TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via F. C.F._2
Rismondi n. 5, presso lo studio legale dell'avv. Simona Barberio, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI
CONTRO
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Cosenza, viale Crati;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, la chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati nel finanziamento in contestazione e per l'effetto dichiarare la nullità della clausola degli interessi convenzionali e di mora applicati allo stesso e non dovuta la quota interessi, con conseguente condanna dell'istituto convenuto alla restituzione della somma di euro
55.688,79 alla data della perizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge – e/o della diversa somma a calcolarsi sino ad oggi, anche a mezzo di CTU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione – quale quota di interessi richiesti e versati ad oggi, con la eventuale dichiarazione di estinzione del finanziamento, ovvero la determinazione del capitale residuo e la predisposizione di un nuovo piano di rientro tenuto conto della sola sorte capitale;
2) in via gradata accertare e dichiarare, ai sensi degli artt.
1283, 1284 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale nella parte in cui è stata accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato, anche per effetto della nullità per mancanza di allegazione del piano di ammortamento, determinando così la quota di interessi ricalcolata al tasso legale semplice di volta in volta vigente, con conseguente condanna dell' convenuto alla restituzione delle somme maggiori CP_2 effettivamente percepite, ovvero determinare il solo capitale residuo con predisposizione di un piano di rientro;
3) accertare il verificarsi del cosiddetto fenomeno anatocistico nel contratto per cui è causa,
1 calcolando le maggiori somme corrisposte per tale fenomeno e, previo accertamento, dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti, con ogni effetto e conseguenza restitutoria e ripetitoria in favore degli attori e in danno dell'istituto convenuto;
4) accertare e dichiarare, in ogni caso, la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1336 e 1375 c.c., come motivato,
e, per l'effetto condannare l'istituto al risarcimento dei danni conseguenti, in favore degli attori, mercè la corresponsione della somma che sarà accertata in corso di causa ovvero liquidata dal Giudice, anche secondo equità; 5) con vittoria di spese e compensi professionali” da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
a favore del difensore costituito in quanto antistatario.
A sostegno della spiegata domanda la difesa degli attori ricorrenti deduceva: che i ricorrenti avevano stipulato, in data 24.4.2007, con la banca convenuta un contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio dott. Rep. 13874 – Racc. 3334, per un importo di euro 125.000,00 costituendo a Persona_1 garanzia un'ipoteca su di un bene immobile in proprietà a sito in Cicala (CZ), via Parte_2
Marconi vico II n. 1, per un importo di euro 187.500,00; che il contratto aveva ad oggetto il finanziamento della somma di euro 125.000,00 a rimborsarsi in anni 30, al tasso annuale nominale del
5,94% pari ad un TAEG del 6,3123 in forza di 360 rate mensili posticipate ciascuna come piano di ammortamento;
che la banca convenuta aveva operato una gestione “contra legem” del rapporto di finanziamento in questione per usura nonché per l'illegittima capitalizzazione da “ammortamento alla francese”, come peraltro accertato da una perizia di parte;
che le violazioni contrattuali della banca convenuta avevano cagionato anche dei danni ai ricorrenti;
che vani erano risultati i tentativi di definire in via stragiudiziale la vertenza.
Sulla base di tali deduzioni i ricorrenti concludevano come sopra.
Nonostante la ritualità della notifica della citazione introduttiva non si costituiva nella lite la
[...] rimanendo contumace. CP_1
La controversia era istruita documentalmente e con ammissione di CTU contabile (con elaborato peritale redatto dal dott. ). Persona_2
Indi la causa, dopo un unico rinvio dovuto al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
In relazione al contratto di mutuo ipotecario per cui è causa gli odierni attori hanno dedotto ed eccepito Par sostanzialmente: 1) l'errata indicazione dell' con la conseguente applicazione dell'art. 117 comma 6
e 7 D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario - Tub) e dunque nullità della pattuizione (pag. 13 atto di citazione); 2) l'usurarietà oggettiva del mutuo anche con riferimento agli interessi di mora, con la conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c. e dunque gratuità del mutuo;
3) la capitalizzazione occulta insita nel piano di ammortamento alla francese, in violazione dell'art. 1283 c.c.
e dell'art. 6 della Delibera CICR del 9/02/2000.
Ciò detto, va innanzitutto esaminata la contestazione relativa al presunto scostamento tra l'ISC/TAEG dichiarato nel contratto di mutuo per cui è causa con quello effettivo calcolato dalla parte attrice e nella perizia di parte e la conseguente richiesta di applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117
TUB.
2 In ordine a tale questione, va innanzitutto precisato che il contratto di mutuo ipotecario azionato non rientra tra le operazioni di credito al consumo, rispetto alle quali vigeva, e vige, una distinta disciplina.
Parte attrice ha dedotto l'erroneità dell' (circostanza in verità confermata dal CTU dott. Pt_4
all'esito della perizia), affermando che la banca avrebbe dichiarato nel contratto di mutuo un Per_2 indice sintetico di costo diverso da quello effettivo e sostenendo che tale discrasia renderebbe applicabili le disposizioni di cui all'art. 117 commi 6 e 7 TUB.
Tale tesi non è condivisibile, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ISC, il quale non
è un tasso propriamente inteso, né un prezzo o una condizione, ma un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente nella condizione di conoscere il costo effettivo totale del credito prima di accedervi (il comma 6 dell'art. 117 TUB si riferisce unicamente a "tassi, prezzi e condizioni").
Pertanto, l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del Pt_4 finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (vedi così
Tribunale Verbania, sez. I, 20/07/2021, (ud. 19/07/2021, dep.20/07/2021), n. 314).
Ne deriva che la violazione dell'obbligo informativo derivante dalla differenza tra l'ISC applicato e quello dichiarato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi raggiunte dalle parti nel contratto di mutuo (una disposizione di questo tipo è prevista solo in materia di credito al consumo ex art. 125 bis c.
6 TUB, fattispecie che non ricorre nel caso in analisi), ma, al più, può determinare una responsabilità contrattuale dell'intermediario ai fini risarcitori, laddove il mutuatario dimostri di essere stato indotto a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendo davvero il costo effettivo, non avrebbe stipulato, il che non è stato dedotto nel caso di specie (cfr. Tribunale Verbania sent. n. 6 dell'11/01/2019; Tribunale di
Torino sent. del 14/11/2018; cfr. Tribunale Sulmona, sez. I, 16/11/2020, (ud. 15/11/2020, dep.16/11/2020), n. 219; Tribunale Torino, sez. I, 05/03/2021, n. 1168; Tribunale Milano, Sentenza 28 luglio 2017 n. 8427; Tribunale Salerno, 31 gennaio 2017; Tribunale Monza, 17 agosto 2017, n. 2403;
Tribunale Torino, Sez. I civile, 13 giugno 2018 n. 3001; Tribunale di Torino, Sez. I civile, 09 maggio
2018 n. 2210; Tribunale Torino 13 dicembre 2017 n. 6069; Tribunale Torino 05 dicembre 2017 n.
5894; Tribunale Bergamo 08 settembre 2017 n. 2302; Tribunale Milano 28 gennaio 2017 n. 8427;
Tribunale Busto Arsizio 20 luglio 2017 n. 1150; Tribunale Roma, sez. IX, 20/02/2020, n. 3721; cfr. anche Tribunale Bologna, sez. III, 09 gennaio 2018, n. 34: “Il legislatore ha ritenuto di comminare espressamente la nullità del contratto o delle singole clausole nei soli casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo) ma non anche nei casi di violazione dell'ISC
(Indicatore Sintetico di Ca.), la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto. In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale”).
La prima doglianza degli attori è pertanto infondata e deve essere disattesa.
Circa la presunta usurarietà del contratto di mutuo si osserva quanto segue.
