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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/10/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2567/2025
Oggi 28 ottobre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia NO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2567/2025 R.G., del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VA LL , per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di cecità
parziale ai sensi della L. 282/70 dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di
mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare puntualmente gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Nel caso di specie parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal CTU, nominato durante la fase sommaria, si è limitato a contestare, in maniera del tutto generica, con espressioni ripetitive ed astratte, che lo stesso non ha tenuto in debita considerazione le patologie gravi da cui risulta essere affetta.
Innanzitutto, parte attrice si è limitata ad evidenziare la asserita mancanza di correttezza del giudizio clinico del CTU. Sul punto nel ricorso si legge: “Il giudizio medico formulato dal
CTU si presta a censura sotto il profilo della palese contraddittorietà rispetto alle risultanze
diagnostiche e cliniche della documentazione sanitaria ritualmente acquisita al processo ove si evince
che il ricorrente è affetto da gravi patologie di natura oculare tali da legittimare il riconoscimento
dello stato di cecità parziale”. In contrasto con i requisiti di specificità previsti dalla legge, però,
3 non ha fornito alcuna critica specifica alla visita peritale espletata, né ha avanzato una critica motivata al metodo scientifico o logico seguito dal CTU.
Sotto altro profilo, parte ricorrente ha posto a fondamento della propria tesi il certificato del Dott. del 25.01.2025. Neppure tale motivo di doglianza può trovare Per_2
accoglimento. Innanzitutto, si osservi che tale documentazione non contiene altro che delle scarne conclusioni diagnostiche. Parte ricorrente si è limitata a riproporre tale conclusione diagnostica in ricorso e a far presente che esse si “discostano totalmente da quanto accertato dal
CTU”. Orbene, per soddisfare i requisiti di specificità richiesti dalla legge, parte ricorrente avrebbe dovuto proporre una critica specifica all'elaborato peritale, e non invece limitarsi a dare atto di tale differente giudizio medico.
Infine, una parte significativa dell'atto introduttivo è dedicata a definizioni delle patologie in esame (si vedano in particolare pagg. 2 e 3 del ricorso). Com'è evidente, anche tali passaggi risultano privi di adeguata motivazione in relazione ai passaggi argomentativi seguiti dal consulente tecnico d'ufficio, posto che si risolvono in espressioni astratte e generiche.
Per tali motivi, siffatte laconiche allegazioni, non appaiono, all'evidenza dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge e rendono il ricorso inammissibile.
Per contro, invece, le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr. Cass. Civ. 7160/2017) – vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite,
trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Marsala, il 28.10.2025
Il Giudice
NZ NO
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