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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 964/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRIERO AR C.F._1 VINCENZA e dell'avv. DRAGO FEDERICA ( ) PIAZZA MAZZINI N. 15 C.F._2
41121 MODENA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in piazza Mazzini 15 41121 Modena Italia presso il difensore avv. CARRIERO VINCENZA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JACOPI ALESSANDRO, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA E. ZAGO N. 2/2 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. JACOPI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11-11-2021, conveniva in giudizio CP_1
, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro. AR
Affermava di essere stato assunto dalla ditta individuale del convenuto, in data pagina 1 di 8 20-02-2021, con qualifica di Operaio e mansioni di Parte_2
Super, secondo il C.C.N.L. con scadenza del contratto Parte_3 fissata alla data del 03-12-2021.
Affermava poi di essere stato licenziato oralmente, con effetto immediato, in data 12-08-2021, e di avere messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, in data 16-08-2021, senza ottenere risposta e di essere rimasto creditore delle somme dovute per i mesi di luglio ed agosto 2021. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, dichiarasse l'inefficacia del licenziamento orale intimato e condannasse la al risarcimento del danno, Controparte_2 commisurato alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte dal giorno del licenziamento fino alla scadenza del termine del 03-12-2021, come quantificate in atti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle domande di AR parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Deduceva in particolare che tra le parti era effettivamente intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 20-02-2021 al 03-12-2021, con inquadramento del IG nella qualifica di Operaio e mansioni di CP_1
Super secondo il C.C.N.L. e Parte_2 Parte_3
Parte_3
Affermava poi che in data 19 luglio 2021, il IG mentre era intento ad CP_1 arare un fondo del IG situato in Crevalcore, con un trattore di proprietà AR della ditta individuale , a causa di una manovra errata, aveva ribaltato AR il trattore nel fosso che costeggiava il campo, provocando gravi danni al mezzo. Precisava che il IG subito dopo l'accaduto, aveva informato il datore di CP_1
Lavoro, riconoscendo la propria responsabilità per l'evento, ed aveva altresì corrisposto al IG la somma di Euro 3.000,00 in contanti per fare fronte alle prime spese AR per la rimozione e riparazione del trattore. Precisava poi che le parti si erano accordate bonariamente ed oralmente nel senso che il IG avrebbe continuato a svolgere la propria attività lavorativa, ed il CP_1 IG avrebbe trattenuto dalle retribuzioni via via maturate e maturande, le AR spese di riparazione. Proseguiva affermando che il rapporto di lavoro era quindi proseguito normalmente sulla base di tale accordo, fino al 12 agosto, allorchè, al termine della giornata lavorativa, il IG si era dimesso verbalmente, ed aveva altresì CP_1 comunicato di non volere risarcire al IG il danno arrecato al AR Pt_4 danneggiato, ritrattando così il precedente Accordo tra le parti. Affermava ancora di avere preso atto delle dimissioni, ma che, in data 16-08-2021, lo stesso IG aveva ricevuto una comunicazione via Pec da tale IG AR
con cui lo stesso affermava che il IG ra stato licenziato Per_1 Per_1 CP_1
pagina 2 di 8 oralmente con invito a non presentarsi più sul luogo di lavoro, ed affermava la disponibilità dello stesso , a rientrare al lavoro. CP_1
Precisava sul punto di non avere capito che si trattava di una diffida, con messa a disposizione delle energie lavorative, non avendo ben compreso il ruolo del IG
e di non avere quindi risposto alla missiva. Per_1
Proseguiva affermando di avere dato comunicazione al Centro Provinciale per l'Impiego, in data 18-08-2021, delle dimissioni rese dal IG precisando altresì
CP_1 che solo in data 24 09-2021, a seguito di lettera formale del Difensore del IG
CP_1 che contestava l'illegittimità dell'asserito licenziamento orale intimato dal IG al IG mediante il proprio Legale, con comunicazione del 24 AR CP_1 settembre 2021, aveva invitato il IG ripresentarsi al lavoro, cosa che il IG
CP_1 on aveva fatto.
CP_1
Precisava di avere trattenuto le retribuzioni dovute al IG per i mesi di CP_1
Luglio ed agosto 2021 oltre al TFR, a titolo di risarcimento arrecato al trattore. Affermava poi che il danneggiamento del trattore e le dimissioni del IG CP_1 avevano causato allo stesso IG un danno ulteriore, costituito dalla AR necessità di appaltare il lavoro di aratura dei campi, ad un contoterzista, tale IG
con una spesa complessiva di Euro 13.2000,00. Persona_2
Chiedeva pertanto in via principale, la reiezione delle domande proposte da CP_1 nei suoi confronti, ed in via riconvenzionale la condanna del IG al CP_1 risarcimento del danno, come quantificato nella comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, nelle spese di riparazione del trattore danneggiato e nelle spese di appalto al contoterzista.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 06-06-2022 e 03-02-2023. All'udienza del 03-02-2023, il procedimento veniva riunito al procedimento rubricato al N°964/2022, connesso soggettivamente ed oggettivamente, stante la specularità delle domande . Con ricorso depositato in data 23-05-2022, conveniva in giudizio AR
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione CP_1 di Giudice del Lavoro. Affermava di essere titolare della omonima azienda agricola, e di avere assunto il IG LO , in data 20-02-2021, con qualifica di Operaio e mansioni di CP_1 [...]
