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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 02/12/2024, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa Erica PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela MELE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1911 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e , nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Savona il 04 dicembre 1978 (C.F.: ), quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2
figlia minore (C.F.: , nata a [...] il [...], rappresentata e Persona_1 C.F._3
difesa dall'Avv. NASUTI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA P.
PALEOCAPA, 9/8 17100 SAVONA, giusto mandato in atti
PARTE ATTRICE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato su autorizzazione dell'Ufficio del G.T. in data 07/10/2024, e Parte_1 Pt_2
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , hanno
[...] Persona_1
dedotto che “sin dall'infanzia, il figlio…pur essendo un individuo di sesso bio-logico femminile, manifestava interesse per giochi ed attività tipicamente maschili e mostrava, negli anni, una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile. Già a partire dal 2020 il minore regolarmente si identificava come ragazzo, chiedendo di essere chiamato »”. Hanno rappresentato e provato che la figlia si è Per_2 sottoposta ad un percorso psicoterapico e neuropsichiatrico e, quindi, a valutazione endocrinologica presso
Per_ l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Gli specialisti dai quali è seguita hanno accertato una
Per_ disforia di genere per effetto della quale a casa e a scuola viene già identificata con il nome maschile prescelto ( ) ed ha già avviato a scuola il percorso alias. I genitori ricorrenti hanno riferito e provato Per_2
anche che la terapia ormonale è già stata avviata, in assenza di controindicazioni, con effetti irreversibili e che la figlia vorrebbe modificare anche le risultanze anagrafiche per armonizzarle con la trasformazione avvenuta prima dell'inizio del percorso universitario, in modo da concludere un periodo della sua esistenza ed iniziarne un altro con un'identità completa.
Tanto dedotto, parte attrice ha chiesto al Tribunale di Savona di “disporre la rettifica del sesso anagrafico da femminile in maschile del figlio minore , nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1 [...]
e ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Albisola Superiore (SV) e/o comunque, C.F._4
all' Ufficiale di Stato civile del Comune dove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettifica nel relativo registro e negli atti riguardanti il minore con variazione del genere da femminile in maschile e relativa
Per_ modifica del nome da in e di provvedere ai consequenziali adempimenti”. Per_2
Per la Procura della Repubblica nessuno si è costituito né è comparso.
Il Giudice all'udienza del 29.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha autorizzato le parti a precisare le proprie conclusioni e, quindi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente giova precisare che la presente controversia è stata correttamente radicata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, previa autorizzazione da parte del competente
Giudice Tutelare. A tal proposito, infatti, si osserva che la persona minore di età con disforia di genere deve essere ammessa all'azione di rettificazione tramite rappresentante, pur trattandosi di atto personalissimo, poiché la rappresentanza legale implica un dovere di agire nell'esclusivo interesse del minore. La manifestazione della volontà in questi casi è quindi configurabile come atto complesso, costituito dalla espressione della volontà del minore e dei genitori. Nel caso in esame l'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha evidenziato come le domande proposte dai genitori siano state avanzate allo scopo di garantire il benessere psicofisico e comunque assecondando la volontà della minore, la quale – ormai diciassettenne
– ha confermato al Giudice relatore, con piena maturità, la sua scelta di voler adeguare il sesso anagrafico
(attualmente femminile) alla sua percezione interna ed al suo aspetto esteriore (allo stato già connotato da caratteri maschili, acquisito anche a seguito delle cure ormonali alle quali la minore si è sottoposta, sempre sotto controllo medico e psichiatrico).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto.
L'art. 1 della legge 14.04.1982 n. 164, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, mentre il menzionato art. 31 D. Lgs.
01.09.2011 n. 150 recita, al 4° comma, “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Ora, come noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta “il sesso del bambino”, facendo così coincidere il sesso anagrafico col sesso
“biologico”.
Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi, in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere. In questi casi si parla di transessualismo;
infatti, secondo la dottrina medico legale, transessuale è il soggetto che, presentando i caratteri genotipici di un determinato genere sente in modo profondo di appartenere all'altro genere, del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere riconosciuto.
Il legislatore non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, trascurando tutti gli altri. Anzi sembra che la legge non guardi immediatamente alla realtà del transessualismo, ma si preoccupi della mancata corrispondenza tra il sesso attribuito ad una persona con l'atto di nascita e quello che, a causa di “intervenute modificazioni” possa essere stato riscontrato in una fase successiva.
