TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 669
TAR
Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
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TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Liceità della veranda

    La veranda è stata oggetto di precedenti provvedimenti comunali che ne hanno accertato la preesistenza al 1940 e la conformità urbanistica, con conseguente archiviazione del procedimento repressivo. Successivi interventi sono stati qualificati come mera manutenzione ordinaria, confermando la liceità dell'opera.

  • Rigettato
    Realizzazione ampliamento ingresso in data antecedente al 1940

    L'assunto della preesistenza dell'ampliamento in data antecedente al 1940 è generico, dubitativo e sfornito di adeguato supporto probatorio. L'onere della prova della effettiva natura, entità e tempo di ultimazione dei lavori grava sul soggetto che li ha realizzati.

  • Rigettato
    Mancata valutazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione

    La sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è un'eventualità residuale applicabile solo quando le parti abusive non possono essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, e la sua valutazione compete all'Amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, successiva all'ordine di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 669
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 669
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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