Super secondo il C.C.N.L. con Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_3 scadenza del contratto fissata alla data del 03-12-2021 Affermava poi che poi che in data 19 luglio 2021, il IG mentre era CP_1 intento ad arare un fondo dell'Azienda Agricola Gualtieri situato in Crevalcore, con un trattore di proprietà della stessa Azienda Agricola, a causa di una manovra errata, aveva ribaltato il trattore nel fosso che costeggiava il campo, provocando gravi danni al mezzo. Precisava che il IG nell'immediatezza del sinistro, aveva informato il CP_1 datore di lavoro dell'accaduto, riconoscendo la propria responsabilità per l'evento, ed pagina 3 di 8 aveva altresì corrisposto brevi manu al IG la somma di Euro 3.000,00 in AR contanti per fare fronte alle prime spese per la rimozione e riparazione del trattore. Precisava poi che le parti si erano accordate bonariamente ed oralmente nel senso che il IG avrebbe continuato a svolgere la propria attività lavorativa, ed il CP_1 IG avrebbe trattenuto dalle retribuzioni via via maturate e maturande, le AR spese di riparazione. Proseguiva affermando che il rapporto di lavoro era quindi proseguito normalmente sulla base di tale accordo, fino al 12 agosto, allorchè, al termine della giornata lavorativa, il IG si era dimesso verbalmente, ed aveva altresì CP_1 comunicato di non volere risarcire al IG il danno arrecato al trattore, AR ritrattando così il precedente Accordo tra le parti. Affermava ancora che in data 16-08-2021, lo stesso IG aveva ricevuto una AR comunicazione via Pec da tale IG con cui lo stesso affermava che Per_1 Per_1 il IG ra stato licenziato oralmente, con invito a non presentarsi più sul luogo di CP_1 lavoro, ed affermava la disponibilità del IG a rientrare al lavoro. CP_1
Precisava sul punto di non avere capito che si trattava di una diffida, non avendo ben compreso il ruolo del IG e di non avere risposto alla missiva. Per_1
Proseguiva affermando di avere dato comunicazione al Centro Provinciale per l'Impiego, in data 18-08-2021, delle dimissioni rese dal IG precisando altresì CP_1 che solo in data 24-09-2021, a seguito di lettera formale del Difensore del IG CP_1
Avv.to Jacopi, che contestava l'illegittimità dell'asserito licenziamento orale intimato dal IG al IG mediante il proprio Legale, con comunicazione del AR CP_1
24 settembre 2021, aveva invitato il IG ripresentarsi al lavoro, cosa che il CP_1 IG on aveva fatto. CP_1
Precisava di avere trattenuto le retribuzioni dovute al IG per i mesi di CP_1
Luglio ed agosto 2021, a titolo di risarcimento arrecato al trattore. Affermava poi che il danneggiamento del trattore e le dimissioni del IG CP_1 avevano causato allo stesso IG un danno ulteriore, costituito dalla AR necessità di appaltare il lavoro di aratura dei campi, ad un contoterzista, tale IG
con una spesa complessiva di Euro 13.2000,00. Persona_2
Chiedeva pertanto in via principale la condanna del IG al risarcimento CP_1 del danno, come quantificato in ricorso, costituito dalle spese di riparazione del trattore danneggiato e dalle spese di appalto al contoterzista. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il IG affermando l'infondatezza delle domande CP_1 di parte attrice, per le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta. In particolare eccepiva che il sinistro accaduto in data 19 Luglio 2021, era avvenuto in assenza di qualunque responsabilità in capo allo stesso IG ed era avvenuto a CP_1 causa di un difetto tecnico del Trattore, che aveva i fermi del sollevatore usurati, per colpa quindi esclusiva del datore di lavoro IG che non aveva mantenuto il AR mezzo in condizioni efficienza.
