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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/11/2024, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 761 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
RUGGERI SARA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso introduttivo del 14/02/2024.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata in data [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
2. Con ricorso del 14/02/2024, la ricorrente ha chiesto: di disporre l'affido super esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre, con collocazione presso la medesima;
di obbligare il sig. al versamento, a favore della sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, della somma mensile di € Pt_1
300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, cifra rivalutata annualmente secondo gli indici Istat al 100%, nonché del 50% delle spese straordinarie;
di stabilire che, qualora il padre dovesse avere intenzione di frequentare la figlia, ciò dovrà avvenire previa valutazione insieme alla madre dei tempi e dei modi, nel rispetto degli impegni della madre e della figlia;
con vittoria di spese.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto non si è costituito, nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'esito dell'udienza del 23/10/2024, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che il padre vede saltuariamente la bambina quando viene in Italia, una volta ogni anno e mezzo -due; ha poi insistito nell'accoglimento del ricorso.
Nessuno è comparso per parte resistente. Il Giudice ha dichiarato la contumacia di
. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Controparte_1
§
La ricorrente lamenta un forte disinteresse del padre nei confronti della figlia minore, il che ne rende difficoltosa la gestione, soprattutto per ciò che concerne scelte che richiedono pronta soluzione. Difatti, all'udienza del 23/10/2024, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che il padre vede saltuariamente la bambina quando viene in Italia, una volta ogni anno e mezzo-due e, nel ricorso introduttivo, è stato dato atto della pressoché totale assenza del padre sin dalla nascita della figlia, avendo egli pochi mesi dopo fatto rientro in Germania, dove attualmente risiede. Peraltro, il resistente, informato anche tramite mail delle richieste della sig.ra non risulta aver dato seguito all'intenzione di prendere Pt_1
contatti con un avvocato, una volta rientrato in Germania, al fine di gestire la situazione, così come invece manifestato nella corrispondenza del 28/01/2024 (cfr pagina 2 di 6 doc. 11 parte ricorrente).
Ciò premesso, le circostanze descritte dalla ricorrente, nonché la mancata costituzione in giudizio di (ulteriore indice di disinteresse per la Controparte_1
figlia minore) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale;
egli, infatti, risiedendo all'estero, vede saltuariamente la figlia, lasciando l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento della minore pressoché integralmente a carico della madre. Inoltre, egli è difficilmente reperibile quando occorre prestare il consenso in ordine a decisioni inerenti alla minore e non corrisponde in maniera regolare alcun contributo economico.
In definitiva, essendo la madre l'unico punto di riferimento per la figlia, sussistono i presupposti per statuirne l'affidamento in via super esclusiva alla madre, con collocazione presso la medesima, disponendo, pertanto, che le decisioni di maggiore interesse per la medesima relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Qualora il padre fosse intenzionato a frequentare la figlia, ciò dovrà avvenire previa valutazione insieme alla madre dei tempi e dei modi, nel rispetto degli impegni, delle esigenze e dei desiderata della figlia.
Per ciò che afferisce al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per la figlia minore fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, in assenza di informazioni concernenti la sua situazione economica e reddituale e tenuto conto delle attuali difficoltà in cui versa la ricorrente, si dispone che il padre corrisponda alla sig.ra l'importo di euro 300,00 mensili, in via anticipata entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa pagina 3 di 6 documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Non si procede alla riduzione del compenso professionale posto a carico del soccombente alla metà ai sensi degli articoli 82 e 130 d.P.R. 115/2002 in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si ritiene maggiormente condivisibile (Cass. 11.9.2018, n. 22017).
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. affida la figlia minore della coppia nata a [...] Persona_1
nel Frignano (MO) in data 14/06/2017, in via super esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2. colloca la figlia minore presso la madre;
3. dispone che qualora il padre fosse intenzionato frequentare la figlia, ciò dovrà avvenga previa valutazione insieme alla madre dei tempi e dei modi, nel rispetto degli impegni, delle esigenze e dei desiderata della figlia;
4. obbliga a versare alla sig.ra , su IBAN Controparte_1 Parte_1
[...], euro 300,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso pagina 4 di 6 strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. condanna alla refusione in favore dell'Erario delle Controparte_1
spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15%
pagina 5 di 6 spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/10/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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