In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando “lo ritenga necessario”, sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
È stata, invero, la Corte costituzionale con l'ordinanza del 24 maggio 1985, n. 161, ad effettuare una lettura
“personalistica” della legge n. 164 del 1982, definendola come espressione di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità”, strumento per la “ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche” del transessuale.
Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre necessariamente sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico di adeguamento.
Emerge, nondimeno, chiaramente, dalla lettera della legge, che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso è riconosciuto nei limiti dell'“intervenuta modificazione dei caratteri sessuali”, requisito che la giurisprudenza maggioritaria ha interpretato come necessità dell'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, sebbene dalla lettera della legge non si ricavi immediatamente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare, potendosi ritenere sufficiente anche una modifica dei caratteri sessuali secondari
(che a partire dalla pubertà consentono di distinguere i maschi dalle femmine, come la distribuzione delle masse muscolari e della forza, dell'adipe, dei peli, della laringe e della voce, del seno), per la quale è normalmente sufficiente effettuare delle cure ormonali, e non anche una modifica dei caratteri sessuali primari (ossia gli organi genitali e riproduttivi), che richiede, invece, una operazione chirurgica particolarmente invasiva.
Occorre, allora, verificare se l'interpretazione tradizionale risponda ad una qualche esigenza prevalente rispetto a quella sottesa alla diversa interpretazione, maggiormente coerente con la realtà attuale del transessualismo, per la quale la rettificazione di sesso prescinde dall'esecuzione di un intervento chirurgico demolitivo ricostruttivo.
Si deve premettere che, tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13).
La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost. 24.05.1985 n. 161).
D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
In ogni caso, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Ed ancora la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15 ha così stabilito: “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte europea diritti dell'uomo sez. I, 11/10/2018, n. 55216 ha poi statuito che “sussiste una violazione dell'art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare da parte di uno Stato contraente che non preveda la possibilità di ottenere la modifica del nome di un individuo iscritto nel registro dello stato civile come persona di sesso maschile, ma la cui identità sessuale è oramai pacificamente di genere femminile, seppure ancora nell'attesa di un'operazione chirurgica di transizione sessuale”.
Di recente, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano sez. I, 27/02/2020, n. 1888 ha ribadito “per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (così pure Trib. Monza sez. IV, 04/02/2020, n. 254; Trib. Bari sez.
I, 07/02/2019, n. 585 che ha osservato come “tra i diritti personalissimi che costituiscono il patrimonio ineluttabile della persona umana, e che la Repubblica italiana, per solenne dichiarazione contenuta nell'art,
2 della Carta, riconosce e garantisce, è senz'altro da annoverare anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo intangibile diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che il soggetto medesimo "sente" di essere (cd. autopercezione). Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche quello di identità sessuale, con l'ulteriore precisazione che tale ultimo concetto va ricostruito, non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale. Ebbene, a prescindere dalla disputa dogmatica se la dignità umana sia un diritto, oppure, un valore, è indubitabile che la tutela della dignità implichi, necessariamente, il rispetto dell'insieme dei valori di cui l'individuo è portatore, in modo tale da permettere all'individuo di vivere i predetti valori con la massima libertà. D'altronde, se è vero che l'identità di genere, sotto il profilo relazionale, può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa, ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici;
tale ingiusta compressione si configurerebbe, soprattutto, al cospetto del rischio concreto che l'imposta modificazione chirurgica venga a risolversi in un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art, 32 della Carta. Non vi sono, infatti, interessi superiori da tutelare, che possano giustificare l'imposizione all'istante del predetto trattamento chirurgico;
tali interessi superiori non possono essere ravvisati né nella certezza delle relazioni giuridiche, che, comunque, sarebbe salvaguardata dalle risultanze anagrafiche, né nella necessaria diversità sessuale delle relazioni familiari”; Trib. Vercelli,
27/12/2018, n. 561; Corte appello Torino sez. famiglia, 28/03/2018, n. 569; Trib. Pavia sez. II, 16/01/2018;
Trib. Roma sez. I, 04/08/2017, n. 15902).
Da ultimo, la Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024 ha magistralmente ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in subiecta materia nei termini che seguono: “la legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare la problematica della transessualità, vale a dire il disallineamento e la ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l'identità sessuale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità (l'art. 2 della legge, poi abrogato, parlava, al quarto comma, di «condizioni psico-sessuali»).
Le questioni non riguardano dunque il tema - contiguo, ma diverso - dell'intersessualità, la quale concerne le ipotesi in cui, per ermafroditismo o alterazioni cromosomiche, lo stesso sesso biologico risulti incerto alla nascita.
Allo scopo di permettere il riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali,
l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha consentito la rettificazione di stato civile «in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».
Nella sentenza n. 161 del 1985, questa Corte ha sottolineato come la legge allora da poco varata si collocasse
«nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie». La stessa sentenza ha rimarcato che l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici».
Con la sentenza n. 221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle
«intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».
«L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica» - si è precisato - «appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere».
Posto che quest'ultima è «elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)», il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato «non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione», bensì «come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Successivamente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene «l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione», «ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato», sicché «va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione» (sentenza n. 180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017).
L'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 è intervenuto sugli aspetti procedurali della legge n. 164 del 1982.
I primi tre commi della norma stabiliscono che le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, ove non diversamente disposto, sono regolate dal rito ordinario di cognizione (comma 1); la competenza spetta al tribunale, in composizione collegiale, del luogo di residenza dell'attore (comma 2);
l'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero
(comma 3).
Il comma 4 dell'art. 31 - qui oggetto di censura - dispone che «[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3».
Si tratta di un adattamento processuale di quanto già prevedeva l'art. 3 della legge n. 164 del
1982 (contestualmente abrogato dall'art. 34, comma 39, lettera c, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011), il quale infatti stabiliva che «[i]l tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza» (primo comma) e che «[i]n tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio» (secondo comma).
Nel passaggio dalla legge n. 164 del 1982 al d.lgs. n. 150 del 2011 non è, quindi, mutata la struttura unitaria ed eventualmente bifasica del procedimento di rettificazione e, anzi, pur nell'ambito di una legislazione delegata alla semplificazione dei riti, quella struttura è stata assoggettata al modello del giudizio ordinario di cognizione, in luogo della precedente forma camerale.
Un ritorno a forme procedimentali più snelle deriverebbe dall'attrazione delle controversie di rettificazione nell'ambito di applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, attrazione delineatasi nel quadro dell'elaborazione delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)”.
Nella sentenza della Consulta, quindi, si osserva: “la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio
2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Nella fattispecie, parte ricorrente chiede solo la rettificazione degli atti anagrafici, rappresentando modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute senz'altro sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
A tale proposito si legge in ricorso: “nel caso di specie le produzioni documentali allegate … dimostrano incontrovertibilmente che il minore è motivato da una radicata percezione di appartenenza al sesso maschile e che abbia ormai maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere: dai documenti clinici prodotti (tutti precisi, dettagliati, manifestanti uno scrupoloso approfondimento delle problematiche psicosessuali che hanno accompagnato fin dalla infanzia l'istante, nonché provenienti da figure professionali munite di competenza specifica in merito a tali problematiche) emerge infatti la disforia sessuale del minore che si identifica come ragazzo e da tempo nel proprio ambiente familiare e scolastico viene chiamato con il nome di e si presenta con aspetto, abiti, postura e gestualità maschili”. Per_2
Le prospettazioni attoree risultano documentalmente provate. Per_ Emerge, infatti, dalla documentazione medica che la minore a casa e a scuola viene già identificata con il nome maschile prescelto ( ) ed ha già avviato a scuola il percorso alias;
ella inoltre ha già Per_2
intrapreso il percorso per la transizione di genere mediante l'avvio del trattamento ormonale dal quale ha tratto immediato beneficio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda attorea va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con Persona_1 l'assunzione da parte sua del nome “ ”, ordinandosi all'ufficiale di stato civile di sostituire Per_2
l'indicazione di “sesso femminile” con quella di “sesso maschile” nei documenti ad esso riconducibili.
Sotto tale ultimo profilo va osservato che l'art. 31 d.lgs. 150/11 (come già l'art. 2, quinto comma, l. 164/82) ricollega la rettifica dell'atto di nascita alla sentenza che accoglie la domanda. Si tratta infatti di una rettifica sui generis diversa da quella, prevista dall'art. 95 ss. D.p.r.
3.11.2000 n. 396 sullo stato civile, che si opera con decreto e riguarda sostanzialmente l'emenda di errori materiali.
Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili, per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
810/2024 R.G., in accoglimento della domanda di parte attrice per la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, così provvede:
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Savona di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti , nata a [...] il Persona_1
Per_ 18.2.2007, con variazione del genere da femminile a maschile e con modifica del nome da “ ” a
“ ”; Per_2
• autorizza parte attrice a richiedere analoghi provvedimenti di rettifica ai vari uffici amministrativi dello Stato e/o territoriali al fine di ottenere la correzione degli atti e documenti da tali uffici provenienti;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona nella camera di consiglio in data 29/11/2024
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta