13
3) Vero che, sino al giugno 2022, il OR le ha detto di escludere la possibilità di CP_1
affidarsi all'aiuto di una babysitter poiché di e si sarebbe Per_1 Per_2 Per_3
occupata la madre? (a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , Tes_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
3 Testimone_10 Testimone_11 Tes_12
4) Vero che la OR le ha riferito che il OR ha detto alla moglie, nel Pt_1 CP_1
gennaio 2023, che se lei avesse accettato le condizioni economiche dell'accordo di separazione lei avrebbe potuto incontrare i figli? (a teste: , Testimone_1 Tes_2
)
[...]
5) Vero che la OR , sino al giugno 2022, ha accompagnato i figli alle cene di Pt_1
classe e il OR era assente? (a teste: , , CP_1 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
,
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7 Testimone_8
, Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Tes_12
6) Vero che il OR ha partecipato alla cena di classe di , per la prima volta, CP_1 Per_3
quest'anno? (a teste: , ) Testimone_1 Testimone_2
7) Vero che il rappresentante americano dell'azienda Decormarmi, il OR , ha Pt_2
interrotto i contatti con l'azienda dal mese di aprile 2023? (a teste: ) Testimone_2
8) Vero che il OR , nell'estate 2022, ha telefonato e ha scritto messaggi al OR CP_1
affermando che lui intratteneva una storia d'amore con la OR ? (a teste: Pt_2 Pt_1
) Testimone_2
9) Vero che, nel mese di aprile 2022, la OR le ha detto che il marito Parte_1
controllava come lei si vestiva prima di uscire da casa? (a teste: , Testimone_2 Tes_1
)
[...]
10) Vero che Sua figlia, ha avuto contatti con i cugini ( e Parte_3 Per_1 Per_3
4 ) fino al mese di giugno 2022? Vero che, da allora, i tre ragazzi hanno bloccato la cugina Per_2
su whatsapp? (a teste: ) Testimone_2
11) Vero che nel mese di settembre 2022, la OR è andata a prendere i figli a Pt_1
scuola e il marito lo ha impedito? Vero che, in quell'occasione, il OR ha filmato CP_1
la moglie e le ha detto che le avrebbe portato via i figli? (a teste: , Testimone_2 Tes_1
)
[...]
12) Vero che la OR le ha raccontato che, nel mese di maggio 2022, il marito Pt_1
l'ha insultata e ha continuato a farlo anche quando lei si è accasciata in un angolo della casa coniugale piangente? (a teste: , ) Testimone_2 Testimone_1
13) Vero che nel 2013, ha sofferto di attacchi di panico e la madre riconosceva Per_1
i sintomi prima che questi si verificassero? (a teste: , ) Testimone_1 Testimone_2
14) Vero che il OR , nel giugno 2021, ha picchiato sulla schiena perché CP_1 Per_1
lui aveva un'insufficienza sulla pagella? Vero che il OR ha raccontato questo CP_1
episodio ai propri amici ad Albarella? (a teste: , ) Testimone_1 Testimone_2
Conclusioni della parte resistente:
In via principale nel merito:
1) rigettarsi il ricorso perché infondato;
2) fermo il già disposto affidamento condiviso dei figli ed il loro collocamento presso la casa ex coniugale di via dei Roccoli n.4 in Arzignano con il padre, cui la casa è assegnata in funzione del collocamento filiale, modificare il diritto di visita materno secondo il seguente
5 calendario di fatto già in essere:
-a fine settimana alterne dal sabato alla domenica sera;
-uno o due pomeriggi a settimana, a seconda degli impegni scolastici, ricreativi, di salute e sportivi dei figli, previo accordo con il padre;
--ferme le festività natalizie, ossia una settimana alternando Natale e Capodanno, le festività
pasquali ad anni alterni, le ferie estive, per 15 giorni previo accordo col padre ed anche non continuativamente;
3) porsi a carico della signora un assegno di mantenimento in favore dei tre figli Pt_1
minori, da quantificarsi nella misura che il Tribunale riterrà congrua e di giustizia, non inferiore comunque ad €1500 mensili, anche in considerazione dei tempi di responsabilità
madre/figli e delle modalità del loro svolgimento, oltre all'obbligo di contribuire quanto meno alla metà delle spese straordinarie affrontande per i minori come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso il tribunale di Vicenza;
4) disporsi la audizione dei figli della coppia, possibilmente per via diretta;
in alternativa disporsi che siano auditi con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti.
5) Ordinarsi, ex art 210 c.p.c. alla sig.ra l'esibizione delle ultime tre Parte_1
dichiarazioni dei redditi.
6) spese di lite interamente rifuse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
6 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 31.08.2023 chiedeva, previo Parte_1
esperimento di CTU psicodiagnostica, la conferma, salvo diversa valutazione del perito incaricato, dell'affidamento dei tre figli minori ad entrambi i genitori e delle altre condizioni di separazione in punto di mantenimento dei figli.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente esponeva che i figli (di anni Per_1
16), (di anni 14) e (di anni 9) era strumentalizzati oltremisura dal padre, il Per_2 Per_3
quale voleva ottenere rivalsa contro la moglie, per vendicarsi della fine del matrimonio. Di
tale situazione soffriva sia la sig.ra sia gli stessi figli, in quanto la madre era ormai Pt_1
estromessa da qualsivoglia ruolo genitoriale e il padre perdurava nel proprio incedere vendicativo contro la moglie e coartante verso i figli, in danno al diritto degli stessi alla bigenitorialità. Esponeva che le parti, nell'ambito del procedimento di separazione, dopo lunga trattativa, erano giunte ad un accordo per la separazione consensuale, poi omologata,
che disponeva, per quanto qui rileva, l'affido congiunto dei minori con collocamento paritetico e mantenimento diretto con ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Ciò
nonostante, subito dopo la separazione, il padre aveva continuato ad ostacolare il rapporto madre/figli al fine di distruggerlo e ciò era dimostrato anche dai messaggi che i minori mandavano alla madre che, sia per contenuti, sia per linguaggio, non poteva essere frutto spontaneo dei loro pensieri, ripetendo gli stessi, acriticamente, i punti di vista paterni riguardanti la madre, come meglio esposto in ricorso. Inoltre il padre aveva abbandonato il percorso di sostegno alla genitorialità alla quale i genitori avevano preso parte con la dott.ssa e da allora per la ricorrente era risultato pressoché impossibile vedere i figli. CP_2
Si costituiva in giudizio il resistente formulando le domande di cui in epigrafe e rilevando come i comportamenti dei figli erano cagionati dagli agiti della madre che non aveva mai provveduto, nonostante le loro richieste, a spiegarli sinceramente il motivo del suo allontanamento, rammentando solamente le responsabilità paterne. La madre, a dire del resistente, risultava persona scostante, inaffidabile, poco trasparente e legata alla immagine
7 di madre che aveva presso i figli nel passato senza fare i conti con la realtà presente. I figli non sopportavano tale atteggio perché li destabilizzava e li faceva soffrire, tanto da esternarlo, spesso usando toni provocatori in quanto si sentivano postergati al lavoro e agli impegni anche mondani della madre, a cui la stessa rispondeva rammentandoli il rispetto che le era dovuto come madre e accusandoli di maleducazione. La ricorrente non dialogava con i figli e non coglieva gli inviti del marito a creare un ponte di dialogo con i ragazzi. Alla
luce dell'attuale collocamento dei figli e della diminuzione delle loro visite alla madre chiedeva quindi disporsi a carico di quest'ultima un contributo al mantenimento dei medesimi parametrato alle condizioni economico reddituali delle parti, come risultanti anche dal recente ricorso per separazione.
All'esito della prima udienza era fissata udienza per sentire i tre figli minori, venivano sentiti però solo e , in quanto rifiutava l'audizione, come comunicato Per_1 Per_2 Per_3
dalla stessa ricorrente nella nota depositata il 18.01.24. Con ordinanza del 29.01.24 il g.i.
non ammetteva la CTU richiesta dalla ricorrente in quanto superflua e fissava udienza di p.c. e discussione orale con termine per note conclusive invitando comunque le parti a riconsiderare l'opportunità di dare entrambe la disponibilità alla nomina di un mediatore familiare o coordinatore genitoriale ex art. 473bis.26 c.p.c. o a riprendere il percorso di sostegno genitoriale già previsto nelle condizioni della separazione consensuale delle parti,
data la accesa conflittualità esistente tra i genitori e tra madre e figli. All'esito il g.i. riservava di riferire al Collegio per la decisione, previo invio degli atti al PM per la formulazione delle conclusioni.
Preliminarmente deve rilevarsi che, sebbene la ricorrente, abbia intitolato il proprio ricorso
“ricorso per la modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c.” le sue domande, nel merito, attengono alla conferma delle predette condizioni, con riferimento all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori, attualmente in essere, come concordate in sede di separazione consensuale, mentre l'unica domanda sia in realtà istruttoria, ovvero l'ammissione di CTU psicodiagnostica.
8 In disparte dai profili di ammissibilità di un ricorso siffatto, in quanto, in astratto, appare difficile comprendere l'interesse della madre alla conferma delle condizioni già esistenti,
non potendo la richiesta ammissione della CTU qualificarsi come domanda, ma semmai come mera istanza istruttoria, si deve comunque rilevare che il Collegio condivide, per le ragioni che si esporranno in seguito, la decisione del g.i. di non dare corso alla chiesta CTU.
In effetti i due figli più grandi, che sono apparsi capaci di pieno discernimento, vuoi per età
( sarà maggiorenne il 16.12.2024) e è quasi sedicenne (essendo nato il Per_1 Per_2
28.08.2008), vuoi per coerenza delle loro dichiarazioni, hanno con chiarezza espresso il loro disagio verso alcuni comportamenti della madre. In particolare ha dichiarato di Per_1
andare dalla madre quando lo ritiene, senza un giorno stabilito e di pernottare dalla stessa solo quando vi si reca nel weekend. Quanto ai rapporti con i genitori ha dichiarato:
“ ADR: io sto con mio papà perché mi trovo bene con lui, in quanto lui mi sostiene e mi aiuta e cerca di approvare le mie idee se sono giustificate, cerca di darmi una mano, mi porta a scuola o in palestra se non vado da solo o dagli amici. Non mi trovo bene con la mamma perché anche ultimamente è successo l'episodio del mio compleanno, io dovevo organizzare il compleanno, avevo trovato un posto dove organizzarlo, lei ha iniziato a criticare la mia idea e io ci sono rimasto anche un po' male.
ADR: dalla separazione io ho cercato di parlare con lei, io prima che si lasciassero i miei genitori ho cercato di fare il possibile perché si rimettessero insieme, io ho cercato di riavvicinarla a noi anche in questo ultimo anno, non sono riuscito perché lei mi tratta un po' con sufficienza, continua a sostenere che siamo dei bambini, ma noi abbiamo la nostra mente per ragionare.
ADR: io rimarrei sempre da papà e poi un weekend al mese o quando preferisco andrei dalla mamma, la mamma sta in centro ad Arzignano mentre noi abitiamo in collina ad Arzignano.
ADR: ho parlato anche con mio fratell e la pensa più o meno come me è Per_2 Per_3
più piccolo ma anche lui siamo lì.
ADR: prima che mia madre andasse via di casa, da giugno dell'anno scorso c'erano dei
9 problemi, mia mamma era diversa dal solito, quando lei è andata via di casa ha usato varie scuse per andare via di casa, tipo che il nonno stava male ma in realtà stava bene e anche altre scusanti. Lei è da un anno che ci dice devo spiegarvi la vera storia ma poi non ce la spiega.”. Quanto dallo stesso dichiarato appare coerente con la messaggistica nella chat di famiglia whatsapp deposita dalle parti in causa. rimprovera alla madre, per il Per_1
passato, principalmente una mancata trasparenza rispetto alle ragioni per cui la stessa si era allontanata dalla casa familiare e un atteggiamento della madre di “sufficienza”, ovvero di trattarlo come un bambino anziché come un ragazzo quasi maggiorenne e quindi capace di pensieri e opinioni proprie che, evidentemente, ritiene di manifestare, talvolta anche in modo deciso, ai genitori pretendendo adeguate risposte. Non appare all'evidenza che vi siano indici di un condizionamento paterno, in ragione della coerenza del pensiero manifestato da fin dall'epoca della separazione e del fatto che, in effetti, la madre Per_1
non abbia mai seriamente tentato di rispondere con sincerità ai dubbi e alle richieste di chiarimento del ragazzo. Peraltro, in ragione della sua età, appare ben difficile ritenere che lo stesso possa essere stato oggetto di un condizionamento così pervasivo da parte del padre tale da fargli nascere i pensieri che esterna da tempo e che perdurano coerenti fin dall'epoca della separazione, nonostante gli interventi della madre.
Quanto al figlio lo stesso ha dichiarato: Per_2
“ADR: vedo la mamma nell'arco di un mese una volta nel weekend, non ci vediamo molto perché lei è strana rispetto agli ultimi anni, a volte quando la vediamo non so perché piange o ride allo stesso tempo, lei è polemica e quindi ci vediamo poco.
ADR: mio padre ci ha sempre spinto ad andare dalla mamma e lo farà sempre perché crede che sia una cosa importante, io però con lei non mi trovo bene, perché mi sembra che lei ultimamente sia cambiata molto, non ci dimostra più il bene che ci voleva una volta. ADR:
Non ho chiesto a mia mamma perché ha cambiato comportamento. ADR: mi piacerebbe saperlo ma faccio fatica a parlare con lei perché col suo comportamento non mi fa voglia di vederla. ADR: non ci dimostra affetto, non ci abbraccia, non ci dimostra il bene che ci voleva
10 due anni fa.
ADR: col papà va molto bene, ci vuole molto bene da come mi sembra e lui è sempre disponibile, infatti ogni mattina mi porta a scuola alla stazione, mi sembra che ha coperto ciò che faceva la mamma e una cosa che mi fa star male è che la mamma conosce il suo ruolo e lei se ne frega.
ADR: io preferirei stare solo a casa mia, anche perché mia madre a casa sua ha un letto dentro la scrivania e io non ho un posto per studiare. ADR: non mi dispiace vedere la mamma uno o due giorni al mese, anzi quando vado da lei mi mette ansia e mi peggiora la giornata.
ADR: la mamma non ci ha spiegato perché è andata via di casa, dice sempre che non è il momento e che ce lo dirà poi, ma non l'ha mai fatto.”
Com'è è facilmente evincibile dalla semplice lettura delle sopra riportate dichiarazioni,
anche condivide l'opinione del fratello più grande circa i comportamenti della madre, Per_2
la sua mancata trasparenza circa le ragioni dell' allontanamento e la sua predilezione per il collocamento presso il padre. Anche per lui valgono le considerazioni sopra esposte per il fratello di poco più grande, a cui ci si richiama.
D'altra parte la madre, anche a fronte delle dichiarazioni dei figli, non ha inteso recedere dalla propria richiesta di CTU optando, come suggerito anche dal g.i., per l'introduzione di una figura di facilitazione (mediatore familiare o coordinatore genitoriale) che potesse aiutare la stessa nel rapporto con i figli, i quali, com'è evidente, vedrebbero peraltro la CTU come una ulteriore dimostrazione della impossibilità di dialogare con la madre, ferma nelle sue convinzioni e della mancata considerazione, da parte di questa, delle loro opinioni e convinzioni, che considera frutto del condizionamento del padre, della cui esistenza non vi sono prove evidenti, anziché del loro autonomo pensiero di adolescenti, ormai prossimi alla maggiore età.
Quanto a lo stesso ha rifiutato l'audizione e non è inserito nella chat di famiglia Per_3
quindi non ha espresso le sue opinioni, anche se il fratello ha dichiarato che la Per_1
11 pensa come lui e , e ciò appare coerente con la sua età e con il suo desiderio, Per_2
evidentemente, di seguire i fratelli più grandi.
Quanto alle domande svolte in via riconvenzionale da parte resistente le stesse sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
Riguardo al diritto di visita madre/figli, deve essere stabilito in modalità libera per in coerenza con la sua età e con quanto dallo stesso dichiarato in sede di Per_1
audizione. Lo stesso potrà, quindi, vedere la madre accordandosi direttamente con lei e notiziandone il padre. Quanto a e si ritiene di accogliere sul punto la Per_2 Per_3
domanda del padre, peraltro comportante un diritto di visita più ampio di quello attualmente esercitato dal figlio , stabilendo il seguente diritto di visita, uguale per Per_2
entrambi i fratelli, tenuto conto della necessità di non dividere la fratria, anche nell'ottica di perseguire un auspicabile miglioramento, magari graduale, dei rapporti madre/figli:
- a fine settimana alterni dal sabato mattina (indicativamente dalle ore 10.00) alla domenica sera (indicativamente alle ore 20.00);
- uno o due pomeriggi a settimana, a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, previo accordo tra i genitori sul/i giorni, in assenza di accordo il martedì e giovedì dalle
15.00 o dall'uscita da scuola alle ore 20.00;
- fermo quanto già stabilito in relazione ai periodi festivi e feriali in sede di separazione.
