Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7922/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. TAMBONE LUIGI e , elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. TAMBONE
LUIGI
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO CONCETTA e Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in LARGO ARRIGO VII 4 ROMA presso lo studio dell'avv.
SORRENTINO CONCETTA
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 28.10.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica pagina 1 di 8
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_3
Tribunale e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°1919/2022 Parte_2
reso dal Tribunale civile di Catania in data 03/4.05.2022 e notificato in data 05.05.2022, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 537.523,74 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fatture azionate dall'opposta relative a interessi di mora su altre pregresse fatture di sorte capitale, di cui si asseriva il ritardato pagamento nei confronti delle società cedenti il credito.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, deducendo altresì
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta sia in fatto che in diritto.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “rigettata ogni contraria istanza ed accertato quanto sopra esposto, così decidere. Per i motivi espressi in narrativa ritenere infondato, in fatto ed in diritto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1919/2022 emesso dal Tribunale di Catania in data 3 maggio 2022, depositato il 4 maggio 2022 e notificato il 5 maggio 2022 e conseguentemente dichiaralo nullo e/o annullarlo e/o revocarlo con ogni miglior formula. Spese e compensi;
”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando gli assunti attorei, perché infondati e chiedendo al
Tribunale: “previa concessione della provvisoria esecuzione sul decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti di legge in quanto l'opposizione non si fonda su prova scritta né di facile e pronta soluzione, in via principale rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti, con la conferma del d.i. n. 1919/22; in subordine condannare la
[...]
al pagamento in favore di della somma di € 537.523,74 ovvero della diversa Pt_3 Parte_2
maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi legali del procedimento monitorio e del presente giudizio.”
Il G.I., con ordinanza del 12.04.2023, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 16.10.2023 il G.I rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 28.10.2024.
Indi, all'udienza del 28.10.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i temini di cui all'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e pagina 2 di 8 responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019. Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Nel caso in esame la odierna opposta- n.q. di società cessionaria, agisce al fine di Parte_2
recuperare un credito derivante dagli interessi di mora per ritardato pagamento di numerose fatture Parte emesse dalle società cedenti nei confronti dell' CT.
Di contro, l' eccepisce l'infondatezza del credito azionato, che non risulterebbe né Parte_3
certo né liquido e né esigibile a causa di errori nei conteggi determinativi del debito ingiunto.
In particolare l'opponente eccepisce in primo luogo che il rapporto tra le parti, costituenti i soggetti indicati nelle fatture, è fondato su un atto amministrativo concessorio e pertanto gli interessi di mora ex
D.Lgs n.231/2002 non sarebbero dovuti.
Contesta poi il calcolo erroneo e/o comunque non provato degli interessi maturati a causa del ritardato pagamento ed eccepisce che il ritardo sia da imputare al medesimo creditore per diverse motivazioni
(mancanza DURC, pignoramenti presso terzi, fatture contestate per servizi mai resi).
Orbene agli atti di causa risulta pacifico che le fatture azionate sono state tutte pagate dall' alle CP_1
rispettive società creditrici;
ciò che viene in contestazione è esclusivamente la quantificazione degli interessi di mora operata dall'opposta a causa del ritardo nel pagamento delle fatture.
Preliminarmente parte opponente sostiene che non sussisterebbe il diritto ella a Parte_2
ricevere il pagamento degli interessi ex D.Lgs. 231/02 in quanto il rapporto instaurato con le società
pagina 3 di 8 cedenti originarie è un rapporto di tipo concessorio e come tale sottratto alla definizione di “transazione commerciale”.
Tale doglianza non può trovare accoglimento poiché, contrariamente a quanto affermato dall'Azienda opponente, nel contesto del D.lgs. n. 231/2002, il termine "transazione" è adoperato nel significato economico di operazione commerciale, non limitata alla compravendita ma estesa a tutti "i contratti comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubblica amministrazione, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo", ricomprendendo quindi tale tutte le operazioni di carattere economico in cui vi sia un nesso di corrispettività tra prestazione e compenso senza alcuna limitazione di carattere soggettivo, ivi compresa
Parte l' opponente.
Ai fini quindi dell'operatività del regime moratorio non è l'aspetto amministrativo concernente l'accreditamento, che va a risolversi nella mera verifica dei necessari requisiti in capo al soggetto privato e senza potere discrezionale al riguardo, ma quello privatistico contrattuale ove, a fronte della prestazione del servizio erogato, sorge l'obbligo in capo alla P.A. di pagarne il corrispettivo.
Ne deriva quindi che la richiesta di pagamento degli interessi per ritardato pagamento ex D.L.gs Parte 231/2002 è legittima e l è tenuta al pagamento degli stessi, laddove risultasse accertato il ritardo nel pagamento.
Proseguendo nell'esame delle eccezioni, l' contesta le modalità di calcolo degli interessi Parte_3
oggetto di causa in relazione alle fatture di sorte. Nello specifico, si duole della circostanza che gli interessi sarebbero stati calcolati con decorrenza dalla data di emissione delle fatture di sorte e non dalla data di ricevimento.
Ciò premesso giova ricordare che gli interessi moratori decorrono dal giorno della mora (art. 1224 c.c.), cioè dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Qualora le parti non abbiamo stabilito il termine entro cui deve avvenire il pagamento, trova applicazione l'art. 1183 c.c.
Gli interessi previsti nell'art.1224 C.C. hanno dunque come presupposto il ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria o la messa in mora del debitore, e finalizzati alla riparazione del danno patito dal patrimonio del creditore per il mancato godimento di quanto dovutogli sulla scorta della obbligazione. Ne consegue che gli interessi moratori costituiscono l'oggetto di un'obbligazione conseguenziale a quella principale e non accessoria e risultano dovuti in caso di accertato ritardo nel pagamento.
In caso di transazioni commerciali poi maturano gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 in favore della parte creditrice. L'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 è , appunto, limitato alle “transazioni commerciali” ossia a tutti i tipi di contratti, comunque denominati, tra imprese oppure pagina 4 di 8 tra imprese e pubbliche amministrazioni che hanno ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
La scadenza del termine per il pagamento viene, di norma, indicata nel contratto.
Se nulla è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono automaticamente (senza che sia necessaria la diffida) dopo 30 giorni, in generale, dalla data di ricevimento della fattura o della notula.
La data eventualmente corretta per il relativo calcolo dovrebbe essere la data di ricevimento della fattura da parte del debitore col sistema d'interscambio (SDI) anche tenendo conto dell'effettivo termine di pagamento.
L nella propria difesa, ha cercato di contestare le fatture poste a base del d.i. opposto, Parte_3 innanzitutto lamentando che l'ingente mole di fatture (oltre 1500) sottese a quelle azionate, rendono impossibile (quasi diabolico ) poter verificare le singole scadenze e i relativi ritardi nei pagamenti, potendo procedere solo a campione.
Orbene tale prospettazione difensiva non è persuasiva.
Difatti se da un lato, parte opposta, tramite la documentazione depositata ha dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria, le eccezioni di parte opponente non consentono l'individuazione di fatti estintivi e/o modificativi della pretesa, poiché non dimostrano che i singoli pagamenti sono stati fatti nei termini e non in ritardo ovvero che le fatture sono state ricevute tardivamente.
Invero le fatture poste a base del d.i. non sono state oggetto di precisa e specifica contestazione, posto che l'opposizione è fondata esclusivamente in ordine al calcolo sulla decorrenza degli interessi, senza tuttavia che venga fornita dimostrazione di una decorrenza diversa da quella operata dalla opposta.
Part Ad esempio, l' con riferimento alle fatture n. 22720 e n. 22721 della afferma che, sebbene Pt_4
siano state emesse in data 03/04/2015 sarebbero state ricevute solamente in data 05/07/2016.
Tale circostanza, per cui è decorso un anno prima dell'effettiva ricezione, non viene però provata in
Parte giudizio, atteso che il documento depositato dall' è solo una mera schermata ove risulta chiaramente quale data di scadenza la data del 02/06/2015 e quale data di “protocollo IVA” la data del
05/07/2016.
Invero il protocollo iva costituisce semplicemente il numero progressivo di registrazione sul registro
Iva e non necessariamente coincide con il numero di protocollo di ricezione, rappresentando semplicemente la fase di un procedimento interno all'amministrazione.
Peraltro, le fatture sono comunque state saldate il 12/04/2017, quindi a distanza di un anno dalla protocollazione IVA e ciò senza giustificazione alcuna.
pagina 5 di 8 Anche la produzione dell'ordinativo di pagamento non può sopperire a livello probatorio alla dimostrazione di una data di liquidazione diversa e tempestiva, atteso che costituisce un mero atto interno agli uffici.
La contestazione relativa alle due fatture rimane quindi generica e pretestuosa, così come le Pt_4
ulteriori fatture, che sono state solo labialmente contestate.
Parte opponente peraltro non ha depositato alcuna delle memorie ex art.183 comma 6 cpc, rinunciando alla possibilità di provare quanto sostenuto in opposizione.