pagina 4 di 8 Negava poi di avere riconosciuto la propria colpa per l'evento dannoso, negava di avere corrisposto al IG la somma di 3000,00 euro in contanti e di essersi AR accordato per risarcire il danno tramite la trattenuta sulle retribuzioni, e negava di essersi dimesso in data 12-08-202. Contestava altresì la circostanza che il IG avesse dovuto affidare i lavori di AR aratura ad un contoterzista, rilevando che l'azienda agricola del IG AR possedeva anche un secondo trattore, con cui erano stati terminati lavori di aratura. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande svolte da , con vittoria AR di spese di giudizio Il processo si svolgeva alle udienze del 30-01-2023 e 03-02-2023. All'udienza del 03-02-2023, al procedimento N°964/2022 veniva riunito il procedimento N°1940/2021, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, e l'interconnessione delle vicende e delle domande tra le parti. Il processo proseguiva alle udienze del 20-03-2023, 10-11-2023, 01-03-2024, 17-05-2024, 03-06-2024, 09-09-2024, 24-03-2025, 31-03-2025, 26-05-2025. Venivano sentiti come testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
Veniva espletata CTU cinematica. Venivano acquisiti di documenti delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che, con riferimento alla problematica inerente il rovesciamento del trattore dell'azienda agricola sinistro avvenuto in data 19-07-2021, dalle AR allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata, è emerso ed è incontestato che il sinistro sia avvenuto mentre il IG era alla guida del trattore, e stava CP_1 svolgendo le proprie mansioni di aratura di un terreno di proprietà dell'azienda agricola. E' ancora provato ed incontestato che il rovesciamento del mezzo sia avvenuto nel corso di una manovra svolta dal IG lla guida del mezzo, in prossimità di un fosso che CP_1 costeggiava il terreno da arare. E' altresì provato ed incontestato che il sinistro sia avvenuto verso le ore 16.00, in condizioni di bel tempo e piena luce, nonché che il terreno fosse perfettamente asciutto. Su tali premesse fattuali, appare evidente in via logica, che il sinistro, in astratto, non possa che essere stato determinato o da una manovra errata del conducente, o da un guasto tecnico del mezzo. Sul punto, il IG ha riferito che il sinistro fosse stato determinato da un CP_1 guasto tecnico del mezzo, ossia dall'usura e dalla mancata manutenzione dei c.d. el CP_3
. Parte_5
E' stata quindi disposta CTU dinamica, sulla base delle fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro, e sulla base degli interventi di riparazione effettuati dall'Officina specializzata Agribertocchi, dei quali è stata acquisita la specifica. Il CTU nominato ha concluso la relazione peritale, rilevando che “il rovesciamento del
pagina 5 di 8 mezzo nel fosso, era stato, con ogni probabilità, determinato da una manovra di retromarcia con ruote sterzate a destra, effettuata dal IG in stretta CP_1 prossimità della sponda del fosso, che era franata parzialmente, per il peso della ruota posteriore”. Il medesimo CTU ha poi rilevato che le operazioni di riparazione effettuate dall
[...] sul mezzo, non avevano coinvolto i c.d. el , che CP_4 CP_3 Parte_5 conseguentemente debbono ritenersi funzionanti, non danneggiati nè usurati, all'epoca del sinistro. Appare quindi evidente che il sinistro in oggetto, sia avvenuto per colpa del conducente, IG , che ha errato la manovra di svolta del trattore, avvicinandosi troppo al CP_1 bordo del fossato. Tale conclusione, comporta, da un lato, la fondatezza delle domande dell'Azienda Agricola del IG inerenti il risarcimento delle spese di rimozione e rispristino del AR trattore, ammontanti a 26.228,12 Euro, come da documentazione depositata e non oggetto di intrinseca contestazione. Tale somma è stata determinata da parte detraendo dalla fattura di AR CP_4 quanto riconosciuto come già versato dal IG (Euro 3.000,00 in contanti), CP_1
e quanto trattenuto dagli stipendi dovuti dall'Azienda Agricola per il lavoro svolto dal IG ei mesi di Luglio ed Agosto 2021, prima delle dimissioni (2.622,49 Euro da CP_1 buste paga). Per quanto riguarda il danno ulteriore rivendicato dall'Azienda Agricola, inerente secondo la prospettazione di parte, alle spese del contoterzista IG che Persona_2 avrebbe effettuato le residue operazioni di aratura necessarie, con mezzi propri, stante l'inutilizzabilità del trattore danneggiato e le dimissioni rese dal IG osserva il CP_1
Tribunale che sul punto, l'Azienda Agricola Gualtieri ha prodotto solo una fattura rilasciata dal contoterzista, che non ha potuto essere sentito come teste, in quanto gravemente malato senza possibilità di recupero, all'epoca dell'intimazione testimoniale. A ciò si aggiunge che dalle allegazioni del IG e dalla documentazione CP_1 depositata, è emerso ed è incontestato che l'Azienda Agricola Gualtieri possedesse anche un secondo trattore, che avrebbe potuto essere utilizzato nelle operazioni di aratura, e non lo è stato. Sul punto, dall'istruttoria non è emerso con chiarezza se tale secondo mezzo non sia stato utilizzato per un'eventuale inidoneità dello stesso a tali operazioni o per motivi diversi, e le allegazioni delle parti sul punto sono state molto vaghe e generiche. Manca quindi un preciso nesso di causalità tra la fattura del contoterzista IG
[...]
