Art. 33.
Al personale previsto dalla presente legge che chieda il collocamento a riposo entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento, e' attribuita una anzianita' convenzionale pari al periodo necessario per maturare l'anzianita' minima richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza.
Tale anzianita' convenzionale non potra' comunque superare i cinque anni e vale sia ai fini del compimento dell'anzianita', sia ai fini della liquidazione della pensione.
Il computo dell'anzianita' di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio.
Al personale previsto dalla presente legge che chieda il collocamento a riposo entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento, e' attribuita una anzianita' convenzionale pari al periodo necessario per maturare l'anzianita' minima richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza.
Tale anzianita' convenzionale non potra' comunque superare i cinque anni e vale sia ai fini del compimento dell'anzianita', sia ai fini della liquidazione della pensione.
Il computo dell'anzianita' di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio.