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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/09/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 306/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Gianluca Vetere Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con Avv. Antonio Porpora resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.1.2025 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio esponendo: di essere alle sue Controparte_1 dipendenze dal 15.6.1987 con inquadramento nel “Livello A – QUADRI;
che nel corso del rapporto gli erano state assegnate le mansioni di D.U.P. (Direttore di
Ufficio Postale) e di addetto ad HUB (“Struttura Complessa) ed era stato preposto a svariati Uffici Postali di Livello A1 analiticamente indicati nell'atto introduttivo;
che a decorrere dal 22.5.2023 era stato trasferito senza il consenso all' ; che con nota trasmessa via mail il 17.1.2024 aveva CP_2 comunicato al proprio datore di lavoro di aver diritto, a decorrere dal
21.12.2023, alle agevolazioni previste dall'art. 33 L. n. 104/1992 poiché assisteva il padre, , riconosciuto portatore di handicap in Persona_1 situazione di gravità, chiedendo contestualmente di essere trasferito presso uno degli uffici postali indicati in ricorso e, segnatamente, presso l' P_
[...] , 7, 6, , ,
[...] P_ P_ CP_4 CP_5 [...]
8, , P_ CP_6 Controparte_7 Controparte_8
; che la richiesta non aveva avuto riscontro e che, piuttosto, nel
[...] febbraio 2024 la resistente aveva disposto una rotazione di personale che aveva coinvolto tre D.U.P., nello specifico il D.U.P. dall' Persona_2 [...]
all' , il D.U.P. , Controparte_9 Controparte_10 Persona_3 dall' all' , ll D.U.P. Controparte_10 Controparte_11 Per_4 dall' all' ; che alcun
[...] Controparte_11 Controparte_9 riscontro aveva avuto medesima richiesta trasmessa il 10.10.2024; che il
6.11.2024, essendo venuto a conoscenza del fatto che, a decorrere dal
1.1.2025, si sarebbe reso vacante il posto di responsabile dell'Ufficio Postale di
Succursale 7 per effetto dell'estinzione del rapporto d'impiego con la P_ SI.ra , aveva reiterato la istanza di trasferimento ricevendo Parte_2 riscontro negativo da parte del direttore di filiale Mattera;
che con mail del
9.1.2025 il direttore di filiale Mattera aveva comunicato le nuove nomine in forza delle quali il posto di D.U.P. nella Succursale di 7, resosi vacante P_ per effetto della cessazione del rapporto di lavoro della SI.ra , Parte_2 era stato assegnato alla dipendente;
che contestualmente Parte_3 [...]
aveva disposto il trasferimento del SI. dalla filiale di CP_1 Persona_5
Crotone alla filiale di , quello del SI. dall' di P_ Persona_6 P_
a quello di e quello del SI. Controparte_7 Controparte_9 Per_4
dall' di a quello di .
[...] P_ Controparte_9 Controparte_7
Dopo aver argomentato in diritto, lamentava la illegittimità della condotta datoriale per violazione dell'art. 33 L. n. 104/1992 e dell'art. 44 CCNL assumendo il diritto al trasferimento per assistenza al genitore disabile e deducendo che l'inadempimento della resistente era fonte di pregiudizio di natura non patrimoniale per la situazione di disagio e di stress psicologico patito e per la lesione della dignità professionale, nonché di natura patrimoniale in ragione delle trasferte affrontate mediante l'utilizzo della propria autovettura per raggiungere il posto di lavoro ossia l' di P_ CP_2 distante dal luogo di residenza sito in tra 29 e 36 km. a seconda del P_ percorso seguito.
Lamentava, altresì, la illegittimità del trasferimento all' di P_ CP_2 disposto con nota via mail del 19.5.2023 per violazione dell'art. 2103 c.c. in
2 quanto non sorretto da ragione economica, organizzativa, produttiva e in assenza del suo consenso.
Concludeva chiedendo “[..] in via principale, accertare e dichiarare che il Dr. ha diritto, in forza dell'art33, commi V e III, L. n. 104/1992 e Parte_1 dell'art. 44 C.C.N.L. di categoria, dovendo prestare assistenza all'anziano padre, , riconosciuto <<portatore di handicap in situazione persona_1 gravità ai sensi dell'art. 3, comma l. n. 5.2.1992 104>>, ad essere trasferito presso l' di , Succursale 7, ovvero, in via CP_12 P_ subordinata, a volerlo assegnare ad altro Ufficio cittadino ( , Via CP_11
Veneto; Cosenza Succursale 3; Cosenza Succursale 4; Cosenza Succursale 6;
Cosenza Succursale 8) o ad altro della medesima Area Urbana CP_12 [...]
; Ufficio di Stazione;
Ufficio Postale di CP_13 Controparte_7
di ) ovvero ad assegnarlo, eventualmente, al Ruolo di CP_8 CP_8
Responsabile di Servizio di Filiale presso la Filiale di ovvero, P_ ancora, all'Ufficio Legale di presso la Filiale di , Via P_ CP_11
Veneto) con conseguente condanna di ai conseguenti Controparte_1 adempimenti al fine di concretizzare il trasferimento del ricorrente presso uno dei suindicati posti di lavoro. Voglia, altresì, l'adito Giudice condannare
[...] al pagamento della complessiva somma di €. 18.315,60 a Controparte_1 titolo di integrale ristoro di tutti i danni patrimoniale (€. 8.315,60) e non patrimoniale (€. 10.000,00) subiti dal ricorrente - ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà dovuta secondo giustizia.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento dall' 8 all' di , disposto con decorrenza Controparte_14 P_ CP_2
22.05.2023, con conseguente condanna di ai Controparte_1 conseguenti adempimenti al fine di concretizzare la riassegnazione del SI. al posto di D.U.P. dell' Succ.
8. Voglia, altresì, Pt_1 Controparte_15
l'adito Giudice condannare al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di €. 26.000,00 a titolo di integrale ristoro di tutti i danni patrimoniale (€. 12.000,00) e non patrimoniale (€. 14.000,00) subiti dal ricorrente - ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà dovuta secondo giustizia [..]”. si costituiva in giudizio e, dopo aver eccepito il difetto di Controparte_1 allegazione in ordine agli elementi costitutivi dell'invocato diritto al
3 trasferimento nonché della relativa prova e contestato le domande di impugnativa di trasferimento, anche per intervenuta decadenza dall'azione, e quella risarcitoria, concludeva chiedendo “[..] rigettare tutte le domande del ricorrente per difetto di applicabilità dell'art. 33, comma 5, L. 104/1992; rigettare la domanda di impugnazione del trasferimento in quanto il ricorrente
è decaduto ex art. 33 L. 183/2010 e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, sempre in ogni caso: dichiarare l'inammissibilità, per l'omessa e/o carente genericità degli elementi posti a fondamento, della domanda di accertamento del diritto ad essere assegnate in una delle sedi UP indicate nel libello introduttivo e della conseguente domanda di risarcimento del danno e/o comunque dichiararne per entrambe l'infondatezza in fatto ed in diritto, rigettare la domanda di rimborso delle pretese somme riferite per sostenute a titolo di costi e rimborso chilometrico in quanto infondata in fatto ed in diritto
[..]”.
Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 10.9.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere rilevato che con le note scritte depositate il
31.3.2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda (proposta in via subordinata) relativa all'impugnativa del trasferimento con decorrenza
22.5.2023 disposto da con nota del 19.5.2023, sicchè in Controparte_1 relazione a tale capo di domanda sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tanto precisato, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che sono documentate le istanze del ricorrente del
17.1.2024, 10.10.2024, 6.11.2024 e 29.11.2024 presentate al datore di lavoro ed intese ad ottenere l'invocato trasferimento ai sensi della L. n. 104/1992
(cfr. all. 5-8-10 fasc. ricorrente), così come è documentato lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 riconosciuto in capo a , genitore del ricorrente che Persona_1 risiede in (cfr. verbale commissione medica INPS); è, poi, P_
4 incontroverso (avendolo dedotto cfr. pag. 10 della Controparte_1 memoria), che il ricorrente usufruisce regolarmente dei permessi ex lege
104/92 per assistere il padre anziano (così in memoria).
