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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4371/2017 de ruolo civile contenzioso ,
promossa da
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Daniela Colella, mandato in atti
Attori
contro
in persona del legale rappresentate pro.tempore Oggetto: Controparte_1 risarcime rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Schito e Luisa Tricarico mandato in nto danni atti
Convenu
ta
Parte_3
Convenuta contumace
Nonché contro
in persona del sindaco in carica rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. A. Parente Stefanizzi mandato in atti
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione del 12.04.2017 i IGg.ri e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio la la
[...] Controparte_1 [...]
e la IG.ra per sentire accogliere nei Controparte_3 Parte_3
loro confronti le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare unico responsabile del sinistro per cui è causa la IG.ra e per lo Parte_3
effetto 2) riconoscere ed accertare che la IG.ra ha diritto al Parte_2
risarcimento dei danni subiti pari ad €.71.152,50 mentre Parte_1
ha diritto al risarcimento dei danni materiali pari ad €. 13.264,88 salvo diversa quantificazione che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione:3) Condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di spettanza al pagamento dei predetti importi;
4) in subordine se non provato il danno alla capacità lavorativa, dichiarare che la IG.ra ha diritto alla “ Pt_2
personalizzazione “ del danno non patrimoniale ex.art.138 co 3 del D.lgs n.209 del 07.09.2005. Con vittoria di spese e competenze.
Assumevano gli attori che in data 28.04.2015 alle ore 13.25 circa in CP_2
nei pressi dell'intersezione tra via Micca via D'Amore e via Giovanni Paolo II
si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura BMW X3 tg. CY269BX di proprietà dell'attore e condotta dalla moglie IG.ra assicurata Parte_2
e l'autovettura Audi 4 tg. CT307JC di proprietà e condotta Controparte_4
dalla IG.ra , assicurata Parte_3 Controparte_1
Asserivano gli attori che l'incidente si era verificato per totale responsabilità
ascrivibile alla condotta della IG.ra la quale provenendo da via Pt_3
D'Amore, a velocità elevata, urtava violentemente l'auto dell'attrice che provenendo da via Micca aveva orami impegnato l'intersezione raggiungendo il centro dell'incrocio. 3
A seguito dell'urto il veicolo BMV X3 veniva spinto in una scarpata, priva di guard-rail, presente sul lato di via Giovanni Paolo II, mentre l'auto Audi
fermava la sua corsa impattando un' autovettura parcheggiata nelle vicinanze (auto Seat Arosa tg. BB015 GK di proprietà della IG.ra
[...]
ni .) Controparte_5
Deduceva parte attrice che la IG.ra nell'occorso non teneva un Pt_3
velocità commisurata allo stato dei luoghi, peraltro, la strada risultava priva di segnaletica sia verticale che orizzontale.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_3
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendone l'estromissione; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea nei suoi confronti
Si costituiva in giudizio anche la quale preliminarmente Controparte_6
eccepiva il proprio difetto di legittimazione, nel merito il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Nelle more processuali gli attori rinunciavano alla domanda proposta nei confronti della e pertanto la stessa veniva estromessa Controparte_3
dal giudizio.
All'udienza del 09.12.2019 veniva riunito al presente giudizio, il giudizio contrassegnato dal n.R.G. 4372/17, introdotto dagli stessi attori nei confronti del invocando, nei confronti di quest'ultimo, Controparte_2
l'aggravamento del danno subito per effetto della mancata manutenzione dello stato dei luoghi teatro dell'evento.
Il nel predetto giudizio eccepiva la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, mentre nel merito contestava la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto. 4
Istruita la causa con interrogatorio formale, prova testimoniale, CTU medico legale e CTU tecnica (per la ricostruzione della dinamica del sinistro in oggetto), precisate le conclusioni , ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali veniva trattenuta per la decisione, rimessa sul ruolo per chiarimenti la stessa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione.
La domanda attore è fondata e per quanto di ragione merita accoglimento nei modi e nei termini che appresso di diranno.
