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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3863/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 26.9.2024
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE previo esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, il sottoscritto insta affinché codesto Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino voglia accogliere la presente opposizione e conseguentemente provvedere alla liquidazione dei compensi in conformità con la richiesta presentata il 18 novembre 2024 (doc.11).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto emesso in data
29.12.2024, comunicato il 22.1.2025, con il quale il Giudice di Pace di Torino ha liquidato in €
10 oltre IVA, CPA e rimborso forf. spese generali 15% ex art. 2 co. 2 d.m. n. 55/2014, i compensi per le prestazioni svolte nel proc. n. r.g. 7908/21 dal ricorrente a favore di _2
, ammesso al gratuito patrocinio ex art. 18, c. 4, D. Lgs. 150/11, nell'udienza di proroga
[...] del trattenimento presso il C.P.R. di Torino – Brunelleschi del 26 luglio 2021.
Il , nonostante rituale notifica del 29.4.2025. non si è costituito e ne è Controparte_1
1 stata dichiarata la contumacia.
I motivi di opposizione riguardano l'assenza nel provvedimento oggetto di opposizione di qualsiasi riferimento alle tariffe professionali e alle fasi del processo, la totale assenza di riconducibilità alle tariffe del d.m. 55/201, così come modificato dal d.m. 27/208, che non consentono la riduzione dei compensi al di sotto del 50 % dei valori medi, nonché la incongruità del compenso liquidato tenuto conto dell'attività svolta.
Il ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento di quanto richiesto nella propria istanza di liquidazione.
**
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.
L'attività difensiva risulta dalla documentazione prodotta e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avente ad oggetto la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998
(giudizio definito con decreto di convalida del trattenimento), svolto in un'unica udienza e senza attività istruttoria.
La memoria difensiva depositata non riguarda la fase introduttiva bensì quella decisionale, nell'ambito della quale possono essere depositate memorie, e riguarda comunque questioni seriali e già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, essendo inoltre estremamente semplice lo specifico caso concreto oggetto di causa.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50% (cfr. art. 4 d.m. citato), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di
Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c TUSG), tenendo conto del minimo tariffario previsto, pari a € 585,50, che a seguito della dimidiazione ex art. 130
TUSG ammonta ad € 292,75 oltre accessori di legge.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (€
282,75 pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi
(attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
2
P.Q.M.
in modifica del decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. , quale legale di , ammesso al Parte_1 _2 gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento n. 462/2023 RG GdP, il compenso di €
292,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le Controparte_1 Parte_1 spese della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 19.6.2025
Il Presidente Delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3863/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 26.9.2024
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE previo esame delle prove documentali che si offrono in comunicazione, il sottoscritto insta affinché codesto Ill.mo Presidente del Tribunale di Torino voglia accogliere la presente opposizione e conseguentemente provvedere alla liquidazione dei compensi in conformità con la richiesta presentata il 18 novembre 2024 (doc.11).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto emesso in data
29.12.2024, comunicato il 22.1.2025, con il quale il Giudice di Pace di Torino ha liquidato in €
10 oltre IVA, CPA e rimborso forf. spese generali 15% ex art. 2 co. 2 d.m. n. 55/2014, i compensi per le prestazioni svolte nel proc. n. r.g. 7908/21 dal ricorrente a favore di _2
, ammesso al gratuito patrocinio ex art. 18, c. 4, D. Lgs. 150/11, nell'udienza di proroga
[...] del trattenimento presso il C.P.R. di Torino – Brunelleschi del 26 luglio 2021.
Il , nonostante rituale notifica del 29.4.2025. non si è costituito e ne è Controparte_1
1 stata dichiarata la contumacia.
I motivi di opposizione riguardano l'assenza nel provvedimento oggetto di opposizione di qualsiasi riferimento alle tariffe professionali e alle fasi del processo, la totale assenza di riconducibilità alle tariffe del d.m. 55/201, così come modificato dal d.m. 27/208, che non consentono la riduzione dei compensi al di sotto del 50 % dei valori medi, nonché la incongruità del compenso liquidato tenuto conto dell'attività svolta.
Il ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento di quanto richiesto nella propria istanza di liquidazione.
**
L'opposizione è parzialmente fondata per quanto di seguito esposto.
L'attività difensiva risulta dalla documentazione prodotta e la richiesta di liquidazione concerne il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Torino, avente ad oggetto la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 286/1998
(giudizio definito con decreto di convalida del trattenimento), svolto in un'unica udienza e senza attività istruttoria.
La memoria difensiva depositata non riguarda la fase introduttiva bensì quella decisionale, nell'ambito della quale possono essere depositate memorie, e riguarda comunque questioni seriali e già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, essendo inoltre estremamente semplice lo specifico caso concreto oggetto di causa.
Premesso quanto sopra e rilevato che i parametri generali non possono essere diminuiti oltre il 50% (cfr. art. 4 d.m. citato), vanno liquidate le fasi di studio e decisionale nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile nei giudizi che si svolgono avanti al Giudice di
Pace (da € 5.200,01 a € 26.000 – cfr. anche art. 13 comma 1 lett. c TUSG), tenendo conto del minimo tariffario previsto, pari a € 585,50, che a seguito della dimidiazione ex art. 130
TUSG ammonta ad € 292,75 oltre accessori di legge.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (€
282,75 pari alla differenza tra quanto liquidato in questa sede e nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi
(attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti solo gli esposti documentati.
Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere autorizzata la registrazione a debito del presente provvedimento.
2
P.Q.M.
in modifica del decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. , quale legale di , ammesso al Parte_1 _2 gratuito patrocinio nell'ambito del procedimento n. 462/2023 RG GdP, il compenso di €
292,75, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le Controparte_1 Parte_1 spese della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 19.6.2025
Il Presidente Delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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