Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 28 luglio 2025
Ordinanza cautelare 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/07/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. – dell'intimazione di pagamento n. -OMISSIS- – Lotto di stampa n. 22777 del 18.11.2021 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Rovigo, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al Sig. -OMISSIS-, in qualità di socio della società -OMISSIS- e -OMISSIS- s.s. (C.F.: -OMISSIS-), cancellata dal Registro delle imprese il 23.06.2015, a mani il 24 dicembre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 98.842,42 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 11 novembre 2008 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati per il periodo 2004/05 (doc. 1);
2. – dell'intimazione di pagamento n. -OMISSIS- – Lotto di stampa n. 22796 del 18.11.2021 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Rovigo, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al Sig. -OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di socio della società -OMISSIS- e -OMISSIS- s.s. (C.F.: -OMISSIS-), cancellata dal Registro delle imprese il 23.06.2015, a mani il 24 dicembre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 98.842,42 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 11 novembre 2008 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati per il periodo 2004/05 (doc. 2);
3. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dei ricorrenti (e quindi anche della società agricola di cui facevano parte), compresi:
3.1. - l'atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell'intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella AGEA n. -OMISSIS- - non conosciuta -;
3.2. - il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base delle intimazioni di pagamento sopra descritte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori -OMISSIS- e -OMISSIS- sono soci della società agricola semplice -OMISSIS- e -OMISSIS-, che produceva latte destinato ad essere compravenduto e che il 23 giugno 2015 è stata cancellata dal registro delle imprese.
Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno contestato le intimazioni di pagamento in epigrafe meglio descritte, con le quali la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (in prosieguo A.D.E.R.) ha richiesto loro il pagamento della complessiva somma di € 98.842,42, inerente ai “residui Agea ex D.L. n. 27/2019” relativi all’annata lattiera 2004/2005.
Si tratta del c.d. “prelievo latte” determinato da presunti sforamenti dalla corrispondente “quota-latte” fissata dall’Unione Europea per il periodo in esame.
Le intimazioni, che richiamano la cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 11.11.2008 in precedenza emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G..E.A.), titolare del credito, comprendono sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione.
I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità degli atti impugnati sulla scorta dei seguenti motivi:
- intervenuta prescrizione della pretesa intimata, rispetto sia alla cartella di pagamento indicata nell’intimazione di pagamento impugnata sia rispetto agli atti di accertamento del preteso credito di AGEA
- illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 21-septies L. n. 241/90 ed ex art. 31, comma 4, c.p.a.
- violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi da 536 a 543, L. n. 228/2012;
- violazione dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 e degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09;
- illegittimità della pretesa intimata, trattandosi di prelievi non definitivamente accertati, frutto di operazioni di compensazione a titolo di prelievo supplementare effettuate in violazione delle norme e regolamenti comunitari in materia, e della normativa nazionale interna, e per eccesso di potere
- mancata notifica degli atti di accertamento presupposti;
- illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero e delle procedure di recupero medesime;
- illegittimità dell’an e del quantum della pretesa per errata quantificazione del debito per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi pac;
- carenza di motivazione dell’intimazione in ordine all’an e quantum della pretesa, degli interessi, anche di mora e degli oneri di riscossione.
Fissata la camera di consiglio del 9 marzo 2022 per la trattazione dell’istanza cautelare, formulata in via incidentale dalla parte ricorrente, né l’ADER né l’AGEA si costituivano in giudizio.
Con ordinanza n 375/2022 del 10.3.2022., il TAR per il Veneto accoglieva la domanda cautelare e sospendeva l’efficacia degli atti impugnati, ordinando ai fini della completezza istruttoria, agli Enti resistenti, ciascuno per quanto di competenza, di depositare in giudizio, 90 giorni prima dell’udienza pubblica, la seguente documentazione:
- la cartella di pagamento indicata negli atti di intimazione impugnati con la prova della relativa notificazione;
- gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti agli atti impugnati, regolarmente notificati a parte ricorrente (fornendone la relativa prova), le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi, o l’indicazione e prova dei giudizi eventualmente tuttora pendenti;
- ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso a parte ricorrente (fornendone la relativa prova) relativo ai crediti per i quali è causa; …”.
L’AGEA non si costituiva in giudizio.
In data 31 marzo 2002 si costituiva in giudizio, con atto di mera forma, l’Agenzia Entrate-Riscossione.
In data 8 marzo 2025 l’ADER depositava in giudizio il Rapporto informativo della pratica in oggetto allegando il “referto di avvenuta consegna” in data 11.11.2008 della cartella di pagamento presupposta.
No sono stati, invece, prodotti la cartella di pagamento né eventuali atti interruttivi della prescrizione.
All’udienza pubblica del 27 maggio 2025, fissata nell’ambito del programma straordinario per lo smaltimento dell’arretrato dei Tribunali Amministrativi Regionali PNRR, per l’anno 2025, la causa è passata in decisione.
Il ricorso merita accoglimento per l’assorbente considerazione che il credito erariale risulta prescritto in quanto:
- la cartella di pagamento da cui origina il credito erariale è del novembre 2008;
- l’intimazione di pagamento (volta a riattivare il credito erariale) è del dicembre 2021;
- sono trascorsi oltre dieci anni tra la data di notifica della cartella che si pretende riattivare e la data di notifica dell’intimazione di pagamento in questa sede impugnata;
- AGEA non si è costituita in giudizio né ha dato esecuzione all’ordinanza istruttoria emessa da questo TAR;
- ADER non ha contrastato l’eccezione di prescrizione, limitandosi sul punto ad invocare il proprio difetto di legittimazione passiva;
- le amministrazioni convenute non hanno, dunque, dimostrato di aver interrotto i termini di prescrizione.
Non essendo stata dimostrata l’interruzione della prescrizione, il ricorso va accolto per l’assorbente considerazione che il credito erariale deve ritenersi prescritto, essendo decorsi oltre dieci anni tra l’invio della cartella di pagamento (novembre 2008) e la notifica dell’intimazione impugnata (dicembre 2021).
Risulta, dunque, fondato il primo motivo di ricorso con cui la parte ricorrente deduce l’intervenuta prescrizione del credito portato dagli atti oggetto di impugnativa, con la precisazione che, nel caso di specie, (i) il termine di prescrizione della somma imputata a titolo di capitale è decennale (sulla scorta dell’indirizzo pretorio consacrato da plurime decisioni del Consiglio di Stato: Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2024, n. 6127; id. 2 gennaio 2024, n. 64; sez. III, 7 novembre 2022, n. 9706; id. 12 aprile 2022, n. 2730) mentre (ii) quello della somma imputata a titolo di interessi è quinquennale (ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.), in linea con le statuizioni giurisprudenziali (Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2024, che richiama la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti meglio indicati in epigrafe, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, consente l’assorbimento dei motivi in casi come quello in esame (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2022, n. 10970; Cons. Stato, Ad.Plen., 27 aprile 2015, n. 5).
Il Collegio, in ragione dell’accoglimento del motivo di ricorso sulla prescrizione del credito, non può esimersi dal disporre la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, per la verifica di eventuali profili di danno erariale che il comportamento dell’amministrazione potrebbe avere arrecato alla finanza pubblica.
Nonostante l’esito della lite, la peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria giustificano, in via eccezionale, l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti gravati.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della segreteria della Sezione, alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto per le valutazioni di competenza con riferimento a possibili profili di danno erariale.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.