Tenuto conto della modifica del collocamento dei figli, non più paritetico, deve provvedersi a stabilire l'importo del contributo a carico della madre e a favore del padre, genitore collocatario prevalente della prole.
Preliminarmente deve rilevarsi come le parti, consensualmente, avessero stabilito, a fronte del precedente collocamento paritetico, il mantenimento diretto dei figli con suddivisione al 50% delle spese straordinarie senza alcun assegno perequativo da versarsi da parte di un genitore all'altro e ciò non può che dipendere dalla circostanza che le parti ritenessero di avere una condizione economico-patrimoniale sostanzialmente equivalente. In ogni caso,
nell'anno di imposta 2022 il resistente risulta percettore di un reddito annuo netto di €
12 25.919 ovvero circa € 2.160 per 12 mensilità, tuttavia, dall'esame delle buste paga versate in atti dallo stesso sig. , si può evincere che in realtà il suo stipendio mensile sia assai CP_1
più consistente e pari mediamente ad oltre € 3.500 mensili, percependo € 600 mensili di
“premio” ed € 900 circa medi di rimborso trasferte. Anche a non voler considerare tale ultima voce, trattandosi verosimilmente di un mero rimborso spese, lo stesso può contare su introiti pari a circa € 2.800 mensili. Per sua stessa ammissione (vedi doc. 1 ricorrente, ricorso per separazione pag. 19) gode di benefits aziendali: la vettura, il pc, il telefonino, la carta carburante e ogni spesa che affronta per le trasferte quotidiane è pagata dalla società. E' socio di due società, proprietario di tre immobili tra cui la casa familiare ed ha cospicue risorse economiche investite, pari a circa € 300.00 che gli fruttano annualmente un introito di circa
€ 15.000. Quanto alla ricorrente nulla è dato sapere della sua attuale situazione economico-
reddituale, in quanto, pur essendone onerata a fronte delle domande del resistente, nulla ha depositato in proposito, neanche le dichiarazioni reddituali. A fronte, però, di quanto precedentemente esposto, circa l'originaria equivalenza delle posizioni economico reddituali delle parti, anche tenendo conto che il ricorrente abita con i figli nella casa familiare cointestata alla resistente e che quest'ultima verosimilmente deve affrontare pertanto una spesa per procurarsi un'abitazione, appare equo e congruo disporsi che la madre versi al padre, a titolo di mantenimento degli stessi, l'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 250 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da vigente
Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore indeterminabile-bassa complessità, fasi di studio, introduttiva e decisionale al parametro medio per le prime due fasi e minimo per la fase decisionale, stante la discussione solo orale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, così
provvede:
13 1) rigetta le domande attoree;
2) in parziale accoglimento delle domande del resistente, dispone che le condizioni di separazione personale delle parti di cui al verbale n. cronol. 2958/2023 del 21.03.23, omologate con decreto di questo Tribunale n. cronol. 3669/2023 del 13.04.23, vengano modificate nei termini seguenti:
- dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre e che la madre possa vederli e tenerli con sé come segue:
a) per quanto riguarda il figlio mediante accordi diretti con lo stesso, Per_1
notiziandone il padre;
b) per quanto riguarda i figli minori e : Per_2 Per_3
b1) a fine settimana alterni dal sabato mattina (indicativamente dalle ore 10.00) alla domenica sera (indicativamente alle ore 20.00);
b2) uno o due pomeriggi a settimana, a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, previo accordo tra i genitori sul/i giorni, in assenza di accordo il martedì e giovedì dalle 15.00 o dall'uscita da scuola alle ore 20.00;
b3) fermo quanto già stabilito in relazione ai periodi festivi e feriali in sede di separazione.
- dispone che la madre versi al padre, a titolo di mantenimento dei tre figli minori, l'importo mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 250 ciascuno, oltre al 50%
delle spese straordinarie, come da vigente Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza.
3) condanna la parte ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite del presente procedimento che liquida in € 4.358 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 11.06.24
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Gabriele Conti
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei ORi Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Gabriele Conti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 4277/2023 promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1976, residente in [...]05876 ARZIGNANO ITALIA, rappresentata e difesa dall'avvocato COPPOLA MARZIA del Foro di Milano
contro
, C.F. , nat a MONTECCHIO MAGGIORE (VI) il CP_1 C.F._2
29/10/1973, residente in [...]4 05876 ARZIGNANO ITALIA, rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTI ANDREA e dall'avv. GUERRATO TRISSINO
1 ALESSANDRA del Foro di Vicenza
In punto: modifica condizioni di separazione
Conclusioni della parte ricorrente:
NEL MERITO
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1. disporre l'immediata consulenza tecnica psicodiagnostica sul padre, sulla madre e sui figli.
La CTU dovrà essere affidata a uno psichiatra forense coadiuvato, se necessario, da un neuropsichiatra infantile e da uno psicologo relazionale esperto in dinamiche familiari.
Questo con l'obiettivo di verificare, con la massima urgenza e senza alcun ulteriore ritardo,
lo stato della salute psico-fisica dei minori, fornendo i dati necessari a fare chiarezza sui loro reali bisogni e sulle migliori modalità di frequentazione con ciascun genitore;
2. salvo diversa valutazione del perito incaricato all'esito della indispensabile CTU
psicologica e psicodiagnostica, confermare l'affidamento dei tre figli minori a entrambi i genitori;
3. confermare le altre condizioni dell'accordo di separazione in punto mantenimento dei figli;
4. in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali al 15%.
2 IN VIA ISTRUTTORIA
1. disporre con urgenza approfondita CTU PSICODIAGNOSTICA E PSICHIATRICA sul padre, sulla madre, sui figli minori e sulle figure di maggior riferimento della famiglia, da affidare a uno psichiatra forense coadiuvato, se necessario, da un neuropsichiatra infantile e da uno psicologo relazionale esperto in dinamiche familiari;
2. ammettere prova per testi sui capitoli di prova di seguito articolati e indicati con la numerazione da n. 1 a n. 13 con i seguenti testimoni, come indicati a margine di ciascun capitolo:
1) Vero che la OR le ha riferito che lei telefona ai figli ogni giorno, la mattina Pt_1
e la sera? Vero che lo ha fatto anche in sua presenza? (a teste: , Testimone_1 Tes_2
, ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7
, Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Tes_12
2) Vero che, fino alla separazione di fatto dei coniugi del giugno 2022, la OR si Pt_1
è occupata dei figli anche accompagnandoli a tutte le attività sportive pomeridiane? (a teste:
, , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_8 Tes_6 Testimone_3 [...]
) Tes_8 Testimone_13
3) Vero che, sino al giugno 2022, il OR le ha detto di escludere la possibilità di CP_1
affidarsi all'aiuto di una babysitter poiché di e si sarebbe Per_1 Per_2 Per_3
occupata la madre? (a teste: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , Tes_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7 Testimone_8 Testimone_9
3 Testimone_10 Testimone_11 Tes_12
4) Vero che la OR le ha riferito che il OR ha detto alla moglie, nel Pt_1 CP_1
gennaio 2023, che se lei avesse accettato le condizioni economiche dell'accordo di separazione lei avrebbe potuto incontrare i figli? (a teste: , Testimone_1 Tes_2
)
[...]
5) Vero che la OR , sino al giugno 2022, ha accompagnato i figli alle cene di Pt_1
classe e il OR era assente? (a teste: , , CP_1 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
,
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7 Testimone_8
, Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Tes_12
6) Vero che il OR ha partecipato alla cena di classe di , per la prima volta, CP_1 Per_3
quest'anno? (a teste: , ) Testimone_1 Testimone_2
7) Vero che il rappresentante americano dell'azienda Decormarmi, il OR , ha Pt_2
interrotto i contatti con l'azienda dal mese di aprile 2023? (a teste: ) Testimone_2
8) Vero che il OR , nell'estate 2022, ha telefonato e ha scritto messaggi al OR CP_1
affermando che lui intratteneva una storia d'amore con la OR ? (a teste: Pt_2 Pt_1
) Testimone_2
9) Vero che, nel mese di aprile 2022, la OR le ha detto che il marito Parte_1
controllava come lei si vestiva prima di uscire da casa? (a teste: , Testimone_2 Tes_1
)
[...]
10) Vero che Sua figlia, ha avuto contatti con i cugini ( e Parte_3 Per_1 Per_3
4 ) fino al mese di giugno 2022? Vero che, da allora, i tre ragazzi hanno bloccato la cugina Per_2
su whatsapp? (a teste: ) Testimone_2
11) Vero che nel mese di settembre 2022, la OR è andata a prendere i figli a Pt_1
scuola e il marito lo ha impedito? Vero che, in quell'occasione, il OR ha filmato CP_1
la moglie e le ha detto che le avrebbe portato via i figli? (a teste: , Testimone_2 Tes_1
)
[...]
12) Vero che la OR le ha raccontato che, nel mese di maggio 2022, il marito Pt_1
l'ha insultata e ha continuato a farlo anche quando lei si è accasciata in un angolo della casa coniugale piangente? (a teste: , ) Testimone_2 Testimone_1
13) Vero che nel 2013, ha sofferto di attacchi di panico e la madre riconosceva Per_1
i sintomi prima che questi si verificassero? (a teste: , ) Testimone_1 Testimone_2
14) Vero che il OR , nel giugno 2021, ha picchiato sulla schiena perché CP_1 Per_1
lui aveva un'insufficienza sulla pagella? Vero che il OR ha raccontato questo CP_1
episodio ai propri amici ad Albarella? (a teste: , ) Testimone_1 Testimone_2
Conclusioni della parte resistente:
In via principale nel merito:
1) rigettarsi il ricorso perché infondato;
2) fermo il già disposto affidamento condiviso dei figli ed il loro collocamento presso la casa ex coniugale di via dei Roccoli n.4 in Arzignano con il padre, cui la casa è assegnata in funzione del collocamento filiale, modificare il diritto di visita materno secondo il seguente
5 calendario di fatto già in essere:
-a fine settimana alterne dal sabato alla domenica sera;
-uno o due pomeriggi a settimana, a seconda degli impegni scolastici, ricreativi, di salute e sportivi dei figli, previo accordo con il padre;
--ferme le festività natalizie, ossia una settimana alternando Natale e Capodanno, le festività
pasquali ad anni alterni, le ferie estive, per 15 giorni previo accordo col padre ed anche non continuativamente;
3) porsi a carico della signora un assegno di mantenimento in favore dei tre figli Pt_1
minori, da quantificarsi nella misura che il Tribunale riterrà congrua e di giustizia, non inferiore comunque ad €1500 mensili, anche in considerazione dei tempi di responsabilità
madre/figli e delle modalità del loro svolgimento, oltre all'obbligo di contribuire quanto meno alla metà delle spese straordinarie affrontande per i minori come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso il tribunale di Vicenza;
4) disporsi la audizione dei figli della coppia, possibilmente per via diretta;
in alternativa disporsi che siano auditi con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti.
5) Ordinarsi, ex art 210 c.p.c. alla sig.ra l'esibizione delle ultime tre Parte_1
dichiarazioni dei redditi.
6) spese di lite interamente rifuse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
6 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 31.08.2023 chiedeva, previo Parte_1
esperimento di CTU psicodiagnostica, la conferma, salvo diversa valutazione del perito incaricato, dell'affidamento dei tre figli minori ad entrambi i genitori e delle altre condizioni di separazione in punto di mantenimento dei figli.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente esponeva che i figli (di anni Per_1
16), (di anni 14) e (di anni 9) era strumentalizzati oltremisura dal padre, il Per_2 Per_3
quale voleva ottenere rivalsa contro la moglie, per vendicarsi della fine del matrimonio. Di
tale situazione soffriva sia la sig.ra sia gli stessi figli, in quanto la madre era ormai Pt_1
estromessa da qualsivoglia ruolo genitoriale e il padre perdurava nel proprio incedere vendicativo contro la moglie e coartante verso i figli, in danno al diritto degli stessi alla bigenitorialità. Esponeva che le parti, nell'ambito del procedimento di separazione, dopo lunga trattativa, erano giunte ad un accordo per la separazione consensuale, poi omologata,
che disponeva, per quanto qui rileva, l'affido congiunto dei minori con collocamento paritetico e mantenimento diretto con ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Ciò
nonostante, subito dopo la separazione, il padre aveva continuato ad ostacolare il rapporto madre/figli al fine di distruggerlo e ciò era dimostrato anche dai messaggi che i minori mandavano alla madre che, sia per contenuti, sia per linguaggio, non poteva essere frutto spontaneo dei loro pensieri, ripetendo gli stessi, acriticamente, i punti di vista paterni riguardanti la madre, come meglio esposto in ricorso. Inoltre il padre aveva abbandonato il percorso di sostegno alla genitorialità alla quale i genitori avevano preso parte con la dott.ssa e da allora per la ricorrente era risultato pressoché impossibile vedere i figli. CP_2
Si costituiva in giudizio il resistente formulando le domande di cui in epigrafe e rilevando come i comportamenti dei figli erano cagionati dagli agiti della madre che non aveva mai provveduto, nonostante le loro richieste, a spiegarli sinceramente il motivo del suo allontanamento, rammentando solamente le responsabilità paterne. La madre, a dire del resistente, risultava persona scostante, inaffidabile, poco trasparente e legata alla immagine
7 di madre che aveva presso i figli nel passato senza fare i conti con la realtà presente. I figli non sopportavano tale atteggio perché li destabilizzava e li faceva soffrire, tanto da esternarlo, spesso usando toni provocatori in quanto si sentivano postergati al lavoro e agli impegni anche mondani della madre, a cui la stessa rispondeva rammentandoli il rispetto che le era dovuto come madre e accusandoli di maleducazione. La ricorrente non dialogava con i figli e non coglieva gli inviti del marito a creare un ponte di dialogo con i ragazzi. Alla
luce dell'attuale collocamento dei figli e della diminuzione delle loro visite alla madre chiedeva quindi disporsi a carico di quest'ultima un contributo al mantenimento dei medesimi parametrato alle condizioni economico reddituali delle parti, come risultanti anche dal recente ricorso per separazione.
All'esito della prima udienza era fissata udienza per sentire i tre figli minori, venivano sentiti però solo e , in quanto rifiutava l'audizione, come comunicato Per_1 Per_2 Per_3
dalla stessa ricorrente nella nota depositata il 18.01.24. Con ordinanza del 29.01.24 il g.i.
non ammetteva la CTU richiesta dalla ricorrente in quanto superflua e fissava udienza di p.c. e discussione orale con termine per note conclusive invitando comunque le parti a riconsiderare l'opportunità di dare entrambe la disponibilità alla nomina di un mediatore familiare o coordinatore genitoriale ex art. 473bis.26 c.p.c. o a riprendere il percorso di sostegno genitoriale già previsto nelle condizioni della separazione consensuale delle parti,
data la accesa conflittualità esistente tra i genitori e tra madre e figli. All'esito il g.i. riservava di riferire al Collegio per la decisione, previo invio degli atti al PM per la formulazione delle conclusioni.
Preliminarmente deve rilevarsi che, sebbene la ricorrente, abbia intitolato il proprio ricorso
“ricorso per la modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c.” le sue domande, nel merito, attengono alla conferma delle predette condizioni, con riferimento all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori, attualmente in essere, come concordate in sede di separazione consensuale, mentre l'unica domanda sia in realtà istruttoria, ovvero l'ammissione di CTU psicodiagnostica.
8 In disparte dai profili di ammissibilità di un ricorso siffatto, in quanto, in astratto, appare difficile comprendere l'interesse della madre alla conferma delle condizioni già esistenti,
non potendo la richiesta ammissione della CTU qualificarsi come domanda, ma semmai come mera istanza istruttoria, si deve comunque rilevare che il Collegio condivide, per le ragioni che si esporranno in seguito, la decisione del g.i. di non dare corso alla chiesta CTU.