In punto di diritto, va premesso che l'usura oggettiva presuppone il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione (cfr. Cass. S.U. n. 24675/2017). Si tratta, dunque, di un vizio genetico del contratto (non configurabile ex post), da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale (cd. usura originaria). Le citate Sezioni Unite, difatti, nel dirimere il contrasto sorto in merito alla configurabilità e alla legittimità/illegittimità della cd. usura sopravvenuta, hanno ritenuto
3 priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa di pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108/1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.
Il superamento del tasso-soglia deve essere valutato, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso d'interesse, non con riferimento al tasso nominale, bensì avendo riguardo al tasso effettivo globale
(TEG), che comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate all'erogazione del credito escluse quelle per imposte e tasse (cfr. art. 644 comma 4 c.p.).
Per la determinazione della fattispecie "usura" sono dunque rilevanti tutti gli oneri che l'utente sopporta in connessione con l'uso del credito/costo del denaro.
La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori (cfr. Cass. SU 19597/2020), con la precisazione che gli interessi corrispettivi e quelli moratori non si possono fra loro cumulare in quanto vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento (cfr. Cass. 26286/2019; in senso contrario alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, si veda per il merito tra le innumerevoli Trib. Genova, sez. VI, 22/1/2019; Trib. Milano, sez. VI, 28/2/2019, n. 2038; Trib. Torino, sez. I, 22/09/2020, n. 3225).
Nella specie, le contestazioni degli attori in merito all'eccepito superamento del tasso soglia applicato al contratto di mutuo, si fondano sul cumula illegittimo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, mentre diversamente gli attori avrebbero dovuto dimostrare il superamento della soglia al momento della pattuizione del tasso di mora, tenuto conto che la citata sentenza della Corte di Cassazione
(350/2013) dice solo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento nel momento in cui sono promessi o convenuti , a qualunque titolo , quindi anche a titolo di interessi moratori”.
In senso contrario alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, si veda per il merito tra le innumerevoli Trib. Genova, sez. VI, 22/1/2019; Trib. Milano, sez. VI, 28/2/2019, n. 2038; Trib. Torino, sez. I, 22/09/2020, n. 3225.
Nel caso di specie, perché di essenziale interesse ai fini della decisione, deve dibattersi anche in ordine all'inclusione o meno nel tasso effettivo globale dell'incidenza percentuale della commissione per estinzione anticipata.
Al riguardo, pur esistendo nella giurisprudenza di merito pronunce difformi (citate da parte attrice), ad avviso di questo Giudice, viceversa, non può tenersi conto di tale commissione ai fini del calcolo dello sforamento del tasso soglia dell'usura, atteso che nel computo del TEG rilevante per il giudizio di usurarietà vanno computati tutti i costi in relazione di corrispettività con l'erogazione del credito, mentre il costo per l'estinzione anticipata del mutuo non si pone in relazione di sinallagmaticità con il credito erogato essendo invece collegato con il diritto/facoltà conferito al mutuatario di recedere dal contratto anticipatamente (cfr. Tribunale Verbania sent. n. 6 dell'11/01/2019).
In altri termini, la penale di estinzione anticipata non trova la sua ragione giustificatrice nell'utilizzo del credito, ma ha la funzione di indennizzare la banca per la perdita degli interessi corrispettivi in caso di rimborso anticipato della somma mutuata.
Non si tratta, dunque, di un costo connesso all'uso del credito/costo del denaro, ma di un costo solo eventuale che, come tale, non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura (in tal senso tra le tante anche Corte d'Appello di Torino sent. n. 741 del 23/07/2020).
4 La pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
La commissione di estinzione anticipata è prevista per una fase contrattuale ontologicamente incompatibile con l'applicazione di interessi, posto che la estinzione del finanziamento comporta lo scioglimento del contratto, mentre ovviamente la maturazione degli interessi presuppone la continuità del vincolo contrattuale.
Sul punto si ritiene di aderire all'orientamento secondo cui “sostenere, infatti, che il tasso soglia ex L.
