Articolo 2 della Legge 10 agosto 1964, n. 720
Articolo 1
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20 settembre 1964
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 259 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 settembre 1964