ed il sinistro che ha danneggiato il primo trattore posseduto dall'Azienda Per_2
Agricola. Sul punto quindi, in applicazione del principio dell'onere della prova, viene respinta la domanda risarcitoria svolta dall'Azienda Agricola Gualtieri, ed il danno risarcibile viene limitato a 26.228,12 Euro, come sopra motivato. Con riferimento alla problematica inerente l'asserito licenziamento orale intimato dal IG al IG secondo la prospettazione svolta dal IG , o AR CP_1 CP_1 le asserite dimissioni del IG secondo la prospettazione del IG CP_1 AR
pagina 6 di 8 osserva innanzitutto il Tribunale che le testimonianze di , Testimone_1 [...]
e , rispettivamente figlio, compagna e padre del IG Tes_2 Testimone_4
hanno confermato la narrazione sul punto, svolta dal IG AR AR nei propri atti introduttivi.
[...]
Come sopra riportato, secondo la narrazione di “in data 19 luglio AR
2021, il IG mentre era intento ad arare un fondo dell'Azienda CP_1
Agricola Gualtieri situato in Crevalcore, con un trattore di proprietà della stessa Azienda Agricola, a causa di una manovra errata, aveva ribaltato il trattore nel fosso che costeggiava il campo, provocando gravi danni al mezzo. Il IG nell'immediatezza del sinistro, aveva informato il datore di CP_1 lavoro dell'accaduto, riconoscendo la propria responsabilità per l'evento, ed aveva altresì corrisposto brevi manu al IG la somma di Euro 3.000,00 in AR contanti per fare fronte alle prime spese per la rimozione e riparazione del trattore. Le parti si erano accordate bonariamente ed oralmente nel senso che il IG avrebbe continuato a svolgere la propria attività lavorativa, ed il CP_1 IG avrebbe trattenuto dalle retribuzioni via via maturate e AR maturande, le spese di riparazione. Il rapporto di lavoro era quindi proseguito normalmente sulla base di tale accordo, fino al 12 agosto, allorchè, al termine della giornata lavorativa, il IG
[...]
si era dimesso verbalmente, ed aveva altresì comunicato di non volere CP_1 risarcire al IG il danno arrecato al trattore, ritrattando così il AR precedente Accordo tra le parti”. Ciò posto, osserva ancora il Tribunale che, nonostante la circostanza che i suddetti testi erano e sono testi sospetti, le cui deposizioni devono essere valutate con cautela dal Giudice, tale complessiva narrazione degli eventi, appare sorretta sotto il profilo logico, dall'accertata responsabilità del IG , nella causazione del sinistro al Trattore CP_1 utilizzato per l'aratura, in data 19 Luglio 2021 e costituisce prova sulle domande inerenti la ricostruzione e qualificazione della cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, come dimissioni anziché licenziamento orale.
In buona sostanza appare estremamente verosimile, sotto il profilo logico fattuale e giuridico, che il IG , nell'immediatezza del sinistro, accortosi del proprio CP_1 errore nella conduzione del mezzo, abbia riconosciuto la propria colpa e bonariamente si sia offerto di risarcire il danno, anticipando alcune somme in contanti e continuando nell'attività lavorativa, con l'Accordo verbale che dai compensi maturandi, sarebbero state trattenute via via, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, ma successivamente, a fronte dell'importo elevato del danno, abbia preferito disconoscere e porre nel nulla il primo Accordo, dimettendosi contestualmente ed anticipatamente dal rapporto di lavoro. Pertanto, viene dichiarato che l'evento dannoso accaduto in data 19-07-2021, è stato causalmente determinato dalla condotta colposa del IG e lo stesso CP_1 CP_1 iene condannato alla rifusione del danno eziologicamente conseguente al sinistro,
[...] liquidato in Euro 26.228,12 con interessi legali dalla mora al saldo. Ogni altra domanda tra le parti viene respinta, per le diverse ragioni sopra indicate.
Le spese processuali vengono parzialmente compensate tra le parti, nella misura del 25%,
pagina 7 di 8 stante la parziale soccombenza reciproca, e per l'effetto, viene condannato alla CP_1 rifusione del restante 75% delle spese processuali a favore di liquidato AR in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti esterni, e nella misura del 50% ciascuna, nei rapporti interni tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che l'evento dannoso accaduto in data 19-07-2021, è stato causalmente determinato dalla condotta colposa del IG CP_1
Condanna alla rifusione del danno conseguente al sinistro in oggetto, liquidato CP_1 in Euro 26.228,12 con interessi legali dalla mora al saldo.
Respinge ogni altra domanda tra le parti. Compensa parzialmente le spese del giudizio nella misura del 25%, e per l'effetto condanna alla rifusione del restante 75% delle spese processuali, liquidato in Euro CP_1
4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
Pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti esterni, e nella misura del 50% ciascuna, nei rapporti interni.
Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 26-05-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 964/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRIERO AR C.F._1 VINCENZA e dell'avv. DRAGO FEDERICA ( ) PIAZZA MAZZINI N. 15 C.F._2
41121 MODENA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in piazza Mazzini 15 41121 Modena Italia presso il difensore avv. CARRIERO VINCENZA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JACOPI ALESSANDRO, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA E. ZAGO N. 2/2 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. JACOPI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11-11-2021, conveniva in giudizio CP_1
, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro. AR
Affermava di essere stato assunto dalla ditta individuale del convenuto, in data pagina 1 di 8 20-02-2021, con qualifica di Operaio e mansioni di Parte_2
Super, secondo il C.C.N.L. con scadenza del contratto Parte_3 fissata alla data del 03-12-2021.
Affermava poi di essere stato licenziato oralmente, con effetto immediato, in data 12-08-2021, e di avere messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, in data 16-08-2021, senza ottenere risposta e di essere rimasto creditore delle somme dovute per i mesi di luglio ed agosto 2021. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, dichiarasse l'inefficacia del licenziamento orale intimato e condannasse la al risarcimento del danno, Controparte_2 commisurato alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte dal giorno del licenziamento fino alla scadenza del termine del 03-12-2021, come quantificate in atti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle domande di AR parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Deduceva in particolare che tra le parti era effettivamente intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 20-02-2021 al 03-12-2021, con inquadramento del IG nella qualifica di Operaio e mansioni di CP_1
Super secondo il C.C.N.L. e Parte_2 Parte_3
Parte_3
Affermava poi che in data 19 luglio 2021, il IG mentre era intento ad CP_1 arare un fondo del IG situato in Crevalcore, con un trattore di proprietà AR della ditta individuale , a causa di una manovra errata, aveva ribaltato AR il trattore nel fosso che costeggiava il campo, provocando gravi danni al mezzo. Precisava che il IG subito dopo l'accaduto, aveva informato il datore di CP_1
Lavoro, riconoscendo la propria responsabilità per l'evento, ed aveva altresì corrisposto al IG la somma di Euro 3.000,00 in contanti per fare fronte alle prime spese AR per la rimozione e riparazione del trattore. Precisava poi che le parti si erano accordate bonariamente ed oralmente nel senso che il IG avrebbe continuato a svolgere la propria attività lavorativa, ed il CP_1 IG avrebbe trattenuto dalle retribuzioni via via maturate e maturande, le AR spese di riparazione. Proseguiva affermando che il rapporto di lavoro era quindi proseguito normalmente sulla base di tale accordo, fino al 12 agosto, allorchè, al termine della giornata lavorativa, il IG si era dimesso verbalmente, ed aveva altresì CP_1 comunicato di non volere risarcire al IG il danno arrecato al AR Pt_4 danneggiato, ritrattando così il precedente Accordo tra le parti. Affermava ancora di avere preso atto delle dimissioni, ma che, in data 16-08-2021, lo stesso IG aveva ricevuto una comunicazione via Pec da tale IG AR
con cui lo stesso affermava che il IG ra stato licenziato Per_1 Per_1 CP_1
pagina 2 di 8 oralmente con invito a non presentarsi più sul luogo di lavoro, ed affermava la disponibilità dello stesso , a rientrare al lavoro. CP_1
Precisava sul punto di non avere capito che si trattava di una diffida, con messa a disposizione delle energie lavorative, non avendo ben compreso il ruolo del IG
e di non avere quindi risposto alla missiva. Per_1
Proseguiva affermando di avere dato comunicazione al Centro Provinciale per l'Impiego, in data 18-08-2021, delle dimissioni rese dal IG precisando altresì
CP_1 che solo in data 24 09-2021, a seguito di lettera formale del Difensore del IG
CP_1 che contestava l'illegittimità dell'asserito licenziamento orale intimato dal IG al IG mediante il proprio Legale, con comunicazione del 24 AR CP_1 settembre 2021, aveva invitato il IG ripresentarsi al lavoro, cosa che il IG
CP_1 on aveva fatto.
CP_1
Precisava di avere trattenuto le retribuzioni dovute al IG per i mesi di CP_1
Luglio ed agosto 2021 oltre al TFR, a titolo di risarcimento arrecato al trattore. Affermava poi che il danneggiamento del trattore e le dimissioni del IG CP_1 avevano causato allo stesso IG un danno ulteriore, costituito dalla AR necessità di appaltare il lavoro di aratura dei campi, ad un contoterzista, tale IG
con una spesa complessiva di Euro 13.2000,00. Persona_2
Chiedeva pertanto in via principale, la reiezione delle domande proposte da CP_1 nei suoi confronti, ed in via riconvenzionale la condanna del IG al CP_1 risarcimento del danno, come quantificato nella comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, nelle spese di riparazione del trattore danneggiato e nelle spese di appalto al contoterzista.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 06-06-2022 e 03-02-2023. All'udienza del 03-02-2023, il procedimento veniva riunito al procedimento rubricato al N°964/2022, connesso soggettivamente ed oggettivamente, stante la specularità delle domande . Con ricorso depositato in data 23-05-2022, conveniva in giudizio AR
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione CP_1 di Giudice del Lavoro. Affermava di essere titolare della omonima azienda agricola, e di avere assunto il IG LO , in data 20-02-2021, con qualifica di Operaio e mansioni di CP_1 [...]