Ora, è noto che l'art 33, quinto comma, della L. 104/1992 dispone “il genitore
o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” così come costituisce ius receptum, da un lato, quello secondo il quale “l'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'eSIenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (Cass.,
Sez. Lav., n. 6150/2019; Cass. Sez. Lav. n. 26343/2023; Cass. n. 9201/2012;
Cass. n. 24015/2017) e, dall'altro, quello per cui “L'art. 33, comma 5, legge n.
104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato "ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le eSIenze economiche ed organizzative dell'azienda” (cfr. Cass. Sez. Lav. 5/09/2011 n.
18223; Cass. Sez. Lav. 5/11/2013 n. 24775).
Trattasi, quindi, di un diritto soggettivo non assoluto ed incondizionato ma che deve essere bilanciato con le eSIenze organizzative e gestionali dell'azienda avendo la giurisprudenza di legittimità precisato al riguardo che “[..] compete al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le eSIenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le eSIenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e
5 comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte” (Cass. n. 47/2024;
Cass. n. 33429/2022; Cass. n. 24015/2017; Cass. n. 2969/2021).
Ebbene, rispetto alla istanza del ricorrente del 6.11.2024 (all. 8 fasc. ricorrente) - intesa ad ottenere il trasferimento ai sensi della L. n. 104/1992 presso l'UP n. 7 di in vista della imminente cessazione dal servizio del P_ responsabile e che è stata rigettata dal datore di lavoro (cfr. all. 9) –
[...] ha in questa sede giustificato il diniego, da un lato, contestando Controparte_1 il difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'invocato diritto al trasferimento (eccependo, in particolare, che il ricorrente non aveva dedotto alcunché sulla composizione del suo nucleo familiare e di quello dell'anziano padre né prodotto alcuna documentazione attestante l'effettiva assistenza e deducendo che il disabile conviveva con l'altro figlio, il Sig. che Testimone_1 si occupava quotidianamente della sua assistenza e godeva altresì della vicinanza anche della nuora, che l'attuale sede di adibizione non impediva al ricorrente di svolgere l'assistenza e non incideva negativamente su tale diritto,
e che non sussistevano posti vacanti nella sede richiesta (cfr. pagg. 11-14 della memoria) e, dall'altro, sostenendo che il diritto esercitato dal ricorrente era stato adeguatamente bilanciato con le eSIenze aziendali.
Ha, sotto questo ultimo aspetto, dedotto, in particolare, che “[..] anche la seconda rotazione del personale riferita nel ricorso e che coinvolgeva: a) il DUP passata dall' 8 all' 7 [..] ha avuto Parte_3 CP_11 CP_11 carattere commerciale, gestionale ed organizzativo ed è stata strettamente correlata con le performance ed i comportamenti tenuti dai vari DUP rispetto alle competenze registrate durante il rapporto di lavoro del personale interessato;
nel dettaglio [..] c) la Sig.ra è stata individuata come Parte_3
Direttrice dell' di Cosenza 7 per via della sua ottima esperienza CP_12 maturata su altri territori caratterizzata da ottime performance commerciali
[..]” (così alle pagg.
6-7 della memoria).
Sennonchè, premesso che ai fini dell'esercizio del diritto al trasferimento ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 non è decisiva la prova relativa alla composizione del nucleo familiare dell'istante e del disabile e che la dimostrazione che il ricorrente provveda nella specie all'assistenza del genitore disabile è offerta dalla circostanza, pure dedotta dalla resistente, che il primo fruisce regolarmente dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992 (cfr. all. 6 fasc.
6 ricorrente provvedimento INPS del 19.1.2024), si osserva, anzitutto, che il requisito della continuità ed esclusività dell'assistenza del disabile sono venuti meno per effetto dell'intervento della L. n. 183/2010 sicchè, dovendosi superare il tradizionale concetto di assistenza quale prestazione necessaria di cure materiali per valorizzarsi, nell'interesse del disabile, anche l'assistenza morale e la conservazione delle relazioni familiari (così Corte di Appello Milano
n. 101/2024 prodotta dal ricorrente) sono prive di pregio le deduzioni della resistente relative alla possibilità che il disabile possa, in ipotesi, giovarsi dell'assistenza dell'altro figlio ovvero della nuora;
in ogni caso si osserva, altresì, che l'assunto di posto a fondamento delle dedotte Controparte_1 eSIenze aziendali di tipo commerciale, gestionale ed organizzativo che hanno condotto alla individuazione della SI.ra quale Direttrice dell' Parte_3 CP_12
Postale di Cosenza 7 (assunto per cui la predetta dipendente è stata individuata per via della sua ottima esperienza maturata su altri territori caratterizzata da ottime performance commerciali) è del tutto indimostrato nulla avendo, invero, la resistente documentato in ordine alla esperienza professionale maturata dalla indicata dipendente ed alle relative performance commerciali.
Non è dunque offerta la prova da parte di relativa al Controparte_1 corretto bilanciamento tra il diritto dell'istante e le eSIenze aziendali e tantomeno è provato che le indicate eSIenze aziendali – genericamente allegate - non potessero essere altrimenti soddisfatte se non con il sacrificio del diritto all'assistenza al disabile, sacrificio che, si badi, sussiste indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente fruisce già dei permessi ex L. n. 104/1992 e dalla “misura del tempo da dedicare all'assistenza” che la sede ambìta consentirebbe al ricorrente, non essendo, infatti, decisivo “quanto, quando e come il disabile possa essere assistito dal familiare titolare dei permessi e richiedente il trasferimento” (in questo senso Corte di Appello
Milano, n. 400/2023 citata dal ricorrente).
Il diniego opposto dalla resistente all'istanza di trasferimento presentata dal ricorrente non è, per quanto, precede, sorretto da idonea giustificazione e deve, pertanto, dichiararsi illegittimo con conseguente declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere trasferito presso l' Postale di Cosenza, CP_12
Succursale 7.
7 Ciò detto, non può trovare accoglimento la domanda (pure proposta in via principale) intesa ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Quanto alla voce di danno non patrimoniale che il ricorrente lamenta aver subito in ragione della situazione di disagio e di stress psicologico patito e per la lesione della dignità professionale (per aver visto ricadere la scelta per la titolarità delle sedi ambite su altri colleghi a suo dire privi dei requisiti personali, del bagaglio professionale e dell'anzianità) è sufficiente rilevare che le scarne e comunque generiche allegazioni sono rimaste indimostrate, nulla avendo il ricorrente prodotto a dimostrazione del pregiudizio lamentato.
Quanto al danno patrimoniale – fondato sui costi sostenuti per l'utilizzo della propria autovettura per raggiugere dalla propria residenza la sede di assegnazione – è invece dirimente la considerazione che l'allegazione attorea relativa all'utilizzo del mezzo privato di trasporto è contestata dalla resistente
(cfr. pag. 22 della memoria) ed il ricorrente non ha fornito prova al riguardo né ha chiesto di fornirla.
Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ in ragione del parziale accoglimento del ricorso e per la parte residua sono poste a carico della resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, disattesa ogni altra domanda, dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere trasferito presso l'Ufficio Postale di , Succursale 7; condanna al pagamento delle P_ Controparte_1 spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in complessive € 2.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 120,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
8
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 306/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Gianluca Vetere Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con Avv. Antonio Porpora resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.1.2025 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio esponendo: di essere alle sue Controparte_1 dipendenze dal 15.6.1987 con inquadramento nel “Livello A – QUADRI;
che nel corso del rapporto gli erano state assegnate le mansioni di D.U.P. (Direttore di
Ufficio Postale) e di addetto ad HUB (“Struttura Complessa) ed era stato preposto a svariati Uffici Postali di Livello A1 analiticamente indicati nell'atto introduttivo;
che a decorrere dal 22.5.2023 era stato trasferito senza il consenso all' ; che con nota trasmessa via mail il 17.1.2024 aveva CP_2 comunicato al proprio datore di lavoro di aver diritto, a decorrere dal
21.12.2023, alle agevolazioni previste dall'art. 33 L. n. 104/1992 poiché assisteva il padre, , riconosciuto portatore di handicap in Persona_1 situazione di gravità, chiedendo contestualmente di essere trasferito presso uno degli uffici postali indicati in ricorso e, segnatamente, presso l' P_
[...] , 7, 6, , ,
[...] P_ P_ CP_4 CP_5 [...]
8, , P_ CP_6 Controparte_7 Controparte_8
; che la richiesta non aveva avuto riscontro e che, piuttosto, nel
[...] febbraio 2024 la resistente aveva disposto una rotazione di personale che aveva coinvolto tre D.U.P., nello specifico il D.U.P. dall' Persona_2 [...]
all' , il D.U.P. , Controparte_9 Controparte_10 Persona_3 dall' all' , ll D.U.P. Controparte_10 Controparte_11 Per_4 dall' all' ; che alcun
[...] Controparte_11 Controparte_9 riscontro aveva avuto medesima richiesta trasmessa il 10.10.2024; che il
6.11.2024, essendo venuto a conoscenza del fatto che, a decorrere dal
1.1.2025, si sarebbe reso vacante il posto di responsabile dell'Ufficio Postale di
Succursale 7 per effetto dell'estinzione del rapporto d'impiego con la P_ SI.ra , aveva reiterato la istanza di trasferimento ricevendo Parte_2 riscontro negativo da parte del direttore di filiale Mattera;
che con mail del
9.1.2025 il direttore di filiale Mattera aveva comunicato le nuove nomine in forza delle quali il posto di D.U.P. nella Succursale di 7, resosi vacante P_ per effetto della cessazione del rapporto di lavoro della SI.ra , Parte_2 era stato assegnato alla dipendente;
che contestualmente Parte_3 [...]
aveva disposto il trasferimento del SI. dalla filiale di CP_1 Persona_5
Crotone alla filiale di , quello del SI. dall' di P_ Persona_6 P_
a quello di e quello del SI. Controparte_7 Controparte_9 Per_4
dall' di a quello di .
[...] P_ Controparte_9 Controparte_7
Dopo aver argomentato in diritto, lamentava la illegittimità della condotta datoriale per violazione dell'art. 33 L. n. 104/1992 e dell'art. 44 CCNL assumendo il diritto al trasferimento per assistenza al genitore disabile e deducendo che l'inadempimento della resistente era fonte di pregiudizio di natura non patrimoniale per la situazione di disagio e di stress psicologico patito e per la lesione della dignità professionale, nonché di natura patrimoniale in ragione delle trasferte affrontate mediante l'utilizzo della propria autovettura per raggiungere il posto di lavoro ossia l' di P_ CP_2 distante dal luogo di residenza sito in tra 29 e 36 km. a seconda del P_ percorso seguito.
Lamentava, altresì, la illegittimità del trasferimento all' di P_ CP_2 disposto con nota via mail del 19.5.2023 per violazione dell'art. 2103 c.c. in
2 quanto non sorretto da ragione economica, organizzativa, produttiva e in assenza del suo consenso.
