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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1687/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dott.ssa HE Monte Presidente
- dott.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1687/2025 r.g. pendente in fase di appello, proposta
DA
- (c. f. ) nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e quale titolare della ditta individuale (p. iva Controparte_1
) corrente in Carnate (MB) alla via Pace n. 37, rappresentato e difeso, giusta procura in P.IVA_1 atti, dall'Avv. Aldo CRAPANZANO (c.f. ) presso il cui studio in Reggio C.F._2
Calabria viale G. Amendola n. 29/G è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 reclamante contro
- (c. f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2 C.F._3 atti, dagli Avv.ti Alberto GHIDONI (c. f. ), Elisabetta TOCCALLI (c. f. C.F._4
pagina 1 di 9 ) e CA MB RG (c. f. ), presso il cui C.F._5 C.F._6 studio in Milano via Premuda n. 14 è elettivamente domiciliato, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_2
Email_3
Email_4 resistente
Giudiziale – non costituita CP_3 resistente
oggetto: opposizione alla sentenza n. 108/2025, pubblicata in data 9.05.2025, del Tribunale di Monza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede in Carnate (MB) via Pace n. 37
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2025 il ricorrente chiedeva l'apertura del Parte_2 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della ditta Controparte_1 individuale di titolarità di corrente in Carnate (MB) alla via Pace n. 37, Parte_1 deducendone lo stato di insolvenza in ragione del proprio credito rimasto insoluto e della debitoria verso terzi, per cui non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future.
Sebbene ritualmente citato non si costituiva in giudizio nella predetta qualità di Parte_1 titolare della omonima ditta individuale.
Svolti gli incombenti procedurali, il Tribunale di Monza, ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza delle condizioni di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata – costituita dal credito azionato in via monitoria dal ricorrente, pari ad euro 2.656,34, e della esposizione verso l'erario per euro 38.511,44 risultante dal certificato dei carichi pendenti, oltre alla debitoria di cui a cartelle ancora da notificare – e ritenuto pagina 2 di 9 integrato il presupposto del protratto stato di insolvenza nel quale versava la Controparte_1
– desunto dall'entità della posta creditoria vantata dalla ricorrente, fondata su decreto
[...] ingiuntivo, dal precetto vanamente intimato e dalla complessiva esposizione debitoria verso l'Erario, nonché dal mancato deposito di idonea documentazione contabile – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di con sede in Carnate (MB) via Controparte_1
Pace n. 37.
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo in proprio e nella qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale corrente in Carnate via Pace n. 37, Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e della notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ex art 41 CCII. Al riguardo adduceva che la notifica doveva essere effettuata al domicilio fiscale del titolare della impresa individuale.
Nel merito adduceva l'insussistenza dello stato di insolvenza assumendo altresì il non superamento delle soglie richieste per la assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale trattandosi di piccola impresa. Al riguardo assumeva che l'attivo patrimoniale non superava la soglia di euro
300.000,00, i ricavi lordi quella di euro 200.000,00 e la debitoria risultava inferiore alla soglia di euro
500.000,00.
- Si costituiva in giudizio il ricorrente contestando integralmente l'atto di Controparte_2 reclamo.
In primis adduceva la ritualità della notifica dell'atto di pignoramento e del decreto di fissazione dell'udienza, eseguite all'indirizzo indicato in atti e risultante dalla stessa visura camerale, peraltro riportato anche nell'atto di reclamo, e la corretta instaurazione del contraddittorio.
Nel merito contestava l'atto di gravame adducendo la sussistenza dei presupposti richiesti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, avendo correttamente l'organo giudicante di primo grado verificato la sussistenza dello stato di insolvenza in ragione della situazione patrimoniale rilevabile dagli atti di causa, rilevando come dalla stessa documentazione prodotta non emergerebbero liquidità sufficienti per garantire l'assolvimento delle obbligazioni contratte, né risulterebbe assolto l'onere probatorio incombente sul reclamante di comprovare il mancato superamento dei valori soglia della debitoria, essendosi limitato a produrre le sole dichiarazioni dei redditi, non già idonea pagina 3 di 9 documentazione contabile comprovante l'effettivo volume degli affari le consistenze patrimoniali e le attività e passività.
Su tali basi chiedeva il rigetto del reclamo o, in via subordinata, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di con ogni conseguenziale Parte_3 adempimento.
All'udienza del 16.10.2025 aveva luogo l'esame del curatore. All'esito la causa era trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza della eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del procedimento attesa la corretta esecuzione della relativa notifica. Va in primis rilevato che il mancato ricevimento dell'atto di pignoramento presso terzi non influisce sulla proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale non costituendo atto prodromico alla apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex art. 37 comma 2 CCII. Del pari risulta rituale la notifica del decreto di fissazione udienza di comparizione ex art. 41 CCII, eseguita in conformità a quanto prescritto e previsto dal dettato dell'art. 40 commi 6 e 7 CCII nella parte in cui prevede che quando la notificazione a mezzo posta telematica di cui al comma 6 non risulta possibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio a cura dea cancelleria mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'art. 359 c.p.c. e la notifica si ha per perfezionata al terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Nel caso di specie a seguito dell'esito negativo della notifica all'indirizzo pec risultante nella visura camerale, si è proceduto con l'inserimento nell'area web riservata come prescritto dal dettato normativo innanzi richiamato.
Pertanto, il contradittorio risulta validamente instaurato.
***
Tanto premesso, ad avviso della Corte, il reclamo è infondato nel merito e va conseguentemente rigettato con conferma integrale della sentenza reclamata.
Sulla base degli elementi di causa, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
In primo luogo, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che, come rilevabile dalla visura camerale in atti, la pagina 4 di 9 sede legale della società in oggetto è sita in Carnate (MB) alla via Pace n. 37, e non sono emersi elementi sulla cui base poter ritenere una diversa ubicazione della sede sociale. Del pari sussiste la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado.
Ricorre altresì il requisito della procedibilità in ragione dell'entità della debitoria nei termini e nell'importo indicato in atti, essendo stata accertata, come precisato nel corso dell'esame innanzi a questa Corte dal curatore, una debitoria pari a complessivi euro 246.000,00 circa.
Sussiste inoltre la legittimazione attiva del ricorrente, creditore dell'importo di euro 2.656,34 in forza del decreto ingiuntivo n. 349/2024 emesso in data 25.07.2024 dal Giudice del lavoro del Tribunale di
Monza.
Tanto premesso la debitrice deve ritenersi assoggettabile alla disciplina concorsuale ex artt. 1, 2 e 121
CCII trattandosi di impresa individuale esercente attività principale di impresa commerciale avente ad oggetto, come è dato rilevare dalla visura camerale in atti, in via principale attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa-gestionale e pianificazione aziendale>>
e in via secondaria servizi di consulenza tecnologiche informatiche, ideazione di campagne pubblicitarie, tinteggiatura e posa in opera di vetri, attività non specializzate di lavori edili (muratori), posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili>>.
In ordine al superamento dei valori soglia va rilevato che secondo la disciplina dettata dal CCII è onere della parte debitrice dare dimostrazione della sussistenza del mancato superamento congiunto dei tre parametri dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, nel caso di specie non fornita, atteso che parte debitrice non ha offerto né nella pregressa fase, nella quale non si è costituita, né nella presente fase di reclamo, documentazione idonea a comprovare l'esclusione del requisito dimensionale. Al riguardo, in relazione al dimensionamento dell'impresa, parte reclamante ha prodotto, in sede di reclamo, copie delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio e documentazione generica, senza offrire alcuna documentazione contabile idonea a comprovare l'effettivo dimensionamento dell'impresa, l'attività gestoria, il volume di affari, e le “attività” e le “passività”.
Peraltro, del tutto generici e privi di riscontro documentale risultano le deduzioni difensive genericamente articolate nel reclamo.
Ciò premesso va rilevato che il curatore, nel corso del relativo esame, ha dato conto della ricostruzione degli elementi “attivi” e “passivi” rilevando come non sia stata possibile la ricostruzione del volume pagina 5 di 9 degli affari dell'impresa in ragione della scarsezza documentale di cui ha avuto disponibilità, indicando la debitoria emersa dalla documentazione disponibile in complessivi euro 246.000,00 circa, costituita per euro 150.000,00 circa da debiti erariali e per la restante parte da debiti di diversa natura e segnatamente da debiti verso ex dipendenti, fornitori, SA LE ed altro. Ha inoltre riferito che al reclamante facevano capo ben sei società, precisando che per cinque di esse risultava essere socio unico ed amministratore, e per altra società titolare del 95% delle quote sociali oltre che amministratore. Ha altresì riferito che una delle predette società risulta essere stata dichiarata fallita, mentre le altre apparirebbero <> e dunque inattive. Gli “attivi” delle predette società, secondo le verifiche allo stato svolte, apparirebbero contenuti, ma comunque imputabili a parte reclamante. Ha infine precisato che trattandosi di impresa a regime di contabilità semplificata non ne è stata possibile la compiuta ricostruzione.
Le sei società indicate dal curatore, tutte facenti capo al reclamante, quale socio unico ed amministratore per cinque di esse e di socio di maggioranza (nella misura de 95% del capitale) ed amministratore per l'altra, presentavano in massima parte sostanziale equivalenza dell'oggetto sociale e dell'attività svolta ed i relativi proventi di gestione risultano tutti riferibili al reclamante.
Sulla base degli elementi acquisiti in giudizio, la riconducibilità al reclamante di ben sei società e dei relativi proventi, oltre alla impresa individuale oggetto di causa, è chiara espressione di un ampio volume di affari allo stesso riconducibile, considerata anche l'omogeneità dell'attività svolta da tali entità aziendali, i cui proventi sono imputabili all'odierno reclamante, quale socio unico di ben cinque delle predette società e di socio di maggioranza dell'altra, con funzioni di amministratore unico per ciascuna delle predette entità aziendali. Ne consegue che sulla base di tali elementi e in assenza di un apparato documentale idoneo alla ricostruzione della attività di gestione delle entità aziendali facenti capo al reclamante e più in particolare dell'attività dell'impresa oggetto del presente procedimento, è da escludere la sussistenza dell'invocato minimale dimensionamento dell'impresa di titolarità del reclamante. Parte reclamante non ha offerto documentazione contabile o gestoria idonea a rendere possibile la compiuta ricostruzione contabile e del volume degli affari e più in particolare gli elementi attivi e passivi registrati negli anni di riferimento e l'effettiva debitoria registrata nel periodo di rilevanza.
Pertanto, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo cure, parte reclamante non ha offerto idonea prova circa il mancato superamento dei valori soglia previsti dal dettato del codice della crisi.
pagina 6 di 9 Del pari ricorre il requisito dell'insolvenza.
Vale al riguardo rilevare che nel codice della crisi la relativa nozione ricalca quella contemplata dalla previgente legislazione in materia fallimentare per cui, sulla base della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul punto, l'insolvenza ricorre in presenza di una situazione di impotenza della impresa, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con i mezzi ordinari le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4.03.2005 n. 4789). Più in particolare come puntualizzato dal supremo consesso di giustizia, lo stato di insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, prime fra tutte l'estinzione dei debiti, nonché nella impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni dal patrimonio (Cfr. Cass. Civ. n. 7552/2014), L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori, quali inadempimento o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso, idonei a manifestare quello stato di insolvenza innanzi definito (cfr. Cass. Civ. 19027/2013).