E' pacifico che, il giorno 28.04.2015 in la IG.ra CP_2 Parte_2
alla guida dell'auto BMW X3 tg. CY269 BX di proprietà del IG. Parte_1
percorrendo via Micca giunta all'intersezione con via Giovanni Paolo II e via D'amore si scontrava con l'auto Audi A3 tg.CT 307JC di proprietà e condotta dalla IG.ra ; come non è oggetto di Parte_3
contestazione il fatto che la IG.ra , a causa del sinistro de Parte_2
quo, oltre ai danno all'auto abbia subito delle lesioni personali
Oggetto di contestazione rimane quindi il grado di responsabilità da attribuire ai conducenti i veicoli nella causazione del sinistro, nonché la ripartizione dei danni tra i soggetti tenuti al risarcimento
Esclusa la c.d. “ precedenza di fatto”, sia dalle ultime ordinanze della Corte di
Cassazione, nelle quali viene ne ribadito il carattere assolutamente eccezionale sia dai punti d'urto riscontrati suoi veicoli antagonisti, nella specie dall'acquisizione del Rapporto dei Carabinieri di viene in rilievo CP_2
come l'attrice giunta all'intersezione con via D'Amore, posta a dx rispetto al suo senso di marcia , ometteva di dare la dovuta precedenza, e si scontrava con l' auto Audi A3 condotta dalla IG.ra , la quale Pt_3
sopraggiungeva da detta via tant'è che alla veniva contestata la Pt_2
violazione dell'art.145 co 2 e 10 del c.d.s. “ quando due veicoli stanno 5
per impegnare una intersezione, ovvero le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”
Esclusa la invocata “precedenza di fatto” sia dalle ultime pronunce della
Corte di Cassazione che , ne hanno ribadito il carattere di assoluta eccezionalità, sia dai punti d'urto riscontrati sui veicoli antagonisti
Occorre tuttavia rilevare che l'inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza a destra, non esclude automaticamente ogni concorso di colpa da parte del conducente antagonista,( favorito dal diritto di precedenza) in quanto questi ha comunque obbligo di procedere con la massima prudenza ed a velocità particolarmente moderata in prossimità dei crocevia.
Nel caso che ci occupa, invece, dalla istruttoria, in particolare dalla consulenza tecnica, è emerso che la IG.ra conducente Parte_3
l'auto Audi A3 non aveva una velocità adeguata allo stato dei luoghi.
Ed invero a specifico quesito il CTU affermava “ Nella causazione del sinistro
entrambe le auto coinvolte avevano una velocità non adeguata alla stato dei
luoghi….”
Il C.T.U. infatti (nella sua relazione che si ritiene di condividere in ogni sua parte), nella ricostruzione della dinamica evidenziava come a seguito dell'urto entrambe le auto continuavano la loro corsa: la BMW condotta dalla
Attrice terminava la sua corsa sotto la scarpata posta su via Giovanni Paolo II;
mentre l'auto Audi A3 franava su altra auto ( Tg. BB015GK) CP_7
parcheggiata nelle vicinanze.
E' appena il caso di rilevare che, effettivamente, se le auto coinvolte ( BMV
Audi A3) avessero tenuto una velocità più moderata non soltanto avrebbero potuto evitare l'impatto, certamente avrebbero contento i danni e,
comunque, a seguito dell'urto si sarebbero arrestate. 6
Nella specie in esame, invece, la presenza di una protezione della scarpata,(
la cui mancanza, in ogni caso, porta a riscontrare profili di responsabilità ex art.2051 c.c. in capo all'Ente ) avrebbe certo contenuto i Controparte_2
danni subiti dalla BMW, ma comunque i danni sarebbero stati presenti,
perché l'auto avrebbe finito la sua corsa sul guard-rail.
Da quanto esposto questo Giudicante ritiene di poter attribuire la responsabilità del sinistro ai due conducenti nella misura del 70% a carico della IG.ra la quale, percorrendo, a velocità sostenuta, via Micca Pt_2
ometteva di dare la dovuta precedenza a destra, nella misura del 30% a carico del conducente l'Audi A3 la quale percorrendo via D'Amore giunta in prossimità del crocevia avrebbe dovuto comunque adeguare opportunamente la velocità, per poter porre valida manovra di emergenza in
caso di necessità.
Quanto ai danni subiti dall'auto condotta dall'attrice il CTU nella predetta relazione quantificava in circa 14.000= il costo della riparazione della predetta auto attribuendo circa il 25 % degli stessi dalla caduta nella scarpata, premetteva che la riparazione della BMW sarebbe stata antieconomica quantificava in €.5.700,00= il valore ante sinistro dell'auto stessa;
aggiungeva le spese accessorie per un totale complessivo di circa
€.6.300,00=
Sostanzialmente il CTU riconosceva un aggravamento dei danni subiti dalla
IG.ra di circa il 25% rispetto a quelli che si sarebbero verificati senza Pt_2
la caduta nella scarpata esistente a margine della strada
Pertanto al IG. ( proprietario dell'auto condotta dalla IG.ra Parte_1
) va riconosciuto un risarcimento pari ad €. 1.890,00= pari al 30% di Pt_2
responsabilità attribuita alla Audi A3 . 7
Con riferimento alle lesioni subite dalla IG.ra il C.T.U. quantificava Pt_2
nella misura del 8 % l'invalidità permanete con riferimento al danno biologico,
mentre ha indicato in giorni 60 la I.T.T. in giorni 60 la I.T.P. al 50% ed in giorni 60 la I.T.P. al 25%.riteneva congrue le spese per €.37.50
Tali valutazioni appaiono del tutto condivisibili.
Pertanto, alla luce della valutazione medico legale e facendo riferimento alle tabelle per danni di lieve entità il danno subito dalla IG.ra Parte_2
può essere quantificato nella complessiva somma di €.18.000,00=, e quindi alla stessa, decurtando il predetto importo del 70%per le motivazioni anzi dette) va riconosciuto un risarcimento danni pari ad €.5.400,00=
Quanto alla ripartizione delle stesse, tra i convenuti, alla luce della CTU
tecnica la somma di euro 1890 riconosciuta al IG. va posta per il Parte_1
25% pari ad €.472,50 al carico del mentre il 75% pari Controparte_2
ad €. 1.417,50 va posta a carico della IG.ra e della Parte_3
nelle rispettive qualità in solido tra loro. Controparte_1
Così pure la somma di euro 5.400,00= riconosciuta alla IG.ra va Pt_2
posta per il 25% pari ad €.1.350,00 a carico del la Controparte_2
restante parte pari al 75% pari ad €.4.050,00= va posta a carico della IG.ra della nelle rispettive qualità in solido Parte_3 Controparte_1
tra loro.
Sulle somme così liquidate vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
8
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, disattesa ogni altra istanza così
provvede:
1)dichiara la responsabilità concorsuale conducente l'auto Audi A3 tg.CT 307
JC di proprietà e condotta dalla IG.ra nella misura del Parte_3
30% nella causazione del sinistro per cui è causa;
2) Dichiara il in persona del Sindaco in Carica Controparte_2
responsabile ex art.2051 c.c. dell'aggravamento( nella misura di circa il 25% )
dei danni subiti dagli attori, in occasione del sinistro in oggetto.
3)Condanna i convenuti e in Parte_3 Controparte_1
persona del legale rappresentale p.t.) in solido tra loro, al pagamento in favore del IG. , a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'auto BMW X3 Parte_1
tg. 269 BX ,della somma di euro 1.417,50 oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo.
4) Condanna i convenuti in solido, e Parte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentale p.t..) in solido tra loro al pagamento in favore della IG.ra , a titolo di risarcimento dei danni per le Parte_2
lesioni personali subite, della somma di euro 4.050,00 oltre interessi dal dì
del sinistro al soddisfo.
5) condanna il , in persona del Sindaco in Carica al Controparte_2
pagamento in favore del IG. , a titolo di risarcimento per Parte_1
l'aggravamento dei danni subiti dall'Auto BMW X3 della somma di euro
472,50 oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo.
6) condanna il in persona del Sindaco in Carica al Controparte_2
pagamento in favore della IG.ra a titolo di risarcimento per Pt_2
l'aggravamento delle lesioni subite della somma di euro 1.350,00 oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo. 9
7) Compensa in ragione del 70 % le spese di lite, condannando convenuti ( in
Controparte ragione del 75% a carico della IG.ra e della in persona del legale Pt_3 CP_1
rappresentale p.t. nelle rispettive qualità ed in solido tra loro;
e del 25% a carico del CP_2
in persona del legale rappresentale p.t. ) al pagamento in favore degli attori, del
[...]
rimanente 30% che liquida in complessivi €. 1.300,00 ( Euro milletrecento/00
già al 30%) di cui 300,00 per spese oltre rimb. forf ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
8) spese delle CTU definitivamente a carico dei convenuti in ragione del
75% a carico della IG.ra e della in persona Pt_3 Controparte_1
del legale rappresentale p.t. nelle rispettive qualità ed in solido tra loro;
e del
25% a carico del in persona del legale rappresentale p.t.. Controparte_2
Lecce, 17.01.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4371/2017 de ruolo civile contenzioso ,
promossa da
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Daniela Colella, mandato in atti
Attori
contro
in persona del legale rappresentate pro.tempore Oggetto: Controparte_1 risarcime rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Schito e Luisa Tricarico mandato in nto danni atti
Convenu
ta
Parte_3
Convenuta contumace
Nonché contro
in persona del sindaco in carica rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. A. Parente Stefanizzi mandato in atti
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con atto di citazione del 12.04.2017 i IGg.ri e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio la la
[...] Controparte_1 [...]
e la IG.ra per sentire accogliere nei Controparte_3 Parte_3
loro confronti le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare unico responsabile del sinistro per cui è causa la IG.ra e per lo Parte_3
effetto 2) riconoscere ed accertare che la IG.ra ha diritto al Parte_2
risarcimento dei danni subiti pari ad €.71.152,50 mentre Parte_1
ha diritto al risarcimento dei danni materiali pari ad €. 13.264,88 salvo diversa quantificazione che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione:3) Condannare i convenuti in solido o ciascuno per quanto di spettanza al pagamento dei predetti importi;
4) in subordine se non provato il danno alla capacità lavorativa, dichiarare che la IG.ra ha diritto alla “ Pt_2
personalizzazione “ del danno non patrimoniale ex.art.138 co 3 del D.lgs n.209 del 07.09.2005. Con vittoria di spese e competenze.
Assumevano gli attori che in data 28.04.2015 alle ore 13.25 circa in CP_2
nei pressi dell'intersezione tra via Micca via D'Amore e via Giovanni Paolo II
si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura BMW X3 tg. CY269BX di proprietà dell'attore e condotta dalla moglie IG.ra assicurata Parte_2
e l'autovettura Audi 4 tg. CT307JC di proprietà e condotta Controparte_4
dalla IG.ra , assicurata Parte_3 Controparte_1
Asserivano gli attori che l'incidente si era verificato per totale responsabilità
ascrivibile alla condotta della IG.ra la quale provenendo da via Pt_3
D'Amore, a velocità elevata, urtava violentemente l'auto dell'attrice che provenendo da via Micca aveva orami impegnato l'intersezione raggiungendo il centro dell'incrocio. 3
A seguito dell'urto il veicolo BMV X3 veniva spinto in una scarpata, priva di guard-rail, presente sul lato di via Giovanni Paolo II, mentre l'auto Audi
fermava la sua corsa impattando un' autovettura parcheggiata nelle vicinanze (auto Seat Arosa tg. BB015 GK di proprietà della IG.ra
[...]
ni .) Controparte_5
Deduceva parte attrice che la IG.ra nell'occorso non teneva un Pt_3
velocità commisurata allo stato dei luoghi, peraltro, la strada risultava priva di segnaletica sia verticale che orizzontale.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_3
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendone l'estromissione; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea nei suoi confronti
Si costituiva in giudizio anche la quale preliminarmente Controparte_6
eccepiva il proprio difetto di legittimazione, nel merito il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Nelle more processuali gli attori rinunciavano alla domanda proposta nei confronti della e pertanto la stessa veniva estromessa Controparte_3
dal giudizio.
All'udienza del 09.12.2019 veniva riunito al presente giudizio, il giudizio contrassegnato dal n.R.G. 4372/17, introdotto dagli stessi attori nei confronti del invocando, nei confronti di quest'ultimo, Controparte_2
l'aggravamento del danno subito per effetto della mancata manutenzione dello stato dei luoghi teatro dell'evento.
Il nel predetto giudizio eccepiva la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, mentre nel merito contestava la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto. 4
Istruita la causa con interrogatorio formale, prova testimoniale, CTU medico legale e CTU tecnica (per la ricostruzione della dinamica del sinistro in oggetto), precisate le conclusioni , ed assegnati i termini per il deposito di note conclusionali veniva trattenuta per la decisione, rimessa sul ruolo per chiarimenti la stessa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione.
La domanda attore è fondata e per quanto di ragione merita accoglimento nei modi e nei termini che appresso di diranno.
E' pacifico che, il giorno 28.04.2015 in la IG.ra CP_2 Parte_2
alla guida dell'auto BMW X3 tg. CY269 BX di proprietà del IG. Parte_1
percorrendo via Micca giunta all'intersezione con via Giovanni Paolo II e via D'amore si scontrava con l'auto Audi A3 tg.CT 307JC di proprietà e condotta dalla IG.ra ; come non è oggetto di Parte_3
contestazione il fatto che la IG.ra , a causa del sinistro de Parte_2
quo, oltre ai danno all'auto abbia subito delle lesioni personali
Oggetto di contestazione rimane quindi il grado di responsabilità da attribuire ai conducenti i veicoli nella causazione del sinistro, nonché la ripartizione dei danni tra i soggetti tenuti al risarcimento
Esclusa la c.d. “ precedenza di fatto”, sia dalle ultime ordinanze della Corte di
Cassazione, nelle quali viene ne ribadito il carattere assolutamente eccezionale sia dai punti d'urto riscontrati suoi veicoli antagonisti, nella specie dall'acquisizione del Rapporto dei Carabinieri di viene in rilievo CP_2
come l'attrice giunta all'intersezione con via D'Amore, posta a dx rispetto al suo senso di marcia , ometteva di dare la dovuta precedenza, e si scontrava con l' auto Audi A3 condotta dalla IG.ra , la quale Pt_3
sopraggiungeva da detta via tant'è che alla veniva contestata la Pt_2
violazione dell'art.145 co 2 e 10 del c.d.s. “ quando due veicoli stanno 5
per impegnare una intersezione, ovvero le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”
Esclusa la invocata “precedenza di fatto” sia dalle ultime pronunce della
Corte di Cassazione che , ne hanno ribadito il carattere di assoluta eccezionalità, sia dai punti d'urto riscontrati sui veicoli antagonisti
Occorre tuttavia rilevare che l'inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza a destra, non esclude automaticamente ogni concorso di colpa da parte del conducente antagonista,( favorito dal diritto di precedenza) in quanto questi ha comunque obbligo di procedere con la massima prudenza ed a velocità particolarmente moderata in prossimità dei crocevia.
Nel caso che ci occupa, invece, dalla istruttoria, in particolare dalla consulenza tecnica, è emerso che la IG.ra conducente Parte_3
l'auto Audi A3 non aveva una velocità adeguata allo stato dei luoghi.
Ed invero a specifico quesito il CTU affermava “ Nella causazione del sinistro
entrambe le auto coinvolte avevano una velocità non adeguata alla stato dei
luoghi….”
Il C.T.U. infatti (nella sua relazione che si ritiene di condividere in ogni sua parte), nella ricostruzione della dinamica evidenziava come a seguito dell'urto entrambe le auto continuavano la loro corsa: la BMW condotta dalla
Attrice terminava la sua corsa sotto la scarpata posta su via Giovanni Paolo II;
mentre l'auto Audi A3 franava su altra auto ( Tg. BB015GK) CP_7
parcheggiata nelle vicinanze.
E' appena il caso di rilevare che, effettivamente, se le auto coinvolte ( BMV
Audi A3) avessero tenuto una velocità più moderata non soltanto avrebbero potuto evitare l'impatto, certamente avrebbero contento i danni e,
comunque, a seguito dell'urto si sarebbero arrestate. 6
Nella specie in esame, invece, la presenza di una protezione della scarpata,(
la cui mancanza, in ogni caso, porta a riscontrare profili di responsabilità ex art.2051 c.c. in capo all'Ente ) avrebbe certo contenuto i Controparte_2
danni subiti dalla BMW, ma comunque i danni sarebbero stati presenti,
perché l'auto avrebbe finito la sua corsa sul guard-rail.
Da quanto esposto questo Giudicante ritiene di poter attribuire la responsabilità del sinistro ai due conducenti nella misura del 70% a carico della IG.ra la quale, percorrendo, a velocità sostenuta, via Micca Pt_2
ometteva di dare la dovuta precedenza a destra, nella misura del 30% a carico del conducente l'Audi A3 la quale percorrendo via D'Amore giunta in prossimità del crocevia avrebbe dovuto comunque adeguare opportunamente la velocità, per poter porre valida manovra di emergenza in
caso di necessità.
Quanto ai danni subiti dall'auto condotta dall'attrice il CTU nella predetta relazione quantificava in circa 14.000= il costo della riparazione della predetta auto attribuendo circa il 25 % degli stessi dalla caduta nella scarpata, premetteva che la riparazione della BMW sarebbe stata antieconomica quantificava in €.5.700,00= il valore ante sinistro dell'auto stessa;
aggiungeva le spese accessorie per un totale complessivo di circa
€.6.300,00=
Sostanzialmente il CTU riconosceva un aggravamento dei danni subiti dalla
IG.ra di circa il 25% rispetto a quelli che si sarebbero verificati senza Pt_2
la caduta nella scarpata esistente a margine della strada
Pertanto al IG. ( proprietario dell'auto condotta dalla IG.ra Parte_1
) va riconosciuto un risarcimento pari ad €. 1.890,00= pari al 30% di Pt_2
responsabilità attribuita alla Audi A3 . 7
Con riferimento alle lesioni subite dalla IG.ra il C.T.U. quantificava Pt_2
nella misura del 8 % l'invalidità permanete con riferimento al danno biologico,
mentre ha indicato in giorni 60 la I.T.T. in giorni 60 la I.T.P. al 50% ed in giorni 60 la I.T.P. al 25%.riteneva congrue le spese per €.37.50
Tali valutazioni appaiono del tutto condivisibili.
Pertanto, alla luce della valutazione medico legale e facendo riferimento alle tabelle per danni di lieve entità il danno subito dalla IG.ra Parte_2
può essere quantificato nella complessiva somma di €.18.000,00=, e quindi alla stessa, decurtando il predetto importo del 70%per le motivazioni anzi dette) va riconosciuto un risarcimento danni pari ad €.5.400,00=
Quanto alla ripartizione delle stesse, tra i convenuti, alla luce della CTU
tecnica la somma di euro 1890 riconosciuta al IG. va posta per il Parte_1
25% pari ad €.472,50 al carico del mentre il 75% pari Controparte_2
ad €. 1.417,50 va posta a carico della IG.ra e della Parte_3
nelle rispettive qualità in solido tra loro. Controparte_1
Così pure la somma di euro 5.400,00= riconosciuta alla IG.ra va Pt_2
posta per il 25% pari ad €.1.350,00 a carico del la Controparte_2
restante parte pari al 75% pari ad €.4.050,00= va posta a carico della IG.ra della nelle rispettive qualità in solido Parte_3 Controparte_1
tra loro.
Sulle somme così liquidate vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
8
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, disattesa ogni altra istanza così
provvede:
1)dichiara la responsabilità concorsuale conducente l'auto Audi A3 tg.CT 307
JC di proprietà e condotta dalla IG.ra nella misura del Parte_3
30% nella causazione del sinistro per cui è causa;
2) Dichiara il in persona del Sindaco in Carica Controparte_2
responsabile ex art.2051 c.c. dell'aggravamento( nella misura di circa il 25% )
dei danni subiti dagli attori, in occasione del sinistro in oggetto.
3)Condanna i convenuti e in Parte_3 Controparte_1
persona del legale rappresentale p.t.) in solido tra loro, al pagamento in favore del IG. , a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'auto BMW X3 Parte_1
tg. 269 BX ,della somma di euro 1.417,50 oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo.
4) Condanna i convenuti in solido, e Parte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentale p.t..) in solido tra loro al pagamento in favore della IG.ra , a titolo di risarcimento dei danni per le Parte_2
lesioni personali subite, della somma di euro 4.050,00 oltre interessi dal dì
del sinistro al soddisfo.
5) condanna il , in persona del Sindaco in Carica al Controparte_2
pagamento in favore del IG. , a titolo di risarcimento per Parte_1
l'aggravamento dei danni subiti dall'Auto BMW X3 della somma di euro
472,50 oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo.
6) condanna il in persona del Sindaco in Carica al Controparte_2
pagamento in favore della IG.ra a titolo di risarcimento per Pt_2
l'aggravamento delle lesioni subite della somma di euro 1.350,00 oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo. 9
7) Compensa in ragione del 70 % le spese di lite, condannando convenuti ( in
Controparte ragione del 75% a carico della IG.ra e della in persona del legale Pt_3 CP_1
rappresentale p.t. nelle rispettive qualità ed in solido tra loro;
e del 25% a carico del CP_2
in persona del legale rappresentale p.t. ) al pagamento in favore degli attori, del
[...]
rimanente 30% che liquida in complessivi €. 1.300,00 ( Euro milletrecento/00
già al 30%) di cui 300,00 per spese oltre rimb. forf ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario.
8) spese delle CTU definitivamente a carico dei convenuti in ragione del
75% a carico della IG.ra e della in persona Pt_3 Controparte_1
del legale rappresentale p.t. nelle rispettive qualità ed in solido tra loro;
e del
25% a carico del in persona del legale rappresentale p.t.. Controparte_2
Lecce, 17.01.2025
Il G.O. Marilena Caroppo