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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12131/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12131/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C. San Parte_1 C.F._1
Martino, 3 Torino presso lo studio dell'avv. MASTRODONATO ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Mercantini CP_1 C.F._2
n. 5, Torino presso lo studio dell'avv. DIONISIO GIOVANNI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 26/03/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 69 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/12/2007 e , il 02/10/2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
24.10.2023. Con ricorso depositato il 15/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
DISPONE che i genitori esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Le questioni di straordinaria amministrazione saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
DISPONE che, al fine di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e garantire al massimo la bigenitorialità, i tempi di competenza genitoriale verranno suddivisi paritariamente, secondo la seguente modalità e tempistica, fatti salvi diversi accordi:
- I minori vivranno a settimane alternate a casa del padre e della madre, e più precisamente: il lunedì, all'uscita da scuola, verranno prelevati dal padre, che li terrà con sé sino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola. All'uscita da scuola del venerdì i ragazzi verranno prelevati dalla madre, che li terrà con sé sino all'ingresso a scuola del lunedì successivo, e così di seguito.
- Ciascun genitore, in caso di necessità, potrà comunque vedere i figli anche in deroga agli accordi intercorsi. - Le vacanze Pasquali saranno suddivise in due periodi come segue: ad anni alterni, dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al martedì successivo con l'altro. Nell'anno 2023 i figli trascorreranno il primo periodo con il padre e il secondo con la madre.
- Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi come segue: ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre sino alle ore 21:00 con un genitore, e dalle ore 21:00 del 30 dicembre alle 21:00 del 6 gennaio con l'altro. Nell'anno 2023 i minori trascorreranno il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre. - I minori trascorreranno le vacanze di Carnevale con ciascun genitore, ad anni alterni (Carnevale 2024 con il padre).
-Durante le vacanze scolastiche estive, e trascorreranno alternativamente 15 giorni Per_1 Per_2 con la madre e 15 giorni con il padre, in periodo da concordarsi entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno.
- Durante i periodi di vacanza, o comunque durante i periodi di chiusura della scuola, il prelievo dei minori dovrà sempre avvenire presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore.
-I coniugi si impegnano a non porre in contatto i figli con eventuali, futuri partner per un periodo di un anno dal deposito del ricorso.
DISPONE che ciascuna parte provveda al mantenimento diretto dei figli nella misura del 50%; le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% come indicato nel Protocollo applicativo del Tribunale di Torino. I coniugi, in particolare, concordano e dichiarano sin da ora che contribuiranno nella misura del 50% al pagamento della retta dell'Istituto privato scelto per . Per_2
PRENDE ATTO che entrambe le parti si impegnano a comunicare reciprocamente i rispettivi recapiti telefonici, compresi quelli eventuali dei luoghi di vacanza e di villeggiatura.
PRENDE ATTO che le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità per sé e per i figli minori.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento.
PRENDE ATTO che il SI. , ad oggi, percepisce in via esclusiva l'assegno unico per i figli. CP_1
Il SI. si obbliga pertanto, senza ritardo, a recarsi presso i competenti Uffici al fine prestare CP_1 il proprio consenso alla suddivisione dello stesso, al 50% con la SI.ra . Il SI. , si Parte_1 CP_1 obbliga altresì a rimborsare alla SI.ra il 50% delle somme percepite ad oggi a tale titolo. Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12131/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C. San Parte_1 C.F._1
Martino, 3 Torino presso lo studio dell'avv. MASTRODONATO ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Mercantini CP_1 C.F._2
n. 5, Torino presso lo studio dell'avv. DIONISIO GIOVANNI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 26/03/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 69 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/12/2007 e , il 02/10/2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
24.10.2023. Con ricorso depositato il 15/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre.
DISPONE che i genitori esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Le questioni di straordinaria amministrazione saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
DISPONE che, al fine di favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e garantire al massimo la bigenitorialità, i tempi di competenza genitoriale verranno suddivisi paritariamente, secondo la seguente modalità e tempistica, fatti salvi diversi accordi:
- I minori vivranno a settimane alternate a casa del padre e della madre, e più precisamente: il lunedì, all'uscita da scuola, verranno prelevati dal padre, che li terrà con sé sino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola. All'uscita da scuola del venerdì i ragazzi verranno prelevati dalla madre, che li terrà con sé sino all'ingresso a scuola del lunedì successivo, e così di seguito.
- Ciascun genitore, in caso di necessità, potrà comunque vedere i figli anche in deroga agli accordi intercorsi. - Le vacanze Pasquali saranno suddivise in due periodi come segue: ad anni alterni, dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo al martedì successivo con l'altro. Nell'anno 2023 i figli trascorreranno il primo periodo con il padre e il secondo con la madre.
- Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi come segue: ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre sino alle ore 21:00 con un genitore, e dalle ore 21:00 del 30 dicembre alle 21:00 del 6 gennaio con l'altro. Nell'anno 2023 i minori trascorreranno il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre. - I minori trascorreranno le vacanze di Carnevale con ciascun genitore, ad anni alterni (Carnevale 2024 con il padre).
-Durante le vacanze scolastiche estive, e trascorreranno alternativamente 15 giorni Per_1 Per_2 con la madre e 15 giorni con il padre, in periodo da concordarsi entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno.
- Durante i periodi di vacanza, o comunque durante i periodi di chiusura della scuola, il prelievo dei minori dovrà sempre avvenire presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore.
-I coniugi si impegnano a non porre in contatto i figli con eventuali, futuri partner per un periodo di un anno dal deposito del ricorso.
DISPONE che ciascuna parte provveda al mantenimento diretto dei figli nella misura del 50%; le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% come indicato nel Protocollo applicativo del Tribunale di Torino. I coniugi, in particolare, concordano e dichiarano sin da ora che contribuiranno nella misura del 50% al pagamento della retta dell'Istituto privato scelto per . Per_2
PRENDE ATTO che entrambe le parti si impegnano a comunicare reciprocamente i rispettivi recapiti telefonici, compresi quelli eventuali dei luoghi di vacanza e di villeggiatura.
PRENDE ATTO che le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità per sé e per i figli minori.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento.
PRENDE ATTO che il SI. , ad oggi, percepisce in via esclusiva l'assegno unico per i figli. CP_1
Il SI. si obbliga pertanto, senza ritardo, a recarsi presso i competenti Uffici al fine prestare CP_1 il proprio consenso alla suddivisione dello stesso, al 50% con la SI.ra . Il SI. , si Parte_1 CP_1 obbliga altresì a rimborsare alla SI.ra il 50% delle somme percepite ad oggi a tale titolo. Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.