Super secondo il C.C.N.L. con Parte_2 Pt_3 Parte_3 Parte_3 scadenza del contratto fissata alla data del 03-12-2021 Affermava poi che poi che in data 19 luglio 2021, il IG mentre era CP_1 intento ad arare un fondo dell'Azienda Agricola Gualtieri situato in Crevalcore, con un trattore di proprietà della stessa Azienda Agricola, a causa di una manovra errata, aveva ribaltato il trattore nel fosso che costeggiava il campo, provocando gravi danni al mezzo. Precisava che il IG nell'immediatezza del sinistro, aveva informato il CP_1 datore di lavoro dell'accaduto, riconoscendo la propria responsabilità per l'evento, ed pagina 3 di 8 aveva altresì corrisposto brevi manu al IG la somma di Euro 3.000,00 in AR contanti per fare fronte alle prime spese per la rimozione e riparazione del trattore. Precisava poi che le parti si erano accordate bonariamente ed oralmente nel senso che il IG avrebbe continuato a svolgere la propria attività lavorativa, ed il CP_1 IG avrebbe trattenuto dalle retribuzioni via via maturate e maturande, le AR spese di riparazione. Proseguiva affermando che il rapporto di lavoro era quindi proseguito normalmente sulla base di tale accordo, fino al 12 agosto, allorchè, al termine della giornata lavorativa, il IG si era dimesso verbalmente, ed aveva altresì CP_1 comunicato di non volere risarcire al IG il danno arrecato al trattore, AR ritrattando così il precedente Accordo tra le parti. Affermava ancora che in data 16-08-2021, lo stesso IG aveva ricevuto una AR comunicazione via Pec da tale IG con cui lo stesso affermava che Per_1 Per_1 il IG ra stato licenziato oralmente, con invito a non presentarsi più sul luogo di CP_1 lavoro, ed affermava la disponibilità del IG a rientrare al lavoro. CP_1
Precisava sul punto di non avere capito che si trattava di una diffida, non avendo ben compreso il ruolo del IG e di non avere risposto alla missiva. Per_1
Proseguiva affermando di avere dato comunicazione al Centro Provinciale per l'Impiego, in data 18-08-2021, delle dimissioni rese dal IG precisando altresì CP_1 che solo in data 24-09-2021, a seguito di lettera formale del Difensore del IG CP_1
Avv.to Jacopi, che contestava l'illegittimità dell'asserito licenziamento orale intimato dal IG al IG mediante il proprio Legale, con comunicazione del AR CP_1
24 settembre 2021, aveva invitato il IG ripresentarsi al lavoro, cosa che il CP_1 IG on aveva fatto. CP_1
Precisava di avere trattenuto le retribuzioni dovute al IG per i mesi di CP_1
Luglio ed agosto 2021, a titolo di risarcimento arrecato al trattore. Affermava poi che il danneggiamento del trattore e le dimissioni del IG CP_1 avevano causato allo stesso IG un danno ulteriore, costituito dalla AR necessità di appaltare il lavoro di aratura dei campi, ad un contoterzista, tale IG
con una spesa complessiva di Euro 13.2000,00. Persona_2
Chiedeva pertanto in via principale la condanna del IG al risarcimento CP_1 del danno, come quantificato in ricorso, costituito dalle spese di riparazione del trattore danneggiato e dalle spese di appalto al contoterzista. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il IG affermando l'infondatezza delle domande CP_1 di parte attrice, per le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta. In particolare eccepiva che il sinistro accaduto in data 19 Luglio 2021, era avvenuto in assenza di qualunque responsabilità in capo allo stesso IG ed era avvenuto a CP_1 causa di un difetto tecnico del Trattore, che aveva i fermi del sollevatore usurati, per colpa quindi esclusiva del datore di lavoro IG che non aveva mantenuto il AR mezzo in condizioni efficienza.
