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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1707/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1707/2020 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in atti, dagli avv.ti Orefice Andrea e Francesco Maria Caianiello, con i quali elett.te domicilia in Casalnuovo di Napoli al Corso Umberto I n. 518,
OPPONENTE
E rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1
in atti, dall'avv. Basile Loredana, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2810/2019 del 23.12.2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso monitorio la chiedeva ed otteneva decreto Controparte_1
ingiuntivo di condanna del al pagamento di € Parte_1
341.862,60 in virtù di atti di cessione del credito aventi ad oggetto fatture, scadute e non saldate, emesse nei confronti dell'Ente ingiunto per forniture di energia elettrica e gas.
Avverso il suindicato decreto, il ingiunto ha proposto la presente Pt_1
opposizione a fondamento della quale ha dedotto l'inesistenza del credito e di tutte le richieste formulate dalla parte opposta, stante la mancanza di validi contratti con i pretesi fornitori e, in ogni caso, la mancata accettazione delle cessioni del credito;
ha dedotto inoltre la mancanza di prova dell'an e del quantum delle prestazioni rese e del relativo importo.
Si è costituita la la quale ha contestato la proposta Controparte_1
opposizione, ponendo a fondamento del credito azionato e acquisito in qualità di cessionaria, un contratto stipulato tra il e la Parte_1 CP_2
un contratto stipulato tra il medesimo e EL ER, nonché dei
[...] Pt_1
crediti acquistati dalla RA MM e da NI gas e luce per prestazioni rese “in regime di salvaguardia per la Campania”.
In particolare, la Banca procedente ha specificato che “la sorta capitale dell'importo ingiunto ammontante a € 341.862,60 è così portata: Euro 328.799,05 da fatture EL
– di cui Euro 50.996,83 cedute direttamente da EL a con Controparte_1
atto di cessione Rep. 228.125 del 22/12/2017 registrata il 2/1/2018 e notificata al
in data 8/1/2018 (all. 4) ed Euro 277.802,22 cedute Parte_1
dapprima da EL a Lake S. con atto di cessione Rep. 226965 del 24/3/17 notificato al in data 4/5/17 (all. 16) e poi da lake S. a Parte_1 [...]
con atto di cessione Rep. 27451 del 2/07/2018 notificata al CP_1 [...]
in data 5/07/2018 (all. 11); Euro 25.241,01 da fatture RA Parte_1
MM cedute con atto di cessione Rep. 52038 del 27/12/17 notificata al Comune di
di in data 11/1/2018 (all. 7); Euro 715,62 da fatture cedute Pt_1 Pt_1 CP_2
con atto di cessione Rep. Rep. 22518 del 29/06/2015 notificato al Parte_1
in data 17/07/2015 (all. 8); Euro 215,89 da fatture ENI Gas & Luce
[...]
cedute con atto di cessione Rep. 343701 del 14/01/2018 notificata al Comune di
di in data 23/04/2018 (all. 6)”. La ha Pt_1 Pt_1 Controparte_1 inoltre precisato che “EL ed hanno fornito le proprie prestazioni a seguito CP_2
di regolari contratti depositati nel fascicolo telematico (all. 5 e 10), RA MM ed
NI hanno fornito le proprie prestazioni in regime di salvaguardia.” (pag. 10 comparsa conclusionale).
Istaurato il contraddittorio ed istruito il giudizio documentalmente, all'udienza del
05.11.2024, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, l'opposizione è fondata, stante la nullità dei titoli da cui ha avuto origine il credito ceduto ed oggetto del presente giudizio.
In particolare, sebbene l'azione promossa dalla si fondi Controparte_1
sulla cessione dei crediti nei confronti del opponente, il fondamento reale ed Pt_1
ultimo della pretesa azionata si rinviene nei rapporti obbligatori originari, interessati dai contratti di cessione.
Ai fini della decisione della presente controversia appare, pertanto, opportuno distinguere, da un lato, i crediti derivanti dalle prestazioni rese in esecuzione dei contratti stipulati dal opponente con e con EL ER e, Pt_1 CP_2
dall'altro, i crediti fondati sulle prestazioni rese in regime di salvaguardia da RA
MM ed NI.
Ebbene, quanto ai primi, si osserva che i contratti stipulati con e con CP_2
EL ER risultano privi dei requisiti legali necessari ai fini della relativa validità con precipuo riferimento a quanto statuito dall'art. 191TUEL venendo, pertanto, in rilievo un'ipotesi di nullità, come eccepito dal comune opponente e comunque rilevabile d'ufficio.
Come noto, infatti, a mente dell'art. 191 TUEL “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 21208/2017, ha precisato che l'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa con il quale “a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione, e viene costituito il vincolo sulle disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 151 TUEL”; in mancanza il contratto è affetto da nullità al pari del contratto mancante della forma scritta ad substantiam (Cass. 27406/2008).
