Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 12689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12689 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12689/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10722/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10722 del 2024, proposto da
ON, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;
contro
Roma TA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
Cooperativa Pronto Taxi 6645 e Taxi Roma Samarcanda 065551, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della TA NA n. 252 del 16 luglio 2024, recante “ Approvazione del nuovo sistema tariffario del servizio taxi, ai sensi dell'art. 31 quinto comma, del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione dell'Assemblea NA n. 2 51/2021 e s.m.i.. ”, posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma TA dal 19 luglio 2024 e ivi rimasta per quindici giorni consecutivi fino al 2 agosto 2024, con la quale è stato deliberato di approvare il nuovo sistema tariffario del servizio taxi di Roma TA;
- dell’art. 31, quinto comma, del Regolamento Capitolino n. 51/2021 e s.m.i. in parte qua ;
- della deliberazione della TA NA n. 306 del 9 agosto 2023 di nomina della Commissione di esperti, di cui all'art. 31, di detto Regolamento;
- del parere della Commissione di esperti e degli atti istruttori su cui si fonda il parere da essa emesso e verbali dei relativi lavori;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli di cui sopra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ON (d’ora innanzi anche “Associazione”) impugna la deliberazione della TA NA n. 252 del 16 luglio 2024, di “ approvazione del nuovo sistema tariffario del servizio taxi di Roma TA ”, in ragione di “ un aumento dei costi per gli utenti ” in tesi “ non … eziologicamente collegato e quindi motivato né ad un significativo aumento dei servizi, del numero di taxi, della riduzione dei tempi di attesa, né ad una riscontrata prospettiva di miglioramento del servizio pianificata nell’ambito dell'iter di approvazione delle nuove tariffe ”, in particolare evidenziando come l’amministrazione abbia:
i) fissato “ un prezzo della corsa minima h24 pari a 9 euro ”;
ii) aumentato “ lo scatto iniziale al tassametro … da 3 a 3,50 euro nei giorni feriali diurni e da 7 a 7,50 euro la notte ”;
iii) aumentato anche le tariffe dalle Mura Aureliane agli Aeroporti di Roma da 50 a 55 euro da e per Fiumicino, da 31 a 40 euro da e per Ciampino.
La ricorrente chiede, dunque, l’annullamento di tale deliberazione, affidando il ricorso ai seguenti motivi di censura:
1. ILLEGITTIMITA’ ED ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA INCONGRUITA’, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 206/2005. VIOLAZIONE ART. 97 COST, in relazione al “ non emerge (re) dalla documentazione pubblica in alcun modo una giustificazione causale che leghi sotto un profilo eziologico e sinallagmatico l’aumento delle tariffe e dei costi né ad un significativo aumento dei servizi, del numero di taxi, della riduzione dei tempi di attesa, né ad una riscontrata prospettiva di miglioramento del servizio pianificata nell’ambito dell'iter di approvazione delle nuove tariffe ”. In particolare lamenta l’Associazione come “ la delibera impugnata (sarebbe) totalmente priva dell’indicazione di precisi dati, che giustifichino in che modo Roma TA sia giunta a determinare tali aumenti, non essendo noti i dati presupposti ”;
2. ILLEGITTIMITA’ ED ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INCOERENZA. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST, in relazione all’essere la Commissione tecnica - nominata ai sensi dell’art. art. 31, comma 5, della deliberazione dell’Assemblea NA n. 51/2021, recante il “ Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea ” ed incaricata di verificare la congruità tecnica delle tariffe - composta solo da “ TECNICI appartenenti al Dipartimento Mobilità: chi dai servizi per la mobilità, chi invece proviene dalle università ”, atteso che, invece, “ nessun tecnico proviene dal mondo degli utenti e, come tale, espressivo degli interessi degli utenti ”.
