Articolo 6 della Legge 16 luglio 1962, n. 922
Articolo 5Articolo 7
Versione
27 luglio 1962
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Versione
15 maggio 1965
Art. 6. ((L'esame di concorso previsto nell'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale.
Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
1) procedura civile ed elementi di diritto civile;
2) procedura penale ed elementi di diritto penale;
3) servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici.
La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte))
Alla prova orale sono ammessi i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte non meno di otto decimi.
Essa non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.
Il concorso ha luogo davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia.
Per la composizione, la costituzione e il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 42 dell'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 196 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1965