Sulla base dei predetti enunciati principi, ai quali questa Corte ritiene dare continuità, lo stato di insolvenza può essere desunto da sistematiche perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione, dalla pesante situazione debitoria, da inesistenza e/o insufficienza di liquidità che incida negativamente sulla stessa funzionalità dell'impresa, da mancati pagamenti di debiti anche di modesto importo che ne siano la conseguenza, dal mancato deposito di bilanci o documentazione contabile di obbligatoria tenuta o comunque necessaria alla ricostruzione degli affari.
Nel caso di specie sono ampiamente emersi i suddetti elementi, costituenti chiari indici rivelatori della sussistenza del protratto e non momentaneo stato di insolvenza della società reclamante. Al riguardo rilevanza centrale riveste l'entità della debitoria rilevata dal curatore, significativamente incidente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società in rapporto alla pressoché insussistente liquidità. A ciò si aggiunge la natura dei crediti rimasti insoddisfatti a matrice erariale, ulteriore segno del protratto e sistemico inadempimento.
pagina 7 di 9 Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi integrata la predetta situazione di insolvenza, determinata dall'entità cospicua della debitoria e della stratificata incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, e principalmente a quelle erariali costituenti parte ingente della debitoria complessiva.
Alla stregua di tali elementi deve ritenersi che l'inadempienza non presenta i caratteri della occasionalità emergendo dal quadro innanzi ricostruito uno stato di definitiva incapacità dell'impresa a fronteggiare regolarmente e con i mezzi ordinari le obbligazioni assunte e rimaste inadempiute da tempo.
Segue il rigetto del reclamo.
***
Le spese di procedura seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, parte reclamante va condannata alla rifusione in favore della reclamata costituita delle spese di giudizio della presente fase che, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità della causa, va liquidata in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 108/2025 del Tribunale di Monza, pubblicata il
9.05.2025;
- condanna parte reclamante alla rifusione in favore del reclamato delle Controparte_2 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 8 di 9 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
dr. Marco del Vecchio
Il presidente
dr.ssa HE Monte
pagina 9 di 9
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dott.ssa HE Monte Presidente
- dott.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1687/2025 r.g. pendente in fase di appello, proposta
DA
- (c. f. ) nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e quale titolare della ditta individuale (p. iva Controparte_1
) corrente in Carnate (MB) alla via Pace n. 37, rappresentato e difeso, giusta procura in P.IVA_1 atti, dall'Avv. Aldo CRAPANZANO (c.f. ) presso il cui studio in Reggio C.F._2
Calabria viale G. Amendola n. 29/G è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 reclamante contro
- (c. f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2 C.F._3 atti, dagli Avv.ti Alberto GHIDONI (c. f. ), Elisabetta TOCCALLI (c. f. C.F._4
pagina 1 di 9 ) e CA MB RG (c. f. ), presso il cui C.F._5 C.F._6 studio in Milano via Premuda n. 14 è elettivamente domiciliato, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_2
Email_3
Email_4 resistente
Giudiziale – non costituita CP_3 resistente
oggetto: opposizione alla sentenza n. 108/2025, pubblicata in data 9.05.2025, del Tribunale di Monza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede in Carnate (MB) via Pace n. 37
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2025 il ricorrente chiedeva l'apertura del Parte_2 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della ditta Controparte_1 individuale di titolarità di corrente in Carnate (MB) alla via Pace n. 37, Parte_1 deducendone lo stato di insolvenza in ragione del proprio credito rimasto insoluto e della debitoria verso terzi, per cui non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni commerciali presenti e future.
Sebbene ritualmente citato non si costituiva in giudizio nella predetta qualità di Parte_1 titolare della omonima ditta individuale.
Svolti gli incombenti procedurali, il Tribunale di Monza, ritenuta la giurisdizione italiana e la competenza territoriale del giudice adito, nonché la sussistenza delle condizioni di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria accertata – costituita dal credito azionato in via monitoria dal ricorrente, pari ad euro 2.656,34, e della esposizione verso l'erario per euro 38.511,44 risultante dal certificato dei carichi pendenti, oltre alla debitoria di cui a cartelle ancora da notificare – e ritenuto pagina 2 di 9 integrato il presupposto del protratto stato di insolvenza nel quale versava la Controparte_1
– desunto dall'entità della posta creditoria vantata dalla ricorrente, fondata su decreto
[...] ingiuntivo, dal precetto vanamente intimato e dalla complessiva esposizione debitoria verso l'Erario, nonché dal mancato deposito di idonea documentazione contabile – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di con sede in Carnate (MB) via Controparte_1
Pace n. 37.
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo in proprio e nella qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale corrente in Carnate via Pace n. 37, Controparte_1 eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e della notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ex art 41 CCII. Al riguardo adduceva che la notifica doveva essere effettuata al domicilio fiscale del titolare della impresa individuale.
Nel merito adduceva l'insussistenza dello stato di insolvenza assumendo altresì il non superamento delle soglie richieste per la assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale trattandosi di piccola impresa. Al riguardo assumeva che l'attivo patrimoniale non superava la soglia di euro
300.000,00, i ricavi lordi quella di euro 200.000,00 e la debitoria risultava inferiore alla soglia di euro
500.000,00.
- Si costituiva in giudizio il ricorrente contestando integralmente l'atto di Controparte_2 reclamo.
In primis adduceva la ritualità della notifica dell'atto di pignoramento e del decreto di fissazione dell'udienza, eseguite all'indirizzo indicato in atti e risultante dalla stessa visura camerale, peraltro riportato anche nell'atto di reclamo, e la corretta instaurazione del contraddittorio.
Nel merito contestava l'atto di gravame adducendo la sussistenza dei presupposti richiesti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, avendo correttamente l'organo giudicante di primo grado verificato la sussistenza dello stato di insolvenza in ragione della situazione patrimoniale rilevabile dagli atti di causa, rilevando come dalla stessa documentazione prodotta non emergerebbero liquidità sufficienti per garantire l'assolvimento delle obbligazioni contratte, né risulterebbe assolto l'onere probatorio incombente sul reclamante di comprovare il mancato superamento dei valori soglia della debitoria, essendosi limitato a produrre le sole dichiarazioni dei redditi, non già idonea pagina 3 di 9 documentazione contabile comprovante l'effettivo volume degli affari le consistenze patrimoniali e le attività e passività.
Su tali basi chiedeva il rigetto del reclamo o, in via subordinata, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di con ogni conseguenziale Parte_3 adempimento.
All'udienza del 16.10.2025 aveva luogo l'esame del curatore. All'esito la causa era trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza della eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del procedimento attesa la corretta esecuzione della relativa notifica. Va in primis rilevato che il mancato ricevimento dell'atto di pignoramento presso terzi non influisce sulla proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale non costituendo atto prodromico alla apertura della procedura di liquidazione giudiziale ex art. 37 comma 2 CCII. Del pari risulta rituale la notifica del decreto di fissazione udienza di comparizione ex art. 41 CCII, eseguita in conformità a quanto prescritto e previsto dal dettato dell'art. 40 commi 6 e 7 CCII nella parte in cui prevede che quando la notificazione a mezzo posta telematica di cui al comma 6 non risulta possibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio a cura dea cancelleria mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'art. 359 c.p.c. e la notifica si ha per perfezionata al terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Nel caso di specie a seguito dell'esito negativo della notifica all'indirizzo pec risultante nella visura camerale, si è proceduto con l'inserimento nell'area web riservata come prescritto dal dettato normativo innanzi richiamato.
Pertanto, il contradittorio risulta validamente instaurato.
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Tanto premesso, ad avviso della Corte, il reclamo è infondato nel merito e va conseguentemente rigettato con conferma integrale della sentenza reclamata.
Sulla base degli elementi di causa, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
In primo luogo, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che, come rilevabile dalla visura camerale in atti, la pagina 4 di 9 sede legale della società in oggetto è sita in Carnate (MB) alla via Pace n. 37, e non sono emersi elementi sulla cui base poter ritenere una diversa ubicazione della sede sociale. Del pari sussiste la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado.
Ricorre altresì il requisito della procedibilità in ragione dell'entità della debitoria nei termini e nell'importo indicato in atti, essendo stata accertata, come precisato nel corso dell'esame innanzi a questa Corte dal curatore, una debitoria pari a complessivi euro 246.000,00 circa.
Sussiste inoltre la legittimazione attiva del ricorrente, creditore dell'importo di euro 2.656,34 in forza del decreto ingiuntivo n. 349/2024 emesso in data 25.07.2024 dal Giudice del lavoro del Tribunale di
Monza.
Tanto premesso la debitrice deve ritenersi assoggettabile alla disciplina concorsuale ex artt. 1, 2 e 121
CCII trattandosi di impresa individuale esercente attività principale di impresa commerciale avente ad oggetto, come è dato rilevare dalla visura camerale in atti, in via principale attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa-gestionale e pianificazione aziendale>>
e in via secondaria servizi di consulenza tecnologiche informatiche, ideazione di campagne pubblicitarie, tinteggiatura e posa in opera di vetri, attività non specializzate di lavori edili (muratori), posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili>>.
In ordine al superamento dei valori soglia va rilevato che secondo la disciplina dettata dal CCII è onere della parte debitrice dare dimostrazione della sussistenza del mancato superamento congiunto dei tre parametri dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, nel caso di specie non fornita, atteso che parte debitrice non ha offerto né nella pregressa fase, nella quale non si è costituita, né nella presente fase di reclamo, documentazione idonea a comprovare l'esclusione del requisito dimensionale. Al riguardo, in relazione al dimensionamento dell'impresa, parte reclamante ha prodotto, in sede di reclamo, copie delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio e documentazione generica, senza offrire alcuna documentazione contabile idonea a comprovare l'effettivo dimensionamento dell'impresa, l'attività gestoria, il volume di affari, e le “attività” e le “passività”.
Peraltro, del tutto generici e privi di riscontro documentale risultano le deduzioni difensive genericamente articolate nel reclamo.
Ciò premesso va rilevato che il curatore, nel corso del relativo esame, ha dato conto della ricostruzione degli elementi “attivi” e “passivi” rilevando come non sia stata possibile la ricostruzione del volume pagina 5 di 9 degli affari dell'impresa in ragione della scarsezza documentale di cui ha avuto disponibilità, indicando la debitoria emersa dalla documentazione disponibile in complessivi euro 246.000,00 circa, costituita per euro 150.000,00 circa da debiti erariali e per la restante parte da debiti di diversa natura e segnatamente da debiti verso ex dipendenti, fornitori, SA LE ed altro. Ha inoltre riferito che al reclamante facevano capo ben sei società, precisando che per cinque di esse risultava essere socio unico ed amministratore, e per altra società titolare del 95% delle quote sociali oltre che amministratore. Ha altresì riferito che una delle predette società risulta essere stata dichiarata fallita, mentre le altre apparirebbero <
Le sei società indicate dal curatore, tutte facenti capo al reclamante, quale socio unico ed amministratore per cinque di esse e di socio di maggioranza (nella misura de 95% del capitale) ed amministratore per l'altra, presentavano in massima parte sostanziale equivalenza dell'oggetto sociale e dell'attività svolta ed i relativi proventi di gestione risultano tutti riferibili al reclamante.
Sulla base degli elementi acquisiti in giudizio, la riconducibilità al reclamante di ben sei società e dei relativi proventi, oltre alla impresa individuale oggetto di causa, è chiara espressione di un ampio volume di affari allo stesso riconducibile, considerata anche l'omogeneità dell'attività svolta da tali entità aziendali, i cui proventi sono imputabili all'odierno reclamante, quale socio unico di ben cinque delle predette società e di socio di maggioranza dell'altra, con funzioni di amministratore unico per ciascuna delle predette entità aziendali. Ne consegue che sulla base di tali elementi e in assenza di un apparato documentale idoneo alla ricostruzione della attività di gestione delle entità aziendali facenti capo al reclamante e più in particolare dell'attività dell'impresa oggetto del presente procedimento, è da escludere la sussistenza dell'invocato minimale dimensionamento dell'impresa di titolarità del reclamante. Parte reclamante non ha offerto documentazione contabile o gestoria idonea a rendere possibile la compiuta ricostruzione contabile e del volume degli affari e più in particolare gli elementi attivi e passivi registrati negli anni di riferimento e l'effettiva debitoria registrata nel periodo di rilevanza.
Pertanto, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo cure, parte reclamante non ha offerto idonea prova circa il mancato superamento dei valori soglia previsti dal dettato del codice della crisi.
pagina 6 di 9 Del pari ricorre il requisito dell'insolvenza.
Vale al riguardo rilevare che nel codice della crisi la relativa nozione ricalca quella contemplata dalla previgente legislazione in materia fallimentare per cui, sulla base della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul punto, l'insolvenza ricorre in presenza di una situazione di impotenza della impresa, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con i mezzi ordinari le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4.03.2005 n. 4789). Più in particolare come puntualizzato dal supremo consesso di giustizia, lo stato di insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, prime fra tutte l'estinzione dei debiti, nonché nella impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni dal patrimonio (Cfr. Cass. Civ. n. 7552/2014), L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori, quali inadempimento o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso, idonei a manifestare quello stato di insolvenza innanzi definito (cfr. Cass. Civ. 19027/2013).
Sulla base dei predetti enunciati principi, ai quali questa Corte ritiene dare continuità, lo stato di insolvenza può essere desunto da sistematiche perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione, dalla pesante situazione debitoria, da inesistenza e/o insufficienza di liquidità che incida negativamente sulla stessa funzionalità dell'impresa, da mancati pagamenti di debiti anche di modesto importo che ne siano la conseguenza, dal mancato deposito di bilanci o documentazione contabile di obbligatoria tenuta o comunque necessaria alla ricostruzione degli affari.
Nel caso di specie sono ampiamente emersi i suddetti elementi, costituenti chiari indici rivelatori della sussistenza del protratto e non momentaneo stato di insolvenza della società reclamante. Al riguardo rilevanza centrale riveste l'entità della debitoria rilevata dal curatore, significativamente incidente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società in rapporto alla pressoché insussistente liquidità. A ciò si aggiunge la natura dei crediti rimasti insoddisfatti a matrice erariale, ulteriore segno del protratto e sistemico inadempimento.
pagina 7 di 9 Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi integrata la predetta situazione di insolvenza, determinata dall'entità cospicua della debitoria e della stratificata incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, e principalmente a quelle erariali costituenti parte ingente della debitoria complessiva.
Alla stregua di tali elementi deve ritenersi che l'inadempienza non presenta i caratteri della occasionalità emergendo dal quadro innanzi ricostruito uno stato di definitiva incapacità dell'impresa a fronteggiare regolarmente e con i mezzi ordinari le obbligazioni assunte e rimaste inadempiute da tempo.
Segue il rigetto del reclamo.
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Le spese di procedura seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, parte reclamante va condannata alla rifusione in favore della reclamata costituita delle spese di giudizio della presente fase che, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità della causa, va liquidata in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 108/2025 del Tribunale di Monza, pubblicata il
9.05.2025;
- condanna parte reclamante alla rifusione in favore del reclamato delle Controparte_2 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 8 di 9 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
dr. Marco del Vecchio
Il presidente
dr.ssa HE Monte
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