Roma TA si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
La Sezione con ordinanza n. 5278/2024 respingeva l’istanza cautelare “ non apparendo le deduzioni svolte da parte ricorrente idonee ad inficiare la deliberazione impugnata, attesa, tra l’altro, la non manifesta irragionevolezza dell’introduzione di un tariffa minima, infatti, rispondente a “l’obiettivo di incentivare lo svolgimento delle cosiddette corse brevi che, dalle analisi condotte sui dati di servizio acquisiti da Roma TA, registrano un alto tasso di domanda inevasa” (in tal senso lo studio versato in giudizio dall’Avvocatura NA).;
Ritenuto, inoltre, che non ricorra nemmeno il requisito del periculum in mora, considerato il carattere economico del danno prospettato nonché l’entità minima degli aumenti degli scatti iniziali (pari a 0.5 a corsa) e delle tariffe fisse per i percorsi da e per gli aeroporti (pari a 5,00 euro a corsa) ”.
Il Consiglio di Stato, in sede di relativo appello, confermava il diniego dell’istanza cautelare, “ quanto alla ritenuta insussistenza del periculum in mora ” (in tal senso, l’ordinanza n. 599/2025).
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento delle censure proposte, ulteriormente argomentando sull’illegittimità dell’atto impugnato.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a., dell’esistenza di possibili profili di inammissibilità delle deduzioni svolte da parte ricorrente nell’ultima memoria difensiva del 15 aprile 2025 in merito all’istituzione della “ corsa minima ”.
Ebbene, il ricorso così come proposto e formulato dal ON deve essere integralmente disatteso per le motivazioni che seguono.
Il Collegio ritiene, innanzi tutto, necessario preliminarmente evidenziare, dando seguito all’avviso reso alle parti in sede di udienza pubblica, come la difesa dell’Associazione in sede di ricorso, relativamente al contestato “ aumento delle tariffe e dei costi ”, abbia sostanzialmente lamentato solo un difetto di istruttoria e motivazione, senza in alcun modo dolersi, invece, dell’introduzione in sé di una “ corsa minima ” né, tanto meno, discutendo la quantificazione della stessa (pari a 9 euro), infatti limitandosi nell’atto introduttivo del giudizio semplicemente a riferire, nella sola parte in “ fatto ”, dell’avvenuta fissazione di “ un prezzo della corsa minima h24 pari a 9 euro ”, (in tal senso, quanto si legge a pag. 5 del ricorso), senza specificamente confutarla in sede di formulazione dei motivi di doglianza, al riguardo argomentando - per la prima volta - solo nell’ambito della memoria difensiva del 15 aprile 2025 (in tal senso, quanto si legge alle pagg. 5 e ss. di tale memoria), depositata in giudizio il 16 dello stesso mese e, dunque, ben oltre il termine perentorio stabilito per la formulazione dei motivi di ricorso, nonché irritualmente (con memoria non notificata alla resistente), non potendo anche perciò essa valere quale ricorso per la proposizione di relativi motivi aggiunti.
Ebbene ciò posto, deve essere innanzi tutto disatteso il primo motivo di ricorso - con cui ON deduce un asserito difetto di istruttoria e di motivazione della deliberazione di approvazione del nuovo sistema tariffario del servizio taxi di Roma TA - invero smentita per tabulas dalle produzioni documentali eseguite dall’Avvocatura NA, dalle quali risulta come l’amministrazione comunale abbia tenuto conto di molteplici variabili, tutte riportate nell’apposito studio preliminare, versato in giudizio l’11 novembre 2024, recante gli esiti dell’istruttoria tecnica per l’aggiornamento dei valori tariffari svolta dalla competente Commissione di esperti, come si vedrà, a tal fine ritualmente nominata dalla TA NA ai sensi del già citato art. 31, comma 5, del Regolamento Capitolino n. 51/2021.
Emerge, infatti, dalla lettura di tale documento come detta Commissione, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente in ricorso, ben lungi dall’eseguire sic et simpliciter un adeguamento delle tariffe all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI (comunque ragionevolmente utilizzato come parametro massimo di riferimento), abbia analizzato e valutato i numerosi componenti e dati del servizio taxi ivi compendiati, previamente acquisiti dalle aziende di intermediazione del settore, per ricavarne - sulla base dell’esame di un campione di 50.000 corse taxi, di cui sono stati valutati data, ora e luogo di partenza e di arrivo, chilometri percorsi, durata del viaggio, importo della corsa - una serie di valutazione statistiche, poi approdate, anche per il tramite di uno specifico strumento software , allo specifico piano tariffario di cui si discorre.