In effetti i due figli più grandi, che sono apparsi capaci di pieno discernimento, vuoi per età
( sarà maggiorenne il 16.12.2024) e è quasi sedicenne (essendo nato il Per_1 Per_2
28.08.2008), vuoi per coerenza delle loro dichiarazioni, hanno con chiarezza espresso il loro disagio verso alcuni comportamenti della madre. In particolare ha dichiarato di Per_1
andare dalla madre quando lo ritiene, senza un giorno stabilito e di pernottare dalla stessa solo quando vi si reca nel weekend. Quanto ai rapporti con i genitori ha dichiarato:
“ ADR: io sto con mio papà perché mi trovo bene con lui, in quanto lui mi sostiene e mi aiuta e cerca di approvare le mie idee se sono giustificate, cerca di darmi una mano, mi porta a scuola o in palestra se non vado da solo o dagli amici. Non mi trovo bene con la mamma perché anche ultimamente è successo l'episodio del mio compleanno, io dovevo organizzare il compleanno, avevo trovato un posto dove organizzarlo, lei ha iniziato a criticare la mia idea e io ci sono rimasto anche un po' male.
ADR: dalla separazione io ho cercato di parlare con lei, io prima che si lasciassero i miei genitori ho cercato di fare il possibile perché si rimettessero insieme, io ho cercato di riavvicinarla a noi anche in questo ultimo anno, non sono riuscito perché lei mi tratta un po' con sufficienza, continua a sostenere che siamo dei bambini, ma noi abbiamo la nostra mente per ragionare.
ADR: io rimarrei sempre da papà e poi un weekend al mese o quando preferisco andrei dalla mamma, la mamma sta in centro ad Arzignano mentre noi abitiamo in collina ad Arzignano.
ADR: ho parlato anche con mio fratell e la pensa più o meno come me è Per_2 Per_3
più piccolo ma anche lui siamo lì.
ADR: prima che mia madre andasse via di casa, da giugno dell'anno scorso c'erano dei
9 problemi, mia mamma era diversa dal solito, quando lei è andata via di casa ha usato varie scuse per andare via di casa, tipo che il nonno stava male ma in realtà stava bene e anche altre scusanti. Lei è da un anno che ci dice devo spiegarvi la vera storia ma poi non ce la spiega.”. Quanto dallo stesso dichiarato appare coerente con la messaggistica nella chat di famiglia whatsapp deposita dalle parti in causa. rimprovera alla madre, per il Per_1
passato, principalmente una mancata trasparenza rispetto alle ragioni per cui la stessa si era allontanata dalla casa familiare e un atteggiamento della madre di “sufficienza”, ovvero di trattarlo come un bambino anziché come un ragazzo quasi maggiorenne e quindi capace di pensieri e opinioni proprie che, evidentemente, ritiene di manifestare, talvolta anche in modo deciso, ai genitori pretendendo adeguate risposte. Non appare all'evidenza che vi siano indici di un condizionamento paterno, in ragione della coerenza del pensiero manifestato da fin dall'epoca della separazione e del fatto che, in effetti, la madre Per_1
non abbia mai seriamente tentato di rispondere con sincerità ai dubbi e alle richieste di chiarimento del ragazzo. Peraltro, in ragione della sua età, appare ben difficile ritenere che lo stesso possa essere stato oggetto di un condizionamento così pervasivo da parte del padre tale da fargli nascere i pensieri che esterna da tempo e che perdurano coerenti fin dall'epoca della separazione, nonostante gli interventi della madre.
Quanto al figlio lo stesso ha dichiarato: Per_2
“ADR: vedo la mamma nell'arco di un mese una volta nel weekend, non ci vediamo molto perché lei è strana rispetto agli ultimi anni, a volte quando la vediamo non so perché piange o ride allo stesso tempo, lei è polemica e quindi ci vediamo poco.
ADR: mio padre ci ha sempre spinto ad andare dalla mamma e lo farà sempre perché crede che sia una cosa importante, io però con lei non mi trovo bene, perché mi sembra che lei ultimamente sia cambiata molto, non ci dimostra più il bene che ci voleva una volta. ADR:
Non ho chiesto a mia mamma perché ha cambiato comportamento. ADR: mi piacerebbe saperlo ma faccio fatica a parlare con lei perché col suo comportamento non mi fa voglia di vederla. ADR: non ci dimostra affetto, non ci abbraccia, non ci dimostra il bene che ci voleva
10 due anni fa.
ADR: col papà va molto bene, ci vuole molto bene da come mi sembra e lui è sempre disponibile, infatti ogni mattina mi porta a scuola alla stazione, mi sembra che ha coperto ciò che faceva la mamma e una cosa che mi fa star male è che la mamma conosce il suo ruolo e lei se ne frega.
ADR: io preferirei stare solo a casa mia, anche perché mia madre a casa sua ha un letto dentro la scrivania e io non ho un posto per studiare. ADR: non mi dispiace vedere la mamma uno o due giorni al mese, anzi quando vado da lei mi mette ansia e mi peggiora la giornata.
ADR: la mamma non ci ha spiegato perché è andata via di casa, dice sempre che non è il momento e che ce lo dirà poi, ma non l'ha mai fatto.”
Com'è è facilmente evincibile dalla semplice lettura delle sopra riportate dichiarazioni,
anche condivide l'opinione del fratello più grande circa i comportamenti della madre, Per_2
la sua mancata trasparenza circa le ragioni dell' allontanamento e la sua predilezione per il collocamento presso il padre. Anche per lui valgono le considerazioni sopra esposte per il fratello di poco più grande, a cui ci si richiama.
D'altra parte la madre, anche a fronte delle dichiarazioni dei figli, non ha inteso recedere dalla propria richiesta di CTU optando, come suggerito anche dal g.i., per l'introduzione di una figura di facilitazione (mediatore familiare o coordinatore genitoriale) che potesse aiutare la stessa nel rapporto con i figli, i quali, com'è evidente, vedrebbero peraltro la CTU come una ulteriore dimostrazione della impossibilità di dialogare con la madre, ferma nelle sue convinzioni e della mancata considerazione, da parte di questa, delle loro opinioni e convinzioni, che considera frutto del condizionamento del padre, della cui esistenza non vi sono prove evidenti, anziché del loro autonomo pensiero di adolescenti, ormai prossimi alla maggiore età.
Quanto a lo stesso ha rifiutato l'audizione e non è inserito nella chat di famiglia Per_3
quindi non ha espresso le sue opinioni, anche se il fratello ha dichiarato che la Per_1
11 pensa come lui e , e ciò appare coerente con la sua età e con il suo desiderio, Per_2
evidentemente, di seguire i fratelli più grandi.
Quanto alle domande svolte in via riconvenzionale da parte resistente le stesse sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
Riguardo al diritto di visita madre/figli, deve essere stabilito in modalità libera per in coerenza con la sua età e con quanto dallo stesso dichiarato in sede di Per_1
audizione. Lo stesso potrà, quindi, vedere la madre accordandosi direttamente con lei e notiziandone il padre. Quanto a e si ritiene di accogliere sul punto la Per_2 Per_3
domanda del padre, peraltro comportante un diritto di visita più ampio di quello attualmente esercitato dal figlio , stabilendo il seguente diritto di visita, uguale per Per_2
entrambi i fratelli, tenuto conto della necessità di non dividere la fratria, anche nell'ottica di perseguire un auspicabile miglioramento, magari graduale, dei rapporti madre/figli:
- a fine settimana alterni dal sabato mattina (indicativamente dalle ore 10.00) alla domenica sera (indicativamente alle ore 20.00);
- uno o due pomeriggi a settimana, a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, previo accordo tra i genitori sul/i giorni, in assenza di accordo il martedì e giovedì dalle
15.00 o dall'uscita da scuola alle ore 20.00;
- fermo quanto già stabilito in relazione ai periodi festivi e feriali in sede di separazione.
Tenuto conto della modifica del collocamento dei figli, non più paritetico, deve provvedersi a stabilire l'importo del contributo a carico della madre e a favore del padre, genitore collocatario prevalente della prole.
Preliminarmente deve rilevarsi come le parti, consensualmente, avessero stabilito, a fronte del precedente collocamento paritetico, il mantenimento diretto dei figli con suddivisione al 50% delle spese straordinarie senza alcun assegno perequativo da versarsi da parte di un genitore all'altro e ciò non può che dipendere dalla circostanza che le parti ritenessero di avere una condizione economico-patrimoniale sostanzialmente equivalente. In ogni caso,
nell'anno di imposta 2022 il resistente risulta percettore di un reddito annuo netto di €
12 25.919 ovvero circa € 2.160 per 12 mensilità, tuttavia, dall'esame delle buste paga versate in atti dallo stesso sig. , si può evincere che in realtà il suo stipendio mensile sia assai CP_1
più consistente e pari mediamente ad oltre € 3.500 mensili, percependo € 600 mensili di
“premio” ed € 900 circa medi di rimborso trasferte. Anche a non voler considerare tale ultima voce, trattandosi verosimilmente di un mero rimborso spese, lo stesso può contare su introiti pari a circa € 2.800 mensili. Per sua stessa ammissione (vedi doc. 1 ricorrente, ricorso per separazione pag. 19) gode di benefits aziendali: la vettura, il pc, il telefonino, la carta carburante e ogni spesa che affronta per le trasferte quotidiane è pagata dalla società. E' socio di due società, proprietario di tre immobili tra cui la casa familiare ed ha cospicue risorse economiche investite, pari a circa € 300.00 che gli fruttano annualmente un introito di circa
€ 15.000. Quanto alla ricorrente nulla è dato sapere della sua attuale situazione economico-
reddituale, in quanto, pur essendone onerata a fronte delle domande del resistente, nulla ha depositato in proposito, neanche le dichiarazioni reddituali. A fronte, però, di quanto precedentemente esposto, circa l'originaria equivalenza delle posizioni economico reddituali delle parti, anche tenendo conto che il ricorrente abita con i figli nella casa familiare cointestata alla resistente e che quest'ultima verosimilmente deve affrontare pertanto una spesa per procurarsi un'abitazione, appare equo e congruo disporsi che la madre versi al padre, a titolo di mantenimento degli stessi, l'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 250 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da vigente
Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore indeterminabile-bassa complessità, fasi di studio, introduttiva e decisionale al parametro medio per le prime due fasi e minimo per la fase decisionale, stante la discussione solo orale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, così
provvede:
13 1) rigetta le domande attoree;
2) in parziale accoglimento delle domande del resistente, dispone che le condizioni di separazione personale delle parti di cui al verbale n. cronol. 2958/2023 del 21.03.23, omologate con decreto di questo Tribunale n. cronol. 3669/2023 del 13.04.23, vengano modificate nei termini seguenti:
- dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre e che la madre possa vederli e tenerli con sé come segue:
a) per quanto riguarda il figlio mediante accordi diretti con lo stesso, Per_1
notiziandone il padre;
b) per quanto riguarda i figli minori e : Per_2 Per_3
b1) a fine settimana alterni dal sabato mattina (indicativamente dalle ore 10.00) alla domenica sera (indicativamente alle ore 20.00);
b2) uno o due pomeriggi a settimana, a seconda degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, previo accordo tra i genitori sul/i giorni, in assenza di accordo il martedì e giovedì dalle 15.00 o dall'uscita da scuola alle ore 20.00;
b3) fermo quanto già stabilito in relazione ai periodi festivi e feriali in sede di separazione.
- dispone che la madre versi al padre, a titolo di mantenimento dei tre figli minori, l'importo mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 250 ciascuno, oltre al 50%
delle spese straordinarie, come da vigente Protocollo in materia del Tribunale di Vicenza.
3) condanna la parte ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite del presente procedimento che liquida in € 4.358 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 11.06.24
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Gabriele Conti
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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