108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di 'tasso sommatoria' fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. […] Gli interessi attengono alla fase 'fisiologica' del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il 'costo del denaro' per il mutuatario;
la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori” (cfr. Tribunale di Torino, Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2016).
In termini, peraltro, prevalente giurisprudenza di merito (vedi Tribunale Cagliari, ord. 24.7.2015;
Tribunale Cagliari, sent., 28-11-2016; Tribunale Palermo Sez. V, Sent., 31-01-2017; Tribunale l'Aquila sent. 17/05/2018; Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278).
Tanto detto, nel caso di specie, è stata espletata una CTU contabile redatta dal CTU dott. Per_2
la quale ha precisato in modo inequivoco che “gli interessi pattuiti nel rapporto di mutuo
[...] oggetto di causa, calcolati tenuto conto delle circolari della Banca d'Italia non superano il tasso soglia vigente al momento della pattuizione” (cfr. pag. 9 CTU in atti), nonché che “nonostante l'inclusione della commissione per estinzione anticipata nel calcolo del TAEG…esso risulta abbondantemente inferiore alla soglia usura vigente al momento della sottoscrizione del contratto pari al 8,58%” (vedi pag. 7 relazione integrativa in atti).
Evidenziata la consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio, occorre sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia messo in evidenza che il giudice del merito “non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione” qualora aderisca alle elaborazioni del consulente (Cass. Lav. n. 7701/2018); o ancora che: “il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso" (Cass. 14638/2004).
Ancora, la Corte di legittimità (sent. n. 10688/08) ha altresì ribadito che "è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico".
Tali conclusioni della Corte di Cassazione sono state di recente recepite anche dalla giurisprudenza di
5 merito, la quale ha spiegato come il Giudice di merito non debba fornire la spiegazione del perché abbia aderito alle tesi del professionista incaricato, a meno che le contestazioni siano successive al deposito della consulenza (Tribunale di Napoli, sentenza 25 giugno 2015 n. 9312).
Nel merito, ritiene il Giudice, quindi, di aderire alle conclusioni a cui è giunto il Consulente d'ufficio incaricato dal Tribunale, avendo lo stesso risposto al quesito formulato in maniera esaustiva ed essendo la relazione depositata priva di vizi logici o motivazionali.
Del resto il CTU dott. ha risposto in maniera esaustiva e condivisibile anche ai rilievi critici Per_2 sollevati dalla parte attrice.
Come detto, “ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate”(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 31 agosto 2018 n. 21504. In senso del tutto conforme v. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 4352, rv. 653010-01; Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2018, n. 15147, rv.
649560-01; Cass. Civ., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402; Cass. Civ., Sez. I, 3 giugno 2016, n. 11482, rv. 639844. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2018, n. 30885; Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2017, n.
31142; Cass. Civ., Sez. II 16 dicembre 2016, n. 26059; Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 2016, n. 5600;
Cass. Civ., Sez. III, 30 novembre 2015, n. 24340; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2013, n. 24182;
Cass. Civ., Sez. I, 6 maggio 2010, n. 11009; Cass. Civ., Sez. Lav., 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. Civ.,
Sez. III, 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2003, n. 6970). Pertanto, può ritenersi che il giudice del merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia a sua volta replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione “con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Sull'ormai pressoché pacifica possibilità di motivare per relationem attraverso il semplice richiamo alle conclusioni peritali, si v., ad es., Corte App. Catania, Sez. II, 14 giugno 2019; Cass. Civ., Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28647, rv. 628930; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2013, n. 9778; Cass. Civ., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7364 (rv. 622900)).
Di conseguenza, può dirsi in sostanza sedimentato il principio di diritto in forza del quale, affinché la sentenza possa considerarsi adeguatamente motivata, non sarà quindi necessario che il giudice prenda in esame anche le diverse conclusioni offerte dai consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, dovranno considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio. Del resto, le critiche dei consulenti tecnici di parte che tendano al riesame di elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in mere argomentazioni difensive il cui mancato esame non può mai integrare né il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. né la violazione di legge exart. 360 n. 3 c.p.c. (Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15904; Cass.
Civ., Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. Civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080).
Per tutte le ragioni appena illustrate, può essere esclusa l'usurarietà del mutuo inter partes, contrariamente a quanto divisato dagli odierni attori.
D'altra parte, l'assunto di parte attrice circa l'usurarietà del mutuo stipulato dalle parti ha trovato quale unico supporto la perizia di parte che tuttavia, per giurisprudenza consolidata, costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. 6 agosto
2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902).
6 Infondate, inoltre, sono anche le contestazioni di parte attrice, con riferimento al mutuo con ammortamento cosiddetto “alla francese”, che si risolvono in mere allegazioni del tutto generiche, atteso che è principio ormai acquisito nell'ambito della giurisprudenza di merito, dal quale peraltro questo giudice non intende discostarsi, quello secondo cui “in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto“ (v. Trib. Siena 17.7.2014; Tribunale Torino sez. I,
03/04/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 03/04/2019), n.1636).
Oltretutto recentemente, è intervenuto pure l'intervento nomofilattico risolutivo della Suprema Corte nella sua più autorevole composizione che ha confermato la validità del mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese sancendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile, sez. un., 29/05/2024, n. 15130).
Deve pertanto escludersi che l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. "alla francese" comporti l'adozione di pratiche anatocistiche dovendosi respingere anche sotto tale aspetto le argomentazioni dell'opponente.
Peraltro risulta chiaro che, anche nell'ipotesi di un contratto di mutuo a tasso variabile possono applicarsi le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte, allorquando, come nel caso che ci occupa, sono riportate in dettaglio tutte le condizioni economiche regolatrici del rapporto ed, in particolare, il tasso di interesse, la durata del finanziamento, le modalità di rimborso dell'importo finanziato, il numero e l'importo della rate da corrispondere, l'indicazione dell'importo erogato (cfr. Tribunale Bari sez. IV, 11/07/2024, (ud. 11/07/2024, dep. 11/07/2024), n.3310; v. anche Tribunale Firenze sez. III,
25/09/2024, (ud. 25/09/2024, dep. 25/09/2024), n.2930).
Dunque, nel caso de quo, non può esserci indeterminatezza delle pattuizioni atteso che è stato comunque raggiuto l'accordo sulla somma finanziata, sulla durata del finanziamento e sulle modalità di rimborso.
Alla luce di tutte le su illustrate osservazioni e considerazioni, devono essere rigettate tutte le domande di parte attrice poiché destituite di fondamento con riferimento a tutte le contestazioni sollevate dagli attori, non essendosi verificato, in particolare, alcun superamento del tasso soglia usura né con riferimento ai tassi di interesse corrispettivi, né per quelli moratori.
Le domanda attrici di accertamento della eventuale nullità di talune clausole negoziali del contratto di
7 conto corrente bancario e di ripetizione di somme vanno pertanto ritenute infondate per difetto di prova della spiegata rivendicazione pecuniaria.
Di conseguenza va respinta anche la domanda risarcitoria spiegata dagli attori non essendo state dimostrate le illegittimità contrattuali dedotte dalla parte attrice e, quindi, le “vessazioni” dalla stessa asseritamente sopportate a causa della costante prospettazione in senso passivo della situazione del di mutuo oggetto di causa.
Nonostante la soccombenza degli attori, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, stante la contumacia della La Cassazione, infatti, ha affermato che nei confronti del Controparte_1 contumace vittorioso non possa configurarsi alcun diritto al pagamento delle spese processuali, dal momento che non sono state da lui sostenute spese processuali (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 20869/17; depositata il 6 settembre).
Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa con decreto del 7.1.2019, vengono poste a definitivo e solidale carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge tutte le domande degli attori;
2) nulla sulle spese;
3) pone definitivamente e solidalmente a carico degli attori le spese della CTU contabile espletata nel corso del giudizio come liquidate durante il giudizio e detratti gli acconti eventualmente già versati;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento.
Lamezia Terme, 20 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
8