La citata normativa ha carattere inderogabile e la rilevanza esterna, dalla stessa conferita, alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentono di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione del responsabile del procedimento, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5267); a nulla rilevando, pertanto, la valorizzata circostanza della sottoscrizione apposta dal Sindaco pro tempore ai contratti oggetto di causa.
In definitiva, in ragione della mancata produzione della documentazione satisfattiva dei presupposti di legge, non può trovare accoglimento la domanda di pagamento della somma richiesta dalla Banca cessionaria in relazione ai contratti sopra citati.
Argomentazioni non dissimili valgono relativamente agli importi richiesti a titolo di prestazioni erogate in regime di salvaguardia. Al riguardo si rileva che la disciplina settoriale sul regime di salvaguardia (Legge
125/2007) non può costituire una deroga al principio di pareggio di bilancio degli enti
Locali, di rango costituzionale e sovranazionale, che trova espressa disciplina e corollari nell'art 191 TUEL e, più in generale ai principi pubblicistici sottesi alle regole dettate in materia di assunzione di spese (finalizzati alla tutela di principi costituzionalmente tutelati, quali quello dell'imparzialità e del buon andamento nell'agire, anche contrattuale, pubblicistico, nonché quello del necessario controllo della spesa pubblica e del contenimento dell'indebitamento).
Del resto, non pare sussistere alcun logico motivo per il quale nell'ambito di un ordinario rapporto contrattuale di fornitura di energia nessuno dubiti che l'Ente
Locale possa acquisire la prestazione solo previa registrazione della relativa spesa sul competente capitolo di bilancio, nelle forme e nei modi di cui all'art. 191, T.U.E.L. e, invece, nel c.d. servizio di salvaguardia (che, di fatto, non fa altro che sostituire, ex lege, il fornitore energetico al fine di adeguare il sistema ai principi del libero mercato imposto dalla normativa comunitaria), a parità di tipologia di prestazione acquisita (id est, acquisto di energia), dovrebbe predicarsi il totale svincolo da ogni controllo o vincolo di spesa, con ciò ingenerandosi una vera e propria zona franca dall'applicazione delle imperative e stringenti regole pubblicistiche innanzi menzionate.
A ben vedere, inoltre, la disciplina settoriale sul regime di salvaguardia (Legge
125/2007) dà attuazione ad una direttiva comunitaria, 2009/72/CE, il cui articolo 3, paragrafo 3, prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza”. Ebbene, appare evidente gli enti pubblici territoriali sono senza dubbio estranei tanto alla nozione di “clienti civili” i quali, ai sensi dell'art 2 n. 10 della direttiva, sono “i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali”, quanto alla nozione di piccole imprese.
In definitiva si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui prevedono il regime di salvaguardia, si applicano, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese, non anche ai clienti non domestici (nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali).
Alla luce delle considerazioni che precedono la presente opposizione deve, dunque, ritenersi fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stata fornita dalla la prova dell'esistenza di un valido Controparte_1
rapporto obbligatorio tra le società cedenti ed il ceduto Parte_1
il quale, pertanto, non può ritenersi vincolato nei confronti dei vari cedenti
[...]
menzionati in corso di causa e, per l'effetto, nei confronti della cessionaria banca.
Né la pretesa creditoria azionata dalla Banca opposta può trovare accoglimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., in termini di ingiustificato arricchimento, difettando, per l'esperibilità di tale azione, il necessario requisito della sussidiarietà, ai sensi dell'art. 2042 c.c., il quale deve ritenersi insussistente ove esista la possibilità di esperire altra azione sia nei confronti del medesimo soggetto che si intende arricchito, sia nei confronti, come specificamente previsto dall'art. 191 comma 4 T.U.E.L., di altro soggetto, quale l'amministratore o il funzionario che abbia consentito l'assunzione dell'obbligazione al di fuori delle disposizioni della evidenza pubblica, fatta salva l'ipotesi, che in questo caso non si riscontra, in cui l'ente riconosca, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento, il debito fuori bilancio, (ex multis Cass. 30109/2018).
Si consideri inoltre che la ha agito in giudizio nella qualità di Controparte_1
cessionaria dei crediti derivanti dai contratti di somministrazione conclusi dalle società cedenti le quali, in quanto erogatrici delle prestazioni, sarebbero, eventualmente, gli unici soggetti legittimati ad esperire l'azione di cui all'articolo
2041 c.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva secondo i valori minimi di cui al D. M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D. M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2810/2019 del 23.12.2019;
- condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
euro 910,50 per spese ed euro 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 09.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1707/2020 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in atti, dagli avv.ti Orefice Andrea e Francesco Maria Caianiello, con i quali elett.te domicilia in Casalnuovo di Napoli al Corso Umberto I n. 518,
OPPONENTE
E rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1
in atti, dall'avv. Basile Loredana, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2810/2019 del 23.12.2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso monitorio la chiedeva ed otteneva decreto Controparte_1
ingiuntivo di condanna del al pagamento di € Parte_1
341.862,60 in virtù di atti di cessione del credito aventi ad oggetto fatture, scadute e non saldate, emesse nei confronti dell'Ente ingiunto per forniture di energia elettrica e gas.
Avverso il suindicato decreto, il ingiunto ha proposto la presente Pt_1
opposizione a fondamento della quale ha dedotto l'inesistenza del credito e di tutte le richieste formulate dalla parte opposta, stante la mancanza di validi contratti con i pretesi fornitori e, in ogni caso, la mancata accettazione delle cessioni del credito;
ha dedotto inoltre la mancanza di prova dell'an e del quantum delle prestazioni rese e del relativo importo.
Si è costituita la la quale ha contestato la proposta Controparte_1
opposizione, ponendo a fondamento del credito azionato e acquisito in qualità di cessionaria, un contratto stipulato tra il e la Parte_1 CP_2
un contratto stipulato tra il medesimo e EL ER, nonché dei
[...] Pt_1
crediti acquistati dalla RA MM e da NI gas e luce per prestazioni rese “in regime di salvaguardia per la Campania”.
In particolare, la Banca procedente ha specificato che “la sorta capitale dell'importo ingiunto ammontante a € 341.862,60 è così portata: Euro 328.799,05 da fatture EL
– di cui Euro 50.996,83 cedute direttamente da EL a con Controparte_1
atto di cessione Rep. 228.125 del 22/12/2017 registrata il 2/1/2018 e notificata al
in data 8/1/2018 (all. 4) ed Euro 277.802,22 cedute Parte_1
dapprima da EL a Lake S. con atto di cessione Rep. 226965 del 24/3/17 notificato al in data 4/5/17 (all. 16) e poi da lake S. a Parte_1 [...]
con atto di cessione Rep. 27451 del 2/07/2018 notificata al CP_1 [...]
in data 5/07/2018 (all. 11); Euro 25.241,01 da fatture RA Parte_1
MM cedute con atto di cessione Rep. 52038 del 27/12/17 notificata al Comune di
di in data 11/1/2018 (all. 7); Euro 715,62 da fatture cedute Pt_1 Pt_1 CP_2
con atto di cessione Rep. Rep. 22518 del 29/06/2015 notificato al Parte_1
in data 17/07/2015 (all. 8); Euro 215,89 da fatture ENI Gas & Luce
[...]
cedute con atto di cessione Rep. 343701 del 14/01/2018 notificata al Comune di
di in data 23/04/2018 (all. 6)”. La ha Pt_1 Pt_1 Controparte_1 inoltre precisato che “EL ed hanno fornito le proprie prestazioni a seguito CP_2
di regolari contratti depositati nel fascicolo telematico (all. 5 e 10), RA MM ed
NI hanno fornito le proprie prestazioni in regime di salvaguardia.” (pag. 10 comparsa conclusionale).
Istaurato il contraddittorio ed istruito il giudizio documentalmente, all'udienza del
05.11.2024, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, l'opposizione è fondata, stante la nullità dei titoli da cui ha avuto origine il credito ceduto ed oggetto del presente giudizio.
In particolare, sebbene l'azione promossa dalla si fondi Controparte_1
sulla cessione dei crediti nei confronti del opponente, il fondamento reale ed Pt_1
ultimo della pretesa azionata si rinviene nei rapporti obbligatori originari, interessati dai contratti di cessione.
Ai fini della decisione della presente controversia appare, pertanto, opportuno distinguere, da un lato, i crediti derivanti dalle prestazioni rese in esecuzione dei contratti stipulati dal opponente con e con EL ER e, Pt_1 CP_2
dall'altro, i crediti fondati sulle prestazioni rese in regime di salvaguardia da RA
MM ed NI.
Ebbene, quanto ai primi, si osserva che i contratti stipulati con e con CP_2
EL ER risultano privi dei requisiti legali necessari ai fini della relativa validità con precipuo riferimento a quanto statuito dall'art. 191TUEL venendo, pertanto, in rilievo un'ipotesi di nullità, come eccepito dal comune opponente e comunque rilevabile d'ufficio.
Come noto, infatti, a mente dell'art. 191 TUEL “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 21208/2017, ha precisato che l'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa con il quale “a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione, e viene costituito il vincolo sulle disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 151 TUEL”; in mancanza il contratto è affetto da nullità al pari del contratto mancante della forma scritta ad substantiam (Cass. 27406/2008).
La citata normativa ha carattere inderogabile e la rilevanza esterna, dalla stessa conferita, alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentono di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione del responsabile del procedimento, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5267); a nulla rilevando, pertanto, la valorizzata circostanza della sottoscrizione apposta dal Sindaco pro tempore ai contratti oggetto di causa.
In definitiva, in ragione della mancata produzione della documentazione satisfattiva dei presupposti di legge, non può trovare accoglimento la domanda di pagamento della somma richiesta dalla Banca cessionaria in relazione ai contratti sopra citati.
Argomentazioni non dissimili valgono relativamente agli importi richiesti a titolo di prestazioni erogate in regime di salvaguardia. Al riguardo si rileva che la disciplina settoriale sul regime di salvaguardia (Legge
125/2007) non può costituire una deroga al principio di pareggio di bilancio degli enti
Locali, di rango costituzionale e sovranazionale, che trova espressa disciplina e corollari nell'art 191 TUEL e, più in generale ai principi pubblicistici sottesi alle regole dettate in materia di assunzione di spese (finalizzati alla tutela di principi costituzionalmente tutelati, quali quello dell'imparzialità e del buon andamento nell'agire, anche contrattuale, pubblicistico, nonché quello del necessario controllo della spesa pubblica e del contenimento dell'indebitamento).
Del resto, non pare sussistere alcun logico motivo per il quale nell'ambito di un ordinario rapporto contrattuale di fornitura di energia nessuno dubiti che l'Ente
Locale possa acquisire la prestazione solo previa registrazione della relativa spesa sul competente capitolo di bilancio, nelle forme e nei modi di cui all'art. 191, T.U.E.L. e, invece, nel c.d. servizio di salvaguardia (che, di fatto, non fa altro che sostituire, ex lege, il fornitore energetico al fine di adeguare il sistema ai principi del libero mercato imposto dalla normativa comunitaria), a parità di tipologia di prestazione acquisita (id est, acquisto di energia), dovrebbe predicarsi il totale svincolo da ogni controllo o vincolo di spesa, con ciò ingenerandosi una vera e propria zona franca dall'applicazione delle imperative e stringenti regole pubblicistiche innanzi menzionate.
A ben vedere, inoltre, la disciplina settoriale sul regime di salvaguardia (Legge
125/2007) dà attuazione ad una direttiva comunitaria, 2009/72/CE, il cui articolo 3, paragrafo 3, prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza”. Ebbene, appare evidente gli enti pubblici territoriali sono senza dubbio estranei tanto alla nozione di “clienti civili” i quali, ai sensi dell'art 2 n. 10 della direttiva, sono “i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali”, quanto alla nozione di piccole imprese.
In definitiva si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui prevedono il regime di salvaguardia, si applicano, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese, non anche ai clienti non domestici (nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali).
Alla luce delle considerazioni che precedono la presente opposizione deve, dunque, ritenersi fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stata fornita dalla la prova dell'esistenza di un valido Controparte_1
rapporto obbligatorio tra le società cedenti ed il ceduto Parte_1
il quale, pertanto, non può ritenersi vincolato nei confronti dei vari cedenti
[...]
menzionati in corso di causa e, per l'effetto, nei confronti della cessionaria banca.
Né la pretesa creditoria azionata dalla Banca opposta può trovare accoglimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., in termini di ingiustificato arricchimento, difettando, per l'esperibilità di tale azione, il necessario requisito della sussidiarietà, ai sensi dell'art. 2042 c.c., il quale deve ritenersi insussistente ove esista la possibilità di esperire altra azione sia nei confronti del medesimo soggetto che si intende arricchito, sia nei confronti, come specificamente previsto dall'art. 191 comma 4 T.U.E.L., di altro soggetto, quale l'amministratore o il funzionario che abbia consentito l'assunzione dell'obbligazione al di fuori delle disposizioni della evidenza pubblica, fatta salva l'ipotesi, che in questo caso non si riscontra, in cui l'ente riconosca, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento, il debito fuori bilancio, (ex multis Cass. 30109/2018).
Si consideri inoltre che la ha agito in giudizio nella qualità di Controparte_1
cessionaria dei crediti derivanti dai contratti di somministrazione conclusi dalle società cedenti le quali, in quanto erogatrici delle prestazioni, sarebbero, eventualmente, gli unici soggetti legittimati ad esperire l'azione di cui all'articolo
2041 c.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva secondo i valori minimi di cui al D. M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D. M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2810/2019 del 23.12.2019;
- condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
euro 910,50 per spese ed euro 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 09.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi