Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 30/01/2025 N. 3106/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa Julie Martini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti MANISCALCO STEFANIA e MARELLI Parte_1
ALBERTO presso lo studio dei quali in Milano via Manara n. 17 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. OLGIATI MARINA ESTER e dall'avv. Controparte_1
PROVERA VITTORIO presso lo studio dei quali in Milano via San Barnaba n. 32 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire per il periodo dall'1.8.2020 al 30.9.2022:
- a titolo di indennizzo per il lavoro domenicale, una maggiorazione pari al 20% della retribuzione base oraria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
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- per la sesta giornata lavorativa, la maggiorazione del 25% sulla retribuzione base oraria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire, per il periodo da agosto 2020 al 30.9.2022, le differenze retributive dovute a titolo di incidenze dell'indennità da lavoro notturno su ferie, festività,
13° mensilità, 14° mensilità e TFR malattia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire, per il periodo da agosto 2020 al 30.9.2022, le differenze retributive dovute a titolo di incidenze sulle mensilità supplementari e sul TFR delle somme erogate a titolo di lavoro festivo, festività cadenti la domenica, ex festività e festività godute, così come risultanti dalle buste paga versate in atti e di quelle ancora da corrispondere a titolo di differenze retributive scaturenti dal diritto alla maggiorazione per lavoro domenicale, lavoro notturno, sesto giorno lavorativo e lavoro straordinario ai fini del calcolo del TFR e delle mensilità supplementari, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo;
4) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alle ore di lavoro straordinario svolte nel corso del 2021 e del 2022 come risultanti dalle timbrature prodotte in atti;
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini del calcolo e della liquidazione di quanto eventualmente spettante al ricorrente in ragione dei suddetti accertamenti,
Rinvia al definitivo la liquidazione delle spese di lite;
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 30 gennaio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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