pagina 4 di 8 Negava poi di avere riconosciuto la propria colpa per l'evento dannoso, negava di avere corrisposto al IG la somma di 3000,00 euro in contanti e di essersi AR accordato per risarcire il danno tramite la trattenuta sulle retribuzioni, e negava di essersi dimesso in data 12-08-202. Contestava altresì la circostanza che il IG avesse dovuto affidare i lavori di AR aratura ad un contoterzista, rilevando che l'azienda agricola del IG AR possedeva anche un secondo trattore, con cui erano stati terminati lavori di aratura. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande svolte da , con vittoria AR di spese di giudizio Il processo si svolgeva alle udienze del 30-01-2023 e 03-02-2023. All'udienza del 03-02-2023, al procedimento N°964/2022 veniva riunito il procedimento N°1940/2021, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, e l'interconnessione delle vicende e delle domande tra le parti. Il processo proseguiva alle udienze del 20-03-2023, 10-11-2023, 01-03-2024, 17-05-2024, 03-06-2024, 09-09-2024, 24-03-2025, 31-03-2025, 26-05-2025. Venivano sentiti come testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
Veniva espletata CTU cinematica. Venivano acquisiti di documenti delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che, con riferimento alla problematica inerente il rovesciamento del trattore dell'azienda agricola sinistro avvenuto in data 19-07-2021, dalle AR allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata, è emerso ed è incontestato che il sinistro sia avvenuto mentre il IG era alla guida del trattore, e stava CP_1 svolgendo le proprie mansioni di aratura di un terreno di proprietà dell'azienda agricola. E' ancora provato ed incontestato che il rovesciamento del mezzo sia avvenuto nel corso di una manovra svolta dal IG lla guida del mezzo, in prossimità di un fosso che CP_1 costeggiava il terreno da arare. E' altresì provato ed incontestato che il sinistro sia avvenuto verso le ore 16.00, in condizioni di bel tempo e piena luce, nonché che il terreno fosse perfettamente asciutto. Su tali premesse fattuali, appare evidente in via logica, che il sinistro, in astratto, non possa che essere stato determinato o da una manovra errata del conducente, o da un guasto tecnico del mezzo. Sul punto, il IG ha riferito che il sinistro fosse stato determinato da un CP_1 guasto tecnico del mezzo, ossia dall'usura e dalla mancata manutenzione dei c.d. el CP_3
. Parte_5
E' stata quindi disposta CTU dinamica, sulla base delle fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro, e sulla base degli interventi di riparazione effettuati dall'Officina specializzata Agribertocchi, dei quali è stata acquisita la specifica. Il CTU nominato ha concluso la relazione peritale, rilevando che “il rovesciamento del
pagina 5 di 8 mezzo nel fosso, era stato, con ogni probabilità, determinato da una manovra di retromarcia con ruote sterzate a destra, effettuata dal IG in stretta CP_1 prossimità della sponda del fosso, che era franata parzialmente, per il peso della ruota posteriore”. Il medesimo CTU ha poi rilevato che le operazioni di riparazione effettuate dall
[...] sul mezzo, non avevano coinvolto i c.d. el , che CP_4 CP_3 Parte_5 conseguentemente debbono ritenersi funzionanti, non danneggiati nè usurati, all'epoca del sinistro. Appare quindi evidente che il sinistro in oggetto, sia avvenuto per colpa del conducente, IG , che ha errato la manovra di svolta del trattore, avvicinandosi troppo al CP_1 bordo del fossato. Tale conclusione, comporta, da un lato, la fondatezza delle domande dell'Azienda Agricola del IG inerenti il risarcimento delle spese di rimozione e rispristino del AR trattore, ammontanti a 26.228,12 Euro, come da documentazione depositata e non oggetto di intrinseca contestazione. Tale somma è stata determinata da parte detraendo dalla fattura di AR CP_4 quanto riconosciuto come già versato dal IG (Euro 3.000,00 in contanti), CP_1
e quanto trattenuto dagli stipendi dovuti dall'Azienda Agricola per il lavoro svolto dal IG ei mesi di Luglio ed Agosto 2021, prima delle dimissioni (2.622,49 Euro da CP_1 buste paga). Per quanto riguarda il danno ulteriore rivendicato dall'Azienda Agricola, inerente secondo la prospettazione di parte, alle spese del contoterzista IG che Persona_2 avrebbe effettuato le residue operazioni di aratura necessarie, con mezzi propri, stante l'inutilizzabilità del trattore danneggiato e le dimissioni rese dal IG osserva il CP_1
Tribunale che sul punto, l'Azienda Agricola Gualtieri ha prodotto solo una fattura rilasciata dal contoterzista, che non ha potuto essere sentito come teste, in quanto gravemente malato senza possibilità di recupero, all'epoca dell'intimazione testimoniale. A ciò si aggiunge che dalle allegazioni del IG e dalla documentazione CP_1 depositata, è emerso ed è incontestato che l'Azienda Agricola Gualtieri possedesse anche un secondo trattore, che avrebbe potuto essere utilizzato nelle operazioni di aratura, e non lo è stato. Sul punto, dall'istruttoria non è emerso con chiarezza se tale secondo mezzo non sia stato utilizzato per un'eventuale inidoneità dello stesso a tali operazioni o per motivi diversi, e le allegazioni delle parti sul punto sono state molto vaghe e generiche. Manca quindi un preciso nesso di causalità tra la fattura del contoterzista IG
[...]
ed il sinistro che ha danneggiato il primo trattore posseduto dall'Azienda Per_2
Agricola. Sul punto quindi, in applicazione del principio dell'onere della prova, viene respinta la domanda risarcitoria svolta dall'Azienda Agricola Gualtieri, ed il danno risarcibile viene limitato a 26.228,12 Euro, come sopra motivato. Con riferimento alla problematica inerente l'asserito licenziamento orale intimato dal IG al IG secondo la prospettazione svolta dal IG , o AR CP_1 CP_1 le asserite dimissioni del IG secondo la prospettazione del IG CP_1 AR
pagina 6 di 8 osserva innanzitutto il Tribunale che le testimonianze di , Testimone_1 [...]
e , rispettivamente figlio, compagna e padre del IG Tes_2 Testimone_4
hanno confermato la narrazione sul punto, svolta dal IG AR AR nei propri atti introduttivi.
[...]
Come sopra riportato, secondo la narrazione di “in data 19 luglio AR
2021, il IG mentre era intento ad arare un fondo dell'Azienda CP_1
Agricola Gualtieri situato in Crevalcore, con un trattore di proprietà della stessa Azienda Agricola, a causa di una manovra errata, aveva ribaltato il trattore nel fosso che costeggiava il campo, provocando gravi danni al mezzo. Il IG nell'immediatezza del sinistro, aveva informato il datore di CP_1 lavoro dell'accaduto, riconoscendo la propria responsabilità per l'evento, ed aveva altresì corrisposto brevi manu al IG la somma di Euro 3.000,00 in AR contanti per fare fronte alle prime spese per la rimozione e riparazione del trattore. Le parti si erano accordate bonariamente ed oralmente nel senso che il IG avrebbe continuato a svolgere la propria attività lavorativa, ed il CP_1 IG avrebbe trattenuto dalle retribuzioni via via maturate e AR maturande, le spese di riparazione. Il rapporto di lavoro era quindi proseguito normalmente sulla base di tale accordo, fino al 12 agosto, allorchè, al termine della giornata lavorativa, il IG
[...]
si era dimesso verbalmente, ed aveva altresì comunicato di non volere CP_1 risarcire al IG il danno arrecato al trattore, ritrattando così il AR precedente Accordo tra le parti”. Ciò posto, osserva ancora il Tribunale che, nonostante la circostanza che i suddetti testi erano e sono testi sospetti, le cui deposizioni devono essere valutate con cautela dal Giudice, tale complessiva narrazione degli eventi, appare sorretta sotto il profilo logico, dall'accertata responsabilità del IG , nella causazione del sinistro al Trattore CP_1 utilizzato per l'aratura, in data 19 Luglio 2021 e costituisce prova sulle domande inerenti la ricostruzione e qualificazione della cessazione del rapporto di lavoro tra le parti, come dimissioni anziché licenziamento orale.
In buona sostanza appare estremamente verosimile, sotto il profilo logico fattuale e giuridico, che il IG , nell'immediatezza del sinistro, accortosi del proprio CP_1 errore nella conduzione del mezzo, abbia riconosciuto la propria colpa e bonariamente si sia offerto di risarcire il danno, anticipando alcune somme in contanti e continuando nell'attività lavorativa, con l'Accordo verbale che dai compensi maturandi, sarebbero state trattenute via via, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, ma successivamente, a fronte dell'importo elevato del danno, abbia preferito disconoscere e porre nel nulla il primo Accordo, dimettendosi contestualmente ed anticipatamente dal rapporto di lavoro. Pertanto, viene dichiarato che l'evento dannoso accaduto in data 19-07-2021, è stato causalmente determinato dalla condotta colposa del IG e lo stesso CP_1 CP_1 iene condannato alla rifusione del danno eziologicamente conseguente al sinistro,
[...] liquidato in Euro 26.228,12 con interessi legali dalla mora al saldo. Ogni altra domanda tra le parti viene respinta, per le diverse ragioni sopra indicate.
Le spese processuali vengono parzialmente compensate tra le parti, nella misura del 25%,
pagina 7 di 8 stante la parziale soccombenza reciproca, e per l'effetto, viene condannato alla CP_1 rifusione del restante 75% delle spese processuali a favore di liquidato AR in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti esterni, e nella misura del 50% ciascuna, nei rapporti interni tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che l'evento dannoso accaduto in data 19-07-2021, è stato causalmente determinato dalla condotta colposa del IG CP_1
Condanna alla rifusione del danno conseguente al sinistro in oggetto, liquidato CP_1 in Euro 26.228,12 con interessi legali dalla mora al saldo.
Respinge ogni altra domanda tra le parti. Compensa parzialmente le spese del giudizio nella misura del 25%, e per l'effetto condanna alla rifusione del restante 75% delle spese processuali, liquidato in Euro CP_1
4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
Pone le spese di CTU come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti esterni, e nella misura del 50% ciascuna, nei rapporti interni.
Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 26-05-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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