Concludeva chiedendo “[..] in via principale, accertare e dichiarare che il Dr. ha diritto, in forza dell'art33, commi V e III, L. n. 104/1992 e Parte_1 dell'art. 44 C.C.N.L. di categoria, dovendo prestare assistenza all'anziano padre, , riconosciuto <<portatore di handicap in situazione persona_1 gravità ai sensi dell'art. 3, comma l. n. 5.2.1992 104>>, ad essere trasferito presso l' di , Succursale 7, ovvero, in via CP_12 P_ subordinata, a volerlo assegnare ad altro Ufficio cittadino ( , Via CP_11
Veneto; Cosenza Succursale 3; Cosenza Succursale 4; Cosenza Succursale 6;
Cosenza Succursale 8) o ad altro della medesima Area Urbana CP_12 [...]
; Ufficio di Stazione;
Ufficio Postale di CP_13 Controparte_7
di ) ovvero ad assegnarlo, eventualmente, al Ruolo di CP_8 CP_8
Responsabile di Servizio di Filiale presso la Filiale di ovvero, P_ ancora, all'Ufficio Legale di presso la Filiale di , Via P_ CP_11
Veneto) con conseguente condanna di ai conseguenti Controparte_1 adempimenti al fine di concretizzare il trasferimento del ricorrente presso uno dei suindicati posti di lavoro. Voglia, altresì, l'adito Giudice condannare
[...] al pagamento della complessiva somma di €. 18.315,60 a Controparte_1 titolo di integrale ristoro di tutti i danni patrimoniale (€. 8.315,60) e non patrimoniale (€. 10.000,00) subiti dal ricorrente - ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà dovuta secondo giustizia.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento dall' 8 all' di , disposto con decorrenza Controparte_14 P_ CP_2
22.05.2023, con conseguente condanna di ai Controparte_1 conseguenti adempimenti al fine di concretizzare la riassegnazione del SI. al posto di D.U.P. dell' Succ.
8. Voglia, altresì, Pt_1 Controparte_15
l'adito Giudice condannare al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di €. 26.000,00 a titolo di integrale ristoro di tutti i danni patrimoniale (€. 12.000,00) e non patrimoniale (€. 14.000,00) subiti dal ricorrente - ovvero a quell'altra somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà dovuta secondo giustizia [..]”. si costituiva in giudizio e, dopo aver eccepito il difetto di Controparte_1 allegazione in ordine agli elementi costitutivi dell'invocato diritto al
3 trasferimento nonché della relativa prova e contestato le domande di impugnativa di trasferimento, anche per intervenuta decadenza dall'azione, e quella risarcitoria, concludeva chiedendo “[..] rigettare tutte le domande del ricorrente per difetto di applicabilità dell'art. 33, comma 5, L. 104/1992; rigettare la domanda di impugnazione del trasferimento in quanto il ricorrente
è decaduto ex art. 33 L. 183/2010 e comunque perché infondata in fatto ed in diritto, sempre in ogni caso: dichiarare l'inammissibilità, per l'omessa e/o carente genericità degli elementi posti a fondamento, della domanda di accertamento del diritto ad essere assegnate in una delle sedi UP indicate nel libello introduttivo e della conseguente domanda di risarcimento del danno e/o comunque dichiararne per entrambe l'infondatezza in fatto ed in diritto, rigettare la domanda di rimborso delle pretese somme riferite per sostenute a titolo di costi e rimborso chilometrico in quanto infondata in fatto ed in diritto
[..]”.
Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 10.9.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere rilevato che con le note scritte depositate il
31.3.2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda (proposta in via subordinata) relativa all'impugnativa del trasferimento con decorrenza
22.5.2023 disposto da con nota del 19.5.2023, sicchè in Controparte_1 relazione a tale capo di domanda sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tanto precisato, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che sono documentate le istanze del ricorrente del
17.1.2024, 10.10.2024, 6.11.2024 e 29.11.2024 presentate al datore di lavoro ed intese ad ottenere l'invocato trasferimento ai sensi della L. n. 104/1992
(cfr. all. 5-8-10 fasc. ricorrente), così come è documentato lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 riconosciuto in capo a , genitore del ricorrente che Persona_1 risiede in (cfr. verbale commissione medica INPS); è, poi, P_
4 incontroverso (avendolo dedotto cfr. pag. 10 della Controparte_1 memoria), che il ricorrente usufruisce regolarmente dei permessi ex lege
104/92 per assistere il padre anziano (così in memoria).
Ora, è noto che l'art 33, quinto comma, della L. 104/1992 dispone “il genitore
o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” così come costituisce ius receptum, da un lato, quello secondo il quale “l'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'eSIenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (Cass.,
Sez. Lav., n. 6150/2019; Cass. Sez. Lav. n. 26343/2023; Cass. n. 9201/2012;
Cass. n. 24015/2017) e, dall'altro, quello per cui “L'art. 33, comma 5, legge n.
104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato "ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le eSIenze economiche ed organizzative dell'azienda” (cfr. Cass. Sez. Lav. 5/09/2011 n.
18223; Cass. Sez. Lav. 5/11/2013 n. 24775).
Trattasi, quindi, di un diritto soggettivo non assoluto ed incondizionato ma che deve essere bilanciato con le eSIenze organizzative e gestionali dell'azienda avendo la giurisprudenza di legittimità precisato al riguardo che “[..] compete al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le eSIenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le eSIenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e
5 comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte” (Cass. n. 47/2024;
Cass. n. 33429/2022; Cass. n. 24015/2017; Cass. n. 2969/2021).
Ebbene, rispetto alla istanza del ricorrente del 6.11.2024 (all. 8 fasc. ricorrente) - intesa ad ottenere il trasferimento ai sensi della L. n. 104/1992 presso l'UP n. 7 di in vista della imminente cessazione dal servizio del P_ responsabile e che è stata rigettata dal datore di lavoro (cfr. all. 9) –
[...] ha in questa sede giustificato il diniego, da un lato, contestando Controparte_1 il difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'invocato diritto al trasferimento (eccependo, in particolare, che il ricorrente non aveva dedotto alcunché sulla composizione del suo nucleo familiare e di quello dell'anziano padre né prodotto alcuna documentazione attestante l'effettiva assistenza e deducendo che il disabile conviveva con l'altro figlio, il Sig. che Testimone_1 si occupava quotidianamente della sua assistenza e godeva altresì della vicinanza anche della nuora, che l'attuale sede di adibizione non impediva al ricorrente di svolgere l'assistenza e non incideva negativamente su tale diritto,
e che non sussistevano posti vacanti nella sede richiesta (cfr. pagg. 11-14 della memoria) e, dall'altro, sostenendo che il diritto esercitato dal ricorrente era stato adeguatamente bilanciato con le eSIenze aziendali.
Ha, sotto questo ultimo aspetto, dedotto, in particolare, che “[..] anche la seconda rotazione del personale riferita nel ricorso e che coinvolgeva: a) il DUP passata dall' 8 all' 7 [..] ha avuto Parte_3 CP_11 CP_11 carattere commerciale, gestionale ed organizzativo ed è stata strettamente correlata con le performance ed i comportamenti tenuti dai vari DUP rispetto alle competenze registrate durante il rapporto di lavoro del personale interessato;
nel dettaglio [..] c) la Sig.ra è stata individuata come Parte_3
Direttrice dell' di Cosenza 7 per via della sua ottima esperienza CP_12 maturata su altri territori caratterizzata da ottime performance commerciali
[..]” (così alle pagg.
6-7 della memoria).
Sennonchè, premesso che ai fini dell'esercizio del diritto al trasferimento ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 non è decisiva la prova relativa alla composizione del nucleo familiare dell'istante e del disabile e che la dimostrazione che il ricorrente provveda nella specie all'assistenza del genitore disabile è offerta dalla circostanza, pure dedotta dalla resistente, che il primo fruisce regolarmente dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992 (cfr. all. 6 fasc.
6 ricorrente provvedimento INPS del 19.1.2024), si osserva, anzitutto, che il requisito della continuità ed esclusività dell'assistenza del disabile sono venuti meno per effetto dell'intervento della L. n. 183/2010 sicchè, dovendosi superare il tradizionale concetto di assistenza quale prestazione necessaria di cure materiali per valorizzarsi, nell'interesse del disabile, anche l'assistenza morale e la conservazione delle relazioni familiari (così Corte di Appello Milano
n. 101/2024 prodotta dal ricorrente) sono prive di pregio le deduzioni della resistente relative alla possibilità che il disabile possa, in ipotesi, giovarsi dell'assistenza dell'altro figlio ovvero della nuora;
in ogni caso si osserva, altresì, che l'assunto di posto a fondamento delle dedotte Controparte_1 eSIenze aziendali di tipo commerciale, gestionale ed organizzativo che hanno condotto alla individuazione della SI.ra quale Direttrice dell' Parte_3 CP_12
Postale di Cosenza 7 (assunto per cui la predetta dipendente è stata individuata per via della sua ottima esperienza maturata su altri territori caratterizzata da ottime performance commerciali) è del tutto indimostrato nulla avendo, invero, la resistente documentato in ordine alla esperienza professionale maturata dalla indicata dipendente ed alle relative performance commerciali.
Non è dunque offerta la prova da parte di relativa al Controparte_1 corretto bilanciamento tra il diritto dell'istante e le eSIenze aziendali e tantomeno è provato che le indicate eSIenze aziendali – genericamente allegate - non potessero essere altrimenti soddisfatte se non con il sacrificio del diritto all'assistenza al disabile, sacrificio che, si badi, sussiste indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente fruisce già dei permessi ex L. n. 104/1992 e dalla “misura del tempo da dedicare all'assistenza” che la sede ambìta consentirebbe al ricorrente, non essendo, infatti, decisivo “quanto, quando e come il disabile possa essere assistito dal familiare titolare dei permessi e richiedente il trasferimento” (in questo senso Corte di Appello
Milano, n. 400/2023 citata dal ricorrente).
Il diniego opposto dalla resistente all'istanza di trasferimento presentata dal ricorrente non è, per quanto, precede, sorretto da idonea giustificazione e deve, pertanto, dichiararsi illegittimo con conseguente declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere trasferito presso l' Postale di Cosenza, CP_12
Succursale 7.
7 Ciò detto, non può trovare accoglimento la domanda (pure proposta in via principale) intesa ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Quanto alla voce di danno non patrimoniale che il ricorrente lamenta aver subito in ragione della situazione di disagio e di stress psicologico patito e per la lesione della dignità professionale (per aver visto ricadere la scelta per la titolarità delle sedi ambite su altri colleghi a suo dire privi dei requisiti personali, del bagaglio professionale e dell'anzianità) è sufficiente rilevare che le scarne e comunque generiche allegazioni sono rimaste indimostrate, nulla avendo il ricorrente prodotto a dimostrazione del pregiudizio lamentato.
Quanto al danno patrimoniale – fondato sui costi sostenuti per l'utilizzo della propria autovettura per raggiugere dalla propria residenza la sede di assegnazione – è invece dirimente la considerazione che l'allegazione attorea relativa all'utilizzo del mezzo privato di trasporto è contestata dalla resistente
(cfr. pag. 22 della memoria) ed il ricorrente non ha fornito prova al riguardo né ha chiesto di fornirla.
Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ in ragione del parziale accoglimento del ricorso e per la parte residua sono poste a carico della resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, disattesa ogni altra domanda, dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere trasferito presso l'Ufficio Postale di , Succursale 7; condanna al pagamento delle P_ Controparte_1 spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in complessive € 2.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 120,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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