Articolo 4 della Legge 12 febbraio 1974, n. 22
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 marzo 1974
Art. 4.
I dipendenti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, siano titolari di pensione, ovvero i loro aventi causa, possono chiedere, con le norme previste dal secondo comma del precedente articolo, ai fini della riforma della pensione in godimento, di essere assoggettati alla ritenuta dello 0,60 per cento della pensione annua lorda in godimento, per il servizio ferroviario prestato con qualifiche del personale dei treni e di macchina, gia' valutato in pensione ma non anche ai fini delle competenze accessorie. La somma dovuta per la predetta ritenuta sara' recuperata ratealmente sulla pensione per una durata pari ad un quarto del periodo valutato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 marzo 1974