Proseguendo nell'esame delle doglianze, l'opponente sostiene che il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate dai cedenti è stato determinato, per diverse fatture, da causa imputabile al creditore in ragione di irregolarità di DURC e presenza di pignoramenti presso terzi che avrebbero bloccato il pagamento di più fatture.
Anche tali doglianze risultano genericamente formulate poichè, da un lato, non v'è dato sapere per quale creditore ed in relazione a quali fatture vi fosse la presunta irregolarità del DURC, tale da impedire il pagamento secondo le tempistiche di legge.
Peraltro parte opposta ha depositato i DURC dei cedenti a comprova della loro regolarità e della infondatezza della contestazione (doc. 10-12-16 e 18 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e doc.
6.4 e 7.3 della comparsa di costituzione).
Riguardo gli atti di pignoramento citati da parte opponente, molti dei quali avrebbero visto come debitore la Fondazione e la Azienza Sanitaria nella veste di terzo Controparte_2
pignorato, risulta che la somma portata dall'ordinativo allegato dall'opponente sia stata corrisposta con riferimento alla fattura n. 50/2018, fattura i cui interessi non sono oggetto del presente giudizio.
Anche tali ordini di contestazione sono quindi da rigettare.
Parte Infine, l' contesta che tra le fatture di sorte su cui sono stati richiesti gli interessi, ve ne sarebbero alcune afferenti a prestazioni e servizi asseritamente mai erogati.
Questa affermazione viene sostenuta sul presupposto per il quale durante il periodo di COVID, quindi in fase emergenziale, i servizi in convenzione sono stati ridotti.
La contestazione si presenta estremamente generica, considerato che non sono state indicate analiticamente le fatture contestate né le eventuali doglianze sul servizio reso e mai erogato in relazione ad ogni singola fattura.
Si rammenta che il credito azionato è rappresentato da interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 maturati su pagamenti spontanei di fatture per sorte. Si tratta di importi, a titolo di sorte, inerenti a prestazioni
Parte erogate dalle cedenti, validate dalla e ritenute congrue, quindi saldabili.
pagina 6 di 8 È evidente come le eccezioni di mancata erogazione delle prestazioni e dei servizi fatturati, rimasta indimostrata, non può di certo riguardare i crediti oggetto del presente contenzioso.
Da ultimo, riguardo le fatture n. 85 e 86/E del 2018, a cui si riferisce il doc. 4 (nota di contestazione prot. 133677del 11.12.2018-DIP FARM) prodotto dall'opponente, gli interessi quantificati dalla tengono conto di quanto dedotto all'interno della nota nella misura in cui sono fatti CP_3
decorrere dal 2019 e non già dalla data di emissione fattura.
Da ultimo parte opponente, in seno alla comparsa conclusionale, eccepisce peraltro tardivamente la mancanza di atti formali di diffida e messa in mora rispetto alla richiesta di pagamento degli interessi moratori.
L'eccezione è da rigettare poiché, come già detto, l'art 4 del D.Lgs. 231/02, sin dalla sua formulazione antecedente alla modifica apportata dal D.Lgs. 192/12, stabiliva che: “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Dunque, il D.lgs. 231/02 ha inteso fissare normativamente dei termini stringenti per il pagamento e, per il caso di inadempimento, ha previsto all'art. 4 citato, la automatica messa in mora.
Il legislatore ha infatti previsto che chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo ha diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto (art. 4 comma 1) per il solo fatto dell'inadempimento, senza che il fornitore della prestazione o del servizio debba più inviare alcuna lettera di sollecito o altro atto di “costituzione in mora” ed a prescindere dal luogo fissato dalla legge per il pagamento.
Part Ne consegue che, in assenza di circostanziate contestazioni da parte della le fatture poste a base del decreto ingiuntivo vanno ritenute prova idonea del diritto alla corresponsione degli interessi di mora all'opposta creditrice.
Giova peraltro osservare che le fatture azionate in via monitoria non si limitano ad una mera contabilizzazione degli interessi, ma sono supportate dal deposito dello schema analitico di calcolo i cui dati contenuti non sono stati per specifico contestati dall'opponente.
Inoltre la copiosa documentazione depositata in sede di comparsa e memoria istruttoria depositata dalla difesa dell'opposta ha data ampia prova della debenza delle somme.
Alla luce di quanto detto ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
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PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7922/2022 R.G., così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata dall' , in persona del legale rappresentante p.t., e per Parte_3
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1919/2022 emesso dal Tribunale di Catania il 3/4.05.2022- che dichiara definitivamente esecutivo.
4. Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore di Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in € Parte_2
20.123,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 10 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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