Art. 25.
Quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore eta', tale termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge se a tale data il soggetto ha gia' compiuto il diciottesimo anno di eta'.
Restano immutate le disposizioni anteriori se, a causa del compimento della maggiore eta' anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' iniziato il decorso del termine indicato nel comma precedente.
Quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore eta', tale termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge se a tale data il soggetto ha gia' compiuto il diciottesimo anno di eta'.
Restano immutate le disposizioni anteriori se, a causa del compimento della maggiore eta' anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' iniziato il decorso del termine indicato nel comma precedente.