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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5817/2023 promossa da:
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PAVAN MASSIMO e dell'avv. OLIVO ANTONIO ( VIA GARIBALDI, 45 30031 DOLO;
elettivamente domiciliato in C.F._1 VIA GARIBALDI, 45 30031 DOLO presso il difensore avv. PAVAN MASSIMO
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. CHECCHETTO ALBERTO e dell'avv. SCOPINICH MARIO ( ) VIA CAPPUCCINA, 40 30172 VENEZIA MESTRE;
C.F._2 elettivamente domiciliato in via Cappuccina 40 30170 MESTRE presso il difensore avv. CHECCHETTO ALBERTO
Convenuto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con decreto ingiuntivo n. 2040/2023, il Tribunale di Padova ha ingiunto a
[...]
(nel prosieguo solo di pagare, in favore di Controparte_1 CP_1 [...]
l'importo di € 484.020 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto Controparte_2 per le lavorazioni effettuate presso il cantiere navale Fincantieri di Marghera in virtù di contratto di sub appalto e, poi, di contratto di associazione temporanea di imprese. Con ricorso ex art 281 decies c.p.c, ha proposto opposizione eccependo che alcune CP_1 delle fatture azionate erano già state pagate, mentre altre erano state cedute a;
Controparte_3 che il credito residuo doveva ritenersi estinto per compensazione ex art 1241 c.c sino alla concorrenza dell'importo di € 144.153,60; che il quantum residuo era comunque inesigibile ex art 1460 c.c. non essendovi prova da parte dell'opposta dell'adempimento dell'obbligo di versamento degli oneri contributivi. Si è costituita in giudizio (nel prosieguo solo CT) Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta dava atto dell'intervenuto pagamento di parte delle fatture per l'importo di complessivi € 78.820. Dopo alcuni rinvii, anche per pendenza trattative, sono stati assegnati alle parti i termini per le memorie ex art 281duodecis c.p.c. Con ordinanza del 12.7.2024 è stata respinta l'istanza ex art 648 c.p.c avanzata da parte opposta e ammessa la prova per testi articolata da parte attrice. Assunta la prova, la causa è stata rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c con termine per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche. In data 5.3.2025, la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione ex art 281 sexies comma terzo c.p.c, previa discussione tra le parti, all'udienza del 5.6.2025.
2. È pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che la società opposta ha svolto opere di carpenteria presso il cantiere navale Fincantieri di Marghera, Venezia, in virtù, prima, di contratto di sub appalto del 10.3.2022 conferito da e, poi, in forza di un contratto CP_1 di associazione temporanea di imprese (cfr doc. 1 di parte opposta, ATI registrata in data 1.12.2022), con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito a CP_1
Le fatture azionate in via monitoria sono relative ai lavori svolti da CT presso il cantiere in questione e sono state emesse sia nel periodo di vigenza del contratto di sub appalto, che in quello di operatività dell'ATI. ha svolto opposizione sostenendo: CP_1
a) di aver già pagato parte delle fatture azionate;
b) di vantare un controcredito da porre in compensazione per € 144.153,60; c) che il credito residuo non è comunque esigibile ex art 1460 c.c..
pagina 2 di 7 2.1 Partendo dalla contestazione sub a), va fatta una ricostruzione degli importi richiesti e di quelli già corrisposti da CP_1
Occorre innanzitutto rilevare che in sede di costituzione, CT ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di € 78.820 a saldo delle fatture azionate nn. 5, 6, 13, 18, 19, 20, e 21 del 2023. I relativi bonifici di pagamento (cfr doc. 23 di parte opponente) sono stati effettuati tra luglio e agosto 2023, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto (emesso in data 17.8.2023). Il quantum ingiunto deve quindi essere decurtato di detto importo. Del pari va detratto l'importo di cui alle fatture 36 e 37 del 18.5.2023, per complessivi € 31.980, in quanto cedute dall'opposta a , con cessione accettata Controparte_3 dall'opponente in data 12.9.2023 (cfr doc. 20 di parte attrice). L'opposta non è quindi più titolare del relativo credito. ha poi sostenuto di aver pagato le fatture nn. 22/FE di agosto 2021, 10/FE e 12/FE CP_1 di aprile 2022, 37/FE di agosto 2022, 57/FE di novembre 2022, 62/FE di dicembre 2022 e 4/FE di gennaio 2023 (cfr pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione), circostanza contestata da parte convenuta. Dalla ricostruzione della documentazione in atti (a dire il vero non agevole, vista anche la poca chiarezza delle difese di parte opposta, che si è limitata a sostenere che i pagamenti effettuati non erano afferenti alle fatture per cui è causa), si evince che:
-per la fattura n. 22/FE del 30.8.2021, vi è stato un bonifico da parte dell'opponente in data 13.10.2022 (causale saldo fatture 21 e 22/FE, cfr doc. 23 di parte opponente), e questo non è stato considerato da CT nella tabella riassuntiva delle fatture impagate (cfr memoria di costituzione e doc. 3 allegato). Il relativo importo, pari ad € 4306, deve quindi essere detratto dal quantum ingiunto, in quanto già pagato da CP_1
-per le fatture nn. 10 e 12/FE del 17.4.2022, l'opponente ha effettuato un bonifico in data 12.6.2022 (causale “saldo fatture 10/fe e 12 /fe; cfr doc. 23 di parte attrice) pari all'importo portato dalle due fatture. Detto pagamento non è stato tuttavia registrato dalla convenuta nella tabella richiamata, sicchè vanno detratti dal quantum ingiunto anche € 65.900;
-quanto alla fattura 37/FE del 12.8.2022, l'opposta ha dato atto del pagamento di un acconto per € 6280 in data 27.10.2022 (chiedendo poi il pagamento del residuo). In detta data risulta effettivamente un bonifico effettuato da parte di con causale “saldo ft 37, acc.to ft. CP_1
38” (cfr doc. 23), per complessivi € 70.000. Dall'esame del partitario prodotto (cfr doc. 19 di parte attrice), non specificamente contestato da CT, si evince che la fattura n. 38 ammontava ad € 63.720. L'opposta ha quindi imputato il pagamento di € 70.000 interamente alla fattura n. 38 e quale acconto per la fattura 37 (per cui residuano € 5480), in senso contrario a quanto indicato nella causale. Trattandosi solo di diversa imputazione, l'importo indicato deve essere mantenuto nel quantum ingiunto;
-per la fattura n. 57/FE del 17.11.2022, l'opposta ha considerato un acconto di € 30.000 del 1.3.2023 (e ha azionato in via monitoria l'importo residuo per € 53.660). L'opponente ha eseguito il bonifico di pagamento in detta data con causale “acconto ft 57” (cfr doc. 23).
pagina 3 di 7 Pertanto, il pagamento risulta correttamente contabilizzato, e residua l'importo richiesto in sede monitoria;
-per la fattura n 62/FE del 16.12.2022, parte opposta ha considerato un acconto di € 19.100 del 21.4.2023 (e ha azionato in via monitoria l'importo residuo per € 43.900). Tale data corrisponde a quella in cui è stato effettuato il bonifico da parte dell'opponente (cfr doc. 23), con causale “saldo ft 63 e accto ft 62” per € 40.000. Dal partitario sub doc. 19 si evince che la fattura n. 63, interamente saldata, era pari a complessivi € 20.900. Pertanto, la restante quota di € 19.100 è stata considerata dall'opposta in acconto alla fattura n. 62, e va confermato l'importo residuo oggetto di ingiunzione;
-per la fattura n. 4/FE del 9.1.2023, parte opposta ha considerato un acconto di € 4960 in data 9.1.2023 (e ha azionato in via monitoria l'importo residuo per € 7560). ha dato CP_1 prova di un bonifico in data 10.5.2023 per complessivi € 10.000 con causale “saldo ft 2 e acc.to ft 4” (cfr doc. 23). Dal partitario sub doc. 19, si evince che la ft 2 (saldata con il bonifico citato) era pari ad € 5040. Detratto detto importo da € 10.000, residuano € 4960, pari a quanto considerato dalla convenuta a titolo di acconto per la ft 4. Pertanto, il pagamento svolto da è stato correttamente contabilizzato, essendo verosimile che la data del CP_1
9.1.2023 indicata nella tabella, sia frutto di un errore di compilazione. Va quindi confermato l'importo di € 7560 azionato in via monitoria. In conclusione, sul punto, le contestazioni effettuate dall'opponente sono solo in parte fondate, dovendo escludersi gli importi delle sole fatture nn 22/FE, 10 e 12/FE (perché già pagate da prima del deposito del ricorso monitorio) e 36 e 37/FE (in quanto CP_1 oggetto di cessione). Il quantum ancora dovuto (considerate anche le fatture nn. 7, 10, 11, 12, 29, 30, 33, 34, e 35/FE per le quali non è stata svolta un'eccezione di intervenuto pagamento) ammonta ad € 303.014 (importo ottenuto detraendo dal quantum ingiunto, gli importi delle fatture già pagate e cedute).
2.2 Va a questo punto trattato il credito posto dall'opponente in compensazione. Secondo l'allegazione svolta, questo deriverebbe:
-€ 96.989,17 per addebiti effettuati da Fincantieri nei confronti di riconducibili a CP_1 lavori e recupero spese riferibili a dipendenti di CT (rimborso costi sostenuti per pulizia luoghi di lavoro, eliminazione di difformità nelle lavorazioni, addebito per costi badge e armadietti per il personale);
-€ 42.979,50 per fornitura all'opposta dei DPI necessari per la sicurezza dei dipendenti e di materiali di consumo;
-€ 4184,84 a titolo di rimborso quota parte di spese per la costituzione dell'ATI e oneri di coordinamento per i mesi di marzo, aprile e maggio 2023. Va riconosciuto l'importo di € 4184,84 (cfr docc. 13-15 di parte attrice). Ai sensi dell'art 14 del regolamento interno dell'ATI (cfr doc. 21 di parte attrice), “eventuali costi comuni di commessa (quali a titolo puramente esemplificativo spese notarili, legali ecc) sostenuti dalla pagina 4 di 7 mandataria anche nell'interesse della mandante nell'esercizio del mandato conferito saranno ripartiti in parti eguali tra i componenti dell'ATI”. L'attrice ha prodotto in giudizio le fatture corrisposte al notaio per l'integrazione dell'atto costitutivo (cfr doc. 24), sicchè il relativo costo va addebitato anche alla convenuta, quale impresa mandante. Quanto agli oneri di coordinamento, questi venivano definiti in sede di regolamento nella misura del 3%, e, sul punto, le contestazioni svolte dal CT risultano del tutto generiche. Quanto agli addebiti per “eliminazione di difformità riscontrate nelle lavorazioni”, all'esito dell'attività istruttoria, questi possono ritenersi provati. I testi di parte attrice hanno confermato, infatti, la ricezione di lamentele da Fincantieri relative alle lavorazioni svolte dall'opposta, e il successivo intervento di per le necessarie sistemazioni (cfr CP_1 dichiarazioni teste e . In particolare, il teste ha dichiarato di Tes_1 Tes_2 Tes_1 aver svolto specifico incontro con i referenti della CT per mostrare le doglianze ricevute e procedere a formale contestazione. Pur avendo richiesto gli interventi a correzione, il teste ha poi confermato che dette lavorazioni erano state svolte dalla stessa con proprio CP_1 personale, stante l'inadeguatezza di quanto effettuato dall'opposta. Sul punto, non possono essere tenute in considerazioni le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta essendo fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare dello stesso Tes_3 sollevata da parte attrice (e riproposta con gli scritti difensivi finali). Come risulta dalla visura della società prodotta sub doc. 25 di parte attrice, infatti, lo stesso riveste il ruolo di componente del consiglio di amministrazione, e nello statuto è previsto che
“gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti in via disgiunta fra loro”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “nei giudizi in cui una società con personalità giuridica sia parte (o comunque possa avervi interesse a o partecipare nella qualità di parte), non possono essere chiamate a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto di detta società, rappresentandole (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. cc 19498 del 23/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14987 del U 07/09/2012; Sez. L, Sentenza n. 7028 del 17/07/1998; Sez. 2, o Sentenza n. 9826 del 11/11/1996; Sez. L, Sentenza n. 2580 del 19/04/1980; Sez. 3, Sentenza n. 241 del 17/01/1966).” (cfr Cass. 35814/2023). Secondo detta giurisprudenza, il consigliere che fa parte del CDA, può esser chiamato a testimoniare in giudizio laddove non abbia alcun potere di rappresentanza della società, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Secondo quanto specificato dall'opponente, l'importo per le lavorazioni oggetto di contestazione da parte di Fincantieri ammonta ad € 59.622,42 oltre IVA, e quindi a complessivi € 72.739,35. Non vanno al contrario riconosciuti gli importi richiesti per utilizzo armadietti/badge giornalieri o per mancata produzione di documenti all'amministrazione. Pur prevedendo il regolamento interno all'ATI l'obbligo di restituzione di quanto corrisposto per il noleggio pagina 5 di 7 armadietti e la consegna del badge di accesso, parte attrice non ha allegato in che misura e per quanto tempo sarebbero stati utilizzati gli armadietti, quanti badge sarebbero stati consegnati, né i criteri per la determinazione del relativo importo. Nessuna prova poi è stata raggiunta sul punto, stante anche la genericità dei relativi capitoli di prova. Ad avviso del Tribunale, infine, deve ritenersi provato anche il credito relativo alla fornitura ai lavoratori di DPI e materiali di consumo, per € 42.979,59 (pari ad € 35.229,17 oltre IVA). La circostanza è stata confermata dai testi sopra citati, dovendo richiamarsi le considerazioni svolte circa la prova testimoniale. Quanto alla documentazione prodotta da parte convenuta, la stessa non risulta dirimente, posto che ben poteva presentarsi la necessità di utilizzare ulteriore materiale a protezione dei lavoratori rispetto a quello acquistato e fornito da parte dell'opposta. Complessivamente, il credito vantato da parte attrice ammonta ad € 119.903,77. Portato in compensazione con il credito di parte opposta, residua in capo a quest'ultima un credito pari ad € 183.110,23.
2.3 Rispetto al credito residuo, l'opponente ha svolto eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. A sostegno dell'eccezione, ha allegato l'irregolare o mancato versamento degli oneri previdenziali e contributivi dovuti ai dipendenti da CT (cfr pag. 5 e 6 dell'atto di citazione
“appare legittima in tal senso l'eccezione di posto che, in assenza di prova da parte CP_1 della società dell'esatta esecuzione del predetto obbligo di versamento degli oneri contributivi, è soggetta al rischio di dover provvedere, quale responsabile in solido CP_1 al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art 29 d.lgs 276/2003”). Ritiene il Tribunale che l'eccezione non sia fondata. La convenuta ha prodotto in giudizio copia del DURC rilasciato dagli organi competenti e relativo al periodo dal 3.11.2023 al 2.3.2024 (cfr doc. 9 di parte convenuta). È pur vero che ai sensi dell'art 5 del regolamento ATI, e del precedente contratto di appalto, l'opposta era tenuta all'invio di copia della documentazione attestante i pagamenti e i versamenti effettuati, e che non vi è prova che detta documentazione sia stata inviata a CP_1
[...]
In ogni caso, considerato che la clausola era diretta a tutelare l'opponente rispetto ad una possibile responsabilità solidale ex art 29 d.lgs 276/2003, ed avendo quest'ultima sollevato l'eccezione rispetto alla mancata prova della regolarità contributiva e previdenziale (cfr ricorso introduttivo come citato), ciò che rileva è che detta regolarità ci sia. E questa risulta attestata dal DURC prodotto, che avendo come data di validità quella del 3.11.2023, dimostra la regolarità dei pagamenti effettuati prima di tale periodo e quindi nel corso delle lavorazioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria (cfr sull'idoneità del DURC Cass. 4079/2022). Pertanto, l'inadempimento che aveva provocato l'eccezione di parte opponente è venuto meno, sicchè cessa anche il diritto di autotutela connesso all'eccezione di inadempimento, e pagina 6 di 7 l'opponente è obbligato all'adempimento della propria prestazione (cfr sul punto Cass. 8760/2019).
3. In conclusione, l'opposizione è solo parzialmente fondata. In accoglimento dell'eccezione di pagamento e di quella di compensazione proposta dall'opponente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. L'opponente va quindi condannata al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 183.110,24 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c dal 7.9.2023 (data della notifica del decreto ingiuntivo) al saldo. Quanto alle spese di lite, stante l'accoglimento della domanda posta in via riconvenzionale da parte opponente, sussistono i presupposti per disporre una compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 2/3. La restante quota viene posta a carico di parte opponente, quale parte prevalentemente soccombente. Queste sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria state la non complessità della stessa. Stante la revoca del decreto ingiuntivo, le relative spese restano compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 183.110,24 oltre interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dal 7.9.2023 al saldo;
COMPENSA le spese del presente giudizio in misura di 2/3 e condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante quota di 1/3, spese che liquida per intero in € 17.252 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA le spese di lite del decreto ingiuntivo.
Padova 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5817/2023 promossa da:
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PAVAN MASSIMO e dell'avv. OLIVO ANTONIO ( VIA GARIBALDI, 45 30031 DOLO;
elettivamente domiciliato in C.F._1 VIA GARIBALDI, 45 30031 DOLO presso il difensore avv. PAVAN MASSIMO
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. CHECCHETTO ALBERTO e dell'avv. SCOPINICH MARIO ( ) VIA CAPPUCCINA, 40 30172 VENEZIA MESTRE;
C.F._2 elettivamente domiciliato in via Cappuccina 40 30170 MESTRE presso il difensore avv. CHECCHETTO ALBERTO
Convenuto
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con decreto ingiuntivo n. 2040/2023, il Tribunale di Padova ha ingiunto a
[...]
(nel prosieguo solo di pagare, in favore di Controparte_1 CP_1 [...]
l'importo di € 484.020 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto Controparte_2 per le lavorazioni effettuate presso il cantiere navale Fincantieri di Marghera in virtù di contratto di sub appalto e, poi, di contratto di associazione temporanea di imprese. Con ricorso ex art 281 decies c.p.c, ha proposto opposizione eccependo che alcune CP_1 delle fatture azionate erano già state pagate, mentre altre erano state cedute a;
Controparte_3 che il credito residuo doveva ritenersi estinto per compensazione ex art 1241 c.c sino alla concorrenza dell'importo di € 144.153,60; che il quantum residuo era comunque inesigibile ex art 1460 c.c. non essendovi prova da parte dell'opposta dell'adempimento dell'obbligo di versamento degli oneri contributivi. Si è costituita in giudizio (nel prosieguo solo CT) Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta dava atto dell'intervenuto pagamento di parte delle fatture per l'importo di complessivi € 78.820. Dopo alcuni rinvii, anche per pendenza trattative, sono stati assegnati alle parti i termini per le memorie ex art 281duodecis c.p.c. Con ordinanza del 12.7.2024 è stata respinta l'istanza ex art 648 c.p.c avanzata da parte opposta e ammessa la prova per testi articolata da parte attrice. Assunta la prova, la causa è stata rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c con termine per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche. In data 5.3.2025, la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione ex art 281 sexies comma terzo c.p.c, previa discussione tra le parti, all'udienza del 5.6.2025.
2. È pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che la società opposta ha svolto opere di carpenteria presso il cantiere navale Fincantieri di Marghera, Venezia, in virtù, prima, di contratto di sub appalto del 10.3.2022 conferito da e, poi, in forza di un contratto CP_1 di associazione temporanea di imprese (cfr doc. 1 di parte opposta, ATI registrata in data 1.12.2022), con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito a CP_1
Le fatture azionate in via monitoria sono relative ai lavori svolti da CT presso il cantiere in questione e sono state emesse sia nel periodo di vigenza del contratto di sub appalto, che in quello di operatività dell'ATI. ha svolto opposizione sostenendo: CP_1
a) di aver già pagato parte delle fatture azionate;
b) di vantare un controcredito da porre in compensazione per € 144.153,60; c) che il credito residuo non è comunque esigibile ex art 1460 c.c..
pagina 2 di 7 2.1 Partendo dalla contestazione sub a), va fatta una ricostruzione degli importi richiesti e di quelli già corrisposti da CP_1
Occorre innanzitutto rilevare che in sede di costituzione, CT ha dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di € 78.820 a saldo delle fatture azionate nn. 5, 6, 13, 18, 19, 20, e 21 del 2023. I relativi bonifici di pagamento (cfr doc. 23 di parte opponente) sono stati effettuati tra luglio e agosto 2023, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto (emesso in data 17.8.2023). Il quantum ingiunto deve quindi essere decurtato di detto importo. Del pari va detratto l'importo di cui alle fatture 36 e 37 del 18.5.2023, per complessivi € 31.980, in quanto cedute dall'opposta a , con cessione accettata Controparte_3 dall'opponente in data 12.9.2023 (cfr doc. 20 di parte attrice). L'opposta non è quindi più titolare del relativo credito. ha poi sostenuto di aver pagato le fatture nn. 22/FE di agosto 2021, 10/FE e 12/FE CP_1 di aprile 2022, 37/FE di agosto 2022, 57/FE di novembre 2022, 62/FE di dicembre 2022 e 4/FE di gennaio 2023 (cfr pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione), circostanza contestata da parte convenuta. Dalla ricostruzione della documentazione in atti (a dire il vero non agevole, vista anche la poca chiarezza delle difese di parte opposta, che si è limitata a sostenere che i pagamenti effettuati non erano afferenti alle fatture per cui è causa), si evince che:
-per la fattura n. 22/FE del 30.8.2021, vi è stato un bonifico da parte dell'opponente in data 13.10.2022 (causale saldo fatture 21 e 22/FE, cfr doc. 23 di parte opponente), e questo non è stato considerato da CT nella tabella riassuntiva delle fatture impagate (cfr memoria di costituzione e doc. 3 allegato). Il relativo importo, pari ad € 4306, deve quindi essere detratto dal quantum ingiunto, in quanto già pagato da CP_1
-per le fatture nn. 10 e 12/FE del 17.4.2022, l'opponente ha effettuato un bonifico in data 12.6.2022 (causale “saldo fatture 10/fe e 12 /fe; cfr doc. 23 di parte attrice) pari all'importo portato dalle due fatture. Detto pagamento non è stato tuttavia registrato dalla convenuta nella tabella richiamata, sicchè vanno detratti dal quantum ingiunto anche € 65.900;
-quanto alla fattura 37/FE del 12.8.2022, l'opposta ha dato atto del pagamento di un acconto per € 6280 in data 27.10.2022 (chiedendo poi il pagamento del residuo). In detta data risulta effettivamente un bonifico effettuato da parte di con causale “saldo ft 37, acc.to ft. CP_1
38” (cfr doc. 23), per complessivi € 70.000. Dall'esame del partitario prodotto (cfr doc. 19 di parte attrice), non specificamente contestato da CT, si evince che la fattura n. 38 ammontava ad € 63.720. L'opposta ha quindi imputato il pagamento di € 70.000 interamente alla fattura n. 38 e quale acconto per la fattura 37 (per cui residuano € 5480), in senso contrario a quanto indicato nella causale. Trattandosi solo di diversa imputazione, l'importo indicato deve essere mantenuto nel quantum ingiunto;
-per la fattura n. 57/FE del 17.11.2022, l'opposta ha considerato un acconto di € 30.000 del 1.3.2023 (e ha azionato in via monitoria l'importo residuo per € 53.660). L'opponente ha eseguito il bonifico di pagamento in detta data con causale “acconto ft 57” (cfr doc. 23).
pagina 3 di 7 Pertanto, il pagamento risulta correttamente contabilizzato, e residua l'importo richiesto in sede monitoria;
-per la fattura n 62/FE del 16.12.2022, parte opposta ha considerato un acconto di € 19.100 del 21.4.2023 (e ha azionato in via monitoria l'importo residuo per € 43.900). Tale data corrisponde a quella in cui è stato effettuato il bonifico da parte dell'opponente (cfr doc. 23), con causale “saldo ft 63 e accto ft 62” per € 40.000. Dal partitario sub doc. 19 si evince che la fattura n. 63, interamente saldata, era pari a complessivi € 20.900. Pertanto, la restante quota di € 19.100 è stata considerata dall'opposta in acconto alla fattura n. 62, e va confermato l'importo residuo oggetto di ingiunzione;
-per la fattura n. 4/FE del 9.1.2023, parte opposta ha considerato un acconto di € 4960 in data 9.1.2023 (e ha azionato in via monitoria l'importo residuo per € 7560). ha dato CP_1 prova di un bonifico in data 10.5.2023 per complessivi € 10.000 con causale “saldo ft 2 e acc.to ft 4” (cfr doc. 23). Dal partitario sub doc. 19, si evince che la ft 2 (saldata con il bonifico citato) era pari ad € 5040. Detratto detto importo da € 10.000, residuano € 4960, pari a quanto considerato dalla convenuta a titolo di acconto per la ft 4. Pertanto, il pagamento svolto da è stato correttamente contabilizzato, essendo verosimile che la data del CP_1
9.1.2023 indicata nella tabella, sia frutto di un errore di compilazione. Va quindi confermato l'importo di € 7560 azionato in via monitoria. In conclusione, sul punto, le contestazioni effettuate dall'opponente sono solo in parte fondate, dovendo escludersi gli importi delle sole fatture nn 22/FE, 10 e 12/FE (perché già pagate da prima del deposito del ricorso monitorio) e 36 e 37/FE (in quanto CP_1 oggetto di cessione). Il quantum ancora dovuto (considerate anche le fatture nn. 7, 10, 11, 12, 29, 30, 33, 34, e 35/FE per le quali non è stata svolta un'eccezione di intervenuto pagamento) ammonta ad € 303.014 (importo ottenuto detraendo dal quantum ingiunto, gli importi delle fatture già pagate e cedute).
2.2 Va a questo punto trattato il credito posto dall'opponente in compensazione. Secondo l'allegazione svolta, questo deriverebbe:
-€ 96.989,17 per addebiti effettuati da Fincantieri nei confronti di riconducibili a CP_1 lavori e recupero spese riferibili a dipendenti di CT (rimborso costi sostenuti per pulizia luoghi di lavoro, eliminazione di difformità nelle lavorazioni, addebito per costi badge e armadietti per il personale);
-€ 42.979,50 per fornitura all'opposta dei DPI necessari per la sicurezza dei dipendenti e di materiali di consumo;
-€ 4184,84 a titolo di rimborso quota parte di spese per la costituzione dell'ATI e oneri di coordinamento per i mesi di marzo, aprile e maggio 2023. Va riconosciuto l'importo di € 4184,84 (cfr docc. 13-15 di parte attrice). Ai sensi dell'art 14 del regolamento interno dell'ATI (cfr doc. 21 di parte attrice), “eventuali costi comuni di commessa (quali a titolo puramente esemplificativo spese notarili, legali ecc) sostenuti dalla pagina 4 di 7 mandataria anche nell'interesse della mandante nell'esercizio del mandato conferito saranno ripartiti in parti eguali tra i componenti dell'ATI”. L'attrice ha prodotto in giudizio le fatture corrisposte al notaio per l'integrazione dell'atto costitutivo (cfr doc. 24), sicchè il relativo costo va addebitato anche alla convenuta, quale impresa mandante. Quanto agli oneri di coordinamento, questi venivano definiti in sede di regolamento nella misura del 3%, e, sul punto, le contestazioni svolte dal CT risultano del tutto generiche. Quanto agli addebiti per “eliminazione di difformità riscontrate nelle lavorazioni”, all'esito dell'attività istruttoria, questi possono ritenersi provati. I testi di parte attrice hanno confermato, infatti, la ricezione di lamentele da Fincantieri relative alle lavorazioni svolte dall'opposta, e il successivo intervento di per le necessarie sistemazioni (cfr CP_1 dichiarazioni teste e . In particolare, il teste ha dichiarato di Tes_1 Tes_2 Tes_1 aver svolto specifico incontro con i referenti della CT per mostrare le doglianze ricevute e procedere a formale contestazione. Pur avendo richiesto gli interventi a correzione, il teste ha poi confermato che dette lavorazioni erano state svolte dalla stessa con proprio CP_1 personale, stante l'inadeguatezza di quanto effettuato dall'opposta. Sul punto, non possono essere tenute in considerazioni le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta essendo fondata l'eccezione di incapacità a testimoniare dello stesso Tes_3 sollevata da parte attrice (e riproposta con gli scritti difensivi finali). Come risulta dalla visura della società prodotta sub doc. 25 di parte attrice, infatti, lo stesso riveste il ruolo di componente del consiglio di amministrazione, e nello statuto è previsto che
“gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti in via disgiunta fra loro”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “nei giudizi in cui una società con personalità giuridica sia parte (o comunque possa avervi interesse a o partecipare nella qualità di parte), non possono essere chiamate a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto di detta società, rappresentandole (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. cc 19498 del 23/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14987 del U 07/09/2012; Sez. L, Sentenza n. 7028 del 17/07/1998; Sez. 2, o Sentenza n. 9826 del 11/11/1996; Sez. L, Sentenza n. 2580 del 19/04/1980; Sez. 3, Sentenza n. 241 del 17/01/1966).” (cfr Cass. 35814/2023). Secondo detta giurisprudenza, il consigliere che fa parte del CDA, può esser chiamato a testimoniare in giudizio laddove non abbia alcun potere di rappresentanza della società, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Secondo quanto specificato dall'opponente, l'importo per le lavorazioni oggetto di contestazione da parte di Fincantieri ammonta ad € 59.622,42 oltre IVA, e quindi a complessivi € 72.739,35. Non vanno al contrario riconosciuti gli importi richiesti per utilizzo armadietti/badge giornalieri o per mancata produzione di documenti all'amministrazione. Pur prevedendo il regolamento interno all'ATI l'obbligo di restituzione di quanto corrisposto per il noleggio pagina 5 di 7 armadietti e la consegna del badge di accesso, parte attrice non ha allegato in che misura e per quanto tempo sarebbero stati utilizzati gli armadietti, quanti badge sarebbero stati consegnati, né i criteri per la determinazione del relativo importo. Nessuna prova poi è stata raggiunta sul punto, stante anche la genericità dei relativi capitoli di prova. Ad avviso del Tribunale, infine, deve ritenersi provato anche il credito relativo alla fornitura ai lavoratori di DPI e materiali di consumo, per € 42.979,59 (pari ad € 35.229,17 oltre IVA). La circostanza è stata confermata dai testi sopra citati, dovendo richiamarsi le considerazioni svolte circa la prova testimoniale. Quanto alla documentazione prodotta da parte convenuta, la stessa non risulta dirimente, posto che ben poteva presentarsi la necessità di utilizzare ulteriore materiale a protezione dei lavoratori rispetto a quello acquistato e fornito da parte dell'opposta. Complessivamente, il credito vantato da parte attrice ammonta ad € 119.903,77. Portato in compensazione con il credito di parte opposta, residua in capo a quest'ultima un credito pari ad € 183.110,23.
2.3 Rispetto al credito residuo, l'opponente ha svolto eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. A sostegno dell'eccezione, ha allegato l'irregolare o mancato versamento degli oneri previdenziali e contributivi dovuti ai dipendenti da CT (cfr pag. 5 e 6 dell'atto di citazione
“appare legittima in tal senso l'eccezione di posto che, in assenza di prova da parte CP_1 della società dell'esatta esecuzione del predetto obbligo di versamento degli oneri contributivi, è soggetta al rischio di dover provvedere, quale responsabile in solido CP_1 al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art 29 d.lgs 276/2003”). Ritiene il Tribunale che l'eccezione non sia fondata. La convenuta ha prodotto in giudizio copia del DURC rilasciato dagli organi competenti e relativo al periodo dal 3.11.2023 al 2.3.2024 (cfr doc. 9 di parte convenuta). È pur vero che ai sensi dell'art 5 del regolamento ATI, e del precedente contratto di appalto, l'opposta era tenuta all'invio di copia della documentazione attestante i pagamenti e i versamenti effettuati, e che non vi è prova che detta documentazione sia stata inviata a CP_1
[...]
In ogni caso, considerato che la clausola era diretta a tutelare l'opponente rispetto ad una possibile responsabilità solidale ex art 29 d.lgs 276/2003, ed avendo quest'ultima sollevato l'eccezione rispetto alla mancata prova della regolarità contributiva e previdenziale (cfr ricorso introduttivo come citato), ciò che rileva è che detta regolarità ci sia. E questa risulta attestata dal DURC prodotto, che avendo come data di validità quella del 3.11.2023, dimostra la regolarità dei pagamenti effettuati prima di tale periodo e quindi nel corso delle lavorazioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria (cfr sull'idoneità del DURC Cass. 4079/2022). Pertanto, l'inadempimento che aveva provocato l'eccezione di parte opponente è venuto meno, sicchè cessa anche il diritto di autotutela connesso all'eccezione di inadempimento, e pagina 6 di 7 l'opponente è obbligato all'adempimento della propria prestazione (cfr sul punto Cass. 8760/2019).
3. In conclusione, l'opposizione è solo parzialmente fondata. In accoglimento dell'eccezione di pagamento e di quella di compensazione proposta dall'opponente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. L'opponente va quindi condannata al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 183.110,24 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c dal 7.9.2023 (data della notifica del decreto ingiuntivo) al saldo. Quanto alle spese di lite, stante l'accoglimento della domanda posta in via riconvenzionale da parte opponente, sussistono i presupposti per disporre una compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 2/3. La restante quota viene posta a carico di parte opponente, quale parte prevalentemente soccombente. Queste sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della trattazione esperita (vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria state la non complessità della stessa. Stante la revoca del decreto ingiuntivo, le relative spese restano compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 183.110,24 oltre interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dal 7.9.2023 al saldo;
COMPENSA le spese del presente giudizio in misura di 2/3 e condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante quota di 1/3, spese che liquida per intero in € 17.252 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA le spese di lite del decreto ingiuntivo.
Padova 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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