Risultano, dunque, specificamente indicati i dati ed i parametri di riferimento nonché la metodologia di analisi seguita dalla Commissione in questione per addivenire al contestato modello tariffario, comprensivo, come accennato, oltre che di un adeguamento del previgente tariffario, della previsione di una “ corsa minima ”, espressamente introdotta con lo specifico nonché ragionevole “ obiettivo di incentivare lo svolgimento delle cosiddette corse brevi che, dalle analisi condotte sui dati di servizio acquisiti da Roma TA, registrano un alto tasso di domanda inevasa ” (in tal senso, quanto si legge nello studio).
A ciò si aggiunga l’intensa interlocuzione avuta da Roma TA con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (nel prosieguo anche semplicemente “ART” o “Autorità”), all’esito della quale tale Autorità rendeva proprio parere preventivo n. 33/2024 (in atti) - oltre che in merito al contingente taxi, in relazione all’allora solo prospettato incremento del numero di licenze (ora in corso di attuazione, giusto bando per il “ Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1000 (mille) nuove licenze taxi ” di cui alla determinazione dirigenziale QG/1201/2024 del 30 agosto 2024 e s.m.i.) anche relativamente all’adeguamento del sistema tariffario di cui si discorre, svolgendo delle osservazioni che, come evidenziato già nella deliberazione avversata, risultano essere state sostanzialmente recepite dalla TA NA (in tal senso, quanto si legge a pag. 4 delle premesse della deliberazione avversata, in cui si dà specificamente conto, delle modifiche apportare al modello nell’intento di rispondere alle raccomandazioni espresse dall’ART).
L’amministrazione - come anche chiarito in memoria dall’Avvocatura NA (in tal senso, quanto si legge nella memoria dell’11 novembre 2024) e non adeguatamente smentito dalla difesa di ON - ha, infatti, accolto le diverse raccomandazioni al riguardo formulate dall’Autorità, discostandosene solo relativamente al c.d. “ supplemento minivan ” (ovvero l’importo aggiuntivo da sostenere, da parte dell’utenza, in caso di un numero di passeggeri superiore a quattro) mantenuto da Roma TA pari a € 5,00 per ogni passeggero, nell’intento – che il Collegio ritiene ragionevole - di incentivare la dotazione, anche futura, di veicoli più capienti, peraltro anche più facilmente adattabili al trasporto di persone con disabilità, favorendo l’utilizzo simultaneo da parte di un gruppo di utenti di un unico veicolo, con una riduzione, oltre della relativa spese complessiva, anche dell’impatto del trasporto taxi sull’ambiente e sul traffico - notoriamente congestionato - della TA (in tal senso, quanto si legge, sempre nelle premesse della deliberazione).
Tale parere preventivo, reso dall’ART ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. m), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per quanto debba essere obbligatoriamente richiesto non vincola, infatti, l’amministrazione procedente se non nel senso che essa se ne possa ragionevolmente discostare – come avvenuto nel caso di specie - specificamente motivando sul punto.
A ciò si aggiunga come tale specifica previsione tariffaria (quella relativa al richiamato supplemento) non sia stata resa di alcuna specifica censura da parte della ricorrente che, infatti, si limita a lamentare un’infondata quanto generica mancata considerazione delle osservazioni espresse dall’ART nel relativo parere.
Priva di pregio appare infine, l’affermazione, formulata in ricorso nell’ambito del primo motivo e ulteriormente articolata e sviluppata nell’ultima memoria difensiva, con cui l’Associazione deduce che l’amministrazione avrebbe violato “ i principi di cui all’art. 37, comma 2, lettera m) del d.l. 201/2011 ”, assumendo rilievo dirimente come i principi ivi enunciati - di “ incremento del numero delle licenze ”, di “ maggiore libertà ” dei titolari di licenza “ nell’organizzazione del servizio ”, di “ maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti per i titoli di licenza ” e di miglioramento della “ qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori ” - ove non siano comunque del tutto estranei alla doglianza formulata se non, finanche, al perimetro di intervento del ON - non risultino, per quanto fin qui detto, in ogni caso essere stati violati dalla TA NA bensì, a ben vedere, dalla stessa perseguiti proprio mediante l’introduzione del contestato sistema tariffario.
La dedotta censura di difetto di istruttoria e di motivazione deve, pertanto, essere disattesa, risultando, invece, per quanto fin qui detto, agli atti di causa che la deliberazione avversata sia stata adottata all’esito di un’esaustiva istruttoria, condotta da Roma TA in ossequio alla normativa di riferimento, in ragione di dati e parametri resi adeguatamente noti e di una metodologia che appare comunque scevra da vizi di manifesta erroneità, illogicità ed irragionevolezza nonché sia, comunque, assistita da un adeguato corredo motivazionale, idoneo a rendere noti gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione.
Ugualmente è a dirsi per il secondo motivo di gravame con cui ON genericamente afferma un’asserita “ disparità di trattamento nei confronti delle associazioni consumeristiche, più rappresentative a livello nazionale e locale ”, censurando la composizione della Commissione tecnica in relazione all’assenza di una componente che rappresentasse gli utenti, senza in alcun modo evidenziare quali sarebbero gli elementi tecnici che tale categoria avrebbe potuto “ aggiungere ” alle valutazioni eseguite.
Tale Commissione risulta, infatti, essere stata ritualmente nominata in ossequio all’art. 31, comma 5, della deliberazione dell’Assemblea TA NA n. 51/2021, recante il “ Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea ”, a mente del quale “ Le tariffe e i relativi supplementi sono fissati con deliberazione della TA NA … sulla base di una istruttoria tecnica effettuata da una commissione di esperti del settore, nominata con deliberazione di TA NA ”, risultando incontestato tra le parti che i suoi membri siano stati scelti tra “ TECNICI appartenenti al Dipartimento Mobilità: chi dai servizi per la mobilità, chi invece proviene dalle università ” (in tal senso, quanto si riconosce a pag. 12 del ricorso introduttivo) e non prescrivendo, invece, alcuna relativa previsione dello stesso Regolamento che essi dovessero essere integrati, come sostenuto in ricorso, da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.
Fermo restando che ON non ha tempestivamente censurato detta previsione regolamentare, il Collegio ritiene che Roma TA ragionevolmente abbia ritenuto di stabilire che la costruzione di un sistema tariffario non possa che essere realizzata da soggetti “ esperti ” con requisiti ed esperienze professionali idonee all’elaborazione di un modello complesso e diversificato, in particolare, per la mobilità di una città come Roma, che richiede una costante attività di pianificazione, supervisione, gestione, coordinamento e controllo dei processi nei loro vari aspetti, quali la viabilità, la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico e privato e la mobilità delle persone con disabilità.
A ciò si aggiunga come l’Avvocatura NA abbia in ogni caso documentato in giudizio come, nel caso di specie, la Commissione in questione, prima di definire il nuovo sistema tariffario, abbia comunque convocato talune associazioni di consumatori al fine di illustrare loro le attività e raccogliere le relative proposte e osservazioni, proprio nell’intento di assicurare quell’adeguata espressione di quegli interessi degli utenti del servizio taxi, che, invece, ON asserisce essere stati pretermessi (in tal senso, il verbale della riunione del 31 maggio 2024, in atti).
Peraltro, emerge dalla lettura di tale verbale come, in tali occasione, le associazioni presenti abbiano evidenziato solo la necessità di un aumento delle vetture taxi e di una maggiore qualità del servizio, senza dimostrarsi contrarie al prospettato aumento delle tariffe, raccomandando al riguardo solo la possibilità, per gli utenti, di pagare il servizio anche con modalità elettroniche.
Anche il secondo motivo di ricorso deve, dunque, essere disatteso.
In conclusione, il ricorso proposto da ON deve essere disatteso, attesa la legittimità, sotto i profili contestati in ricorso, della delibera avversata.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di Roma TA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore di Roma TA, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO