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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA ET AL, RE
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1132/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2024 00055418 72 000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.09.2024, RGR n. 1132/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore 1, impugnava la cartella di pagamento n. 299 2024 00055418 72 000, notificata in data
07.06.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 17.654,83 per IRPEF, addizionali e accessori, afferente l'anno d'imposta 2020, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente la nullità dell'atto impugnato per manifesta incompletezza degli atti prodromici giustificativi dell'avanzata pretesa - Violazione dell'art. 24 della legge n. 4/1929, nonché per insussistenza della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trapani, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 31.10.2024, eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso ex art. 21 del D.lgs. 546/92 e confutava, nel merito, le argomentazioni di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 5 dicembre 2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, esaminati gli atti e la documentazione processuale, preliminarmente rileva l'inammissibilità del ricorso così come presentato, in quanto tardivo, poiché proposto in violazione delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano il processo tributario.
Giova evidenziare che, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, la cartella di pagamento impugnata è stata notificata al ricorrente in data 17.05.2024, come documentato in atti dalla resistente.
Notifica ritualmente effettuata ex art. 60 ter DPR n.600/73 (v. Cass. 3703/2025).
Orbene, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
La violazione della richiamata norma, come nel caso in specie (ricorso notificato il 05.09.24), comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di un termine di decadenza sostanziale dal diritto di azione.
In relazione a quanto sopra rappresentato è di tutta evidenza come il ricorso proposto dal ricorrente debba dichiararsi inammissibile, poiché, in palese contrasto con la richiamata norma.
Ogni ulteriore motivo di doglianza del ricorrente, resta assorbito dalla predetta eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto introduttivo, rilevato da Questa Corte.
Attesa la a peculiarità della questione trattata, si compensano integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA ET AL, RE
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1132/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2024 00055418 72 000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 591/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.09.2024, RGR n. 1132/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore 1, impugnava la cartella di pagamento n. 299 2024 00055418 72 000, notificata in data
07.06.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 17.654,83 per IRPEF, addizionali e accessori, afferente l'anno d'imposta 2020, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente la nullità dell'atto impugnato per manifesta incompletezza degli atti prodromici giustificativi dell'avanzata pretesa - Violazione dell'art. 24 della legge n. 4/1929, nonché per insussistenza della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trapani, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 31.10.2024, eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso ex art. 21 del D.lgs. 546/92 e confutava, nel merito, le argomentazioni di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 5 dicembre 2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, esaminati gli atti e la documentazione processuale, preliminarmente rileva l'inammissibilità del ricorso così come presentato, in quanto tardivo, poiché proposto in violazione delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano il processo tributario.
Giova evidenziare che, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, la cartella di pagamento impugnata è stata notificata al ricorrente in data 17.05.2024, come documentato in atti dalla resistente.
Notifica ritualmente effettuata ex art. 60 ter DPR n.600/73 (v. Cass. 3703/2025).
Orbene, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
La violazione della richiamata norma, come nel caso in specie (ricorso notificato il 05.09.24), comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di un termine di decadenza sostanziale dal diritto di azione.
In relazione a quanto sopra rappresentato è di tutta evidenza come il ricorso proposto dal ricorrente debba dichiararsi inammissibile, poiché, in palese contrasto con la richiamata norma.
Ogni ulteriore motivo di doglianza del ricorrente, resta assorbito dalla predetta eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto introduttivo, rilevato da Questa Corte.
Attesa la a peculiarità della questione trattata, si compensano integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate