Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/1975, n. 3939
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Sentenza 25 novembre 1975

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La presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall'art 2054, secondo comma, cod civ, ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera se ed in quanto non sia possibile accertare in concreto la rispettiva responsabilita. Cio postula, anzitutto, l'indagine sulle precise modalita del sinistro, dalle quali e spesso possibile desumere a chi debba essere addebitato l'evento dannoso e, solo quando le risultanze probatorie, gia acquisite al processo, non offrono i necessari elementi di giudizio, la presunzione legale anzidetta comporta, per i conducenti dei veicoli venuti reciprocamente a collisione, l'Onere della prova liberatoria. Qualora, poi, dalla valutazione delle prove, resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, in tale ipotesi, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, altrimenti, dovendo presumersi la colpa di questo ultimo, egli e pur sempre tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. ( Conf 2434/71, mass n 353406; 552/66, mass n 321103).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/11/1975, n. 3939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3939
    Data del deposito : 25 novembre 1975

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